La Corte di Cassazione ha deciso: I RIDERS POSSONO BENEFICIARE DELLE STESSE TUTELE PREVISTE PER I LAVORATORI SUBORDINATIOrdine Consulenti del Lavoro di Milano
da Domenica Morena Massaini
di Giuseppe Magaddino – Avvocato in Milano
6 marzo 2020
https://consulentidellavoro.mi.it/rivis ... bordinati/ I. – PREMESSA
La recente sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione1 ha affermato che i c.d. riders di Foodora hanno diritto alle tutele spettanti ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (di seguito “art. 2, D.lgs. n. 81/2015”)2.
II. – LA VICENDA ALLA BASE DELLA PRONUNZIA DELLA CORTE SUPREMA La sentenza in commento conclude la nota vicenda che nell’ultimo biennio ha fortemente contribuito ad alimentare il dibattito sui riders in Italia3. Nel maggio 2018, il Tribunale di Torino4 aveva rigettato il ricorso di alcuni riders della Digital Services XXXVI Italy S.r.l. (Foodora)5 che chiedevano – in via principale – di essere inquadrati come lavoratori subordinati; ovvero in subordine, l’applicazione delle previsioni sul lavoro parasubordinato previste nel Jobs Act (in particolare l’articolo 2, comma 1, D.lgs. n. 81/2015 che estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative). Nel maggio 2018, il giudice di prime cure aveva rigettato integralmente le domande dei ricorrenti ritenendo, tra l’altro, a) non sussistente alcun vincolo di subordinazione, poiché i riders erano liberi di scegliere quando e quanto tempo lavorare (elementi incompatibili con la subordinazione); b) l’art. 2, D.lgs. n. 81/2015 inapplicabile, trattandosi di “norma apparente”, quindi, inidonea ad esplicare effetti diretti nell’ordinamento6.
All’inizio del 2019, la Corte di Appello di Torino, pronunciandosi sul ricorso proposto dai riders, pur confermando l’assenza del vincolo di subordinazione rilevata dal Tribunale di Torino7, riformava parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto dei riders “a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di Foodora, ai sensi dell’art. 2, D.lgs. n. 81/2015”.
In particolare, ad avviso del Collegio torinese: – l’art. 2, D.lgs. n. 81/2015 identificherebbe una nuova categoria legale intermedia, i.e. un tertium genus (nel quale ricadrebbero le collaborazioni etero-organizzate), interposto tra la subordinazione e la collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 409, n. 3 c.p.c.. Sul punto è interessante notare – anche al fine di valutare la “conformità” dei modelli adottati da altre piattaforme attive nel mercato italiano – come nel caso di cui si discute i giudici di secondo grado abbiano riconosciuto la natura etero-organizzata del rapporto (e quindi il diritto dei ricorrenti a beneficiare delle tutele proprie del lavoro subordinato) prendendo a riferimento i seguenti elementi caratterizzanti il business model di Foodora:
– dopo essersi spontaneamente candidato per una corsa, il rider era tenuto a effettuare la consegna entro 30 minuti dal ritiro, pena l’applicazione di una penale di 15 euro; – i turni di attività/consegna erano organizzati da Foodora;
– il collaboratore doveva:
• iniziare il turno recandosi in una zona predefinita;
• confermare alla piattaforma il completamento di ciascuna consegna accettata/effettuata;
– le norme in materia di subordinazione non dovrebbero essere applicate in modo generalizzato ai rapporti con i riders.
Competerebbe invece al giudice il compito di individuare – volta per volta – le tutele applicabili in concreto a ciascun rapporto (nel caso in esame, in particolare, la Corte riconosce le tutele proprie della subordinazione in tema di sicurezza e igiene, retribuzione diretta8 e differita, limiti di orario ferie e previdenza, resta esclusa invece la tutela contro i licenziamenti). Le conseguenze pratiche di tale interpretazione sono particolarmente rilevanti tenuto conto che il riconoscimento del potere del giudice di selezionare le norme della subordinazione applicabili ai rapporti etero-organizzati con i riders determinerebbe una situazione di inevitabile incertezza per gli operatori (i.e. per riders e – in particolare – per le piattaforme). Gli stessi infatti si troverebbero a non poter predeterminare quante/quali potrebbero essere le norme applicabili in caso di (ri)qualificazione del rapporto con il rider in collaborazione etero-organizzata (non potendo quindi valutare ex ante le eventuali implicazioni in termini di costi/benefici).
