Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:35 pm

Le leggi e gli accordi internazionali che violano i nostri diritti umani, civili e politici

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Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:36 pm

I trattati, le convenzioni e i regolamenti internazionali che violano i nostri diritti umani, civili e politici
Quando i trattati, le convenzioni e i regolamenti internazionali violano i nostri diritti umani universali, naturali civili e politici non vanno rispettati.

Essi vanno innanzitutto denunciati, non osservati e non rispettati, sospesi, annullati e modificati quando per mutate circostanze, per abusi e per erronee interpretazioni fanno del male all'Italia e agli italiani e violano i loro diritti umani, naturali, civili e politici.
Ed è primario dovere di ogni buon governo attuare quanto indicato nel caso in cui questi trattati e queste convenzioni sono causa di violazione dei diritti umani, naturali, universali, civili e politici degli italiani e che violano le leggi italiane e la sovranità italiana a danno degli italiani.

L'accoglienza forzata indiscriminata e scriteriata è un crimine contro l'umanità, è una forma subdola di riduzione in schiavitù
La maggioranza parlamentare, al più presto, dovrebbe fare una legge che sospenda tutte le convenzioni e i trattati internazionali che riguardano il soccorso in mare, l'asilo politico e la protezione umanitaria per gravi e sistematici abusi che violano la sicurezza, la sovranità e i diritti civili, umani e politici degli italiani e che sancisca anche l'obbligo dei respingimenti e faccia della clandestinità un reato grave esteso a tutti i complici.
Questi obblighi di soccorso, accoglienza e mantenimento, di cui si abusa in modo gravissimo e sistematico vanno paragonati ai matrimoni forzati delle bambine, ai matrimoni forzati per stupro e alla riduzione in schiavitù, veri e propri crimini contro l'umanità, la nostra umanità.
Le leggi, gli accordi, i trattati, le convenzioni internazionali che violano i nostri diritti umani, naturali, civili e politici sono nulli come i contratti capestro ottenuti con l'inganno, la truffa, la minaccia, il ricatto.

Chiamiamoli con il loro vero nome "invasori clandestini" che violano i nostri diritti umani, naturali, universali, civili e politici, con la complicità e/o la responsabilità dei paesi costieri africani che in tal modo attuano gravi atti ostili contro il nostro paese e contro di noi e con la criminale complicità delle ONG che operano con il pretesto e la scusa di salvare vite umane, naufragi premeditati e preventivamente predisposti a tal fine.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:38 pm

Indice:

1)
Elenco dei trattati e delle convenzioni in materia di clandestini:
a) soccorso in mare
b) asilo politico
c) protezione umanitaria
d) ...

2)
Le cause di estinzione e di sospensione dei trattati internazionali

3)
La riserva ai trattati internazionali sui diritti umani

4)
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

5)
Analogie con la nullità dei contratti in materia civile

6)
Dichiarazione Universale dei diritti dell’ uomo 1948
Convenzione Europea dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali del 1950

7)
Diritti che non esistono

8 )
Le menzogne e le demenzialità per spiegare, giustificare, sostenere e promuovere l'invasione dei clandestini, trasformandola in un diritto e il soccorso e l'accoglienza in un obbligo e un dovere, un debito da pagare e un risarcimento da riconoscere

9)
Tra i peggiori e più accaniti sostenitori dell'invasione clandestina vi sono i demenziali fanatici cristiani bergogliani e gli atei sinistrati social-internazi-comunisti al contempo filo nazi maomettani e antisemiti, antisionisti e antisraeliani.

10)
La convenzione di Dublino

11)
Respingere, rifiutare, riportare/rimandare indietro, non accogliere, internare ed espellere, processare e condannare i clandestini è un diritto e un dovere umani, universali, naturali, civili e politici;
arrestare, condannare e imprigionare i recidivi poi è altrettanto un dovere e un diritto.
L'invasione clandestina è un crimine grave come lo è il favorirla, il sostenerla, il giustificarla.
La disumanità e l'inciviltà sarebbe il non farlo a danno e a spese del bene, dell'interesse, della sicurezza dei cittadini italiani e dell'Italia che costutuiscono il principale dovere del governo e delle istituzioni dello stato italiano.

12)
La Francia non ha alcun rispetto per noi italiani e per l'Italia.
La Francia è oramai in mano ai sinistrati e ai nazi maomettani migrati dall'Africa, dalle aree un tempo dominate dalla Francia come l'Algeria e la Tunisia, e si fa promotrice dell'invasione clandestina degli africani in Italia.

13)
Il demenziale sinistrato Paolo Mieli si scaglia contro l'alleanza anticlandestini tra Italia, Malta, Grecia e Cipro; Paolo Mieli un giornalista che su molte questioni è assai ignorante, bugiardo e senza rispetto.



