Io sto con Ermes Mattielli e con quelli che si difendono!

Io sto con Ermes Mattielli e con quelli che si difendono!

Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 6:52 am

Io sto con Ermes Mattielli e con quelli che si difendono!
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 141&t=1909

Immagine
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IO STO CON ERMES!
Ermes Mattielli, l'uomo che nel 2006 sparò a due nomadi che si erano introdotti nella sua attività, è stato condannato a 5 anni di reclusione, in più dovrà risarcire i due nomadi con 135 mila euro, VERGOGNA! SE ANCHE TU SEI DALLA PARTE DI ERMES, CONDIVIDI IL VIDEO!
https://www.facebook.com/34373749240074 ... nref=story

Anca mi sto co lù anca se par on verso el ga torto! Mejo star co ki ke se gagna el pan laorando col suor de ła so fronte, ke co ki ke vive del laoro dei altri robando, rapinando, trufando, secoestrando, copando.

Par mi el spasio de na purpietà privada come na caxa, on magaxin, on negosio lè on spasio sagro e n'omo lè lexetemà, lè entel justo sel dopara ła viołensa par defenderlo, par defendarse e par defendar łi beni ke a ghè drento, anca rivando a copar l'entrouxo agresor, el ladro, el viołador de domeçiłio.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Mi sto co Ermes Mattiełi e co coełi ke łi se defende!

Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 6:53 am

Arsiero, sparò ai ladri: non è legittima difesa

http://www.bufale.net/home/disinformazi ... bufale-net

ARSIERO. Il giudice ha depositato i motivi sul discusso episodio del giugno 2006 nel quale il rottamaio Ermes Mattielli ferì gravemente a colpi di pistola due nomadi. «Non agì per difendere la propria incolumità e non c’era pericolo che fosse aggredito. I feriti avevano già lasciato la refurtiva»

Arsiero. Non spara per difendere la propria incolumità. Perciò non è una legittima difesa, nemmeno con l’attenuante putativa come ipotizzava la procura di Vicenza. Non lo è perché i due ladruncoli hanno già abbandonato la refurtiva e stanno fuggendo, pertanto da parte loro «c’è desistenza» e non c’è pericolo per il rottamaio Ermes Mattielli di essere aggredito. Anche perché lui è armato di una pistola Tanfoglio, mentre Blu Helt e Cris Caris sono disarmati. Dunque, quando l’invalido di 59 anni spara 14 colpi di pistola la sera del 13 giugno 2006, ferendo gravemente i due ragazzi nomadi che gli stanno rubando nel deposito di Scalini di Arsiero, viola la legge poiché mette in atto una reazione sproporzionata rispetto all’offesa che sta subendo. A scriverlo è il giudice Cristina Bertotti nelle motivazioni della sentenza che ha suscitato polemiche e scalpore, con seguito di fiaccolata di solidarietà leghista, perché il derubato è stato condannato a 1 anno di reclusione per lesioni e a una provvisionale subito esecutiva di 120 mila euro. Il giudice conviene che da parte di Mattielli ci «possa essere stata l’erronea supposizione di trovarsi in una situazione di pericolo, tuttavia questo errore non è scusabile, cioè incolpevole, e dunque con efficacia esimente, ma è stato determinato da colpa». La dott. Bertotti ha depositato gli attesi motivi ancora una settimana fa e sono già all’attenzione del procuratore generale di Venezia Pietro Calogero, per valutare l’eventuale impugnazione. Che presenterà comunque l’avvocato difensore Maurizio Zuccollo. In una trentina di pagine il tribunale di Schio sviscera tutte le problematiche della controversa vicenda, rispondendo indirettamente anche a chi ha sostenuto che la sentenza del 5 luglio è un lasciapassare per i delinquenti. «La dinamica del fatto evidenzia l’insussistenza non solo dell’ordinario requisito di proporzione tra offesa e difesa – continua il giudice -, ma anche della reazione legittima, cioè necessaria e non sostituibile con altra reazione meno dannosa». Mattielli, insomma, aveva «un’altra possibilità perché poteva ritornare a casa e chiamare le forze dell’ordine, cosa che invece ha fatto solo dopo avere esploso tutti i colpi del caricatore». Questi argomenti, del resto, sono stati sottolineati anche dall’avv. Andrea Massalin per conto dei propri assistiti in sede di requisitoria privata al processo. Il tribunale, tra l’altro, osserva che le versioni dei fatti offerte in aula dalle parti divergono solo su alcuni aspetti marginali. È pacifico che i due nomadi, muniti di pile e un tronchese, sono entrati per rubare. Mattielli ha sentito suonare l’allarme e si è precipitato al deposito, dove in passato erano già avvenuti altri furti. Egli ha visto due ombre che spegnevano le pile. Quindi ha sparato subito due colpi, e quando è stato a 4-5 metri ha esploso gli altri 12, «all’impazzata». Lo stesso rottamaio in aula ha spiegato che i due individui non si erano avvicinati a lui e gli avevano solo detto: «Stai zitto». Dunque, nessuna minaccia. Tutti i proiettili hanno raggiunto i due bersagli. Blu Helt è rimasto invalido e per questo gli è stata riconosciuta una provvisionale di 100 mila euro. L’avv. Zuccollo ha invocato le modifiche di legge introdotte dalla legge 59 del 2006 in materia di legittima difesa. Il giudice sul punto osserva che è stata introdotta una presunzione legale «destinata a incidere su un solo requisito, cioè la proporzione tra difesa e offesa» in presenza sì della violazione di domicilio da parte dell’aggressore come in questo caso, ma combinata all’uso di un’arma legalmente detenuta per difendere la proprietà quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Ma in questo caso «la sparatoria di Mattielli non era certamente finalizzata a difendere la sua incolumità». I nomadi erano disarmati, non lo hanno minacciato e avevano desistito perché stavano scappando. «È evidente – conclude il giudice – che in entrambe le fasi della sparatoria non vi è mai stato un pericolo di aggressione». E la nostra legge «non consente il sacrificio della vita o della incolumità dell’aggressore al solo fine di tutelare il patrimonio». Come insegnano la Costituzione e la Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo. Ai giudici dell’appello la verifica.
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 6:59 am

Se i ladri entrano in casa mia, posso difendermi usando un’arma?
Violazione di domicilio: fino a quando è possibile la legittima difesa?

http://www.laleggepertutti.it/40122_se- ... ndo-unarma

In alcune circostanze, chi commette un reato non viene punito: ciò avviene quando l’autore dell’azione è giustificato dalle particolari circostanze nelle quali si è venuto a trovare.

