Criticare l'Islam è una necessità vitale e civile primaria

Criticare l'Islam è una necessità vitale e civile primaria

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:15 am

Criticare l'Islam è un dovere prima ancora che un diritto

http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 188&t=2811


Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere civile universale prima ancora che un diritto umano;
poiché l'Islam è il nazismo maomettano.
Non va solo criticato ma denunciato, contrastato, perseguito e bandito.

La blasfemia vera è quella che sta alla base delle religioni, ossia la presunzione sacrilega di detenere il monopolio di Dio, dello Spirito Universale;
questa blasfemia è la fonte di ogni male, specialmente laddove questa presunzione demenziale si accompagna alla mostruosa e disumana violenza coercitiva.
L'odio e la violenza sono intrinseci all'Islam, a Maometto e al Corano, vanno denuciati, perseguiti e banditi come il male assoluto.




L'Europa non deve farsi complice del male assoluto islamico nazi maomettano a danno degli europei, degli israeliani, del mondo intero, dei cristiani e degli ebrei.
La UE come ha condannato e bandito il nazifascismo e il social internazi comunismo, dovrebbe bandire il nazismo maomettano altrimenti detto Islam o per lo meno dovrebbe metterlo in standby, in stato di osservazione, rilevando pubblicamente le criticità criminali delle azioni di Moametto ritenute un modello per i mussulmani e delle altrettanto criminali prescrizioni del Corano, nonché i comportamenti criminali degli islamici di ieri e di oggi lungo i 1400 anni di storia dell'Islam, chiedendo loro spiegazioni/delucidazioni in merito, in modo da costringere i maomettani a fare i conti con se stessi.
Dopodiché avendo rilevato le analogie criminali con il nazifascismo e il comunismo e la componente razzista e omicida dell'Islam dovrebbe metterlo al bando.

Bisognerebbe che tutte le corti penali e i tribunali europei, di ogni stato europeo e della UE, in ogni procedimento giudiziario contro i terroristi islamici, contestasse loro la motivazione e l'aggravante del razzismo politico religioso, chiamando direttamente in causa l'ideologia/teologia politico-religiosa mussulmana, Maometto e il Corano, come fonti principali che istigano al crimine della discriminazione e della violenza predatoria, assassima e sterminatrice di ogni diversamente religioso, areligioso, pensante, delle donne e degli omosessuali.
Bisognerebbe altresì che i governi e le amministrazioni degli stati, dei land, delle regioni, dei comuni e tutte le associazioni che si occupano della tutela dei diritti umani, civili e politici si costituissero parte civile in ognuno di questi procedimenti e chiedessero a gran voce la contestazione della motivazione del razzismo politico religioso e l'applicazione dell'aggravante razzista.
Inoltre la contestazione della motivazione e dell'aggravante razzista dovrebbe essere contestata anche nei delitti comuni contro le cose e le persone (maltrattamenti delle donne e degli omosessuali) riferita alla "cultura/incultura (agli usi e ai costumi, giuridico-politico-religiosi) islamica o nazimaomettana".
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:18 am

???
Blasfemia religiosa e libertà umana

La Corte europea dei diritti dell'uomo appoggia la legge islamica sulla blasfemia
Soeren Kern
3 novembre 2018

https://it.gatestoneinstitute.org/13231 ... 4.facebook


La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha stabilito che la critica di Maometto, il fondatore dell'Islam, costituisce un incitamento all'odio e pertanto la libertà di espressione non viene tutelata. Nella foto: un'aula di tribunale della Cedu a Strasburgo, in Francia. (Fonte dell'immagine: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons)

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha stabilito che la critica di Maometto, il fondatore dell'Islam, costituisce un incitamento all'odio e pertanto la libertà di espressione non viene tutelata.

Con la sua decisione senza precedenti, la Corte di Strasburgo – che ha giurisdizione su 47 paesi europei e le cui decisioni sono giuridicamente vincolanti per tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea – ha di fatto legittimato un codice in cui la blasfemia contro l'Islam è reato, allo scopo di "preservare la pace religiosa" in Europa.

Il caso riguarda Elisabeth Sabaditsch-Wolff, una donna austriaca che nel 2011 è stata dichiarata colpevole di aver "denigrato gli insegnamenti religiosi" dopo aver tenuto una serie di conferenze sui pericoli dell'Islam fondamentalista.

Il problemi legali della signora Sabaditsch-Wolff sono iniziati nel novembre 2009, quando la donna tenne un seminario in tre parti sull'Islam presso il Bildungsinstitut der Freiheitlichen Partei Österreichs, un istituto politico legato al Partito della libertà austriaco (FPÖ) – che oggi fa parte della coalizione governativa governo austriaca. Un settimanale di sinistra, News, infiltrò un giornalista tra i presenti al seminario affinché registrasse furtivamente i contenuti. In seguito, i legali della rivista consegnarono le trascrizioni alla procura di Vienna come prova dei discorsi di incitamento all'odio contro l'Islam, ai sensi dell'art. 283 del Codice penale austriaco (Strafgesetzbuch, StGB).

Le parole offensive consistevano in un commento estemporaneo espresso dalla signora Sabaditsch-Wolff sul fatto che Maometto era un pedofilo perché aveva sposato sua moglie Aisha quando lei aveva solo 6 o 7 anni. Le reali parole pronunciate dalla signora viennese erano: "Un 56enne e una bambina di 6 anni? Come chiamarlo, se non un caso di pedofilia?"

In effetti, la maggior parte degli hadith (la raccolta di detti e fatti della vita di Maometto) confermano che Aisha era in età prepuberale quando Maometto la sposò, e aveva solo 9 anni quando il matrimonio fu consumato. Le azioni di Maometto sarebbero oggi illegali in Austria, pertanto i commenti espressi dalla signora Sabaditsch-Wolff erano di fatto, se non politicamente, corretti.

Le accuse formali mosse contro Elisabeth Sabaditsch-Wolff furono archiviate nel settembre 2010 e il suo processo, presieduto da un giudice e senza giuria, ebbe inizio a novembre. Il 15 febbraio 2011, la donna fu ritenuta colpevole di aver "denigrato gli insegnamenti religiosi di una religione legalmente riconosciuta", ai sensi dell'art. 188 del Codice penale austriaco.

Il giudice motivò razionalmente che il contatto sessuale avuto da Maometto con Aisha di 9 anni non poteva essere considerato un atto di pedofilia perché il suo matrimonio con Aisha durò fino alla morte del Profeta. Secondo questa linea di pensiero, Maometto non aveva alcun desiderio esclusivo per le minorenni; era anche attratto donne più grandi perché Aisha aveva 18 anni quando Maometto morì.

Il giudice ordinò alla signora Sabaditsch-Wolff di pagare una multa di 480 euro o di scontare una pena alternativa di 60 giorni di reclusione. Inoltre, fu tenuta al pagamento delle spese processuali.

La donna impugnò la sentenza di condanna alla Corte di Apello di Vienna (Oberlandesgericht Wien), ma l'istanza fu rigettata il 20 dicembre 2011. La richiesta di un nuovo processo fu respinta dalla Corte Suprema austriaca l'11 dicembre 2013.

Allora la signora si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani, un tribunale sovranazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La Cedu esamina le domande relative alle violazioni dei diritti civili e politici sanciti nella Convenzione.

Basandosi sull'art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione, la signora Sabaditsch-Wolff si è lamentata del fatto che i tribunali austriaci non esaminarono la sostanza delle sue osservazioni tenuto conto del suo diritto alla libertà di espressione. Se lo avessero fatto, ella ha arguito, non le avrebbero considerate come meri giudizi di valore, ma come giudizi di valore basati sui fatti. Inoltre, le critiche da lei mosse all'Islam si inserivano nel contesto di una discussione obiettiva e vivace che contribuì a promuovere un dibattito pubblico e non avevano lo scopo di diffamare Maometto. La signora Sabaditsch-Wolff ha anche aggiunto che i gruppi religiosi dovevano tollerare anche aspre critiche.

La Cedu ha stabilito che gli stati potrebbero limitare il diritto alla libertà di espressione sancito dall'art. 10 della Convenzione, se quanto espresso "è suscettibile di incitare all'intolleranza religiosa" e "rischia di turbare la pace religiosa nel loro paese". Il Tribunale ha aggiunto:

"La Corte ha osservato che i tribunali nazionali hanno ampiamente spiegato il motivo per cui i commenti dell'attrice siano riusciti a destare una giustificata indignazione; in particolare, non erano stati espressi in maniera oggettiva, che contribuisse a promuovere un dibattito di interesse pubblico (ad esempio sui matrimoni precoci), ma potevano essere intesi solo come miranti a dimostrare che Maometto non fosse degno di devozione. La Corte ha convenuto con i tribunali nazionali sul fatto che la signora S. doveva essere consapevole che le sue affermazioni fossero in parte basate su fatti non veritieri e suscettibili di destare indignazione negli altri. I tribunali nazionali hanno rilevato che la signora S. aveva tacciato soggettivamente Maometto di pedofilia, come suo orientamento sessuale generale, e che non era riuscita a fornire informazioni in modo neutrale alla sua platea in merito al contesto storico, il che di conseguenza non ha consentito un serio dibattito su tale questione. Pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi fosse motivo di discostarsi da quanto sentenziato dai tribunali nazionali in merito alle affermazioni contestate come giudizi di valore considerati tali in base a un'analisi dettagliata dei commenti espressi.

"La Corte ha constatato infine che nel caso in esame i tribunali nazionali hanno bilanciato con attenzione il diritto dell'attrice alla libertà di espressione con il diritto degli altri di tutelare i sentimenti religiosi e mantenere la pace religiosa nella società austriaca.

"La Corte ha inoltre stabilito che anche in una vivace discussione era incompatibile con l'art. 10 della Convenzione porre affermazioni incriminanti nell'involucro di una espressione di opinioni altrimenti accettabili e affermare che questo rendeva accettabile quelle affermazioni che superavano i limiti ammissibili di libertà di espressione.

"Infine, poiché la signora S. è stata condannata a pagare un'ammenda moderata, che si collocava nella parte inferiore del novero delle pene previste dalla legge, la sanzione penale non poteva essere considerata sproporzionata.

"In queste circostanze, e tenuto conto del fatto che la signora S. ha fatto diverse affermazioni incriminanti, la Corte ha ritenuto che i tribunali austriaci non hanno superato l'ampio margine di discrezionalità nel caso in esame quando hanno ritenuto colpevole la signora S. di denigrare le dottrine religiose. Complessivamente, non c'è stata alcuna violazione dell'art. 10".