14)
Diritti (quelli dell'asilo, della protezione e del soccorso) che nella maggior parte dei casi non sono diritti ma abusi, frutto di dichiarazioni false, di mancanza di verifiche e appofondimenti e di manipolazioni interpretative estensive, scriteriate e demenziali delle leggi (della Costituzione italiana, dei trattati, delle convenzioni, dei regolamenti internazionali ed europei) da parte dei sostenitori sinistrati e politicamente corretti dell'invasione clandestina e della magistratura rossa a gravissimo danno dei diritti umani, naturali, universali, civili, politici ed economici degli italiani e dell'Italia come stato nazionale degli italiani.

Ci vogliono modifiche alle leggi esistenti e/o nuove disposizioni legislative che impediscano tutti questi criminali abusi a danno dell'Italia e dei cittadini italiani.

15)
La migrazione è sì un fenomeno universale/mondiale che però non implica/comporta alcun obbligo assoluto e tassativo per chichessia né di emigrare a proprio piacimento/volontà e libertà, né di accogliere e aiutare chi emigra a prescindere dalla propria volontà, dal proprio piacimento, dalla propria libertà di non accogliere e di non aiutare.
Non esiste alcun diritto umano civile e politico di chichessia, di poter entrare nei paesi altrui e nell'esservi accolto e ospitato a prescindere dalla volontà e dalla libertà di non accogliere e di non ospitare chichessia da parte di questi paesi.
Non vi è peggior disumanità e inciviltà di quella che impone con la violenza della legge la solidarietà, l'accoglienza e la convivenza verso chi non si vuole e non ci è gradito, tale violenza è analoga a quella dello stupro, dell'invasione militare, del matrimonio forzato, dell'estorsione e del ricatto tramite minaccia e violenza dei mafiosi e dei criminali.

16)
Demenzialità contro la Francia e indirettamente contro di Noi, l'Europa, l'Occidente, i bianchi e i cristiani

17)
Gli USA e i clandestini

18)
Il sentimento, la coscienza, la volontà della maggioranza degli italiani rispetto all'invasione clandestina e all'immigrazione in generale






...
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Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:39 pm

1)
Elenco dei trattati e delle convenzioni in materia di clandestini:
a) soccorso in mare
b) asilo politico
c) protezione umanitaria
d) ...



Atti internazionali
https://www.giustizia.it/giustizia/it/m ... =AIT32556#
Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.


Trattati internazionali
L'attività di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'art. 80 della Costituzione - che necessitano appunto dell'approvazione parlamentare con legge - costituisce la parte preponderante del lavoro legislativo della Commissione Affari esteri della Camera e dell'omologo Organo del Senato.

https://leg16.camera.it/465?area=2&tema ... rnazionali


Nel corso della XVI Legislatura l’attività in ordine all’autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, tanto alla Camera quanto al Senato, si è concretizzata nell’esame in sede referente, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, di un elevato numero di progetti di legge di iniziativa governativa o parlamentare, che sono poi divenuti 141 leggi di autorizzazione alla ratifica (o adesione) di ciascuno degli accordi esaminati.

La tabella in allegato riporta la serie storica delle leggi di ratifica.

Tra le leggi approvate si distinguono 77 leggi relative ad accordi bilaterali – per uno solo dei quali, ovvero l’Accordo tra Italia e San Marino del 24 agosto 2011 sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio universitari, non risulta ancora pubblicata la relativa legge -, oltre a 32 leggi concernenti accordi multilaterali. Completano il quadro 32 leggi riguardanti accordi conclusi nell’ambito dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Le Camere hanno inoltre iniziato – senza portarlo a termine - l’esame di alcuni disegni di legge di autorizzazione alla ratifica corrispondenti ad altri 32 accordi.

I Trattati multilaterali vertono generalmente su materie di rilevante interesse: la maggior parte riguardano la tutela dei diritti umani (5), le problematiche dell’ambiente (8), le organizzazioni internazionali (6), la tutela dei beni culturali (2), la cooperazione contro la criminalità e il terrorismo (4), il diritto umanitario di guerra (3).

I più importanti fra i Trattati multilaterali sono stati:

il Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e il Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale;

il Trattato di Prum;

la Convenzione ONU contro la corruzione;

il Protocollo V alla Convenzione del 1980 sulle armi con effetti indiscriminati, relativo ai residuati bellici esplosivi;

a Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta di esseri umani;

la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo(cluster bombs);

i Protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi;

la Convenzione penale sulla corruzione (Consiglio d’Europa);

la Convenzione civile sulla corruzione (Consiglio d’Europa);

la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale;

il Protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

I Trattati in ambito UE rappresentano una categoria a sé stante, e sono relativi sia all’evoluzione delle questioni istituzionali dell’Unione, sia al suo allargamento, oltre che allo sviluppo delle relazioni esterne.