Tra tali casi vi è la legittima difesa del padrone di casa che voglia difendersi contro un eventuale intruso.

In generale, la legge [1] stabilisce che non è punibile chi ha commesso un fatto che, di per sé, costituirebbe reato (uccidere o ferire una persona) per esservi stato costretto dalla necessità (necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta). Ma ciò a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Il problema si pone nel caso in cui un ladro si intrufoli in un appartamento e qui venga minacciato dal padrone di casa con una pistola. Quella “proporzione” necessaria a giustificare la legittima difesa potrebbe venire meno. Infatti, se il rapinatore minaccia un bene di natura economica (il denaro, i gioielli, ecc.), il derubato si trova a minacciare con un’arma un bene di natura superiore: la vita del ladro.

La questione è stata risolta nel gennaio 2006, data in cui è intervenuta una riforma [2]. In base ad essa, in tutti i casi di violazione di domicilio la proporzione tra offesa e difesa deve considerarsi già presunta per legge se vi sono le seguenti condizioni:

1 – vi deve essere un pericolo di aggressione,
2 – l’intruso non deve accennare ad andarsene.

Dunque, solo se vi sono tali due condizioni, il proprietario di casa è legittimato ad utilizzare un’arma per difendere sia l’incolumità fisica che anche i propri beni materiali (per es., il contenuto di una cassaforte).

Ciò vale non solo nel caso in cui l’intruso si intrufoli dentro una abitazione, ma anche dentro uno studio, un negozio o altri luoghi di lavoro.

In questo modo, la legge tutela chi ha reagito con l’uso delle armi a una violazione di domicilio, anche se la proporzione tra l’offesa del ladro e la difesa del proprietario di casa non sia così evidente: per esempio, è legittimo usare una pistola contro un ladro che minaccia con un temperino.

Quindi, la legittima difesa non scatta solo quando vi è un’elevata possibilità di subire l’offesa, e quando tale offesa sia di pari gravità rispetto all’atto di difesa.

Esempio. Vi è legittima difesa quando il padrone di casa, trovandosi di fronte a un intruso, introdottosi furtivamente nella sua abitazione, con intenzioni minacciose, ed avendogli inutilmente intimato di andarsene, spari immediatamente per colpirlo prima che quest’ultimo possa eventualmente aggredirlo.

Sia chiaro: la legittima difesa continua ad essere condizionata alla proporzione tra difesa e offesa, che si presume per legge solo in presenza di violazione di domicilio, ma non in tutti gli altri casi.

Ad esempio: se al bar (che non è una privata dimora, ma un pubblico esercizio) qualcuno aggredisce a mani nude un altro avventore, quest’ultimo, pur detenendo legittimamente un’arma da fuoco, non potrebbe reagire sparandogli, ma potrebbe usare la pistola se anche l’aggressore fosse armato e dimostrasse l’intenzione di sparare.

[1] Art. 52 cod. pen.
[2] L. n. 59/2006 del 13.02.2006.



Violazione di domicilio depenalizzata: resta la legittima difesa
Non punibilità per tenuità del fatto e archiviazione del procedimento anche quando l’abitazione privata venga “invasa” da terzi.

http://www.laleggepertutti.it/85845_vio ... ima-difesa

Avrà meno rischi con la giustizia chi, da oggi, si introdurrà nell’abitazione altrui (o in un altro luogo di privata dimora) contro la volontà del suo possessore/titolare. Infatti, il recente decreto legislativo sulla “non punibilità” dei reati per tenuità del fatto (ovvero pene fino a 5 anni di reclusione o solo pecuniarie) [1] si applica a numerosi articoli del codice penale [2] tra cui quelli che tutelano il domicilio altrui e qualsiasi altro luogo in cui vengono svolte attività della vita privata. Ebbene, con l’approvazione della controversa riforma, in tali casi si applicherà la “causa di non punibilità” con la conseguenza che il giudice dovrà archiviare il procedimento e non applicare alcuna pena nei confronti del reo (leggi, per maggiori dettagli la nostra “guida sulla tenuità del fatto)”. Dunque, a ben vedere, non si tratta di una “depenalizzazione” vera e propria, come impropriamente alcuni riferiscono (il “fatto” commesso dal reo, infatti, resta qualificato come reato), ma con la differenza che non viene applicata la pena.

Il “perdono” non si applicherà solo nei casi più gravi, ossia quando il colpevole abbia riportato altre condanne dello stesso genere, sia stato dichiarato “delinquente abituale”, oppure abbia agito per motivi futili, crudeli, in violazione del sentimento di pietà per gli animali, con sevizie o approfittando di condizioni di minorata difesa della vittima.

Attenzione: non si confonda il semplice reato di “violazione di domicilio” da tutti quelli che, nei casi più gravi, possono essere collegati. La pura violazione si ha, per esempio, nel caso in cui il vicino di casa, approfittando dell’assenza del proprietario, si introduca nell’altrui giardino magari per effettuare rilievi, foto o semplicemente per curiosare. Diverso, invece, è il caso del ladro che entri e tenti di rubare (in tal caso ci sarà la rapina a mano armata, reato che si andrà a sommare a quello della violazione di domicilio, impedendo l’applicazione della causa di non punibilità) o di chi si introduca commettendo violenza privata o minacciando il proprietario.

Resta ferma, comunque, la possibilità per il proprietario dell’abitazione di ricorrere alla legittima difesa: condotta, comunque, che deve essere sempre proporzionale al bene che si vuole proteggere. Per esempio, non per salvare i gioielli, il proprietario potrebbe uccidere il ladro; al contrario è legittimo l’uso della legittima difesa per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui in quest’ultimo caso quando sussiste pericolo di aggressione.