Avverso tale sentenza la Foodinho S.r.l. – società che ha incorporato la Digital Services XXXVI Italy S.r.l. (Foodora), in liquidazione – ha proposto ricorso per Cassazione9. Nelle more del giudizio in Cassazione, l’art. 2, D.lgs. n. 81/2015 è stato parzialmente modificato dal Decreto legge 3 settembre 2019, n. 10110 (il cui testo è privo di efficacia retroattiva); la Suprema Corte tuttavia, pur accennando alla modifica legislativa del testo dell’art. 2, D.lgs. n. 81/2015, si è pronunciata sulla versione della norma precedente a tale modifica.
III. – INQUADRAMENTO DEI PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI DAI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ
Il ricorso per Cassazione mirava a confutare l’interpretazione dell’art. 2, D.lgs. n. 81/2015 – nella versione ratione temporis applicabile – offerta dalla Corte di Appello, riaffermando quella di primo grado, che aveva definito tale norma come fattispecie apparente. Invero, con il primo dei quattro motivi proposti, la società ricorrente ha ribadito che la previsione legislativa in parola non avrebbe introdotto nessuna nuova categoria legale (il c.d. tertium genus), essendo l’“etero-organizzazione” un elemento già tipico della subordinazione, applicabile ove vi sia stata “una ingerenza più pregnante nello svolgimento della collaborazione, eccedente quindi l’etero-determinazione”. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto integralmente il ricorso. In particolare, il Supremo Collegio, dopo aver ripercorso gli elementi fattuali tipici della prestazione contestata e analizzato succintamente le diverse interpretazioni prospettate negli anni dai vari commentatori con riguardo alla natura dell’art. 2, D.lgs. n. 81/201511, ha chiarito che: (i) non è consentito all’interprete etichettare un’innovazione legislativa come “norma apparente”, incapace di produrre effetti giuridici; (ii) l’intervento riformatore del 2015 deve essere contestualizzato e ne va intesa la ratio legis. L’intento del Legislatore del Jobs Act, secondo la Cassazione, è stato, da un lato, quello di creare una stabilizzazione dei posti di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato; dall’altro, di introdurre delle previsioni “flessibili” atte a regolamentare le profonde trasformazioni del mercato del lavoro (in costante evoluzione) all’esito dell’avvento di nuove tecnologie. Ancora, la riforma del 2015 ha contestualmente introdotto delle misure repressive degli abusi delle fattispecie contrattuali. In questo senso s’inserisce l’art. 2, D.lgs. n. 81/2015, che va interpretato in collegato disposto con la contestuale abrogazione del c.d. lavoro a progetto (ex art. 52, D.lgs. n. 81/2015) e con il conseguente ripristino della più ampia categoria delle collaborazioni ex articolo 409 c.p.c..
La Suprema Corte invero esplicita che “il Legislatore, in una prospettiva anti-elusiva [mediante l’art. 2, comma 1] ha inteso limitare le possibili conseguenze negative [derivanti dalla “riemersione” delle collaborazioni ex art. 409 c.p.c.], prevedendo comunque l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione”. Sulla base di tali premesse la Corte ha poi chiarito due principi fondamentali (entrambi discostanti dall’interpretazione offerta dalla Corte di Appello di Torino):
– l’articolo 2, comma 1 configura una norma di disciplina (avente carattere sia preventivo sia rimediale12) e non di fattispecie, quindi non idonea ad identificare un tertium genus intermedio tra lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e collaborazioni ex art. 409, n. 3 c.p.c.. Secondo la Corte non avrebbe senso interrogarsi se tali tipologie di collaborazione siano ascrivibili alla subordinazione ovvero all’autonomia; ciò che rileva è che per le stesse – ove ne ricorrano i presupposti tipizzati dal Legislatore (personalità, continuità, etero-organizzazione) – siano applicate le norme previste per la subordinazione avendo l’ordinamento disegnato una norma di disciplina; – non è necessario effettuare una selezione delle tutele proprie della subordinazione applicabili ex articolo 2, comma 1, alle collaborazioni etero-organizzate (né tantomeno tale selezione dovrebbe essere effettuata dai giudici).