La sentenza stabilisce in pratica un pericoloso precedente giuridico che autorizza i paesi europei a ridurre il diritto alla libertà di espressione, se quanto espresso è considerato offensivo per i musulmani e costituisce quindi una minaccia per la pace religiosa.

Quanto deciso dalla Cedu sarà accolto con favore dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci), un blocco di 57 paesi musulmani che da tempo fa pressioni sull'Unione europea affinché questa imponga dei limiti alla libertà di espressione quando si muovono critiche all'Islam.

L'Oci si adopera affinché le democrazie occidentali diano attuazione alla Risoluzione 16/18 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), che invita tutti i paesi a combattere "l'intolleranza, gli stereotipi negativi e la stigmatizzazione (...) basati sulla religione o sul credo".

La Risoluzione 16/18, che è stata approvata il 24 marzo 2011 a Ginevra, sede dell'UNHRC, è ampiamente considerata come un significativo passo avanti negli sforzi profusi dall'Organizzazione per la cooperazione islamica per promuovere il concetto giuridico internazionale di diffamazione dell'Islam.

L'ex segretario generale dell'Oci, Ekmeleddin Ihsanoglu, ha salutato la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che a suo dire "dimostra che la mancanza di rispetto, le offese e le detestabili inimicizie non hanno nulla a che fare con la libertà di espressione o con i diritti umani". E Ihsanoglu ha aggiunto:

"La lotta contro l'islamofobia e le opinioni che esprimiamo da anni sono state accolte e sancite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa sentenza è incoraggiante in tutti i suoi aspetti".

In una dichiarazione, Elisabeth Sabaditsch-Wolff ha criticato la sentenza, ma non ha abbandonato la speranza che i cittadini europei aprano gli occhi di fronte alle minacce incombenti sulla libertà di espressione:

"Giovedì 25 ottobre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la mia condanna emessa da una tribunale austriaco per aver parlato del matrimonio fra il Profeta Maometto e una bambina di 6 anni, Aisha, non ha violato i miei diritti di libertà di espressione.

"Non mi è stata riservata la cortesia di essere messa al corrente di questa sentenza. Come molti altri, ho dovuto leggerla sui media.

"La Cedu ha riscontrato che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e che il diritto di espressione doveva essere bilanciato con i diritti altrui di avere tutelati i propri sentimenti religiosi e rispondeva al legittimo obiettivo di preservare la pace religiosa in Austria.

"In altre parole, il mio diritto di esprimermi liberamente è meno importante della tutela dei sentimenti religiosi altrui.

"Questo dovrebbe far scattare un campanello d'allarme per i miei concittadini in tutto il continente. Dovremmo tutti essere assai preoccupati del fatto che i diritti dei musulmani residenti in Europa a NON essere offesi siano maggiori dei miei diritti, di donna cristiana e cittadina europea, di esprimermi liberamente.

"Sono fiera di essere la donna che ha dato questo allarme.

"Sono anche ottimista. Da quando ho iniziato a tenere seminari in Austria, nel 2009, abbiamo fatto molta strada.

"Dieci anni fa, la stampa mi etichettava come una 'confusa allarmista' e sono stata paragonata a Osama bin Laden. Ora, si parla di Islam in ogni ambito della vita e la gente sta prendendo coscienza della realtà di una cultura così diversa dalla nostra.

"La minaccia culturale e politica posta dall'Islam alle società occidentali è ora ampiamente riconosciuta e discussa. È giusto dire che la società europea e il mondo politico hanno avuto una illuminazione poiché sono più consapevoli che mai della necessità di difendere la nostra cultura giudaico-cristiana.

"Credo che i miei seminari del 2009 e il lavoro successivo abbiano contribuito a opporre una forte resistenza a una cultura islamica che è così in disaccordo con la nostra. E noto con interesse che solo una frase in un seminario di dodici ore sull'Islam è stata considerata un'offesa da perseguire. Immagino che il contenuto rimanente sia ora ufficialmente sanzionato dai nostri esperti dell'establishment.

"Per me è chiaro che la sensibilizzazione e il dibattito sull'Islam possono avere un impatto fondamentale e di vasta portata, anche se il nostro stato o le autorità sovranazionali cercano di soffocarli o di metterli a tacere per rabbonire una cultura così estranea alla nostra.

"Questa lotta continua. La mia voce non è e non può essere messa a tacere".

Soeren Kern è senior fellow al Gatestone Institute di New York.



https://www.facebook.com/groups/1059950 ... 3413313172


Alberto Pento
Le sentenze di questa Corte (ECHR istituita nel 1959 con sede a Strasburgo) che non è la Corte di Giustizia UE (CGUE istituita nel 1952 con sede in Lussemburgo), non sono giuridicamente del tutto vincolanti (trattasi di materia controversa e in via di continua evoluzione).

Ondina von Ringstetten
Alberto Pento menomale

Alberto Pento
Questa è una sentenza politica che riflette l'ideologia filoislamica preminente nei giudici di questa corte.
Sentenza che viola i diritti umani tra cui il diritto e la libertà di pensiero, di parola e di critica e che toglie all'umanità uno degli strumenti naturali per difendersi dal male che gli stessi uomini generano.
L'odio e la violenza sono intrinsici all'Islam, a Maometto e al Corano, vanno denuciati e banditi come il male assoluto.

Alberto Pento
Criticare Maometto, il Corano e Allah è non solo un diritto ma un dovere verso l'umanità.

La blasfemia vera è quella che sta alla base delle religioni, ossia la presunzione sacrilega di detenere il monopolio di Dio, dello Spirito Universale;
questa blasfemia è la fonte di ogni male, specialmente laddove questa presunzione demenziale si accompagna alla mostruosa e disumana violenza coercitiva.
L'odio e la violenza sono intrinsici all'Islam, a Maometto e al Corano, vanno denuciati e banditi come il male assoluto.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:20 am

Un pericoloso precedente per chi critica l'islam
Giorgio Ghiringhelli
10 nov 2018

https://www.ticinonews.ch/ospiti-blog/4 ... ca-l-islam

Quando la libertà di espressione può essere limitata per preservare la pace religiosa

Negli scorsi giorni la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha preso una decisione che potrebbe costituire un pericoloso precedente giuridico per chiunque, appellandosi alla libertà di espressione, osi criticare una religione o una divinità. I giudici hanno confermato una multa di 480 euri o 60 giorni di prigione inflitta in Austria a una signora (Elisabeth Sabaditsch-Wolff) che nel 2009, durante un seminario da lei diretto e dedicato all’Islam, dopo aver ricordato che una delle mogli di Maometto (Aisha) aveva 6 o 7 anni al momento del matrimonio, aveva aggiunto il seguente commento : “56 anni da una parte e 6 dall’altra : se questa non è pedofilia, allora cos’è ?”. I fatti raccontati dalla signora Sabaditsch-Wolff non sono contestabili. Ma l’interessata fu condannata in prima istanza perché ritenuta colpevole di aver usato impropriamente il termine di “pedofilo” , denigrando in tal modo una religione riconosciuta dalla legge del suo Paese , e di non aver dato al pubblico delle informazioni neutre sul contesto storico in cui tali fatti erano avvenuti.

In particolare il giudice austriaco che aveva emesso la condanna, successivamente confermata in appello, aveva concluso che il rapporto sessuale fra Maometto e Aisha non poteva essere considerato di natura pedofila visto che il matrimonio durò fino alla morte di Maometto ( quando sua moglie aveva 18 anni) , e dunque non si poteva affermare che egli fosse attratto esclusivamente da minorenni. Confermando questo discutibile verdetto, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che, allo scopo di preservare la pace religiosa, la libertà di espressione può essere limitata quando certe dichiarazioni possono essere considerate offensive e blasfeme dai credenti di una determinata religione.

Fino a che punto si potrà criticare una religione ?

Una sentenza, questa, che potrebbe essere utilizzata in particolare dagli islamisti per soffocare sul nascere ogni critica rivolta verso l’Islam e per continuare senza ostacoli il processo di islamizzazione dell’Europa, che ha per obiettivo finale quello di sostituire la democrazia con la legge coranica, ossia la sharia.

Del resto è già da diversi anni che i 57 Paesi islamici facenti parte dell’OCI ( Organizzazione per la cooperazione islamica) fanno pressioni sull’ONU affinché venga introdotto in tutto il mondo il reato di blasfemia, destinato a punire chiunque offenda con parole o atti ciò che per altri è divino o sacro.

Dopo la sentenza della CEDU è lecito chiedersi fino a che punto sarà possibile esprimere critiche contro l’Islam ( o contro qualsiasi altra religione) senza offendere i suoi seguaci e senza incorrere in guai giudiziari . Si potranno ancora pubblicare vignette satiriche e irriverenti ? Si potranno ancora dire certe sgradite verità, e cioè ad esempio che il Corano strabocca di versetti offensivi, violenti e di istigazione all’odio verso gli infedeli , e che la sua diffusione in Europa - e soprattutto la sua messa in pratica- rappresenta un pericolo mortale per la democrazia e per tutte le nostre libertà ? Oppure in nome della pace religiosa non si potrà più dirlo ?

Il reato di blasfemia punito con la morte nell’Islam

Il 5 agosto 1990 l’OCI aveva approvato al Cairo la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo islamico”, il cui articolo 22 stabilisce che “ogni uomo ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione, purché essa non sia in contrasto con la sharia”. In un Paese in cui è in vigore la legge coranica, dunque, il musulmano non ha il diritto di criticare la propria religione e le regole stabilite dalla sharia , e chi lo fa vien considerato un eretico, un apostata o un blasfemo e rischia la galera, la fustigazione o la morte, specialmente se offende Allah e Maometto.

V’è chi fa rilevare che il Corano non prevede punizioni corporali per chi si macchia del reato di blasfemia. Il versetto 57 della Sura 33 si limita infatti a dire che “Quelli che offendono Allah e il suo Messaggero, Dio li maledice in questo mondo e nell’altro ha preparato per loro un castigo ignominioso”. Ma non tutti la pensano così. L’ex-musulmano Magdi Cristiano Allam (cfr. il Corriere del Ticino del 22 gennaio 2015) ritiene infatti che a far stato per i casi di blasfemia sia il versetto 33 della Sura 5, che recita “la ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo Profeta e che seminano la corruzione sulla Terra è che siano uccisi o crocefissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti e che siano esiliati sulla Terra ”.