Fra i Trattati e gli accordi conclusi nell’ambito dell’Unione europea e ratificati nella XVI legislatura va anzitutto menzionato il primo, ovvero il Trattato di Lisbona, l’ultimo intervento di grande rilevanza sul corpus dei Trattati istitutivi della Comunità e poi dell’Unione europea.

Gli altri trattati sono prevalentemente accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con Paesi terzi (19), nonché accordi di allargamento o ad essi collegati (3), accordi concernenti la cooperazione doganale intracomunitaria (3), accordi collegati all’unione economica e monetaria (3) – a quest’ultimo proposito si ricordano i Trattati sul fiscal compact e sul MES (Meccanismo europeo di stabilità). Con riferimento ai trattati sulle relazioni esterne o sull’allargamento si ricordano in particolare il Trattato di adesione della Croazia alla UE, nonché i tre accordi di stabilizzazione e associazione con il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia.

Gli accordi bilaterali hanno riguardato i rapporti dell’Italia con altri Stati, ovvero con Organizzazioni internazionali: in allegato si riporta di seguito una ripartizione per area geografica degli Stati interessati.




Le Convenzioni internazionali

Dal dopoguerra in poi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali hanno stilato una serie di convenzioni internazionali dedicate ai diritti umani fondamentali e alla protezione dei rifugiati.
Alcuni documenti sono di portata globale, altri riguardano in modo più specifico alcune regioni del mondo in cui si sono verificate crisi umanitarie che necessitavano di norme e accordi mirati.
https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/ ... nvenzioni/

Ecco i testi principali, fra cui lo Statuto dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, che ancora oggi guida il nostro impegno quotidiano nei 134 Paesi in cui siamo presenti:
Convenzione di Ginevra del 1951
Statuto UNHCR
Convenzione sullo status delle persone apolidi del 1954
Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961
Dichiarazione Universale dei diritti dell’ uomo 1948
Convenzione Europea dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali del 1950
Convenzione OUA del 1969
Dichiarazione di Cartagena del 1984
Convenzione contro la tortura del 1984



La convenzione di Dublino
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Dublino

La Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino[1], è un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo.
Anche se la convenzione è aperta alla sottoscrizione solo degli stati membri della UE, alcuni stati non membri, come Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera[2] hanno concluso accordi con la UE per applicare le disposizioni della Convenzione nei loro territori.
Il corrispondente regolamento di Dublino (formalmente chiamato "Regolamento UE n. 604/2013"[3] oppure Regolamento di Dublino III) è un regolamento dell'Unione Europea, che stabilisce "i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)", nell'ambito della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e la relativa direttiva UE.
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Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:39 pm

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Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:41 pm

2)
Le cause di estinzione e di sospensione dei trattati internazionali

Appunti di Giurisprudenza

http://www.appuntigiurisprudenza.it/dir ... onali.html

Le cause di estinzione e di sospensione dei trattati, operano in un momento successivo alla stipulazione, al verificarsi di una situazione o di una circostanza che impedisce che un trattato pur perfettamente valido continui a produrre i suoi effetti tra tutte le parti contraenti o solo per alcune di esse. Questo può avvenire per una manifestazione espressa di volontà degli stati volta a porre termine o a sospendere il trattato con diverse forme e modalità, o per effetto dell’inadempimento di una o più parti, dell’impossibilità sopravvenuta, del mutamento fondamentale delle circostanze, o della sopravvivenza di una nuova norma di jus cogens.

L’ estinzione di un trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dall’obbligo di continuare ad applicare il trattato e non pregiudica alcun diritto od obbligo né alcuna situazione giuridica soggettiva delle parti che sia sorta durante il periodo di applicazione del trattato. Se l’ estinzione è dovuta alla formazione di una nuova norma di jus cogens, però, tali diritti, obblighi o situazioni giuridiche possono permanere solo se non sono in contrasto con la norma imperativa.

Qualora un trattato contenga disposizioni specifiche relative all’estinzione, denuncia o recesso degli stati partecipanti, questa potrà avvenire secondo la procedura ivi prevista, o in mancanza con il consenso di tutte le parti e previa concitazione con gli altri stati contraenti. Nel silenzio del trattato quanto alla ammissibilità dell’estinzione, della denuncia e del recesso si ritiene che questi non siano possibili, salvo che risulti che le parti intendevano ammetterli oppure il diritto di denuncia o recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato. In questo caso la convenzione di Vienna dispone che la dichiarazione prenda effetto dopo 12 mesi.

