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Le cause di estinzione e di sospensione dei trattati internazionali Appunti di Giurisprudenza
http://www.appuntigiurisprudenza.it/dir ... onali.htmlLe cause di estinzione e di sospensione dei trattati, operano in un momento successivo alla stipulazione, al verificarsi di una situazione o di una circostanza che impedisce che un trattato pur perfettamente valido continui a produrre i suoi effetti tra tutte le parti contraenti o solo per alcune di esse. Questo può avvenire per una manifestazione espressa di volontà degli stati volta a porre termine o a sospendere il trattato con diverse forme e modalità, o per effetto dell’inadempimento di una o più parti, dell’impossibilità sopravvenuta, del mutamento fondamentale delle circostanze, o della sopravvivenza di una nuova norma di jus cogens.
L’ estinzione di un trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dall’obbligo di continuare ad applicare il trattato e non pregiudica alcun diritto od obbligo né alcuna situazione giuridica soggettiva delle parti che sia sorta durante il periodo di applicazione del trattato. Se l’ estinzione è dovuta alla formazione di una nuova norma di jus cogens, però, tali diritti, obblighi o situazioni giuridiche possono permanere solo se non sono in contrasto con la norma imperativa.
Qualora un trattato contenga disposizioni specifiche relative all’estinzione, denuncia o recesso degli stati partecipanti, questa potrà avvenire secondo la procedura ivi prevista, o in mancanza con il consenso di tutte le parti e previa concitazione con gli altri stati contraenti. Nel silenzio del trattato quanto alla ammissibilità dell’estinzione, della denuncia e del recesso si ritiene che questi non siano possibili, salvo che risulti che le parti intendevano ammetterli oppure il diritto di denuncia o recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato. In questo caso la convenzione di Vienna dispone che la dichiarazione prenda effetto dopo 12 mesi.
La denuncia o il recesso di un numero di stati tale per cui il numero dei rimanenti scenda al di sotto di quello che era stato necessario per la sua entrata in vigore non comporta di per sé l’ estinzione del trattato. Un trattato può estinguersi anche per la stipulazione da parte di tutti gli stati contraenti di un nuovo trattato sulla stessa materia qualora risulti implicitamente che tale fosse la loro volontà o qualora sia impossibile applicare contemporaneamente le disposizioni dei due trattati perché tra loro incompatibili. Ove però al nuovo accordo partecipino solo alcuni stati, i rapporti tra gli stati che sono parte ad entrambi sono disciplinati secondo la regola ora enunciata, mentre i rapporti tra uno stato parte ad entrambi i trattati ed uno stato parte solo ad uno di essi sono soggetti al trattato al quale hanno partecipato entrambi.
Con l’ emendamento invece è il trattato originario che viene modificato tra tutti gli stati partecipanti. L’ emendamento può indicare le modalità e le procedure per adottare le modifiche, ma nel silenzio del trattato la convenzione di Vienna dispone che la proposta di modifica sia notificata a tutti gli stati contraenti che hanno il diritto di partecipare alla decisione sull’opportunità della modifica e al negoziato che porterà all’accordo di emendamento.
È possibile poi che alcuni stati soltanto si accordino per modificare un trattato nei reciproci rapporti se tale possibilità è prevista o non è vietata dal trattato stesso, purché a modifica non pregiudichi i diritti è l’ adempimento degli obblighi degli altri stati e non riguardi una disposizione del trattato la cui deroga metterebbe in pericolo la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. A questo fine gli stati che intendono stipulare un accordo inter se devono notificare alle parti le loro intenzioni ed il contenuto delle modifiche proposte.
Qualora poi un trattato contenga disposizioni specifiche relative alla sospensione questa potrà avvenire secondo la procedura eventualmente ivi prevista, o con il consenso di tutte le parti e previa consultazione con gli altri stati contraenti. Le parti possono anche sospendere l’ applicazione di un accordo attraverso la stipulazione di un trattato successivo che contenga disposizioni incompatibili con il primo sia esplicitamente che implicitamente. E poi possibile che due o più stati parti di un trattato multilaterale stipulino un accordo volto a sospendere nei reciproci rapporti l’ applicazione del trattato stesso alle medesime condizioni sopra ricordate per la modifica dei trattati inter se.
Per quanto non sia controversa l’ esistenza del principio generale per cui la violazione di una norma contenuta in un trattato da parte di uno stato legittima gli altri contraenti a porre termine al trattato o a sospendere l’ adempimento dei proprio obblighi nei confronti del primo, vi è divergenza quanto alle condizioni alle quali tali reazioni sono sottoposte. La commissione del diritto internazionale, ha proposto delle disposizioni che escludono qualsiasi effetto automatico e portano all’estinzione del trattato solo in caso di violazione di norme importanti nell’economia generale del trattato stesso, distinguendo gli accordi blaterali da quello multilaterali, e lasciando liberi gli stati di predisporre qualsiasi diversa disciplina nel testo del trattato stesso.