Fatto sta che laddove la sharia è in vigore vi sono leggi sulla blasfemia che prevedono anche la morte per chi offende Allah o il suo Profeta. Ne sa qualcosa, ad esempio, la cristiana Asia Bibi , che otto anni fa era stata condannata a morte in Pakistan per una pretestuosa e assurda accusa di aver offeso Maometto, e che solo di recente ha potuto uscire di prigione dopo che la corte suprema del suo Paese ha riconosciuto la sua innocenza ( scatenando l’ira di orde di islamisti che la volevano impiccare).

Lo slogan “Je suis Charlie” sta passando di moda?

E ne sanno qualcosa anche i giornalisti del Charlie Hebdo, uccisi da due fanatici musulmani perché ritenuti rei di aver offeso Maometto con delle vignette blasfeme e decisamente volgari. A quel momento – ricordate ? - quasi tutti in Europa si erano schierati a difesa della libertà di espressione, scendendo in piazza con magliette e cartelli con la scritta “Je suis Charlie”. Ma oggi il vento sta cambiando e chi offende Maometto arrischia di essere multato o di finire in prigione. C’è aria di resa e di sottomissione all’Islam, insomma, e chi si oppone a questa fine annunciata della società occidentale vien considerato da legioni di “utili idioti” e di traditori della Patria un becero islamofobo, un estremista di destra o un fanatico razzista… Quando l’Islam avrà conquistato l’Europa e la sharia avrà sostituito la democrazia avremo anche noi la nostra bella legge sulla blasfemia, come nel Pakistan e altrove. Con tanti ringraziamenti ai giudici della CEDU…





ECHR e la CEDU

La Corte europea dei diritti dell'uomo Cos'è, come funziona, chi ne fa parte
Al. S.

https://www.corriere.it/politica/13_set ... 0067.shtml

La Corte europea dei diritti dell'uomo (foto A.Sala)La Corte europea dei diritti dell'uomo (foto A.Sala)

La Corte europea dei diritti dell'uomo (qui il sito ufficiale) è una Corte internazionale istituita nel 1959. Si pronuncia sui ricorsi individuali o statali su presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Protegge in particolare il diritto alla vita, il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, la libertà di espressione, la libertà di pensiero e di religione, il diritto al rispetto della proprietà. Proibisce poi la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, la schiavità e il lavoro forzato, la pena di morte, la detenzione arbitraria e illegale e la discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione.

I GIUDICI - La Corte è composta da 47 giudici, uno per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa. Sono eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sulla base delle liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato. Il mandato, non rinnovabile, è della durata di nove anni. Il membro italiano è Guido Raimondi, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente. Il presidente è invece il lussemburghese Dean Spielmann.

LE SENTENZE - In quasi 50 anni la Corte ha adottato più di 10 mila sentenze. Vincolanti per gli Stati interessati, hanno portato i governi a modificare la loro legislazione e la propria prassi amministrativa in molti settori. Le decisioni di irricevibilità e le sentenze emesse dai Comitati e dalla Grande Camera, sono definitive e non possono essere appellate. A seguito dell’emissione di una sentenza da parte della Camera, invece, le parti hanno tre mesi per richiedere il rinvio del caso alla Grande Camera per una nuova valutazione.

I RICORSI - I ricorsi possono essere presentati direttamente da individui, non essendo inizialmente necessaria l’ausilio di un avvocato. È sufficiente inviare alla Corte un ricorso completo e corredato dei documenti richiesti. Ad ogni modo, la registrazione di un ricorso da parte della Corte non implica che lo stesso sarà, poi, ritenuto fondato nel merito. Non sono richieste somme da corrispondere a titolo di tasse per i procedimenti dinanzi alla Corte.

IL PALAZZO - La corte ha sede a Strasburgo, nel Palazzo dei diritti dell'uomo disegnato dall'architetto britannico lord Richard Rogers nel 1994. Costato 445 milioni di franchi francesi, l'equivalente di circa 69 milioni di euro, ospita 18 sale riunioni (tra cui le aule delle udienze) e oltre 500 uffici.



Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova
Un'allegoria della giustizia si sovrappone alla bandiera dell'UE
La scheda descrive il ruolo assunto dalla Corte di giustizia dell'UE in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell’UE.
Autore: Claudia Pividori (PhD in Ordine Internazionale e Diritti Umani, Università La Sapienza, Roma)

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/s ... uropea/273

La Corte di giustizia dell'Unione Europea è composta da un giudice per ciascuno Stato membro ed è assistita da otto avvocati generali.

Le funzioni principali della Corte di giustizia sono garantire che la normativa dell'UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione e vigilare affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge. La Corte ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni dell’UE, imprese e privati cittadini. Le sentenze che emette sono vincolanti.

Ai sensi del Protocollo (n. 2) sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti da uno stato membro o trasmessi da quest’ultimo a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento.

Sebbene i trattati istitutivi non prevedessero alcuna disposizione in relazione alla protezione dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia ha svolto nel tempo un ruolo essenziale nel sostenere che i diritti umani costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. A partire dal 1969 (Caso Stauder) la giurisprudenza della Corte in materia di diritti umani si è progressivamente ampliata, facendo diretto riferimento in particolare alle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri (Caso Handelsgesellschaft) e ai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (Caso Nol).

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la Corte di giustizia ha assunto un ruolo ancora più rilevante in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell’UE.

Negli anni più recenti si è inoltre intensificato il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, testimoniato sia dal fatto che nelle sue sentenze la Corte di giustizia cita quasi sistematicamente sentenze della Corte di Strasburgo, sia dal fatto che parte della giurisprudenza della Corte di giustizia è stata rivista dalla stessa alla luce degli sviluppi più recenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.


L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la prassi più recente
di Andrea Guazzarotti e Angela Cossiri
(in corso di pubblicazione su Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 3/2006)

http://www.forumcostituzionale.it/wordp ... 6/1133.pdf


Una volta che le sentenze siano divenute definitive, gli Stati sono obbligati ad ottemperare quanto ivi disposto. Tuttavia i giudizi della Corte non sono vincolanti sul piano del diritto interno dello Stato.
https://www.peacelink.it/cd/a/14272.html



Quando si può presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo?Eurocomunicazione
Roberto Scavizzi
28 agosto 2016

https://www.eurocomunicazione.com/quand ... i-delluomo

Il presente scritto intende esporre in sintesi alcune importanti informazioni in merito alle modalità e ai soggetti che possono avere titolo ad adire la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Per comprendere il funzionamento e i compiti di tale importante tribunale è opportuno procedere ad una breve descrizione del Consiglio d’Europa, dei suoi organi e delle rispettive funzioni.

Ebbene, come rilevato in dottrina, «il Consiglio d’’Europa nasce nel 1949, all’indomani della Seconda guerra mondiale, come organizzazione internazionale con sede a Strasburgo per tutelare i principi dello Stato di diritto, la libertà politica e i diritti umani. Negli anni successivi alla sua creazione «Ai dieci Stati fondatori (Regno Unito, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Italia, Norvegia e Svezia)» se ne aggiunsero molti altri «compresi, dopo la caduta del muro di Berlino, quelli dell’ex blocco comunista e quasi tutte le repubbliche ex sovietiche, fino a giungere agli attuali 47».

Continua, poi, l’autore, precisando come il Consiglio d’Europa sia un «sistema di cooperazione internazionale di cui fanno parte, in particolare due organi politici: il Comitato dei ministri, composto dai ministri degli esteri degli Stati membri e l’Assemblea parlamentare, composta dai rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dai rispettivi parlamenti nazionali, nonché il segretario generale che li assiste entrambi, a cui si aggiungono altri organismi, come il Commissario per i diritti umani e il comitato per la prevenzione della tortura, che perseguono anch’essi gli obiettivi di fondo del Consiglio, attraverso un’opera di vigilanza sugli Stati membri» [1].

Nell’ambito di detto sistema, vi è la «Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (c.d. Cedu) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e i 15 Protocolli che nel tempo vi sono stati aggiunti per disciplinare aspetti particolari […]».

Sul punto occorre sottolineare che «Un’importante caratteristica del Consiglio d’Europa, che lo differenzia dall’Unione europea, è data dal fatto che esso non produce norme alle quali debbono adeguarsi gli Stati Membri, ma “propone” convenzioni internazionali, che ogni Stato, in base alle sue valutazioni discrezionali, può ratificare […]». Orbene, proprio tra le tante convenzioni proposte dal predetto organismo, v’è la Cedu, che, di fatto, è certamente, la convezione «più importante». Invero, essa è stata ratificata da tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa.

Al riguardo, si è rilevato come la Cedu sia particolarmente importante posto che essa rappresenta «l’unico caso in cui la previsione di un catalogo di diritti – non pochi dei quali riguardano specificamente il processo penale, e, in particolare, la posizione dell’imputato – si accompagna all’istituzione di un apposito giudice – la Corte europea dei diritti dell’uomo, che siede a Strasburgo – alla quale possono ricorrere contro uno Stato parte inadempiente i singoli (privati cittadini, enti, formazioni sociali) che lamentino la lesione nei loro confronti da parte di quello Stato di uno dei diritti convenzionali» [2].

court 2

Venendo agli aspetti procedurali, in applicazione degli artt. 13 e 35 Cedu «ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale». Pertanto l’azione innanzi alla Corte di Strasburgo può essere esperita solo previo «esaurimento di tutte le vie di ricorso interne» (ndr la norma si riferisce a tutti i possibili rimedi esperibili innanzi le corti nazionali).

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza l’accesso alla Corte di Strasburgo (AKdivar c. Turchia) presenta i caratteri della sussidiarietà posto che detto tribunale potrà essere adito solo se siano risultate infruttuose le forme di tutela apprestate dal diritto interno, sia di tipo “verticale” (esaurimento di tutti i gradi di giudizio) sia di tipo orizzontale” (dovranno essere state dedotte innanzi a giudice di Strasburgo le medesime pretese addotte innanzi a tutte le corti nazionali con l’utilizzo degli stessi mezzi di prova decisivi).

Dunque, secondo l’art. 46 della Cedu, sul piano esegetico le sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo risultano vincolanti in relazione al caso deciso. Tuttavia, in generale, nel contesto europeo la giurisprudenza della Cedu è da sempre considerata come un fonte da tenere in grande considerazione. Per quanto attiene all’ordinamento italiano le norme Cedu si collocano in una posizione intermedia tra le leggi ordinarie e le norme costituzionali.