La denuncia o il recesso di un numero di stati tale per cui il numero dei rimanenti scenda al di sotto di quello che era stato necessario per la sua entrata in vigore non comporta di per sé l’ estinzione del trattato. Un trattato può estinguersi anche per la stipulazione da parte di tutti gli stati contraenti di un nuovo trattato sulla stessa materia qualora risulti implicitamente che tale fosse la loro volontà o qualora sia impossibile applicare contemporaneamente le disposizioni dei due trattati perché tra loro incompatibili. Ove però al nuovo accordo partecipino solo alcuni stati, i rapporti tra gli stati che sono parte ad entrambi sono disciplinati secondo la regola ora enunciata, mentre i rapporti tra uno stato parte ad entrambi i trattati ed uno stato parte solo ad uno di essi sono soggetti al trattato al quale hanno partecipato entrambi.

Con l’ emendamento invece è il trattato originario che viene modificato tra tutti gli stati partecipanti. L’ emendamento può indicare le modalità e le procedure per adottare le modifiche, ma nel silenzio del trattato la convenzione di Vienna dispone che la proposta di modifica sia notificata a tutti gli stati contraenti che hanno il diritto di partecipare alla decisione sull’opportunità della modifica e al negoziato che porterà all’accordo di emendamento.

È possibile poi che alcuni stati soltanto si accordino per modificare un trattato nei reciproci rapporti se tale possibilità è prevista o non è vietata dal trattato stesso, purché a modifica non pregiudichi i diritti è l’ adempimento degli obblighi degli altri stati e non riguardi una disposizione del trattato la cui deroga metterebbe in pericolo la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. A questo fine gli stati che intendono stipulare un accordo inter se devono notificare alle parti le loro intenzioni ed il contenuto delle modifiche proposte.

Qualora poi un trattato contenga disposizioni specifiche relative alla sospensione questa potrà avvenire secondo la procedura eventualmente ivi prevista, o con il consenso di tutte le parti e previa consultazione con gli altri stati contraenti. Le parti possono anche sospendere l’ applicazione di un accordo attraverso la stipulazione di un trattato successivo che contenga disposizioni incompatibili con il primo sia esplicitamente che implicitamente. E poi possibile che due o più stati parti di un trattato multilaterale stipulino un accordo volto a sospendere nei reciproci rapporti l’ applicazione del trattato stesso alle medesime condizioni sopra ricordate per la modifica dei trattati inter se.

Per quanto non sia controversa l’ esistenza del principio generale per cui la violazione di una norma contenuta in un trattato da parte di uno stato legittima gli altri contraenti a porre termine al trattato o a sospendere l’ adempimento dei proprio obblighi nei confronti del primo, vi è divergenza quanto alle condizioni alle quali tali reazioni sono sottoposte. La commissione del diritto internazionale, ha proposto delle disposizioni che escludono qualsiasi effetto automatico e portano all’estinzione del trattato solo in caso di violazione di norme importanti nell’economia generale del trattato stesso, distinguendo gli accordi blaterali da quello multilaterali, e lasciando liberi gli stati di predisporre qualsiasi diversa disciplina nel testo del trattato stesso.

La violazione infatti deve avere carattere sostanziale, deve cioè consistere nel ripudio del trattato pretestuoso in quanto non autorizzato dalla convenzione di Vienna o nella violazione di una disposizione essenziale per il raggiungimento dell’oggetto e dello scopo del trattato. Le violazioni minori del trattato non portano all’estinzione, ma comportano la responsabilità internazionale dello stato e legittimano eventualmente l’ adozione di misure di ritorsione o rappresaglia.

Per quanto riguarda gi accordi bilaterali, in caso di violazione sostanziale da parte di uno dei due stati, l’ altra parte può invocare tale violazione come motivo di estinzione o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.

Ben più complessa è la disciplina delle conseguenze della violazione di un trattato multilaterale. In primo luogo è previsto che tutti gli stati possano decidere all’unanimità di sospendere o estinguere il trattato nei rapporti tra loro e lo stato colpevole della violazione o nei rapporti tra tutti gli stati. In secondo luogo uno stato la cui posizione sia particolarmente lesa dalla violazione può chiedere la sospensione o l’ estinzione del trattato nei rapporti bilaterali con lo stato colpevole della violazione stessa, oppure, qualora la violazione muti radicalmente la posizione di ognuno degli stati parti al trattato con riguardo al futuro adempimento degli obblighi imposti dal trattato stesso, ogni stato diverso da quello che ha commesso la violazione può chiederne la sospensione totale o parziale nei propri confronti.

La convezione di Vienna prevede la possibilità di chiedere l’ estinzione del trattato o di denunciarlo quando la scomparsa o la distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato l’ abbiano reso impossibile. È da notare che tale situazione non può però derivare dalla violazione, da parte dello stato che la invoca, di un obbligo derivante dal trattato o da un altro obbligo internazionale nei confronti di una delle parti al trattato. Se l’ impossibilità è solo temporanea può giustificare la richiesta di sospensione dell’applicazione del trattato.