La violazione infatti deve avere carattere sostanziale, deve cioè consistere nel ripudio del trattato pretestuoso in quanto non autorizzato dalla convenzione di Vienna o nella violazione di una disposizione essenziale per il raggiungimento dell’oggetto e dello scopo del trattato. Le violazioni minori del trattato non portano all’estinzione, ma comportano la responsabilità internazionale dello stato e legittimano eventualmente l’ adozione di misure di ritorsione o rappresaglia.
Per quanto riguarda gi accordi bilaterali, in caso di violazione sostanziale da parte di uno dei due stati, l’ altra parte può invocare tale violazione come motivo di estinzione o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.
Ben più complessa è la disciplina delle conseguenze della violazione di un trattato multilaterale. In primo luogo è previsto che tutti gli stati possano decidere all’unanimità di sospendere o estinguere il trattato nei rapporti tra loro e lo stato colpevole della violazione o nei rapporti tra tutti gli stati. In secondo luogo uno stato la cui posizione sia particolarmente lesa dalla violazione può chiedere la sospensione o l’ estinzione del trattato nei rapporti bilaterali con lo stato colpevole della violazione stessa, oppure, qualora la violazione muti radicalmente la posizione di ognuno degli stati parti al trattato con riguardo al futuro adempimento degli obblighi imposti dal trattato stesso, ogni stato diverso da quello che ha commesso la violazione può chiederne la sospensione totale o parziale nei propri confronti.
La convezione di Vienna prevede la possibilità di chiedere l’ estinzione del trattato o di denunciarlo quando la scomparsa o la distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato l’ abbiano reso impossibile. È da notare che tale situazione non può però derivare dalla violazione, da parte dello stato che la invoca, di un obbligo derivante dal trattato o da un altro obbligo internazionale nei confronti di una delle parti al trattato. Se l’ impossibilità è solo temporanea può giustificare la richiesta di sospensione dell’applicazione del trattato.
L’ art. 62, che codifica il principio generale “rebus sic stantibus”, considera quale causa di estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze, purché queste abbiano costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato ed il mutamento trasformi radicalmente la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere in base ad esso. Anche in questo caso, uno stato può invocare il mutamento fondamentale delle circostanze se esso deriva dalla violazione di un obbligo derivante dal trattato o da qualsiasi alto obbligo internazionale, ad opera dello stesso stato, nei confronti di qualsiasi altra parte. Si ritiene che la guerra abbia l’ effetto di sospendere gli accordi tra gli stati belligeranti, almeno fino al termine delle ostilità.
La prassi è invece incerta sull’estinzione di tali trattati alla fine della guerra. Pare preferibile l’ opinione secondo la quale la clausola rebus sic stantibus si applica anche in questo caso e si deve quindi accertare per ogni trattato se la guerra abbia modificato in modo fondamentale le circostanze. È da notare che la regola rebus sic stantibus non è invocabile per gli accordi di confine poiché essi sono accordi ad esecuzione istantanea che esauriscono i propri effetti con la definizione del confine stesso.
La convenzione di Vienna all’art. 64 prevede che lo sviluppo di una nuova norma di jus cogens costituisca una causa di estinzione del trattato, parallelamente a quanto si è visto in relazione all’esistenza di una tale norma quale motivo di invalidità di un trattato.
I trattati internazionalihttps://it.wikiversity.org/wiki/I_tratt ... rnazionali7 Le cause di nullità 7.1 La violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare
7.2 L'irregolarità nella formazione della volontà a stipulare il trattato
7.3 L'illiceità del contenuto del trattato
7.4 Ipotesi di nullità assolute e relative
8 Le cause di estinzione e di sospensioneL'interpretazione dei trattati
L'interpretazione è l'attività con la quale si intende chiarire il senso della portata di una norma giuridica. L'interpretazione può avere per oggetto solo norme scritte, tra cui i trattati. In base al soggetto che intende interpretare, si possono distinguere diversi tipi di interpretazione. Innanzitutto c'è l'interpretazione che i singoli Stati danno al trattato mediante le c.d. "dichiarazioni interpretative", o da parte degli organi giudiziari al momento dell'applicazione del trattato. Può essere inoltre fatta con un accordo internazionale tra tutti gli Stati contraenti. In ultima analisi la competenza ad interpretare una norma internazionale può essere attribuita ad un giudice o arbitro internazionale con conseguente giudizio vincolante (interpretazione giudiziale). Nell'interpretazione non ci si può discostare dal testo letterale e dalla volontà espressa dagli Stati contraenti nell'oggetto e scopo del trattato (interpretazione teleologica). L'interpretazione, inoltre, deve essere effettiva, cioè non sono ammissibili interpretazioni tali da rendere le norme del trattato prive di significato. Le interpretazioni devono essere autenticate in due o più lingue, stabilendo che il testo del trattato fa fede a ciascuna delle lingue.