In relazione alle modalità con le quali è possibile presentare un ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo appare opportuno richiamare quanto indicato dalla stessa Cedu all’interno della Guida Pratica sulle condizioni di ricevibilità.

Nel predetto documento si osserva come ex art. 34 della Cedu la Corte possa essere investita di un ricorso «da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati» che sostengano di «essere vittima di una violazione» posta in essere da una delle Alte Parti contraenti, dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli […]».

In merito ai soggetti legittimati ad introdurre il ricorso, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo «Qualunque persona può invocare la protezione della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte quando la presunta violazione si è verificata nella giurisdizione dello Stato interessato, in conformità all’articolo 1 della Convenzione (Van der Tang c. Spagna), a prescindere dalla cittadinanza, dal luogo di residenza, dallo stato civile, dalla situazione o dalla capacità giuridica».

Inoltre, i ricorsi possono essere presentanti «esclusivamente da persone viventi, o nel loro interesse. In caso di persona deceduta, quest’ultima non sarà legittimata a presentare alcun ricorso anche nel caso in cui tale azione fosse esperita mediante rappresentante. (Aizpurua Ortiz e altri c. Spagna, Ciobanu c. Romania).

I soggetti che possono presentare un ricorso possono essere persone giuridiche o persone fisiche.

Per quanto attiene al termine “vittima” l’art 34 si riferisce alle persone direttamente o indirettamente interessate nella violazione contestata. Dunque per presentare il ricorso legittimamente, l’istante che asserisce di essere vittima diretta della violazione, deve essere in grado di dimostrare di essere stato “direttamente interessato dalla misura lamentata” (Tanase c. Moldavia). Ciò, spiega il documento, é «indispensabile per mettere in moto il meccanismo di protezione della Convenzione (Hirstozov e altri c. Bulgaria) nonostante il fatto che questa condizione non debba essere applicata in modo rigido, meccanico e inflessibile per tutta la durata del procedimento (Karner c. Austria)».

Court 3

In alcune particolari azioni la Corte di Strasburgo ha accettato che un ricorrente potesse essere una vittima potenziale. Per esempio qualora egli non avesse potuto accertare che gli era stata effettivamente applicata la legislazione che egli lamentava, in ragione del carattere segreto delle misure che egli autorizzava (Klass e altri c. Germania)».

Inoltre, la Corte ha rilevato come non sia possibile instaurare un’actio popularis per interpretare i diritti previsti da essa, né permettere alle persone di lamentare una disposizione del diritto interno semplicemente perché esse ritengono, senza che questa le abbia direttamente colpite, che essa possa essere in contrasto con la Convenzione (Aksu c. Turchia).

Nel caso in cui un ricorso venisse presentato dall’originario ricorrente, poi, successivamente deceduto, l’azione potrebbe essere continuata dagli eredi o dai suoi prossimi congiunti che esprimessero l’intenzione di proseguire il ricorso, purché essi dimostrassero di avere sufficiente interesse alla causa (Malhous c. Repubblica ceca).

Qualora il ricorrente dovesse venire a mancare nel corso del procedimento e nessuno avesse espresso l’intenzione di proseguire l’azione o, le persone che lo avessero fatto non fossero gli eredi, né avessero un legame di parentela sufficiente stretto con il ricorrente e non potessero dimostrare di avere alcun altro interesse legittimo alla prosecuzione del ricorso, la Corte dovrebbe cancellare il ricorso dal ruolo (Hirsi Jamaa e altri c. Italia).

Solo se, nelle predette fattispecie la Corte dovesse concludere per il rispetto dei diritti umani in relazione ai casi eccezionali previsti dalla Cedu, l’organo giudicante potrebbe disporre la continuazione della causa (Karner c. Austria).

Da ultimo analizziamo le ipotesi di un ricorso esperito tramite un rappresentante.

Detta fattispecie è prevista dal combinato disposto degli artt. 36 § 1 e 45 §3 del Regolamento della Corte di Strasburgo secondo il quale se il ricorrente produce una procura scritta, debitamente firmata e se risulta che i procuratori hanno ricevuto istruzioni specifiche e esplicite dall’asserita vittima ai sensi dell’art. 34 della Cedu, il ricorso risulterà presentato legittimamente (Aliev c. Georgia).

In conclusione, l’auspicio è che detta breve disamina di alcune importanti pronunzie della Corte di Strasburgo possa essere di aiuto nella comprensione di un importante strumento internazionale di difesa dei diritti fondamentali accessibile anche ai singoli.

In futuro, si potrà procedere all’analisi dei tanti altri aspetti che caratterizzano il funzionamento della Corte di Strasburgo e delle diverse interpretazioni delle disposizioni procedurali indicate dalla giurisprudenza.


L’EFFICACIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI STRASBURGO NEI CONFRONTI DEI PAESI CONTRAENTICHE NON SONO PARTE NEL GIUDIZIO (RICERCA DI DOTTRINA)
Elenco della dottrina e scheda di lettura
a cura di
Maria Fierro

https://www.cortecostituzionale.it/docu ... sburgo.pdf


http://www.treccani.it/enciclopedia/con ... ndamentali
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Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:22 am

Maometto pedofilo ???

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 5148376788

L'Hadith che afferma che il profeta sposò Aisha quando aveva 9 anni è una fabbricazione. Il più grande punto di riferimento è la sorella di Aisha, Asma, che aveva 10 anni più di lei, nata nel 595 d.C.

Soni Al
Il Profeta sposò Aisha quando questa era un'adolescente. Il fraintendimento sull'età di questa è dovuto ad un'espressione propria del linguaggio arabo parlato che ella utilizza nel riferire la propria età, pratica secondo la quale, come nella lingua italiana, si fornisce la cifra variabile quando la prima cifra è nota (l'America è stata scoperta alla fine del Quattrocento (Mille è scontato e non si dice), oppure mia nonna è nata nell'Ottocento (Mille è sottinteso). Nell'arabo parlato del tempo esisteva la stessa pratica di smorzamento, utilizzata anche in altri ahadith relativi alle date (il profeta parla di giorno 5, 7 e 9 per indicare il 15, 17 e 19 poiché dal discorso si evinceva la seconda metà del mese). Nel caso dell'hadith di Aisha ella dice di essere andata in moglie quando era una "ragazza di 6" e di aver consumato quando era una "ragazza di nove". Il termine arabo indica ragazza e non è applicabile ad una bambina. Bambina di 6 ha sei anni, ragazza di 6 ha 16 anni.

Ella fornisce d'altronde molti altri ahadith sahih(certi) che sarebbero falsi se la sua età non fosse stata di 16 al matrimonio e di 19 alla convivenza:
- Tutti i figli di Abu Bakr, dunque anche Aisha, erano nati nell'era preislamica (Tabari), quindi non poteva avere meno di 14 anni nel primo anno della Hijra.
- Tabari riporta inoltre che al tempo in cui Abu Bakr decise di emigrare verso Habshah, 8 anni prima della Hijra, si recò da Mut'am, con cui Aisha era fidanzata, e gli chiese di portare Aisha a casa sua come moglie di suo figlio. Mut'am rifiutò poiché Abu Bakr era divenuto musulmano e lasciò Aisha. Se Aisha fosse stata così giovane al momento del suo matrimonio non sarebbe neanche nata quando Abu Bakr decise di andare ad Habshah. Non solo lo era, ma era anche già pronta per il matrimonio.
- La cinquantaquattresima sura del Corano fu rivelata nove anni prima della Hijra, ed Aisha stessa riferisce di ricordare di essere stata una fanciulla quando ciò avvenne. All'epoca non sarebbe neanche nata se avesse sposato il Profeta a 6 o 9 anni.
- Aisha combattè la battaglia di Badr e Uhud, in cui era asolutamente vietato che partecipassero giovani al di sotto dei 15 anni. Tale battaglia si svolse nel 624.
- Se ella si fosse sposata all'età di nove anni non avrebbe potuto convertirsi all'Islam, come ella stessa dice, durante il primo anno islamico.
- Secondo la tradizione riportata da Ahmad Ibn Hanbal, dopo la morte di Khadija, moglie del profeta, quando Khaula giunse dal profeta, consigliandogli si sposarsi nuovamente, gli propose di sposare la "bikr" Aisha. "Bikr" non è usato per una bambina non sessualmente matura, che sarebbe stata detta "Jariyah", ma si tradurrebbe oggi con l'inglese "lady".

Infine, un ulteriore prezioso dato tratto dall'opera monumentale di commentario al Corano di Ibn Kathir (pietra miliare dell'esegesi coranica) conferma quanto sopra detto: egli, nel parlare di Asma, sorella di Aysha, annota: Asma morì nel 73 A.H. (After Hijra) all'età di 100 anni. Aveva 10 anni più di Aysha. Questo conferma l'età precisa di 19 anni quando, nell'anno 2 A.H., consumò il matrimonio con il Profeta.


"Maometto era un pedofilo" Bufera sulla professoressa
Rachele Nenzi - Mar, 17/05/2016

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/mao ... 60012.html

Una insegnate di scuola media in Austria è stata denunciata dai genitori degli alunni. Avrebbe descritto Maometto come un pedofilo

Una frase che non è piaciuta: una insegnate di scuola media ha definito Maometto, il Profeta dell'islam, come "molestatore di bambini" e pedofilo.

L'accusa, ha spiegato al media locale Vol.at Bernadette Mennel, è stata trasmessa dalla scuola alla procura della città di Bregenz nella regione di Vorarlberg.

Le indagini sono in corso. "Tali dichirazioni sono inaccettabili", ha detto al quotidiano locale Mennel. Se le accuse dovessero essere confermate, l'insegnante potrebbe avere conseguenze legali. Anche il ministero dell'Istruzione austriaco, scrive sul suo sito la radio allgaeuhit.de, avrebbe annunciato conseguenze per questo caso.

Non è la prima volta che Maometto viene definito un pedofilo, per via di narra Aisha, la moglie del Profeta che aveva appena 9 anni quando Maometto consumò il matrimonio con la bambina.



"Maometto era pedofilo". Ma la Corte europea: "Non si può dire"
Andrea Riva - Sab, 27/10/2018

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/mao ... 93424.html

Secondo la Corte europea per i diritti dell'uomo non si può dire che Maometto era un pedofilo nonostante avesse sposato una bambina di sei anni

La figura di Maometto è una delle più complesse della storia delle religioni.

