Po£isia Veneta: la sentenzaPubblicato 8 maggio 2018 | Da daniele
Utile a chi persegue la strada dell’autodeterminazione del Popolo Veneto, a chi è coinvolto in procedimenti penali inerenti la causa Veneta, nonché a chi segue l’evoluzione dei fatti seduto comodamente davanti ad una tastiera abbandonandosi spesso a strali sconsiderati.
Di autodeterminazione del Popolo Veneto, di Po£isia Veneta, di Autogoverno, di Istituzioni Venete, di uno Stato Veneto, dell’esigenza di un riconoscimento internazionale se ne è parlato in Tribunale a Treviso dal 2009 al 2017.
Riassunti in breve, sono più sotto elencati i passaggi per arrivare all’autodeterminazione del Popolo Veneto in modo pacifico, avvalorati dalla sentenza emessa, stranamente garantista; in altro modo, l’autodeterminazione può essere perseguita col terrorismo e con la guerra, spesso provocati ad arte da uno Stato che si ritiene immutabile, come quello italiano.
E’ stata depositata la sentenza riguardante la Po£isia Veneta (936/2017) che come si saprà vede tutti assolti, dopo otto anni di dibattimenti che, secondo i capi di imputazione prevedevano la condanna fino a 10 anni di carcere e 800.000 € di indennità allo Stato, costituitosi tramite l’avvocatura generale, come parte lesa per danneggiamento alla sua immagine.
Due erano i procedimenti: il primo riguardava le vicende fino al 2010; il secondo quelle del 2012 che rispecchiano in parte le modalità d’azione … della prima tranche (pg. 8 “Motivi della decisione”); riuniti in un unico dibattimento, visto che alcuni soggetti erano imputati in ambedue i processi.
Due le sentenze: per il primo gruppo, assoluzione in quanto il decreto 43/1948 di previsione del reato di costituzione di banda paramilitare, venne nel frattempo abrogato dal D.Lgs 66/2010 “Calderoli”, poi reintrodotto nel 2012; per il secondo, assoluzione perché il fatto non sussiste.
Non fosse intervenuta l’abrogazione del D.Lgs 43/1948, anche il primo troncone, secondo logica, avrebbe ottenuto l’assoluzione perché il fatto non è mai sussistito.
Nulla di eccezionale, se non fosse per alcuni principi che nel corso del processo hanno preso consistenza e potrebbero essere utili a chi intenda percorrere la strada imboccata dalle istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto .
1. La bandiera della Repubblica di Venezia, adottata dai gruppi indipendentisti a simbolo del Popolo Veneto, ha ottenuto, da parte del collegio dei giudici, un implicito riconoscimento equivalente a simbolo istituzionale, vedi
http://www.life.it/1/sdoganata-la-bandi ... tanti-life 2. Il progetto della Po£isia Veneta era proiettato in un futuro Stato Veneto (pg. 2 “Motivi della decisione);
3. La rivendicazione del diritto del Popolo Veneto a proprie istituzioni, come previsto dal diritto internazionale (pg.3 “Motivi della decisione”);
4. L’Autogoverno del Popolo Veneto organizzato alla stregua di un vero e proprio apparato istituzionale (pg. 5 “Motivi della decisione”);
5. Le condotte contestate agli imputati non superano lo stadio della manifestazione di pensiero, e cioè della volontà di ottenere il riconoscimento, anche a livello internazionale, dello Stato Veneto, formato da persone autoctone e dotato di un proprio corpo di polizia (pg. 16 “Motivi della decisione”);
6. La Po£isia Veneta era connessa e susseguente alla creazione dello Stato Veneto (pg.18 “ Motivi della decisione”).
7. Non vi è traccia di azioni violente riconducibili all’associazione (pg. 19 “Motivi della decisione”);
PS.
1. Ribadisco che il sottoscritto non si è mai attribuito il titolo di “Governatore del Veneto” (pg.5 della sentenza) ma quello di Presidente delle Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto, in quanto eletto in democratiche elezioni il 25 gennaio 2009.
2. Nessuno di noi ha mai proferito verbo sulla necessità di andare a sparare in zone isolate della pedemontana, bensì sull’idoneità dei luoghi a creare gruppi speciali di po£isia.
Daniele Quaglia
Per chi volesse addentrarsi nella sentenza integrale veda qui sentenza Po£isia Veneta http://www.life.it/1/wp-content/uploads ... Veneta.pdf