L’ art. 62, che codifica il principio generale “rebus sic stantibus”, considera quale causa di estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze, purché queste abbiano costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato ed il mutamento trasformi radicalmente la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere in base ad esso. Anche in questo caso, uno stato può invocare il mutamento fondamentale delle circostanze se esso deriva dalla violazione di un obbligo derivante dal trattato o da qualsiasi alto obbligo internazionale, ad opera dello stesso stato, nei confronti di qualsiasi altra parte. Si ritiene che la guerra abbia l’ effetto di sospendere gli accordi tra gli stati belligeranti, almeno fino al termine delle ostilità.

La prassi è invece incerta sull’estinzione di tali trattati alla fine della guerra. Pare preferibile l’ opinione secondo la quale la clausola rebus sic stantibus si applica anche in questo caso e si deve quindi accertare per ogni trattato se la guerra abbia modificato in modo fondamentale le circostanze. È da notare che la regola rebus sic stantibus non è invocabile per gli accordi di confine poiché essi sono accordi ad esecuzione istantanea che esauriscono i propri effetti con la definizione del confine stesso.

La convenzione di Vienna all’art. 64 prevede che lo sviluppo di una nuova norma di jus cogens costituisca una causa di estinzione del trattato, parallelamente a quanto si è visto in relazione all’esistenza di una tale norma quale motivo di invalidità di un trattato.




I trattati internazionali

https://it.wikiversity.org/wiki/I_tratt ... rnazionali

7 Le cause di nullità

7.1 La violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare
7.2 L'irregolarità nella formazione della volontà a stipulare il trattato
7.3 L'illiceità del contenuto del trattato
7.4 Ipotesi di nullità assolute e relative

8 Le cause di estinzione e di sospensione

L'interpretazione dei trattati

L'interpretazione è l'attività con la quale si intende chiarire il senso della portata di una norma giuridica. L'interpretazione può avere per oggetto solo norme scritte, tra cui i trattati. In base al soggetto che intende interpretare, si possono distinguere diversi tipi di interpretazione. Innanzitutto c'è l'interpretazione che i singoli Stati danno al trattato mediante le c.d. "dichiarazioni interpretative", o da parte degli organi giudiziari al momento dell'applicazione del trattato. Può essere inoltre fatta con un accordo internazionale tra tutti gli Stati contraenti. In ultima analisi la competenza ad interpretare una norma internazionale può essere attribuita ad un giudice o arbitro internazionale con conseguente giudizio vincolante (interpretazione giudiziale). Nell'interpretazione non ci si può discostare dal testo letterale e dalla volontà espressa dagli Stati contraenti nell'oggetto e scopo del trattato (interpretazione teleologica). L'interpretazione, inoltre, deve essere effettiva, cioè non sono ammissibili interpretazioni tali da rendere le norme del trattato prive di significato. Le interpretazioni devono essere autenticate in due o più lingue, stabilendo che il testo del trattato fa fede a ciascuna delle lingue.
Le cause di nullità

Nel diritto internazionale tradizionale le cause di nullità dei trattati ricoprivano un ruolo marginale ed erano in sostanza esclusivamente a vantaggio dei paesi più influenti. I casi di corruzione o di violenza per la firma di un trattato non erano causa di nullità. Si poteva firmare un trattato per l'invasione di uno Stato e la sua spartizione. Le uniche cause di nullità potevano consistere in:

violenza esercitata contro il rappresentante dello Stato;
il dolo, ossia l'uso di mezzi fraudolenti per indurre l'altra parte a firmare l'accordo;
l'errore materiale.

Con la Convenzione di Vienna del 1969 le cause di nullità sono state elencate, comprendendo ovviamente anche quelle sopracitate. Esse possono ricondursi a tre principali categorie che tengono conto:

della competenza, secondo il diritto interno, dell'organo che stipula il trattato;
della regolarità della formazione della volontà vincolante al trattato;
della liceità dell'oggetto del trattato.


La violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare

L'art. 46 par.1 della Convenzione di Vienna stabilisce che un trattato è considerato nullo qualora si evidenzia una "violazione manifesta di una norma di diritto interno sulla competenza a stipulare". Il par.2 continua dicendo che una violazione è manifesta quando essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti secondo la pratica abituale in materia e in buona fede.