Della sua biografia, però, una cosa ha fatto più scandalo di altre, ovvero il suo matrimonio con una bambina di sei anni. Certo, obietta la narrativa musulmana, sei anni sono pochi, ma erano altri tempi. Ma sei anni sono sei anni, anche se, secondo le cronache Aisha, questo il nome della bimba, avrebbe consumato il rapporto a nove. Ovvero quando il profeta aveva 50 anni.

E qui entra in gioco la storia di Elisabeth Sabaditsch-Wolff, un'attivista per i diritti umani che aveva definito pedofilo Maometto. L'accusa della donna, come riporta Libero, risulterebbe però infondata secondo una certa narrativa "in quanto i due erano ancora sposati quando lei aveva 18 anni. Pedofilo sarebbe chi sia attratto solo o principalmente da minorenni". Il punto è che la Corte europea per i diritti dell'omo ha detto che è la signora Elisabeth Sabaditsch-Wolff a sbagliare. In particolare - sottolinea Libero - "si stigmatizza tra l' altro la 'generalizzazione senza basi fattuali in cui è incorsa la donna".



Alberto Pento

Questi giudici avrebbero potuto sentenziare che al tempo di Maometto era diffusa universalmente la consuetudine sociale per gli uomini di sposare donne bambine ma di consumare il matrimonio solo dopo la maturazione sessuale della sposa bambina e che quindi non è corretto dare del pedofilo a Maometto.
Poi questa usanza in buona parte del mondo è andata in disuso e si è affermata un'altra modalità in cui le età per il matrimonio e la sua consumazione si sono innalzate e le preistoriche/antiche usanze sono diventate un delitto, un reato, un crimine contro l'umanità.

Per i parametri del V° secolo d.C. Maometto non era un pedofilo, mentre per parametri odierni, occidentali, cristiani e nostri sì.
Il modello Maometto come concezione e rapporto tra l'uomo e la donna è incompatibile con il nostro ed è da ritenersi un modello disumano, incivile e criminale che viola i diritti umani universali.
Il fatto che Maometto non sia stato un pedofilo per i parametri di allora non toglie a Maometto le sue colpe come razziatore, assassino e criminale guerrafondaio e sterminatore, come idolatra fondatore dell'ideologia politico religiosa mussulmana o islamica, definibile come nazismo maomettano per la sua violenza, la sua portata razzista, le sue discriminazioni verso le donne e tutti i diversamente religiosi e pensanti della terra, di ogni etnia, paese, epoca.
Maometto fu peggiore di Hitler, il Corano è molto peggio del Mein Kampf e il nazismo maomettano è molto ma molto peggio di quello hitleriano.

Maometto, il Corano e il nazismo maomettano e coranico andrebbero banditi e perseguiti come il male assoluto.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:26 am

Magdi Cristiano Allam
29 ottobre 2018

https://www.facebook.com/MagdiCristiano ... 1019378809

Per la Corte Europea dire che Maometto è stato un pedofilo è reato perché è vero che ha sposato una bambina di sei anni, ma l’ha fatto una sola volta. E soprattutto perché bisogna prevenire la reazione violenta degli islamici

Cari amici, per la “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, di fatto la suprema istanza della magistratura in Europa, è reato definire Maometto un pedofilo. Non perché si contesta il fatto incontrovertibile che nel 620, all’età di 50 anni, sposò una bambina di sei anni, Aisha, anche se il matrimonio fu consumato tre anni, nel 623, quando la bambina aveva nove anni. Ma perché, spiega la sentenza, Maometto e Aisha rimasero sposati fino alla sua morte nel 632, cioè per nove anni, quando Aisha aveva 18 anni. Quindi, secondo la Corte Europea, si può dire che Maometto sposò una bambina ma non che sia stato un pedofilo perché “pedofilo è chi è attratto solo o principalmente da minorenni". Insomma essendo stata Aisha l’unica moglie-bambina di Maometto, mentre le altre sue 14 mogli erano maggiorenni, ed essendo stato Maometto suo marito fino alla sua morte, non si può attribuire a Maometto l’orientamento sessuale del pedofilo. In conclusione per la Corte Europea se un uomo adulto sposa una sola volta una bambina e lei resta sua moglie fino alla sua morte, non è qualificabile come pedofilo.
Sulla base di questa argomentazione la Corte Europea ha dato torto a un’esperta di questioni islamiche, l’austriaca Elisabeth Sabaditsch-Wolff, che aveva presentato un ricorso dopo essere stata condannata in Austria nel 2011 per “incitazione all’odio” e “oltraggio ai simboli religiosi di una comunità religiosa riconosciuta”. La Corte Europea ha condiviso la sentenza della magistratura austriaca, secondo cui bisogna distinguere tra il matrimonio con una bambina e la pedofilia. La Corte Europea ha fatto propria anche la motivazione della magistratura austriaca sulla necessità di prevenire la reazione violenta degli islamici, sostendo il “legittimo scopo di prevenire disordini salvaguardando la pace religiosa e rispettando il sentimento religioso”.
Ebbene è un dato di fatto che la Corte Europea nutre questa particolare sensibilità solo nei confronti dell’islam. Lo scorso gennaio la stessa Corte Europea aveva sentenziato che usare le immagini di Gesù e Maria negli spot pubblicitari, anche in pose irriverenti, è perfettamente legittimo.

Cari amici, la sentenza della Corte Europea, e prima ancora delle Corti di giustizia dell’Austria, ci fanno toccare con mano che i giudici in Europa si comportano come se noi fossimo già sottomessi all’islam. Pur di assolvere Maometto dalla ovvia constatazione che, avendo sposato una bambina di sei anni ha assunto un comportamento attribuibile alla pedofilia, hanno introdotto il criterio della “non reiterazione” del reato, quindi se l’ha fatto una sola volta non è incolpabile. Ma soprattutto, secondo le Corti di giustizia europee, bisogna anteporre il tema della sicurezza: se dire che Maometto è stato un pedofilo finirà per scatenare la violenza degli islamici, allora non bisogna dirlo. Se invece oltraggiare Gesù non scatena alcuna violenza da parte dei cristiani, allora lo si può oltraggiare.
Ebbene è arrivato il momento di dire la verità in libertà. Solo dicendo la verità in libertà anche nei confronti dell’islam, di Maometto, di Allah e del Corano, noi europei riusciremo a riscattare la nostra civiltà decadente. Andiamo avanti a testa alta e con la schiena dritta. Insieme ce la faremo.


Alberto Pento
Questi giudici avrebbero potuto sentenziare che al tempo di Maometto era diffusa universalmente la consuetudine sociale per gli uomini di sposare donne bambine ma di consumare il matrimonio solo dopo la maturazione sessuale della sposa bambina e che quindi non è corretto dare del pedofilo a Maometto.
Poi questa usanza in buona parte del mondo è andata in disuso e si è affermata un'altra modalità in cui le età per il matrimonio e la sua consumazione si sono innalzate e le preistoriche/antiche usanze sono diventate un delitto, un reato, un crimine contro l'umanità.



La maturità sessuale è l'età o lo stadio in cui un organismo può riprodursi. Nell'essere umano il processo che porta alla maturità sessuale è detto pubertà.

https://it.wikipedia.org/wiki/Maturit%C3%A0_sessuale

La maggior parte degli organismi multicellulari nascono incapaci di riprodursi e in base alla specie possono passare giorni, mesi o anni prima che possano farlo. Inoltre in alcune specie il raggiungimento della maturità sessuale può essere indotto da cause esterne, come per esempio la siccità, o da cause interne, come per esempio la percentuale di grasso corporeo.

La maturità sessuale coincide con la maturazione degli organi sessuali e la produzione dei gameti e può essere accompagnata da cambiamenti fisici che distinguono gli organismi immaturi dalla loro forma adulta. Questi cambiamenti spesso accentuano il dimorfismo sessuale. Una volta raggiunta la maturità, è possibile che alcuni organismi diventino infertili o che cambino sesso. Alcuni organismi, inoltre, mostrano la loro forma adulta senza aver raggiunto la maturità sessuale, ed altri possono anche riprodursi nella loro forma immatura.


Maturità sessuale
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pag ... agina/5360

Per i maschi lo sviluppo della maturità fisica inizia mediamente intorno ai 10 anni e termina completamente intorno ai 20-22 anni. La maturità sessuale viene invece raggiunta intorno ai 14 anni.
Le femmine iniziano a maturare fisicamente attorno agli 8-9 anni e raggiungono la maturità sessuale sui 12-13 anni (comparsa prime mestruazioni). La crescita per la ragazza termina solitamente intorno ai 16-18 anni.


Pubertà precoce

http://www.ospedalebambinogesu.it/puber ... 9qRFOJRejI

CHE COS'È?

La pubertà precoce è la comparsa dei segni di sviluppo puberale prima dell'età di 8 anni per le femmine (7 anni per le bambine bianche o 6 anni per quelle di colore secondo le linee guida americane), 9 anni nei maschi. Quando i segni di sviluppo puberale compaiono dopo gli 8 anni nelle femmine e dopo i 9 anni nei maschi si parla invece di "pubertà anticipata".


QUANTO È FREQUENTE IL PROBLEMA?

La frequenza stimata sulla popolazione generale è tra 1:5000 e 1:10000 bambini. Il rapporto femmine/maschi è di 1 a 10.


QUAL È LA CAUSA?

I cambiamenti della pubertà sono legati alla produzione di ormoni prodotti dalla ghiandola ipofisi, detti gonadotropine, che stimolano la funzione dei testicoli e delle ovaie. Alla base della maggior parte dei casi di pubertà precoce o anticipata non vi sono malattie, mentre la presenza di casi simili nella famiglia gioca un ruolo di primaria importanza. In casi eccezionali alcuni tumori possono causare la pubertà precoce.


QUALI PROBLEMI PUÒ DETERMINARE?

La produzione eccessiva e anticipata di ormoni sessuali (maschili e femminili) accelera la crescita in altezza ma anticipa lo sviluppo delle ossa lunghe. Come conseguenza l'altezza da adulti può essere inferiore al normale. Il bambino con pubertà precoce può lamentare disagio psicologico e relazionale derivante dai propri, inattesi, cambiamenti corporei e dal confronto con i propri coetanei.


QUALI SONO I RISCHI?

In alcuni casi la causa della pubertà precoce può essere una malattia dei testicoli, delle ovaie, delle ghiandole surrenali, della ghiandola ipofisi o dell'encefalo oltre che alcune rare malattie genetiche.


A COSA DEVE FARE ATTENZIONE UN GENITORE?

In un bambino che presenti segni di sviluppo puberale precoce è opportuno effettuare una visita pediatrica.