Una riforma del 2006 [3], comunque, ha introdotto, in tema di legittima difesa, la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza: resta fermo, comunque, il fatto che, per legittimare la difesa, è necessaria un’offesa attuale e l’inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

[1] D.lgs. n. 28/2015.
[2] Art. 614 cod. pen.
[3] L. 13 febbraio 2006 n. 59.
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 6:59 am

"Salvaguardia" proprio domicilio, mediante utilizzo di arma, configura ipotesi predeterminata di "legittima difesa"!
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2557

Nella legittima difesa, attuata mediante l'utilizzo di un'arma a tutela del proprio domicilio, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è già predeterminato dal legislatore il quale, nell' art. 52 del codice penale, comma 2 (introdotto dalla L. n. 59 del 2006), ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza.

In tal caso, l'uso dell'arma, qualora la stessa sia legittimamente detenuta, è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui, quando non vi sia stata desistenza da parte dell'aggressore, e vi sia stato un reale pericolo di minaccia fisica.

E' quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, in una sua recentissima sentenza, con la quale nell'accogliere il ricorso presentato da un cittadino, condannato in I e II grado per il reato di tentato omicidio commesso per motivi futili, ha evidenziato il principio di diritto in forza del quale "..in presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all'offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente, sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole." (Cass. pen., sez. I, sentenza 23 marzo 2011, n. 11610)

Il caso sottoposto al vaglio degli "ermellini" traeva le mosse da un episodio di "accoltellamento" avvenuto nei confronti di un soggetto che si era introdotto con la forza nel domicilio di un suo conoscente, contestandogli di essersi appropriato del proprio decoder . L'imputato del reato di tentato omicidio, spaventatosi, si era difeso dalla "violazione di domicilio" perpetrata a suo danno , brandendo un coltello con il quale aveva successivamente vibrato , nei confronti dell'aggressore, una coltellata all'emicostato di sinistra, così compiendo atti potenzialmente idonei a provocarne la morte. Per tali circostanze era stato riconosciuto colpevole del summenzionato delitto e condannato alla pena di anni cinque di reclusione in I grado, pena ,poi ridotta in appello a mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena..

Anche per la Corte di Appello non sussistevano, infatti, oggettivamente i presupposti della legittima difesa, in quanto non vi era la prova che la parte lesa volesse aggredire l'imputato, provocandogli lesioni; questi, però, legittimamente e incolpevolmente aveva ritenuto di agire in presenza dell'esimente della legittima difesa, temendo per la propria incolumità in seguito alla violazione di domicilio . Tuttavia, non poteva però dirsi che l'imputato, seppure incolpevolmente convinto di agire in stato di legittima difesa, avesse reagito in modo proporzionato al pericolo che aveva ritenuto sussistere, poiché l'aggressore era disarmato, e dalle testimonianze assunte non risultava che la lite tra i due fosse particolarmente violenta.

Il ricorrente, pertanto, si era rivolto in Cassazione deducendo che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato la ritenuta sproporzione tra la difesa attuata dall'imputato e l'offesa perpetrata dalla parte lesa e che, in via generale, il fatto che la parte lesa fosse disarmata e l'assenza di testimoni oculari non potevano, di per sè soli, determinare una valutazione di assenza dei requisiti della legittima difesa, considerato che l'utilizzo dell'arma è normativamente previsto come proporzionato in via presuntiva, nel caso previsto dall'art. 52 c.p., comma 2.

La sentenza di appello non aveva neppure considerato che l'imputato si era trovato nella necessità di reagire alla violenta introduzione in casa della parte lesa.

E la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso dell'imputato fondato, non ritenendo corretto il percorso logico seguito nella motivazione della sentenza da parte della Corte di appello ed affermando in pronuncia che "...L'art. 52 c.p., comma 2, introdotto dalla L. n. 59 del 2006, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza (cosi altresì Cass. Pen. , Sez. I, sentenza del 16.2.2007, Rv. 236366).In tal caso, l'uso dell'arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione".
Avv. Eugenio Gargiulo


07/2013 - LEGITTIMA DIFESA E LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE di ALESSANDRO DE SANTIS, DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
http://www.spiaaldiritto.it/articolo.php?id=69