L'irregolarità nella formazione della volontà a stipulare il trattato

Gli art. 48, 49 e 51 della Convenzione di Vienna elencano tre ipotesi tradizionali di nullità dei trattati, i c.d. vizi della volontà: errore, dolo e violenza. L'art. 50, invece, prevede l'ipotesi della corruzione. Quindi, la sussistenza di uno di questi 4 casi, anche se il trattato è sottoscritto dall'organo competente, renderà il trattato stesso nullo. Per quanto riguarda il caso dell'errore, esso riguarda un fatto o una situazione che lo Stato (che chiede la nullità) supponeva esistente al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale al consenso dello Stato stesso, cioè una falsa rappresentazione della realtà. Nel caso del dolo, invece, esso non ha natura specifica, date le molte interpretazioni che la giurisprudenza attribuisce a tale espressione. La CID, infatti, ha volutamente utilizzato l'espressione "dolo" per lasciare ampio margine di discrezione alla giurisprudenza successiva e alla prassi. Altra causa di nullità del trattato deriva dalla corruzione del rappresentante di uno Stato da parte di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati. Ovviamente sono esclusi gesti di pura cortesia e minimi favori. Infine sono nulli i trattati conclusi grazie all'uso della violenza. Durante il dibattito sulla Convenzione di Vienna gli Stati di nuova indipendenza hanno voluto (a dispetto degli Stati occidentali) sottolineare che il termine violenza poteva riferirsi anche ad ambiti politici ed economici.


L'illiceità del contenuto del trattato


L'art. 53 della Convenzione di Vienna prevede la nullità di un trattato, anche se conclusosi con un iter formalmente corretto, che violi le norme di jus cogens, ossia quelle norme internazionali generalmente riconosciute e inviolabili, modificabili solo con altre norme generali di pari grado.


Ipotesi di nullità assolute e relative

Sono previsti due tipi di nullità: la assoluta e la relativa. La nullità assoluta di un trattato riguarda i casi di violenza esercitata sul rappresentante statale, minaccia e uso della forza contro lo Stato e il contrasto con una norma di jus cogens. In questo caso qualsiasi Stato parte del trattato può richiederne la nullità; il trattato diventa nullo totalmente (e non solo in parte) a partire dal momento in cui è stipulato; anche l'acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato. Il caso invece di nullità relativa comprende il dolo, la corruzione e la violazione manifesta delle norme interne sulla competenza a stipulare. Può essere invocato solo dallo Stato vittima dell'errore; può investire solo alcune clausole del trattato e può essere risanato con l'acquiescenza dello stato che ne ha richiesto la nullità. Anche in questo caso la nullità prende atto dal momento della stipula del trattato. La prassi prevederebbe che anche Stati terzi possano richiedere la nullità di un trattato a cui non hanno preso parte, nel caso in cui esso contrasti con norme di jus cogens.


Le cause di estinzione e di sospensione

La Convenzione di Vienna elenca le possibili cause di estinzione e di sospensione di un trattato. In primis un trattato può essere estinto o sospeso in caso di violazione sostanziale, cioè di inadempimento del trattato, e più precisamente nei casi di:

ripudio del trattato non autorizzato dalla Convenzione di Vienna;
violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dello scopo del trattato.

Nei trattati bilaterali tale inadempienza può concludersi sia con una sospensione che con una estinzione del trattato. Invece, nei trattati multilaterali la scelta tra le due è lasciata al comune accordo tra gli Stati parte. Può essere causa di sospensione o estinzione anche il mutamento radicale delle circostanze che hanno portato al trattato e qualora queste circostanze incidano profondamene sull'oggetto del trattato. Riguardo alle norme di jus cogens, qualora a livello internazionale dovesse formarsi una nuova norma di tale fattezza, ogni trattato che violasse tale norma diventerebbe nullo e si estinguerebbe. Altre cause di estinzione possono essere quelle che operano in base alle disposizioni del trattato o per comune volontà delle parti e abrogazione espressa o tacita. Altra causa è l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione. Tranne che per la causa di nuova norma di jus cogens (art.64 della Convenzione di Vienna), per tutte le altre cause l'estinzione può avvenire solo su richiesta degli Stati contraenti il trattato. Per la sospensione, invece, è necessario che nel trattato sia previsto il caso di sospensione o si proceda con un accordo sospensivo da parte degli Stati contraenti.


Sospensione parziale del regolamento di Dublino nel corso della crisi migratoria del 2015
La convenzione di Dublino
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Dublino
...
Sospensione parziale del regolamento nel corso della crisi migratoria del 2015
Ai sensi del regolamento di Dublino, se una persona che presenta istanza di asilo in un paese dell'UE attraversa illegalmente le frontiere verso un altro paese, deve essere riconsegnata al primo stato. Durante la crisi europea dei migranti del 2015, l'Ungheria venne sommersa dalle domande di asilo di profughi provenienti dall'Asia; a partire dal 23 giugno 2015 ha iniziato a ricevere indietro i migranti che, entrati in Ungheria attraverso la Serbia, avevano successivamente attraversato i confini verso altri paesi dell'Unione europea. Il 24 agosto 2015, la Germania ha deciso di sospendere il regolamento di Dublino per quanto riguarda i profughi siriani e di elaborare direttamente le loro domande d'asilo.
Altri stati membri, come la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovacchia e la Polonia, hanno di recente negato la propria disponibilità a rivedere il contenuto degli accordi di Dublino e, nello specifico, ad introdurre quote permanenti ed obbligatorie per tutti gli stati membri.