Le cause di nullità
Nel diritto internazionale tradizionale le cause di nullità dei trattati ricoprivano un ruolo marginale ed erano in sostanza esclusivamente a vantaggio dei paesi più influenti. I casi di corruzione o di violenza per la firma di un trattato non erano causa di nullità. Si poteva firmare un trattato per l'invasione di uno Stato e la sua spartizione. Le uniche cause di nullità potevano consistere in:
violenza esercitata contro il rappresentante dello Stato;
il dolo, ossia l'uso di mezzi fraudolenti per indurre l'altra parte a firmare l'accordo;
l'errore materiale.
Con la Convenzione di Vienna del 1969 le cause di nullità sono state elencate, comprendendo ovviamente anche quelle sopracitate. Esse possono ricondursi a tre principali categorie che tengono conto:
della competenza, secondo il diritto interno, dell'organo che stipula il trattato;
della regolarità della formazione della volontà vincolante al trattato;
della liceità dell'oggetto del trattato.
La violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare
L'art. 46 par.1 della Convenzione di Vienna stabilisce che un trattato è considerato nullo qualora si evidenzia una "violazione manifesta di una norma di diritto interno sulla competenza a stipulare". Il par.2 continua dicendo che una violazione è manifesta quando essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti secondo la pratica abituale in materia e in buona fede.
L'irregolarità nella formazione della volontà a stipulare il trattato
Gli art. 48, 49 e 51 della Convenzione di Vienna elencano tre ipotesi tradizionali di nullità dei trattati, i c.d. vizi della volontà: errore, dolo e violenza. L'art. 50, invece, prevede l'ipotesi della corruzione. Quindi, la sussistenza di uno di questi 4 casi, anche se il trattato è sottoscritto dall'organo competente, renderà il trattato stesso nullo. Per quanto riguarda il caso dell'errore, esso riguarda un fatto o una situazione che lo Stato (che chiede la nullità) supponeva esistente al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale al consenso dello Stato stesso, cioè una falsa rappresentazione della realtà. Nel caso del dolo, invece, esso non ha natura specifica, date le molte interpretazioni che la giurisprudenza attribuisce a tale espressione. La CID, infatti, ha volutamente utilizzato l'espressione "dolo" per lasciare ampio margine di discrezione alla giurisprudenza successiva e alla prassi. Altra causa di nullità del trattato deriva dalla corruzione del rappresentante di uno Stato da parte di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati. Ovviamente sono esclusi gesti di pura cortesia e minimi favori. Infine sono nulli i trattati conclusi grazie all'uso della violenza. Durante il dibattito sulla Convenzione di Vienna gli Stati di nuova indipendenza hanno voluto (a dispetto degli Stati occidentali) sottolineare che il termine violenza poteva riferirsi anche ad ambiti politici ed economici.
L'illiceità del contenuto del trattatoL'art. 53 della Convenzione di Vienna prevede la nullità di un trattato, anche se conclusosi con un iter formalmente corretto, che violi le norme di jus cogens, ossia quelle norme internazionali generalmente riconosciute e inviolabili, modificabili solo con altre norme generali di pari grado.
Ipotesi di nullità assolute e relative
Sono previsti due tipi di nullità: la assoluta e la relativa. La nullità assoluta di un trattato riguarda i casi di violenza esercitata sul rappresentante statale, minaccia e uso della forza contro lo Stato e il contrasto con una norma di jus cogens. In questo caso qualsiasi Stato parte del trattato può richiederne la nullità; il trattato diventa nullo totalmente (e non solo in parte) a partire dal momento in cui è stipulato; anche l'acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato. Il caso invece di nullità relativa comprende il dolo, la corruzione e la violazione manifesta delle norme interne sulla competenza a stipulare. Può essere invocato solo dallo Stato vittima dell'errore; può investire solo alcune clausole del trattato e può essere risanato con l'acquiescenza dello stato che ne ha richiesto la nullità. Anche in questo caso la nullità prende atto dal momento della stipula del trattato. La prassi prevederebbe che anche Stati terzi possano richiedere la nullità di un trattato a cui non hanno preso parte, nel caso in cui esso contrasti con norme di jus cogens.