Infatti, nei casi di collaborazioni coordinate, ove il collaboratore – per le concrete modalità di svolgimento della prestazione – sia di fatto “comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente, e quindi il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
Sul punto è interessante rilevare che la Cassazione – in un brevissimo passaggio della sentenza in commento – accenna anche al profilo per cui tale previsione non sottintenda sempre un’applicazione completa della disciplina della subordinazione, poiché vi possono essere casi in cui questa trasposizione è “ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare”13. Tale riflessione non è tuttavia ulteriormente approfondita dalla Corte. Per i motivi sopra esposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso di Foodora, ritenendo applicabili agli ex riders della piattaforma tutte le tutele spettanti ai lavoratori subordinati.
IV. – CONSIDERAZIONI SULLE IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA POSIZIONE ASSUNTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
La sentenza in commento ha il pregio di porre un punto fermo su alcune questioni aperte da quando il “caso riders” è esploso in Italia. Innanzitutto, la Cassazione conferma che la prestazione lavorativa dei riders di Foodora, sebbene contrattualizzata come lavoro autonomo, per le sue modalità di svolgimento giustifica l’applicazione dell’articolo 2, comma 114. Dopodiché la Corte, pur non entrando nel “vivace dibattito dottrinale” circa la qualificazione dell’articolo 2, comma 1, e discostandosi da quanto prospettato dalla Corte di Appello di Torino, esclude che tale norma sia idonea ad introdurre un tertium genus, trattandosi piuttosto di una norma di disciplina, che opera ex post con finalità antielusive. Di qui, tutte le volte in cui la collaborazione ex articolo 409 n. 3 c.p.c. è connotata da modalità di esecuzione della prestazione imposte dal committente, così da integrare la etero-organizzazione, troveranno applicazione tutte le tutele del lavoro subordinato (non solo per i riders ma per qualsiasi collaboratore etero-organizzato). Secondo l’orientamento della Suprema Corte invero tale applicazione va effettuata in modo integrale – salvo i casi di “incompatibilità oggettiva”. Proprio questo inciso della Cassazione lascia tuttavia aperti diversi scenari. Presumibilmente, nel concreto potrebbe toccare al giudice stabilire – caso per caso
– se l’estensione di una tutela del lavoro subordinato sia oggettivamente incompatibile con le modalità di esecuzione della stessa.
Oppure, come previsto al comma 2, lett. a, dello stesso art. 2, D.lgs. n. 81/2015 (che fa salva la possibilità per le parti sindacali di sottoscrivere contratti collettivi atti a regolare il trattamento economico e normativo applicabile alle collaborazioni etero-organizzate), potrebbero essere le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a regolare tramite accordi collettivi la disciplina applicabile a tali forme di collaborazione. Invero, se sino ad oggi il dibattito tra piattaforme e rappresentanze sindacali non ha ancora preso piede in modo concreto, proprio tale precedente potrebbe stimolare l’incontro tra riders e piattaforme (per il tramite delle proprie rappresentanze sindacali15).
Questo consentirebbe di evitare – nell’eventualità in cui un giudice dovesse riconoscere la natura etero-organizzata del rapporto – l’applicazione integrale della subordinazione prevedendo ex ante la disciplina “concordata” da applicare a tali tipologie di rapporti.