TUTTI I PAESI D'EUROPA, CIASCUNO A MODO SUO, SONO SOVRANISTI, ANCHE QUANDO PARLANO IL LINGUAGGIO DELL'EUROPEISMO".
(Federico Rampini, giornalista e saggista, che tutto può essere meno che uno di destra. 10 Novembre 2022)

https://www.facebook.com/piero.colombo. ... 5316122516

"Al di là della retorica - di retorica rischiamo di morire - tutti i governi europei sono sovranisti, tutti, senza eccezione. L'atteggiamento della Francia nei confronti dei richiedenti asilo, dei profughi che arrivano dall'Italia, a prescindere anche da chi sia il presidente di turno all'Eliseo, è così da moltissimi anni. Io ricordo di aver visitato dieci anni fa i primi campi profughi a Ventimiglia: la sospensione degli accordi di Shengen a Ventimiglia è una cosa antica. Ma così fan tutti: non è che il sovranismo in questo momento è una caratteristica solo italiana. La Germania tentò nel 2015, di fronte ad un inusitato afflusso di profughi, allora soprattutto dall'Afghanistan e dalla Siria, la cosìddetta politica della braccia aperte, del benvenuto... Fu un disastro e quindi chiuse le frontiere. Adesso la Germania è come la Svezia, i paesi nordici che, peraltro, sono le mete più ambite di questi migranti. La Germania e i paesi nordici praticano attualmente una politica estremamente selettiva, cioè se li vogliono scegliere loro quelli che accettano. Hanno bisogno di ingegneri? E allora selezionano soltanto ingegneri. È una politica mirata sulle esigenze del mercato del lavoro tedesco o svedese ma è una politica molto ma molto diversa dall'apertura delle frontiere. Questa è la realtà.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Le leggi internazionali che violano i nostri diritti umani

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:41 pm

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Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:42 pm

3)
La riserva ai trattati internazionali sui diritti umani

di Laura Grimaldi
Pubblicato 03/02/
Aggiornato 30/11/2020

https://www.iusinitinere.it/la-riserva- ... mani-17689

A partire dal secondo dopo guerra, la comunità internazionale si è dedicata alla creazione di un sistema universale di tutela dei diritti umani ed ha pertanto incrementato l’emanazione di trattati internazionali finalizzati a creare obbligazioni cogenti per gli Stati firmatari. Ne sono un esempio la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) adottati dalle Nazioni Unite nel 1966 e nati dall’esperienza della Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo. A livello regionale invece il riferimento più emblematico è certamente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), redatta e adottata dai paesi membri del Consiglio d’Europa.

I trattati internazionali occupano un ruolo centrale nell’ambito della protezione dei diritti umani grazie al loro carattere cogente che li contraddistingue dalle altre fonti di diritto internazionale. La loro forza vincolante è tuttavia notevolmente attenuata dalla possibilità che hanno gli stati di formulare riserve.

La riserva è un istituto mediante il quale lo Stato manifesta la volontà di non accettare determinate clausole di un trattato multilaterale o di accettarle con alcune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione; ne consegue che tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva, laddove il trattato resta integralmente applicabile tra gli altri Stati.[1]

La disciplina della riserva è stata oggetto di una costante evoluzione. Secondo il diritto internazionale classico, in sede di negoziazione del trattato, i plenipotenziari potevano concordare la facoltà per gli Stati apporre riserve, che risultavano quindi già tassativamente predisposte.

Successivamente, un celebre parere reso dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) il 28 maggio del 1951[2] ha innovato l’istituto. La CIG ha infatti affermato che una riserva può essere formulata anche al momento della ratifica, sebbene non sia prevista dal trattato, purché compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. In tale occasione, un altro Stato contraente può sempre contestare la riserva, sostenendone l’incompatibilità con l’oggetto e lo scopo del trattato e, in caso di mancato accordo, il trattato non potrebbe ritenersi esistente nei rapporti tra lo Stato contraente e lo Stato autore della riserva.

Infine, la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, che disciplina il diritto dei trattati, riproduce lo stato del diritto consuetudinario determinato dal parere della CIG agli artt. 19 – 23, prevedendo altresì alcune disposizioni di sviluppo progressivo che attengono a termini e procedure. Essa dispone infatti che le riserve sono generalmente ammesse, salvo che siano espressamente vietate dal trattato oppure quando secondo il trattato si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione o, infine, che la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. (art 19) Prevede, inoltre, che eventuali obiezioni devono essere formulate per iscritto entro 12 mesi dalla notifica della riserva. (art.20) Sotto il profilo degli effetti che una riserva dispiega nei confronti dell’altra parte, ai sensi dell’ articolo 21 essa ‘modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest’altra Parte le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest’altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva.’ Per quanto riguarda le altre parti ‘la riserva non modifica le disposizioni del trattato nei loro rapporti inter se.’ Infine prevede che le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nei limiti della riserva stessa, se uno Stato ha formulato un’obiezione ma non si è opposto all’entrata in vigore del trattato con lo Stato autore della riserva.