Il pediatra verificherà:
- la presenza di casi simili nella famiglia;
- la velocità nella progressione dei segni clinici dello sviluppo puberale;
- un eventuale recente aumento di peso;
- l'andamento della velocità di crescita, ossia di quanto il bambino cresce in altezza ogni anno, che nella pubertà precoce è accelerata.


QUALI SONO GLI ACCERTAMENTI DA ESEGUIRE?

È bene che gli accertamenti vengano suggeriti e coordinati da un centro specializzato di endocrinologia pediatrica e possono comprendere:
- esami del sangue dopo la somministrazione di farmaci che stimolano o sopprimono la produzione di alcuni ormoni;
- radiografie ed ecografie;
- altri esami del sangue.


ESISTE UNA TERAPIA?

La terapia della pubertà precoce va decisa caso per caso da uno specialista ed ha come obiettivi:

- migliorare la altezza da adulti, rendendola quanto più possibile in linea con la statura familiare;

- evitare al bambino il disagio psicologico derivante dai propri, inattesi, cambiamenti corporei anche in relazione al suo rapporto con il gruppo e l'ambiente;

- salvaguardare le funzioni riproduttive in età adulta.

Si utilizzano per la terapia farmaci che sono in grado di bloccare la produzione degli ormoni prodotti dalla ghiandola ipofisi, le gonadotropine. Questi farmaci sono efficaci e sicuri. Nei rarissimi casi in cui la pubertà precoce è provocata da un tumore, viene eseguito un intervento chirurgico per l'asportazione di esso.

In ogni caso, l'evoluzione della malattia è buona ed i risultati sull'altezza in età adulta sono tanto migliori quanto il trattamento viene iniziato più precocemente.




Iniziazione sessuale in Africa
Elisabetta Santirocchi

http://www.opiniojuris.it/iniziazione-sessuale-africa

I riti che mettono a rischio la salute delle giovani donne.

Grace Mwase vive a Golden Village, una comunità rurale a Sud del Malawi. Ha sedici anni, ma è considerata adulta già da ben sei anni, quando fu sottoposta ad un rito di iniziazione: una pratica secolare purtroppo diffusa in diverse aree dell’Africa centrale e meridionale.

All’età di dieci anni, infatti, durante le vacanze scolastiche, insieme ad una dozzina di ragazzine, Mwase è stata allontanata dal suo villaggio, condotta in rifugi remoti e affidata alle anamkungwi, ovvero le “istruttrici” o “leader”, un gruppo di donne anziane.

Alla Thomson Reuters Foundation[1], il prete anglicano Jones Katete ha affermato: “Paghi queste donne per far torturare il tuo bambino”.

Quando il rito è concluso e le bambine fanno ritorno, viene detto loro che sono pronte a cucinare, pulire e avere rapporti sessuali. E’ soprattutto su quest’ultimo punto che il percorso di iniziazione sembra concentrarsi. Mwase racconta infatti che la maggior parte delle due settimane trascorse al campo è stata dedicata ad insegnare loro come comportarsi con gli uomini, come gestirli e come avere rapporti.

Qui non esiste l’adolescenza e questo rito segna il passaggio dalla pre-adolescenza alla vita adulta. Per usare le parole dell’antropologa Thera Rasing[2], “getta le basi per la futura vita adulta, costruendo una nuova identità”.

Subito dopo la conclusione del rito, le bambine vengono esortate a mettere in pratica quanto imparato e ad avere, dunque, rapporti sessuali. Qualora rifiutassero, vedrebbero la propria pelle divenire secca e fragile: questo quanto raccontato per incoraggiarle.

A Mwase, da una delle anamkungwi del villaggio, è stato detto: “Sei donna abbastanza. Se vai via (dal campo di iniziazione), devi dormire con un uomo per liberarti della tua infanzia”, nello specifico un uomo anziano. Come se non bastasse, le “istruttrici” raccomandano che l’atto di “purificazione sessuale” avvenga senza profilattico. A dispetto della tradizione Mwase, temendo per la sua salute, ha disobbedito. Sua nonna, dalla quale è stata cresciuta e mandata al campo, come accade spesso in Malawi per molte primogenite, è all’oscuro di tale decisione. Se ne fosse stata al corrente, avrebbe pagato un uomo per privare sua nipote della verginità. In alcuni villaggi gli uomini assunti a tal fine sono chiamati “iene”: a volte hanno rapporti con diverse ragazze della stessa comunità che hanno affrontato insieme il rito.

In genere le cerimonie hanno luogo quando le bambine hanno la prima mestruazione. Persilia Muianga, dell’Ong World Vision[3], chiarisce che talvolta, però, alcune sono indotte dalle madri ad avere rapporti ancora prima, nella speranza di anticipare il menarca.

Il prete anglicano Katete denuncia brutali riti di iniziazione anche in Zambia e Mozambico, dove bambine tra gli otto e i tredici anni vengono ferite nelle parti intime con dei bastoni per simulare l’atto sessuale.

La mutilazione genitale femminile non è comune in Malawi, ma può avvenire durante simili riti di passaggio in altre zone dell’Africa. Senza ombra di dubbio l’iniziazione è causa di traumi permanenti anche in assenza di danni fisici. La Malawi Human Rights Commission[4] (Commissione per i diritti umani in Malawi) ha spiegato come tali riti incidano negativamente e ledano i diritti delle bambine all’istruzione, alla salute, alla libertà e, non ultima, alla dignità.

Gravi e numerosi sono i rischi che queste usanze comportano per la salute.

Le giovani per lo più sono inconsapevoli dei pericoli derivanti da rapporti non protetti in un paese in cui il 9,1% della popolazione è sieropositiva[5]. I matrimoni precoci e quindi la tenera età in cui le ragazze rimangono incinta, complicano e mettono a rischio la gravidanza, aumentando le possibilità di andare incontro a malformazione del feto, perdita del bambino, della loro stessa vita o allo sviluppo di una fistola ostetrica, ovvero una lacerazione da parto che mette in comunicazione la vagina con vescica, retto o entrambi e che le condanna ad incontinenza ed emarginazione da parte della comunità.

Le donne restano profondamente segnate da questa pratica che sono obbligate a rispettare, come le loro madri e nonne prima di esse, se non vogliono essere stigmatizzate all’interno della comunità di appartenenza.

Thera Rasing afferma che per molte le iniziazioni sono associate all’onore: “la capacità di una donna di promuovere un cambiamento, di essere potente e autorevole, nasce dal suo successo nell’essere donna a tutti gli effetti. E’ così che si guadagna il rispetto del marito e della comunità morale. Questo è ciò che le viene insegnato durante l’iniziazione alla femminilità e che le viene detto durante il suo matrimonio”. In alcuni villaggi sono inoltre previste delle multe per i genitori che rifiutano di mandare le figlie al “campo di iniziazione”.

Come abbiamo potuto constatare, questi riti hanno una chiara funzione sociale e antropologica, ma non è tutto: dietro si celano anche ragioni economiche. Il Malawi è uno dei paesi più poveri al mondo, tre quarti della popolazione vive sotto la soglia della povertà assoluta[6]. In un contesto così drammatico, non è difficile capire come le nozze delle proprie figlie possano rappresentare un timido spiraglio di luce: i genitori, infatti, non se ne dovranno più prendere carico.

Ancora una volta povertà, paura di rompere la tradizione e ignoranza, costituiscono una deleteria combinazione, un circolo vizioso nel quale questi tre pericolosi fattori si alimentano a vicenda. E’ pertanto fondamentale arrestare tale processo mediante sensibilizzazione, informazione ed educazione delle comunità.

[1] http://www.trust.org/

[2] Thera Rasing antropologa, specializzata in Antropologia delle religioni e studi di Genere (PhD in 2001, Erasmus University Rotterdam). Autrice del libro Religion and AIDS treatment in Africa: Saving Souls, Prolonging Lives..

[3] https://www.worldvision.it/chi-siamo

[4] http://www.hrcmalawi.org/

[5] https://www.avert.org/professionals/hiv ... ica/malawi

[6] http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=malawi

Foto in copertina: Africa as country . Grace Mwase, 16 anni: all’apparenza una bambina, per la sua comunità un’adulta dalla tenera età di 10 anni.



Da 30 a 72 anni: perché siamo diventati più longevi?

http://www.nationalgeographic.it/scienz ... vi-1316204

Il tasso di mortalità nei paesi industrializzati è sceso drasticamente nel secolo scorso: se nell'era pre-industriale si viveva in media 30 anni, oggi, un uomo che vive in Giappone ha una speranza di vita di 72. "In altre parole", spiegano gli autori di un recente studio, "avere 72 anni oggi è come averne avuti 30 prima della Rivoluzione Industriale".

Gli esseri umani, al giorno d'oggi, vivono molto più a lungo rispetto ai nostri "parenti" più prossimi, gli scimpanzé, che raramente superano i 50 anni di vita. Anche chi vive di caccia e di raccolta, che spesso non ha un'alimentazione adeguata, non usufruisce dei progressi della medicina moderna o degli altri benefici derivanti dalla vita industrializzata, ha un'aspettativa di vita maggiore alla nascita rispetto agli scimpanzé in natura.

Quindi, in che modo siamo cambiati dai tempi dei nostri antenati ominidi? Siamo sempre più longevi soprattutto grazie ai cambiamenti nei nostri stili di vita o a causa di mutazioni genetiche, in altre parole dell'evoluzione?

Per scoprirlo, il team di studiosi ha confrontato i tassi di mortalità dei paesi industriali con quelli delle comunità di cacciatori e raccoglitori, i cui stili di vita rispecchiano più strettamente quelli dei primi esseri umani moderni.

I ricercatori hanno scoperto che oggi il tasso di mortalità in giovane età - cioè durante i primi vent'anni di vita - nel mondo industrializzato è di circa 200 volte inferiore rispetto a quello delle comunità di cacciatori e raccoglitori odierni.

"Il tasso di mortalità delle comunità di cacciatori e raccoglitori si avvicina di più a quello degli scimpanzé piuttosto che a quello degli individui che vivono nelle nazioni moderne", spiega il responsabile dello studio Oskar Burger, antropologo dell'evoluzione dell'istituto di ricerche demografiche del Max Planck, in Germania.

Il grande balzo in avanti della longevità

In altre parole, la longevità umana è aumentata in modo significativo nel recente passaggio a stili di vita moderni piuttosto che durante i progressi evolutivi che si sono verificati nel corso di migliaia di anni: secondo lo studio, infatti, il tasso di mortalità è sceso soprattutto tra il 1900 e oggi, e ha riguardato solo quattro delle 8.000 generazioni umane che si sono susseguite.