Ai sensi dell’ art. 52 c. p., non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’ offesa. Tale disposizione, espressione del principio romanistico vim vi repellere licet, risulta pacificamente configurabile quale “scriminante comune”, potenzialmente operante in relazione a tutte le fattispecie di reato ed invocabile da qualsiasi cittadino a tutela della sua sfera giuridica.
I commi secondo e terzo della norma, tuttavia, disciplinano la peculiare fattispecie della “legittima difesa domiciliare”, il cui ambito di operatività risulta di ampiezza notevolmente minore, ed alla cui trattazione si procederà in seguito.
La scriminante della difesa legittima appare orientata a salvaguardare la sfera giuridica dei consociati da indebite aggressioni non tempestivamente neutralizzabili tramite il ricorso alla forza pubblica, consentendo agli stessi, in presenza di specifici presupposti, l’ esercizio dell’ autotutela privata. Pertanto, la stessa può ritenersi fondata sul bilanciamento degli interessi in gioco, atteso che l’ agente andrà esente da responsabilità penale esclusivamente laddove la sua reazione difensiva risulti proporzionata all’ offesa subita, tanto sotto il profilo dei beni giuridici coinvolti, quanto relativamente ai mezzi adoperati.
Alla luce di tale inquadramento dogmatico, è opportuno delineare gli elementi strutturali della legittima difesa, per poi poter comprendere adeguatamente le caratteristiche peculiari che connotano la legittima difesa domiciliare.
Giova preliminarmente precisare che la difesa legittima opera in presenza di una situazione aggressiva, determinante il pericolo di un’ offesa ingiusta, cui fa seguito una reazione difensiva.
La situazione aggressiva deve risultare riconducibile, in via diretta od indiretta, ad una condotta umana attiva od omissiva, anche laddove il pericolo concretamente provenga da un animale o da una cosa inanimata; qualora, invece, derivi da un’ animale selvatico, che agisce in maniera totalmente autonoma, o da una res nullius, può prospettarsi, al più, l’ operatività dello “stato di necessità”, di cui al successivo art. 54 c. p..
Inoltre, il pericolo non deve necessariamente concernere un’ offesa contra ius, reputandosi sufficiente che la stessa sia sine iure (non autorizzata dall’ ordinamento giuridico), e non è necessario che tale condotta aggressiva sia sorretta dall’ elemento psicologico del dolo o della colpa. Ne consegue che assume rilievo, in tal senso, anche la condotta posta in essere dal soggetto non imputabile o immune, da chi agisce in stato di necessità o esorbitando il limiti della difesa legittima.
Ben può configurarsi, peraltro, l’ ipotesi della “legittima difesa reciproca”, disciplinata dalla giurisprudenza tramite l’ applicazione del criterio cronologico; in particolare, si riterrà non antigiuridica la condotta del soggetto che per primo ha subito l’ ingiusta aggressione.
Quanto alla perimetrazione dei diritti tutelabili con la reazione difensiva, si reputano rientranti in tale categoria tutte le “situazioni giuridiche attive” riconosciute e salvaguardate dall’ ordinamento. Con maggiore impegno esplicativo, se da un lato la legittima difesa appare pacificamente invocabile a tutela di beni giuridici individuali, personali e patrimoniali, dubbi sussistono relativamente ai beni superindividuali (ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza sociale, ecc…). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa positivamente con esclusivo riferimento all’ ipotesi in cui l’ aggressione al bene collettivo assuma anche una dimensione lesiva individuale; in tale ottica interpretativa, può reputarsi scriminata, ad esempio, la condotta del consociato che agisca fisicamente contro l’ aggressore al fine di evitare lo scoppio di un ordigno esplosivo che, pur risultando idoneo a ledere l’ incolumità pubblica, determina una situazione di pericolo anche per la sua sfera personale.
Valga ancora notare che la legittima difesa risulta invocabile anche dal soggetto che agisce a tutela della sfera giuridica di un terzo aggredito; addirittura, tale intervento salvifico si prospetta come doveroso in alcune ipotesi individuate dal legislatore (ad es: art. 593 c. p.), laddove lo stesso non determini la messa in pericolo del difensore.
La condotta aggressiva dotata di tali caratteristiche deve determinare l’ insorgere di una situazione di pericolo “attuale”, tale cioè da non consentire la possibilità di sollecitare utilmente l’ intervento della forza pubblica. E’ sufficiente, pertanto, che l’ aggressione abbia raggiunto lo stadio del tentativo di reato, configurandosi come “immanente” il pericolo di lesione, al momento della reazione difensiva. Qualora, invece, si tratti di un’ aggressione duratura nel tempo, si rende necessaria necessaria la “persistenza” della stessa, perché possa dirsi legittimata la reazione difensiva, orientata ad evitare la verificazione di conseguenze lesive di maggiore gravità.
Pur in assenza di un’ esplicita previsione legislativa in tal senso, i giudici della Suprema Corte reputano operante analogicamente anche l’ ulteriore requisito della “non volontaria causazione” del pericolo, specificamente previsto in riferimento allo stato di necessità.
Come innanzi accennato, alla configurazione di un pericolo di tale tipologia deve seguire una reazione difensiva caratterizzata da “necessità”; essa, difatti, deve prospettarsi per l’ aggredito, sulla base di un giudizio ex ante, come inevitabile, per la salvaguardia della sfera giuridica sua o di terzi, dovendosi tuttavia utilizzare, tra i mezzi di reazione a disposizione idonei a perseguire tale obiettivo, quello che arrechi all’ aggressore il danno minore.
Vale nondimeno ribadire che la reazione difensiva deve risultare proporzionata all’ offesa. Secondo l’ orientamento attualmente maggioritario presso la giurisprudenza della Cassazione, è necessario verificare, alla luce di tutte le circostanze che contraddistinguono il caso concreto (beni giuridici coinvolti, mezzi adoperati, intensità e modalità dell’ aggressione, rapporti tra aggressore e aggredito, ecc…), se la reazione difensiva possa reputarsi giusta ed equa, in conformità all’ id quod plerumque accidit ed ai valori recepiti nel contesto economico – sociale.
E’ opportuno, da ultimo, sottolineare che la reazione difensiva non può mai ritenersi non antigiuridica laddove erroneamente indirizzata verso un terzo estraneo alla causazione del pericolo.
Sulla scorta delle osservazioni generali fin qui brevemente svolte, è possibile, a tal punto, approfondire la complessa tematica della legittima difesa domiciliare.
Il comma 2 dell’ art. 52 c. p. afferma che il rapporto di proporzione richiesto dal comma 1 deve ritenersi sussistente, nei casi di cui all’ art. 614 c. p, commi 1 e 2., laddove uno dei soggetti legittimamente presente nei luoghi ivi indicati utilizzi un arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri od altrui; in tale ultima ipotesi, tuttavia, è necessaria la non desistenza del soggetto passivo e la persistenza del pericolo di aggressione.
Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, inoltre, tale disciplina si applica anche al caso in cui il fatto sia avvenuto all’ interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’ attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Tale previsione normativa è stata introdotta nel nostro ordinamento penale soltanto con Legge n. 59/2006, al fine di approntare una tutela particolarmente penetrante ai soggetti aggrediti all’ interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale; e ciò in base alla considerazione che, in siffatte ipotesi, la condotta doppiamente aggressiva pare ragionevolmente destinata a sfociare in una concreta lesione della sfera personale del difensore. Trattasi, peraltro, di una fattispecie le cui origini possono considerarsi particolarmente risalenti, in quanto riconducibili al fur nocturnus, istituto di tradizione romanistica.
Di preliminare rilievo, al riguardo, appare l’ individuazione della natura giuridica di tale scriminante. Una prima impostazione teorica, seguita in maniera maggioritaria dalla giurisprudenza della Cassazione, qualifica la stessa come ipotesi di “legittima difesa speciale”, frutto di una scelta di politica criminale del legislatore che, in presenza di determinati presupposti, ritiene di poter pretermettere la verifica concreta della proporzionalità.