Peraltro, in tale logica di incentivazione/ crescita del dialogo tra le parti sociali si inserisce anche l’intervento legislativo del 201916 che, come già rilevato, ha esteso l’applicabilità dell’articolo 2, comma 1, ricomprendendovi le collaborazioni etero-organizzate anche attraverso “piattaforme anche digitali” in cui il collaboratore svolge lavoro “prevalentemente” personale. Tale intervento ha altresì introdotto una disciplina ad-hoc per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore17, lasciando anche in questo caso ampio spazio all’autonomia collettiva delle parti18. In conclusione, sarà interessante osservare se le innovazioni legislative e giurisprudenziali in commento (che hanno senza dubbio determinato un restringimento del margine
di discrezionalità operativa delle piattaforme) riusciranno a dare impulso a un produttivo dialogo sociale ovvero se, in mancanza, saranno comunque in grado di fornire una cornice regolatoria a un mercato – quello del lavoro su piattaforme – in rapidissima e costante evoluzione.
Per la tabella clicca qui.
1. Cass. Civ., sez. Lav., 24 gennaio 2020, n.1663.
2. Tale articolo prevede l’applicazione delle norme proprie del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate e si inserisce all’interno di un più ampio processo di riforma del mercato del lavoro italiano, avviato nel 2015 con il c.d. Jobs Act.
3. I c.d. gig workers rappresentano un fenomeno in constante aumento in Italia. Secondo una stima di Fondazione De Benedetti per il Rapporto Annuale INPS 2018 (riferita al 2017), i lavoratori su piattaforma sarebbero tra gli 589.040 e i 753.248, di cui il 12% rappresentata dai riders, (in
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/de ... mdir=51978). Più recentemente, l’Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp), in occasione della relazione sull’indagine presentata alla Camera dei Deputati a settembre 2019, ha individuato i gig workers in 213.150 unità, di cui il 15% svolge l’attività di rider (in
https://inapp.org/it/inapp-comunica/sal ... -contratto).
4. Trib. Torino, sez. Lav., sentenza n 778/2018. L’occasione offre l’opportunità di segnalare che un caso molto simile a quello deciso dal Tribunale di Torino, è stato trattato e deciso dal Tribunale di Milano, che però – con la sentenza n. 1853/2018 – ha respinto il ricorso di un ex rider di Foodinho, piattaforma acquisita poi da Glovo, che chiedeva l’accertamento di una prestazione di lavoro subordinato con argomentazioni pressoché identiche (libertà di rendere la prestazione scegliendo tra i vari slot disponibili; libertà di cancellarsi dagli slot prenotati; assenza dell’obbligo di svolgere un numero minimo di ore).
5. Digital Services XXXVI Italy S.r.l. (Foodora) in liquidazione, nelle more del processo è stata incorporata dalla Foodinho S.r.l., ex startup italiana acquisita nel primo trimestre del 2016 da Glovo, società di deliver-everything spagnola. L’ex Foodora è quindi di proprietà da Glovo dall’ultimo trimestre del 2018.
6. Cfr. Tribunale di Torino, sentenza 7 maggio 2018, n. 778, pag. 14.
7. La Corte di Appello conferma che l’attività dei riders non è compatibile con il lavoro subordinato, difettando del requisito della obbligatorietà (i riders invero erano liberi, tra l’altro, di decidere se lavorare in una determinata fascia oraria o meno).
8. E’ interessante notare che la Corte, nel determinare la retribuzione applicabile nel caso di specie, prende a riferimento quella per i dipendenti inquadrati al V livello del Ccnl Logistica. Si tratta di un richiamo importante che potrebbe essere preso in considerazione anche in futuro – e.g. ai fini della determinazione del trattamento retributivo minimo da applicare ai c.d. riders lavoratori autonomi ex. 47-quater del D.L. n. 101/2019 convertito dalla L. n. 128/2019. Tale disposizione, infatti, prevede che, in mancanza di (nuovi) accordi collettivi ad hoc regolanti trattamenti minimi retributivi dei riders assoggettati alla disciplina del nuovo D.L. n. 101/2019, si dovrà fare riferimento ai minimi tabellari previsti dai Ccnl applicabili ai “settori affini o equivalenti”.
9. Si precisa che i riders non hanno proposto ricorso incidentale avverso la sentenza dei giudici torinesi rinunciando quindi a insistere sulla loro domanda principale finalizzata al riconoscimento della sussistenza di un “vero e proprio” rapporto di subordinazione con Foodora.