Le cause di estinzione e di sospensione
La Convenzione di Vienna elenca le possibili cause di estinzione e di sospensione di un trattato. In primis un trattato può essere estinto o sospeso in caso di violazione sostanziale, cioè di inadempimento del trattato, e più precisamente nei casi di:
ripudio del trattato non autorizzato dalla Convenzione di Vienna;
violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dello scopo del trattato.
Nei trattati bilaterali tale inadempienza può concludersi sia con una sospensione che con una estinzione del trattato. Invece, nei trattati multilaterali la scelta tra le due è lasciata al comune accordo tra gli Stati parte. Può essere causa di sospensione o estinzione anche il mutamento radicale delle circostanze che hanno portato al trattato e qualora queste circostanze incidano profondamene sull'oggetto del trattato. Riguardo alle norme di jus cogens, qualora a livello internazionale dovesse formarsi una nuova norma di tale fattezza, ogni trattato che violasse tale norma diventerebbe nullo e si estinguerebbe. Altre cause di estinzione possono essere quelle che operano in base alle disposizioni del trattato o per comune volontà delle parti e abrogazione espressa o tacita. Altra causa è l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione. Tranne che per la causa di nuova norma di jus cogens (art.64 della Convenzione di Vienna), per tutte le altre cause l'estinzione può avvenire solo su richiesta degli Stati contraenti il trattato. Per la sospensione, invece, è necessario che nel trattato sia previsto il caso di sospensione o si proceda con un accordo sospensivo da parte degli Stati contraenti.
Sospensione parziale del regolamento di Dublino nel corso della crisi migratoria del 2015La convenzione di Dublino
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Dublino ...
Sospensione parziale del regolamento nel corso della crisi migratoria del 2015
Ai sensi del regolamento di Dublino, se una persona che presenta istanza di asilo in un paese dell'UE attraversa illegalmente le frontiere verso un altro paese, deve essere riconsegnata al primo stato. Durante la crisi europea dei migranti del 2015, l'Ungheria venne sommersa dalle domande di asilo di profughi provenienti dall'Asia; a partire dal 23 giugno 2015 ha iniziato a ricevere indietro i migranti che, entrati in Ungheria attraverso la Serbia, avevano successivamente attraversato i confini verso altri paesi dell'Unione europea. Il 24 agosto 2015, la Germania ha deciso di sospendere il regolamento di Dublino per quanto riguarda i profughi siriani e di elaborare direttamente le loro domande d'asilo.
Altri stati membri, come la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovacchia e la Polonia, hanno di recente negato la propria disponibilità a rivedere il contenuto degli accordi di Dublino e, nello specifico, ad introdurre quote permanenti ed obbligatorie per tutti gli stati membri.
TUTTI I PAESI D'EUROPA, CIASCUNO A MODO SUO, SONO SOVRANISTI, ANCHE QUANDO PARLANO IL LINGUAGGIO DELL'EUROPEISMO".(Federico Rampini, giornalista e saggista, che tutto può essere meno che uno di destra. 10 Novembre 2022)
https://www.facebook.com/piero.colombo. ... 5316122516 "Al di là della retorica - di retorica rischiamo di morire - tutti i governi europei sono sovranisti, tutti, senza eccezione. L'atteggiamento della Francia nei confronti dei richiedenti asilo, dei profughi che arrivano dall'Italia, a prescindere anche da chi sia il presidente di turno all'Eliseo, è così da moltissimi anni. Io ricordo di aver visitato dieci anni fa i primi campi profughi a Ventimiglia: la sospensione degli accordi di Shengen a Ventimiglia è una cosa antica. Ma così fan tutti: non è che il sovranismo in questo momento è una caratteristica solo italiana. La Germania tentò nel 2015, di fronte ad un inusitato afflusso di profughi, allora soprattutto dall'Afghanistan e dalla Siria, la cosìddetta politica della braccia aperte, del benvenuto... Fu un disastro e quindi chiuse le frontiere. Adesso la Germania è come la Svezia, i paesi nordici che, peraltro, sono le mete più ambite di questi migranti. La Germania e i paesi nordici praticano attualmente una politica estremamente selettiva, cioè se li vogliono scegliere loro quelli che accettano. Hanno bisogno di ingegneri? E allora selezionano soltanto ingegneri. È una politica mirata sulle esigenze del mercato del lavoro tedesco o svedese ma è una politica molto ma molto diversa dall'apertura delle frontiere. Questa è la realtà.