Non si manca di riportare, tuttavia, altro orientamento minoritario che ritiene che tale disposizione attribuisca al difensore un vero e proprio diritto; di talchè le condotte difensive descritte dall’ art. 52, comma 2, c. p., risulterebbero scriminate in quanto riconducibili all’ “esercizio di un diritto” di cui all’ art. 51 c. p.. Ne deriverebbe, logicamente, la non operatività dei presupposti dell’ “attualità” del pericolo e della “necessità” della reazione di cui al primo comma dell’ art. 52 c. p..
Delineate in tal guisa le coordinate nozionistiche dell’ istituto, occorre analizzarne il profilo strutturale, affrontando le principali questioni problematiche che esso pone.
Sotto il profilo oggettivo, la scriminante in esame risulta operante soltanto in presenza di una violazione di domicilio (art. 614 c.p.), laddove, con il termine “domicilio”, il legislatore ha inteso fare riferimento ad ogni luogo adibito a privata dimora, anche diverso dalla normale abitazione (ad es: camper, roulotte, baracca, ecc…). Il terzo comma della norma in esame equipara al domicilio il luogo in cui venga esercitata un’ attività professionale, commerciale o imprenditoriale; in proposito, i giudici della Suprema Corte hanno, a più riprese, precisato che non è necessario lo svolgimento ininterrotto dell’ attività suddetta, ma si reputa sufficiente anche uno svolgimento episodico, benché continuativo; non è necessario, inoltre, che l’ attività sia in corso di svolgimento al momento dell’ aggressione.
Merita ancora segnalare che, secondo la ricostruzione giurisprudenziale maggioritaria, non è possibile estendere analogicamente l’ operatività della norma all’ ipotesi in cui la violazione di domicilio non sia ancora consumata, bensì allo stadio del tentativo, nonché all’ ipotesi in cui l’ aggredito debba ancora fare ingresso nella sua abitazione e percepisca, dall’ esterno, la presenza dei malviventi; e ciò valorizzando il tenore letterale della disposizione che, specificamente, utilizza l’ espressione “all’ interno di ogni altro luogo”.
Rilevano, poi, quali ulteriori presupposti di carattere oggettivo, la legittima presenza del difensore nel luogo indicato e la legittima detenzione dell’ arma. Quanto al primo di essi, occorre soggiungere che la presenza può considerarsi legittima qualora il difensore si trovi nel luogo di privatadimora con il consenso del proprietario dello stesso. Per la legittimità della detenzione dell’ arma, invece, occorre fare riferimento alle specifiche normative di settore, con la precisazione che la condotta reattiva andrà esente da addebiti penali anche laddove posta in essere da un soggetto differente rispetto al legittimo detentore, presente all’ interno del domicilio dello stesso. D’ altra parte, ben possono essere utilizzati, quali strumenti di difesa, anche altri mezzi idonei (ad es: le mani nude).
Ciò posto relativamente alla struttura oggettiva della scriminante, è doveroso evidenziare che il legislatore ha designato due regimi di operatività differenti, a seconda del bene giuridico a tutela del quale il difensore agisce.
La prima delle summenzionate ipotesi non pone particolari profili di opinabilità. Difatti, a fronte della messa in pericolo, all’ interno di un privato domicilio, dell’ incolumità del difensore o di altri, bene cui la Carta costituzionale attribuisce rango supremo, pare opportuno obliterare il giudizio di proporzionalità, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al comma 1 della norma.
Quanto alla portata del concetto di “incolumità” utilizzato dal legislatore, la giurisprudenza pare propensa ad operare un interpretazione estensiva, ricomprendendo nello stesso tutte le declinazioni della sfera personale dell’ aggredito (libertà morale, libertà sessuale, ecc…) al fine di evitare l’ attribuzione di una tutela maggiormente penetrante a beni di natura patrimoniale.
Appare invece connotato da maggiore complessità l’ inquadramento della seconda ipotesi, laddove, a fronte di una potenziale lesione della sfera patrimoniale, acquisiscono rilievo gli ulteriori requisiti del pericolo di aggressione e della non desistenza.
Il requisito della desistenza acquisisce rilievo, secondo quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, in esclusivo riferimento a questa ipotesi, e non anche a quella di cui alla lett. a. Dunque, in considerazione del carattere meramente patrimoniale dei beni aggrediti, il difensore sarà tenuto a sollecitare preventivamente la desistenza altrui, facendo percepire all’ aggressore la potenzialità di una reazione difensiva.
Quanto invece al pericolo d’ aggressione, esso deve reputarsi, quale circostanza qualificante la non desistenza, non coincidente, pertanto, con il “pericolo attuale” di cui al primo comma; in caso contrario, si perverrebbe ad una interpretatio abrogans dell’ art. 52, comma 2, lett. b., c. p.. Parte della dottrina ha reputato lo stesso riferibile anche alla sola sfera patrimoniale dell’ aggredito.
Purtuttavia, la dottrina maggioritaria ha ritenuto scarsamente appagante tale ricostruzione, optando, invece, per un’ interpretazione costituzionalmente orientata. In particolare, i fautori della tesi prevalente hanno affermato che la scriminante opera laddove la non desistenza dell’ aggressore determini la messa in pericolo (anche non attuale) della sfera personale dell’ aggredito, evitandosi, così, la codificazione di una generalizzata licenza di uccidere, a fronte dell’ aggressione di beni di natura patrimoniale. Dunque, seguendo tale linea interpretativa, la reazione difensiva della vittima appare pienamente giustificata, anche alla luce dei parametri costituzionali.
Ma vi è un ulteriore profilo problematico che non può essere pretermesso. Occorre, difatti, conclusivamente interrogarsi circa la natura assoluta o relativa della presunzione di proporzione introdotta dal legislatore del 2006, al fine di individuare compiutamente il regime giuridico applicabile.
Al riguardo, vale rilevare la sussistenza di un orientamento interpretativo minoritario, a guisa del quale tale presunzione detiene carattere assoluto; infatti, valorizzando il dato letterale della norma ed i lavori preparatori, si è affermato che con essa il legislatore ha voluto ampliare la possibilità dei consociati di agire in autotutela, a fronte di condotte caratterizzate da invasività e disvalore particolarmente intensi; peraltro, con tale previsione normativa si è voluto sottrarre alle oscillazioni giurisprudenziali la regolazione di tali ipotesi, al fine di evitare l’ irrogazione di condanne ingiuste nei confronti di chi si difende all’ interno della propria abitazione. Dall’ adesione a tale impostazione, deriva, logicamente, la totale sottrazione all’ organo giudicante del potere di delibare relativamente alla sussistenza della proporzione tra aggressione e reazione, dovendo lo stesso limitarsi ad accertare acriticamente i presupposti descritti dalla norma.
La dottrina maggioritaria ha manifestato molteplici elementi di perplessità in riferimento a tale ricostruzione, provocando il superamento della stessa da parte della giurisprudenza della Cassazione. Difatti, i giudici di Piazza Cavour, in molteplici arresti, hanno affermato che, laddove si considerasse assoluta tale presunzione, si determinerebbe una palese violazione dei principio costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, nonché un sovvertimento della gerarchia di valori recepita dalla Grundnorm; e ciò in quanto si applicherebbe un medesimo trattamento giuridico a fronte di condotte aggressive di beni tra loro profondamente differenti.
Ad una più compiuta riflessione, appare, pertanto, maggiormente corretta la configurazione della stessa quale presunzione relativa; se ne inferisce, ferma restando l’ impossibilità per l’ organo giudicante di procedere, caso per caso, all’ accertamento della proporzione, la possibilità per il pubblico ministero di provarne l’ inesistenza sia obiettiva che putativa. Da ciò deriva l’ alleggerimento della posizione processuale dell’ aggredito, non tenuto a provare la sussistenza del rapporto di proporzione, cui fa da pendant la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione sulla scorta delle risultanze probatorie portate alla luce dalla pubblica accusa.
Il tutto, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti richiesti dall’ art. 52, comma 1, del codice penale.
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 7:00 am