10. Il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (D.L. n. 101/2019 – convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128) ha modificato parzialmente – ampliandone la portata – l’art. 2 D.lgs. n. 81/2015 sostituendo la parola “esclusivamente” con “prevalentemente”, sopprimendo l’inciso “anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro” e precisando – dopo il primo periodo, sempre al comma 1 – che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
11. Cfr. Cass., 24 gennaio 2020, n.1663, punto 11, pag. 6. “Sono state proposte le soluzioni interpretative più varie, soluzioni che possono schematicamente e senza alcuna pretesa di esaustività così evocarsi: a) una prima via, che segue inevitabilmente il metodo qualificatorio, preferibilmente nella sua versione tipologica, è quella di riconoscere alle prestazioni rese dai lavoratori delle piattaforme digitali i tratti della subordinazione, sia pure ammodernata ed evoluta; b) una seconda via immagina l’esistenza di una nuova figura intermedia tra subordinazione e autonomia, che sarebbe caratterizzata dall’etero-organizzazione e che troverebbe nel D.lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, il paradigma legale (teoria del tertium genus o del lavoro etero-organizzato); c) la terza possibilità è quella di entrare nel mondo del lavoro autonomo, dove tuttavia i modelli interpretativi si diversificano notevolmente essendo peraltro tutti riconducibili nell’ambito di una nozione ampia di parasubordinazione; d) infine, vi è l’approccio “rimediale”, che rinviene in alcuni indicatori normativi la possibilità di applicare una tutela “rafforzata” nei confronti di alcune tipologie di lavoratori (quali quelli, considerati “deboli”, delle piattaforme digitali) cui estendere le tutele dei lavoratori subordinati”.
12. Cfr. Cass., 24 gennaio 2020, n.1663, punto 26, pag. 9. Secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, essendo la situazione soggettiva del collaboratore etero-organizzato parzialmente assimilabile a quella del lavoratore subordinato, al ricorrere di alcuni elementi sintomatici, quali l’etero-organizzazione dei tempi e dei luoghi, consegue l’applicazione integrale delle tutele del lavoro subordinato, coerentemente all’intento antielusivo della norma.
13. Cfr. Cass., 24 gennaio 2020, n.1663, punto 41, pag.11.
14. Il rider poteva scegliere se lavorare prenotandosi per gli slot orari predisposti ma Foodora imponeva che la consegna fosse effettuata entro 30 minuti dal ritiro del cibo dal ristorante (salvo il pagamento di una penale di 15 euro), indicava dove iniziare obbligatoriamente il turno e dava le istruzioni sul percorso da seguire per la consegna che, una volta portata a termine, doveva essere comunicata alla piattaforma. Alcuni degli strumenti utilizzati per consegnare (i.e. lo zaino termico, il caschetto e la giacca catarifrangente per la bici) erano consegnati dalla società in comodato d’uso gratuito, previo pagamento di una cauzione di 50 euro.
15. Peraltro, ad oggi, il tasso di adesione dei riders ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale risulta particolarmente basso.
16. “L’intento protettivo del Legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno, la quale va certamente nel senso di rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza – per l’applicabilità della norma di prestazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della “etero-organizzazione”, eliminando le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, così mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale riduzione”.
17. Tale innovazione legislativa, pensata quasi esclusivamente per i riders, prevede tra l’altro, l’obbligo di copertura antinfortunistica, l’obbligo di iscrizione presso Gestione Separata Inps e l’applicazione di un minimo salariale orario (non potendo tali lavoratori essere retribuiti in base alle consegne effettuate).
18. Entro il prossimo novembre 2020, le parti collettive saranno chiamate a regolare alcuni aspetti fondamentali di tali rapporti tra cui i livelli minimi e i criteri di determinazione del compenso (fermo restando che in mancanza di tali accordi i riders saranno tenuti a beneficiare di compensi non inferiori ai minimi previsti dai Ccnl affini).
https://consulentidellavoro.mi.it/wp-co ... ADDINO.pdf