"Il progresso compiuto nel secolo scorso è di gran lunga superiore a quello avvenuto nel corso della storia evolutiva degli scimpanzé e degli esseri umani", spiega Burger.

Questi miglioramenti sono riconducibili molto probabilmente ai cambiamenti negli stili di vita piuttosto che agli adattamenti genetici delle specie.

"Scoprire che chi ha accesso al cibo, ai vestiti, a una casa e alle cure mediche vive più a lungo - o meglio è soggetto a livelli inferiori di mortalità - non sorprende affatto", continua Burger.

"È interessare capire quando e in che misura si è verificata la riduzione della mortalità", dice. "È diminuita di 200 volte fra i 10 e i 20 anni, che è davvero molto".

Eterna giovinezza?

Non è ancora chiaro il motivo per cui la durata della vita umana sia così suscettibile ai cambiamenti esterni.

"I prossimi obiettivi della ricerca dovrebbero mirare a comprendere come i cambiamenti nell'ambiente e negli stili di vita abbiano condotto a un notevole aumento della durata della vita", afferma il biologo Caleb Finch della University of Southern California, che non ha preso parte allo studio. "Bisognerebbe studiare un gran numero di meccanismi biologici".

A prescindere dai risultati degli studi futuri, di certo non raggiungeremo mai l'immortalità, continua Finch. "I fattori negativi che impediscono un ulteriore aumento della durata della vita, come la diffusione dell'obesità mondiale degli ultimi 20 anni e il degrado ambientale, sono potentissimi", dice.

"Alla fine, l'accumularsi dei danni subiti dalle nostre cellule tende a dar luogo ad errori - i responsabili della formazione delle rughe sulla pelle e della comparsa dei capelli grigi)", spiega Dan Buettner, esploratore National Geographic e autore di Lezioni di lunga vita. Le zone blu. Questo accumularsi di danni sembrerebbe imporre un limite alla durata della vita.

"A meno che non si verifichi qualche progresso scientifico che al momento non riusciamo a prevedere", continua Buettner. "Ad esempio non avevamo idea che sarebbe stata scoperta la penicillina e che improvvisamente avrebbe causato la diminuzione delle malattie infettive. Forse, una scoperta simile porterà a un ulteriore allungamento della durata della vita".

Il nuovo studio sulla longevità è stato pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academies of Science.


Speranza di vita e longevità dei nostri antenati
ZonWu

http://www.vitantica.net/2017/11/28/spe ... i-antenati

Spesso si legge che la speranza di vita di un essere umano vissuto nell’Età della Pietra era di gran lunga inferiore a quella riscontrata in tempi moderni. Per quanto sia un’affermazione vera e basata sull’analisi di reperti ossei risalenti al Paleolitico, cosa significa esattamente?

Un’ aspettativa di vita pari a 30 anni non deve far pensare che 3-5.000 anni fa, una volta raggiunti i 30 anni, gli esseri umani morissero come se avessero raggiunto una data di scadenza: chi riusciva a sopravvivere fino a 30 anni, in realtà, aveva discrete speranze di arrivare a 50-70 anni, una longevità non molto differente da quella riscontrata in alcuni Paesi moderni.

Occorre fare una distinzione tra il concetto di longevità media e quello di speranza di vita: la prima indica la media sull’età massima raggiungibile da un individuo in un determinato periodo storico; la seconda invece esprime una media basata sull’incrocio dei dati relativi alla longevità e quelli che descrivono la mortalità nelle varie fasi della crescita umana.

Generalmente i dati relativi alla speranza di vita raffigurano il numero medio di anni che un neonato può sperare di sopravvivere in un determinato periodo storico. Una volta superata l’età giovanile, l’aspettativa di vita del passato poteva cambiare drasticamente e raggiungere età non molto distanti da quelle moderne.

Con un certo grado di approssimazione e basandosi soltanto sui reperti ossei finora scoperti, l’aspettativa di vita in passato era la seguente:

Tardo Paleolitico (da 30.000 anni in poi): alla nascita circa 18 anni, fino a 15 anni era tra i 25-37 anni.
Neolitico: non molto differente dal Paleolitico. Probabilmente superati i 15 anni si potevano raggiungere senza troppe difficoltà i 50-60, come dimostrano alcune tribù di cacciatori-raccoglitori moderni.
Età del Bronzo/Ferro: l’aspettativa di vita fino a 15 anni era tra i 28 e i 36 anni. Superati i 15 anni, la speranza di vita era mediamente di 50-60 anni.
Grecia classica: ad Atene, l’aspettativa di vita alla nascita era di circa 20 anni, fino a 15 anni era di 37-41 anni.
Roma classica: prima dei 10 anni, 20-30 anni; superati i 10, circa 50-60 anni.
Alto Medioevo: fino a 15 anni era di circa 35-40 anni. Superata l’età adolescenziale, la speranza di vita tra la popolazione benestante era tra i 60 e gli 80 anni.
Tardo Medioevo inglese: raggiunti i 21 anni, l’aspettativa di vita si attestava a circa 64 anni. Prima dei 21, era di circa 30-35 anni.

La speranza di vita aumenta man mano che un individuo cresce e supera le fasi più critiche dello sviluppo e le più suscettibili a malattie, fame, guerra e calamità naturali.

Per esempio, la speranza di vita alla nascita tra la nobiltà inglese del XIII secolo era di circa 30 anni; una volta raggiunti i 21 anni, tuttavia, era abbastanza comune invecchiare fino a 65 anni, come dimostrano i resti ossei degli individui del periodo.

[11/01/2018] Una recente ricerca condotta da Christine Cave della Australian National University ha determinato, dopo l’analisi dei denti di oltre 300 individui vissuti in Inghilterra tra il V e il VII secolo d.C., che non era affatto raro superare i 70 anni d’età in questo periodo.

Il team di ricerca ha elaborato un metodo per calcolare l’età anagrafica di un individuo a partire dallo stato della dentatura, scoprendo che molti dei corpi rinvenuti nei cimiteri inglesi appartenevano a persone in età avanzata, spesso oltre i 70 anni.

Anche durante l’Età della Pietra, specialmente nel Paleolitico superiore, per quanto la vita fosse molto più dura per l’essere umano rispetto al Medioevo non era così raro raggiungere un’età avanzata.

Michael Gurven, professore di antropologia della U.C. Santa Barbara, ha studiato estensivamente lo stile di vita delle comunità di cacciatori-raccoglitori moderne scoprendo che la loro speranza di vita non è molto differente da quella di un europeo del XIX secolo: anche se le tribù semi-primitive di oggi beneficiano dell’eradicazione di alcune malattie letali che piagavano il genere umano nell’antichità, superata l’età giovanile è abbastanza comune raggiungere i 50-60 anni.

Il Paleolitico superiore sembra segnare un punto di distacco da un precedente stile di vita caratterizzato da un’aspettativa di vita e una longevità molto basse, circa 30 anni per entrambe.

Il miglioramento delle tecniche di lavorazione della pietra coincise con un aumento della longevità per via del cambiamento di stile di vita dovuto a nuovi metodi di caccia, pesca e raccolta e a strumenti avanzati che miglioravano la qualità generale dell’esistenza umana.

Dopo un’analisi dei denti provenienti da 768 fossili di ominidi, Rachel Caspari, paleoantropologa della Central Michigan University, ha rilevato un cambiamento sostanziale dell’ aspettativa di vita dei nostri antenati primitivi all’inizio del Paleolitico superiore: tra i 100.000 e i 30.000 anni fa,

Caspari ha determinato la presenza 4 adulti/anziani ogni 10 giovani adulti; a partire da 30.000 anni fa, la speranza di vita e la longevità sembrano aumentare considerevolmente, con 20 adulti/anziani ogni 10 giovani adulti. Questo aumento della speranza di vita coincide con sostanziali cambiamenti nella cultura umana: tecnologia litica estremamente raffinata, statuette e oggetti decorativi, arte rupestre e rituali funebri complessi.
Mortalità dovuta a violenza e guerre tra società di cacciatori-raccoglitori e Stati antichi e moderni.
Mortalità dovuta a violenza e guerre tra società di cacciatori-raccoglitori e Stati antichi e moderni. Fonte: EvolutionX

Cosa abbassava drasticamente la speranza di vita nel Paleolitico? Un neonato dell’ Età della Pietra era esposto ad ogni sorta di pericoli fin dalla nascita: malattie, clima, fame, sete, scontri con altri umani, predatori e parassiti erano costanti attentati alla vita di un bimbo inerme. Man mano che un bambino cresceva la situazione non migliorava molto e fino ai 10-15 anni era molto più vulnerabile di un adulto.

I parametri di igiene moderni erano del tutto inesistenti e non era raro contrarre infezioni causate delle scarse condizioni sanitarie in cui vivevano i nostri antenati. Predatori e parassiti erano costantemente alla ricerca di una preda facile o di un ospite nelle vicinanze; come oggi, inoltre, anche il clima mieteva costantemente vittime per ipotermia, colpi di calore o fenomeni naturali violenti contro cui i cacciatori-raccoglitori avevano ben poche risorse per difendersi.

Who Lives Longest?


Quanto si viveva nelle epoche passate?

https://www.focus.it/scienza/scienze/qu ... el-passato

Raggiungere la tarda età è una conquista dei nostri tempi? Nel passato, quante erano le persone che vivevano fino alla vecchiaia? È un'idea radicata sia per il senso comune sia per gran parte degli studiosi che la durata della vita fosse nei secoli passati decisamente inferiore a quella di oggi.

Anziani e antichi. Un'archeologa dell'Australian National University, Christine Cave, sostiene invece che anche nelle società del passato non fossero una minoranza le persone che arrivavano ai 75 anni e oltre. La sua idea (qui la presentazione dello studio) è che, semplicemente, gli anziani delle epoche trascorse non fossero contati nel numero perché gli studiosi non avevano i mezzi per identificarli. A produrre questo errore di prospettiva sarebbe il metodo di valutazione con cui gli archeologi stimano l'età dei resti umani.

L'età nelle ossa. La sua ipotesi nasce dall'analisi dei corpi di oltre 300 persone sepolte in cimiteri inglesi tra il 475 e il 625 dopo Cristo. Secondo Cave, molti di loro sono morti ultrasettantacinquenni. Come fa a sostenerlo?