???

Autodifesa con armi in USA?
Sapreste indicarmi i punti legislativi ove si stabilisce come si possa intervenire in autodifesa con un'arma in America?
Per farvi capire, la stessa legge che abbiamo noi sulla pari offesa pari difesa..
Esempio: in America se rapinatore punta una pistola contro un cassiere di un negozio, questo può giostrarsi, prendere la pistola e colpirlo ferendolo senza che questo prema il grilletto?
Vorrei capire se il fatto dell'autodifesa con armi in proprietà privata, in America è diverso che da noi.

https://it.answers.yahoo.com/question/i ... 748AAGaCRR

Migliore risposta:
Ogni stato americano ha una sua normativa, ma tutte convergono sul fatto che: un cittadino, ragionevolmente convinto che sia necessario difendere sé o un terzo da ciò che lui interpreta come una violenza (rapina, rapimento, stupro, effrazione) può intervenire con la forza letale contro il presunto aggressore. Il 2° emendamento della costituzione degli USA, che sancisce il diritto inalienabile di possedere e portare armi, rende quasi impossibile imporre legalmente un porto d'armi come in Italia, facendo si che moltissimi cittadini portino armi da fuoco, spesso senza alcuna restrizione.
Quindi gli omicidi per legittima difesa sono molto più diffusi in USA che da noi (come le stragi nelle scuole con armi automatiche), dato che le nostre leggi in materia di possesso di armi e difesa sono molto più restrittive: in USA un negoziante può sparare (con una pistola comprata qualche giorno prima) ad un rapinatore armato che gli si avvicina, anche se non gli ha ancora puntato l'arma o se questa è un coltello; mentre in Italia egli deve superare una lunga serie di controlli prima di detenere una pistola, e il pericolo dev'essere imminente.
Nonostante le differenze, anche in Italia una persona che assiste ad un'effrazione in una sua proprietà può usare forza letale contro l'aggressore, a patto che: abbia diritto di trovarsi lì, si trovi in pericolo, e che si difenda con un'arma detenuta legalmente: la riforma del 2006 sulla legittima difesa ha stabilito infatti che, in queste circostanze, la difesa è sempre proporzionata.

Biondo
il diritto alla difesa è sancito nell'atto costitutivo degli stati uniti, il discorso è assolutamente diverso dal nostro, in caso di violazione di domicilio, inteso anche come il solo scavalcare una recinzione residenziale, subito gli sparano, senza perdere tempo.....
quei casi che quì sono stati risolti, con la tutta italica e assurda giustificazione, di eccesso di legittima difesa, negli usa, sarebbero stati tutti casi di "legittima" difesa, e su questo, sono totalmente d'accordo, le ns leggi, fanno ridere i polli, favoriscono i rapinatori, ed a ciò si aggiunge, l'indecifrabile modus operandi della magistratura, che dà 2 anni di galera a chi sequestra una famiglia nella propria casa, e poi dà 8 anni di galera a chi viene trovato in possesso di uno spinello, ecco perchè tutta la feccia d'europa viene a rapinare le ville in italia, le leggi sulla legittima difesa, accomunata dalla violazione di domicilio andrebbero tutte cambiate.....

il secondo emendamento della costituzione statunitense garantisce il diritto di possedere armi; come molti altri emendamenti, anche questo affonda le sue radici nelle occupazioni da parte dell'Impero britannico e spagnolo, il possesso di un'arma da parte delle milizie cittadine, durante gli anni delle grandi colonizzazioni europee, era l'unico strumento che gli americani avevano per difendere i territori, case e famiglie......
da quà nasce il sacrosanto diritto all'autodifesa, quindi, partendo da questo presupposto, è facile capire il perchè di certe differenze tra le leggi italiane e quelle americane....
se un un negoziante subisce una rapina (ciò può succedere anche in assenza di armi), il negoziante ha diritto a difendersi, anche con l'ausilio di armi da fuoco, non esiste (negli usa) che la difesa deve essere pari all'offesa, e la stessa unità di misura viene applicata anche alla difesa abitativa, cosa che in italia è altrettanto possibile, ma con "regole" più rigide, che a tratti che sfociano anche nel ridicolo......
Fonte/i: Guardia Particolare Giurata
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 7:01 am

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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 7:01 am

Prende i ladri a martellate: è accusato di tentato omicidio
Il coraggio può costare caro a un agricoltore toscano: al momento non gli è riconosciuta la legittima difesa. Rischia almeno 7 anni di galera
Fabio Franchini - Lun, 09/03/2015
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ ... 03210.html

Per la seconda volta in due giorni gli sono piombati i ladri in casa e lui, agricoltore toscano cinquantenne, si è stufato di subire inerme.

Se il giorno prima i malviventi, sfondata una finestra, gli avevano portato via diversi attrezzi agricoli, l’indomani li ha cacciati a colpi di martello.

È la storia – riportata da La Nazione – di un coraggioso contadino delle campagne Palazzuolo, nel comune di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. La sua temerarietà però potrebbe costargli carissimo. L’uomo è infatti accusato di tentato omicidio: rischia una pena di almeno sette anni di carcere.