La riserva è stata spesso causa di tensioni nella comunità internazionale e ad oggi esistono trattati sui diritti umani la cui efficacia è notevolmente compromessa dall’elevato numero di riserve. Ne è un esempio la Convenzione sull’ Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW). Si tratta di un prezioso strumento legale internazionale che mira a garantire l’osservanza e il rispetto dei diritti umani delle donne. La CEDAW è stata adottata nel Dicembre 1979 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite e fa parte di una serie di trattati internazionali finalizzati all’importanza della protezione dei diritti umani attraverso lo strumento della legge Internazionale, che dispiega effetti erga omnes. L’Articolo 28 paragrafo 2 della CEDAW autorizza in maniera esplicita la possibilità di apporre riserve che “non siano incompatibili con l’oggetto e con lo scopo” della Convenzione. Nella maggior parte dei casi, le riserve proibitive nei confronti dei diritti delle donne provengono da Paesi che seguono la Sharia, e questo ha fatto spesso discutere sia sulla validità della riserva sia sulla partecipazione dello stesso Stato alla Convenzione.

Per esempio, la riserva proposta dalle Maldive prevede che: “Il Governo della Repubblica delle Maldive sarà conforme alle disposizioni della Convenzione, eccetto per quelle che il Governo consideri contraddittorie ai principi della Sharia Islamica sulla quale si fondano le leggi e le tradizioni delle Maldive.”[3] La repubblica maldiviana non si considera quindi legata o obbligata da qualsiasi norma della Convenzione che porti alla modifica della propria Costituzione interna, basata, appunto, sulla Sharia. Il governo canadese formulò allora un’obiezione asserendo l’invalidità della riserva stessa perché incompatibile con l’oggetto e con lo scopo del trattato. Veniva infatti argomentato che il principio di eguaglianza tra uomo e donna, pilastro della Convenzione, veniva compromesso da una riserva giustificata dal rispetto della legge islamica. Nonostante questa dura reazione, il governo canadese affermava anche che la formulazione di un’obiezione formale non precludeva l’entrata in vigore della Convenzione tra i due Stati. Come si evince chiaramente, l’istituto della riserva costituisce tutt’ora uno dei principali ostacoli ad una effettiva protezione dei diritti umani a livello internazionale e universale.

Nell’ambito del sistema coniato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, è stata elaborata e viene quindi applicata la cd. severability theory. In virtù di questo orientamento, ogni riserva considerata inammissibile, perché esclusa dal testo del trattato o contraria all’oggetto e allo scopo dello stesso, non comporta l’esclusione dello stato dal trattato ma solo la invalidità della riserva, che si ritiene come non apposta. Lo Stato autore di una riserva incompatibile risulta, dunque, vincolato al trattato nella sua interezza e questo consente di raggiungere un livello di protezione dei diritti umani molto più efficace rispetto al sistema delle Nazioni Unite, tuttavia non è mai stata accolta favorevolmente dalla comunità internazionale.

In definitiva, è possibile affermare che i trattati internazionali sui diritti umani, pur essendo stati ratificati dalla maggior parte degli Stati, non consentono una applicazione universale degli stessi diritti umani che mirano a tutelare. L’istituto della riserva, infatti, rende possibile nella pratica che gli Stati firmatari adottino delle leggi nazionali in palese contrasto con le norme dei trattati.

[1] “Una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo’’ Art. 2, Convenzione di Vienna sui Trattati, disponibile qui: https://www.admin.ch/opc/it/classified- ... /0.111.pdf
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Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:55 pm

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Messaggioda Berto » mer nov 16, 2022 7:56 pm

4)
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati



Conclusa a Vienna il 23 maggio 1969

Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19891
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990
(Stato 8 maggio 2020)
1 RU 1990 1111

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990 ... 12_1112/it

Gli Stati parti della presente convenzione,
considerando l’importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali,
riconoscendo l’importanza sempre maggiore dei trattati quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi costituzionali e sociali,
constatando che i principi del libero consenso e della buona fede nonché la norma pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti,
affermando che le controversie relative ai trattati devono, così come le altre controversie internazionali, essere composte con mezzi pacifici e secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale,
ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi sorti dai trattati,
coscienti dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite2, quali i principi concernenti l’uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di sé stessi, l’eguaglianza sovrana e l’indipendenza di tutti gli Stati, la non‑ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di fare uso di minacce o dell’uso della forza ed il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti,
convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati realizzati dalla presente convenzione gioveranno ai fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare delle relazioni amichevoli tra le Nazioni e di porre in atto la collaborazione internazionale,

affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione,

hanno convenuto quanto segue:
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