Normalmente, la stima dell'età degli scheletri del passato viene fatta in base alla valutazione dello stato delle ossa. Per i bambini e le persone più giovani l'età della morte può essere stimata in modo abbastanza corretto, mentre per gli anziani è più difficile da valutare. «Dai soli resti non è facile distinguere un quarantenne in perfetta forma da un fragile novantenne», dichiara l'archeologa. Come conseguenza, a parte i bambini, gli adolescenti e le persone molto giovani, gli individui oltre i 40 finiscono per essere classificati dagli archeologi in unico gruppo in cui è problematico distinguere le diverse età al momento della morte.

Settanta e più. Cave pensa di essere riuscita a trovare un modo per stimarle in maniera più corretta: lo studio dei denti. La ricercatrice ha sviluppato il suo metodo confrontando l'usura dei denti in resti scheletrici antichi con quella di individui viventi di varie popolazioni: basandosi sull'analisi di quanto è consumata la dentatura, l'età al momento della morte può essere calcolata con notevole precisione. Dall'analisi dei resti di epoca medioevale in tre cimiteri anglosassoni, l'archeologa ha stimato che le persone morte a oltre settanta anni di età non erano rare eccezioni. Come in molte popolazioni che vivono una vita primitiva e senza medicina, la vita media nell'alto medioevo sarebbe durata secondo lei circa settanta anni.

Differenze di genere. Secondo Cave, il nuovo metodo fornirà agli archeologi una visione più accurata delle società passate e della vita degli anziani del tempo. Per esempio, per i tre cimiteri studiati in Inghilterra, Cave ha trovato importanti differenze nel modo in cui uomini e donne di età avanzata erano seppelliti: alle donne toccava una sepoltura ricca solo se morivano giovani, mentre per gli uomini questo poteva avvenire anche indipendentemente dall'età.




Alberto Pento
Maometto non era un pedofilo (perché al suo tempo, in cui la vita media era meno di 30 anni, era ovunque ammesso/normale per un uomo avere rapporti sessuali/matrimoniali con una donna non appena questa raggiungeva la maturazione sessuale);
in ogni caso, oggi, nel nostro mondo occidentale ed europeo ateo, laico e cristiano queste usanze preistoriche e antiche non sono più ammesse e tollerate e sono considerate una violazione dei diritti umani e civili universali, bandite, perseguite e condannate.

Invece Maometto era un invasato idolatra, bugiardo, ladro e razziatore, mafioso, rapinatore e sequestratore, assassino e sterminatore, una mostruosità umana, inventore o fautore o promotore di una ideologia politico.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:29 am

Non si deve insultare nessuno ma dire semplicemente la verità, elencare i fatti e interpretarli giustamente.


1)
Per me Maometto era:

-idolatra, invasato e presuntuoso,bugiardo e ignorante,
-assassino e razziatore, non ha ucciso ogni diversamente religioso e pensante per legittima difesa, ma per imporre con la forza, la minaccia, l'intimidazione e il terrore e la violenza il suo impero,
-sommamente razzista più di Hitler,
-una mostruosità disumana,
-inventore di un idolo orrendo del terrore e di morte,

...

si tratta di insulti o di libere opinioni su un personaggio storico, sulle sue azioni, parole e idee?

2)
Per me Cristo era:

-certamente un ebreo molto religioso,
-molto umano e amorevole,
-non era certo razzista,
-non era violento e sicuramente non assassino e razziatore,
-forse un pò invasato e presuntuso,
-sicuramente se si credeva il Messia e Dio era un esaltato e un fanatico,
...

anche in questo caso si tratta di libere opinioni e non di insulti.

3)
Né Maometto né Cristo hanno il monopolio di Dio e della spiritualità, e tra i due quello che ha avuro maggior rispetto per il prossimo è Cristo, quello che né ha avuto meno o nessuno è Maometto che è anche colui che ha compiuto il maggior numero di crimini e che ha promosso una ideologia politico religiosa disumana e foriera di grandi mali per l'umanità intera.

4)
È un dovere più che un diritto, esprimere il proprio pensiero, opinione e critica e così affermare e difendere il valore della libertà di pensiero e di parola, specialmente laddove vi siano situazioni a rischio di dogmatismo totalitario e assolutista ad opera di personaggi e di ideologie politico religiose disumane che violano i valori e i diritti universali, la libertà spirituale e politica, la vita e la dignità delle persone.



Maometto (santo o criminale terrorista ?) - Maometo (on santo o n criminal terorista ?)
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 188&t=2030

Immagine
https://www.filarveneto.eu/wp-content/u ... etto_1.jpg


Nazismo maomettano = Islam = dhimmitudine = apartheid = razzismo = sterminio
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 188&t=2526

Questo è l'Islam o nazismo maomettano: idolatria, orrore, terrore e morte, da sempre:
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 188&t=2705
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:30 am

Asia Bibi la cristiana pachistana assolta dall'accusa di blasfemia ma non ancora liberata dopo 10 anni di prigione
viewtopic.php?f=196&t=2807
https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 6954466874

Asia Bibi la pachistana della minoranza cristiana perseguitata dai nazi maomettani, assolta e ancora non liberata dalla Corte Suprema pachistana dopo varie condanne e 10 anni di prigione, madre di cinque figli.
I pachistani la vorrebbero uccidere come hanno già ucciso alcuni suoi protettori e difensori, stanno protestando in tutto il Pakistan per ucciderla.
https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 6954466874

Come già fatto dal criminale Maometto e come scritto nel suo demenziale Corano
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:31 am

Guerra santa e religione di pace
14 novembre 2018

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0062317495

Incapaci di raggiungere Asia Bibi, i musulmani in Pakistan stanno attaccando casuali cristiani.

Secondo quanto riferito, gli islamici hanno attaccato viaggiatori in Pakistan che si sono identificati come cristiani sulla scia della decisione della Corte Suprema di revocare la condanna a morte di Asia Bibi contro la presunta blasfemia (secondo quanto riferito dalla CNN).

Ai cristiani in Pakistan viene insegnata una lezione e ne viene fatto un esempio.
I musulmani stanno ora intensificando la persecuzione dei cristiani in Pakistan, dal momento che non possono arrivare ad Asia Bibi.
Persino i giudici della Corte Suprema che l'hanno assolta sono stati minacciati, e poi, di fronte alla folle rabbia per l'assoluzione, il governo pakistano capitolò ai rivoltosi, proibì ad Asia Bibi di lasciare il paese, e stava rivedendo la sua assoluzione blasfema.

Questa mossa del governo pakistano è un riflesso della sua adesione alle leggi islamiche sulla blasfemia. Il primo ministro pakistano Imran Khan "ha promesso di portare la questione [della blasfemia] alle Nazioni Unite, dicendo che pochi in Occidente comprendono il dolore causato ai musulmani da tali attività".

È al di là del dolore. È la legge islamica, radicata nel suprematismo e nel diritto. Maometto ed Islam non devono essere offesi, punto.
E questa regola non si applica solo ai musulmani, ma a chiunque.
Questo è il motivo per cui molti gruppi islamici dell'Occidente fanno gli straordinari per assicurare che gli occidentali siano tenuti in linea con il corpus ufficiale chiuso dell'Islam.
Il sotterfugio "islamofobia" è ormai radicato nelle società occidentali.
"L'islamofobia" è passata come una forma di "razzismo", ma l'iniziativa "islamofobia" riguarda davvero il tacere delle critiche all'Islam.
Pertanto, piuttosto che rischiare l'ira musulmana, o la violenza e le rivolte dei musulmani, gli occidentali stanno chiudendo la bocca e si ostinano a criticare l'ebraismo, il cristianesimo o qualsiasi altra fede se lo desiderano, ma non osano criticare l'islam.
È superiore a ogni altra fede, nella visione implicita dei sostenitori delle leggi "islamofobia" e "incitamento all'odio".

Prendi, per esempio, il Canada.
Il parlamentare pakistano Iqra Khalid ha presentato la sua mozione anti-islamofobia M-103, approvata in Parlamento, e ora il governo Trudeau, come seguito, sta "prendendo provvedimenti" e "monitorando i cittadini per la conformità" - come parte di un piano di -23 milioni di dollari - sulla "discriminazione" - sotto la guida e la direzione di gruppi come il Consiglio nazionale dei musulmani canadesi (ex CAIR.Can) e l'Islamic Charity IRFAN, che è stato designato come gruppo terrorista dal precedente governo conservatore.

https://www.breitbart.com/national-secu ... Ttn9b4LW84
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:35 am

Orrore, terrore, avversione e odio per il nazismo maomettano o sana e naturale islamofobia
viewtopic.php?f=188&t=2523


https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 1751910232


La paura è una emozione universale sana e naturale come lo è il terrore per il male reale e la sua rappresentazione irreale o immaginaria.
Ed è un diritto e un dovere umano avversare e odiare il male che genera paura e terrore.

E tra il male vi è il nazismo razzista e totalitario che può essere hitleriano, maomettano, staliniano, ecc..
Islamofobia è la paura e l'odio per l'orrore ed il terrore del nazismo islamico o Islam.

L'odio e la paura per il nazismo maomettano o Islam non è il frutto di un pregiudizio assurdo, immotivato, illogico, razzista ma la logica conseguenza dell'esperienza storica e odierna e di quanto detto e fatto da Maometto e prescritto nel Corano che è il testo fondante del nazismo mussulmano.

L'islamofobia quindi non è una malsana fobia irrazionale ma è una paura dell'Islam, una sana, naturale e più che motivata e giustificata paura e avversione per l'orrore ed il terrore islamico o maomettano o mussulmano.
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Criticare l'Islam è una necessità vitale primaria, un dovere

Messaggioda Berto » dom nov 18, 2018 8:36 am

Bandire e combattere l'Islam come nazismo maomettano, prima che distrugga l'Europa e il Mondo
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 188&t=2374

Bandire l'Islam prima che distrugga l'Europa - L'Islam è il culto idolatra, politico religioso, dell'orrore e del terrore, il culto di morte dell'idolo Allah e del suo profeta e primo terrorista assassino islamico, modello per tutti i mussulmani, da sempre, per sempre e ovunque.
Chiediamo al Papa cattolico romano, quanti cristiani, europei, occidentali ed altri innocenti del mondo, dovranno ancora morire prima che il suo "D-o o idolo cristiano del perdono, della fraternità e dell'amore universale" sia sazio, del sangue delle vittime, del martirio dei cristiani, degli innocenti di tutto il mondo, di ogni colore e di ogni credo religioso, e si scagli contro questo credo idolatra di morte che è l'Islam.

https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 8073159753


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