L’agricoltore ha raccontato agli inquirenti di essere stato allarmato da rumori sospetti. Prima l’arrivo di un auto, poi passi furtivi. Fresco della recente brutta esperienza si è messo in guardia e, constatato l’ennesimo furto in arrivo, ha deciso di reagire, impugnando un martello. Si ritrova così faccia a faccia con i due delinquenti e gli si scaglia contro. La colluttazione è violenta: dopo aver preso una manica di botte, l’uomo colpisce alla testa un criminale, tramortendolo. L’altro ladro soccorre il complice, trascinandolo in auto. E scappano inseguiti dal contadino, che chiama dunque i carabinieri.

Il contuso è ricoverato in un ospedale di Siena e racconta di essersi ferito cadendo; di comune accordo con il “collega” malavitoso ha studiato a tavolino la versione da raccontare e pare non esserci alcuna prova che possa inguaiarli al di là di ogni ragionevole dubbio: non possono essere accusati di furto. E il pubblico ministero, allora, giudica l’unico dato certo, ovvero la martellata in testa di chi cercava di difendere casa propria. Al momento è giudicata come tentato omicidio, non legittima difesa.
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 7:01 am

Il caso della giovane vedova che ha ucciso l’intruso scuote gli Stati Uniti
http://www.navecorsara.it/wp/2012/01/08 ... tati-uniti

Mamma di un bambino di tre mesi, Sarah McKinley ha chiesto al pronto intervento se poteva sparare a un uomo che cercava di introdursi in casa sua. In base alla «Castle doctrine» in vigore nell’Oklahoma e in altri trenta Stati non sarà perseguita.

Negli Stati Uniti, la sua storia è esemplare per i sostenitori del porto d’armi. Dall’inizio della settimana i media americani si scaldano per il sangue freddo di una giovane madre dell’Oklahoma che, durante un tentativo di effrazione del suo domicilio, ha chiesto ai servizi di pronto intervento se poteva sparare allo scassinatore e, ottenuto il permesso, ha abbattuto l’intruso.

L’incubo di Sarah McKinley comincia durante la notte del nuovo anno. Verso le due del mattino, due uomini tentano di forzare la porta d’ingresso e posteriore della mobile home occupata dalla mamma adolescente (18 anni) e dal suo bebé.

Allarmata dal rumore, la ragazza si avvicina e riconosce uno degli uomini. È Justin Martin, che le ha fatto visita due giorni prima, il giorno del funerale di suo marito. L’uomo, 24 anni, aveva allora spiegato a Sarah Mckinley che voleva soltanto salutarla e farle le sue condoglianze. Diffidente, lei si era rifiutata di lasciarlo entrare. Per la sua seconda «visita», Justin Martin si è fatto accompagnare da un complice anche lui armato. Con un coltello da caccia lungo 30 centimetri. Scorta l’arma, Sarah Mckinley prende il suo fucile e si barrica nella sua camera con il bambino. Perché il suo bambino non faccia rumore e non allarmi i ladri, gli dà il biberon. L’adolescente, che nel frattempo si è procurata anche una pistola, blocca la porta con un divano e fa il numero dei servizi d’emergenza.

Gli Stati Uniti allargano il campo della «Castle doctrine»

All’operatrice che riceve la chiamata, Sarah McKinley sussurra «Ho due armi a portata di mano. Posso ucciderlo se attraversa la porta?». «Deve fare tutto ciò che può per proteggersi», le risponde la sua interlocutrice. «Non posso dirle che può farlo, ma lei deve fare quel che deve per proteggere il suo bambino». Qualche istante dopo, Justin Martin sfonda la porta. Esplode un colpo. Per la polizia la dinamica è chiara: Sarah Mckinley ha agito in un quadro perfetto di legittima difesa e pertanto non sarà perseguita. Quanto a Justin Martin, tossicodipendente e che sperava di rubare gli antidolorifici del marito di Sarah Mckinley, morto di cancro il giorno di Natale, «avrebbe dovuto riflettere prima di entrare in una casa», ha dichiarato il procuratore.

Questo fatto mette in luce una disposizione del diritto americano che autorizza i cittadini a difendere il proprio domicilio da ogni intrusione che possa costituire una minaccia per la vita e l’impunità in caso di ricorso alla forza. Dal 2005, un numero crescente di Stati hanno introdotto questa misura nella loro legislazione. Alcuni hanno allargato il suo raggio d’applicazione alle auto, alle imprese o alle terrazze delle abitazioni. Attualmente trentuno Stati, tra cui l’Oklahoma, applicano la «Castle doctrine». Per giustificarsi, molti di essi ne sottolineano la necessità dopo gli attentati dell’11 settembre per dare alla gente la possibilità di difendersi. Gli eletti fanno anche valere che la «Castle Doctrine» permette alle vitttime delle violenze coniugali di proteggersi. A volte, sono richieste condizioni preliminari per invocare la legge. Si può così chiedere ai privati di cercare di mettersi al riparo prima di rispondere. Ma sono distinguo che riguardano una minoranza di Stati.

Oltre all’affare Sarah McKinley, il giornale The Christian Science Monitor ha scoperto nella prima settimana di gennaio altri due dossier in cui è stata applicata la dottrina del castello. In Pennsylvanie, un uomo ha sparato dalla sua veranda una freccia mortale all’amante della sua ex moglie e non è stato processato. Il suo rivale, ubriaco al momento del fatto, gli aveva lasciato dei messaggi minacciosi sulla segretria telefonica.

Sarah McKinley ha spiegato di avere attaccato il suo aggressore unicamente perché temeva per la vita del suo bambino. Oltre alla morte di suo marito, la ragazza era stata messa a dura prova nel mese di dicembre. Allevatrice di pastori tedeschi, aveva ritrovato i suoi quattro cani avvelenati e si sentiva spiata da settimane. La sua sorte ha commosso molti americani e la polizia di Blanchard ha aperto un conto bancario destinato a raccogliere offerte per Sarah e il suo bambino. (Le Figaro, 8 gennaio 2012)
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 7:02 am

Legittima difesa anche per proteggere beni materiali. «Modifica all’articolo 52 del Codice penale
http://www.litis.it/2004/04/25/legittim ... ice-penale
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Messaggioda Berto » dom ott 11, 2015 7:07 am

Rapinatori uccisi a Ercolano: “Dopo le minacce una scorta al gioielliere”
Il consigliere regionale Francesco Borrelli invia alla Procura il video di Fanpage.it con le interviste ai parenti delle due vittime della tentata rapina di Ercolano: "Minacciato il gioielliere che ha sparato, deve avere una scorta".
9 ottobre 2015

http://napoli.fanpage.it/rapinatori-ucc ... ioielliere

A Ercolano, in provincia di Napoli, un gioielliere rapinato spara ai suoi aggressori, e li uccide con una pistola regolarmente detenuta. "Fanpage.it – spiega il consigliere regionale di Davvero Verdi Francesco Emilio Borrelli – ha intervistato i parenti di Bruno Petrone, una delle due persone ammazzate durante il tentativo di rapina e oltre a scagliarsi contro lo Stato e a giustificare le azioni dei delinquenti in questione i familiari emettono una vera e propria sentenza di morte per il commerciante che ha sparato accusandolo di aver esagerato nella reazione e che è stato autore di una vera e propria esecuzione contro chi lo aveva "solo" derubato. La moglie ammette anche che sapeva che il marito faceva le rapine ma che pensava al massimo di vederlo in galera non che fosse ammazzato. I parenti annunciano davanti alle telecamere che potrebbero ben presto andare a prendere a casa il gioielliere per ucciderlo".

"Ho inviato – conclude Borrelli – il video alla Procura della Repubblica per chiedere che il commerciante sia messo sotto scorta per proteggerlo da questi delinquenti e che gli stessi siano identificati ed eventualmente sottoposti a fermo i parenti che hanno annunciato davanti alle telecamere l'intenzione di ucciderlo. Questa famiglia appare un nucleo criminale in tutta la sua composizione e andrebbe messa in condizione di fare altri danni o atti delinquenziali".

L’agguato
I due malviventi sarebbero entrati in azione approfittando della sosta del gioielliere in un deposito di bibite, di proprietà di alcuni parenti. Gli hanno intimato di consegnare il denaro e a quel punto il 68enne avrebbe reagito, facendo fuoco con la pistola che regolarmente detiene.
Pistola giocattolo
I due banditi, come detto, avevano utilizzato una pistola-giocattolo. L’arma era priva del tappo rosso. Addosso ad uno dei due sono stati trovati 5 mila euro, il denaro sottratto al 68enne, che lo aveva prelevato poco prima nell’ agenzia del Banco di Napoli di via IV Novembre. A terra, sul piazzale antistante il deposito di bibite e detersivi, i carabinieri hanno trovato 6-7 proiettili calibro 9x21. I due rapinatori rimasti uccisi, Bruno Petrone, 53 anni, residente nel quartiere Secondigliano (e non Ponticelli, come in un primo momento comunicato) e Luigi Tedeschi, 51 anni, residente al Rione Sanità, avevano entrambi precedenti penali specifici.

La moglie del pregiudicato: «Paghi chi ha sbagliato»
Sul piazzale del deposito di bibite e detersivi di Ercolano, scena del tentativo di rapina e dell'uccisione di due pregiudicati, è giunta la moglie di uno dei due. La donna si è lanciata in invettive: «Ha sbagliato anche lui (il commerciante, ndr) e deve pagare», ha gridato ai giornalisti .
Salvini: «Io sto con il gioielliere»
«A Ercolano un gioielliere ha reagito a una rapina e ha ucciso due aggressori a colpi di pistola, regolarmente detenuta. Io sto con il gioielliere». Così su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.


Una coppia di malviventi è stata uccisa da un commerciante di preziosi, che i due stavano cercando di rapinare. L’episodio è accaduto pochi minuti fa in via Aldo Moro ad Ercolano, non lontano dagli Scavi archeologici. Stando ad una prima ricostruzione, fatta carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i colleghi del nucleo investigativo di Torre Annunziata (agli ordini del tenente colonnello Antonio Petti), il commerciante - G. C., 68 anni - aveva appena prelevato alcune migliaia di euro in banca, ed è stato seguito e poi minacciato con un’arma giocattolo priva del tappo rosso. Commerciante indagato per eccesso colposo I due rapinatori uccisi I due rapinatori uccisi Il 68enne è ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. L’uomo ha sostenuto di aver sparato per difesa, sentendo che la sua vita era in pericolo. Sull’episodio indaga la procura di Napoli con il sostituto procuratore Pierpaolo Filippelli. «Ho sparato per difendermi» Il commerciante è molto noto ad Ercolano ed esercita da anni la sua professione. G. C. aveva rinnovato da poco il porto d’armi. «Non ho sparato per i soldi - ha detto durante l’interrogatorio di cui ha riferito uscendo il suo avvocato Maurizio Capozzo - ma perché mi hanno puntato la pistola in faccia e ho temuto per la mia vita». shadow carousel Commerciante spara e uccide rapinatori ] NAPOLI - Una coppia di malviventi è stata uccisa da un commerciante di preziosi, che i due stavano cercando di rapinare. L’episodio è accaduto pochi minuti fa in via Aldo Moro ad Ercolano, non lontano dagli Scavi archeologici. Stando ad una prima ricostruzione, fatta carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i colleghi del nucleo investigativo di Torre Annunziata (agli ordini del tenente colonnello Antonio Petti), il commerciante - G. C., 68 anni - aveva appena prelevato alcune migliaia di euro in banca, ed è stato seguito e poi minacciato con un’arma giocattolo priva del tappo rosso.
Il 68enne è ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. L’uomo ha sostenuto di aver sparato per difesa, sentendo che la sua vita era in pericolo. Sull’episodio indaga la procura di Napoli con il sostituto procuratore Pierpaolo Filippelli.
«Ho sparato per difendermi»
Il commerciante è molto noto ad Ercolano ed esercita da anni la sua professione.
G. C. aveva rinnovato da poco il porto d'armi. «Non ho sparato per i soldi - ha detto durante l'interrogatorio di cui ha riferito uscendo il suo avvocato Maurizio Capozzo - ma perché mi hanno puntato la pistola in faccia e ho temuto per la mia vita».


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