La legittima difesa non solo è pienamente umana ma è anche pienamente cristianaviewtopic.php?f=141&t=2540Padova, sparò al ladro che gli stava rubando l'auto: il pm chiede 5 annihttp://www.ilmessaggero.it/primopiano/c ... 43976.htmlCondanna a cinque anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio: è questa la richiesta fatta dal pm Emma Ferrero per Walter Onichini, macellaio di Legnaro che sparò a un ladro albanese, ferendolo. In caso di condanna il risarcimento chiesto dall'albanese ferito è di 324mila euro. «Onichini ha sparato perché temeva che i ladri avessero rapito il figlioletto», ha spiegato l'avvocato dell'indagato, Ernesto De Toni.
Nel luglio 2013 Onichini sparò e ferì alcuni malviventi che stavano cerando di rubargli l'auto sotto casa. Elson Ndrecam, albanese di 24 anni, rimase ferito, venne caricato da Onichini in auto e lasciato in un campo. La vittima si costituì in seguito come parte civile nel processo.
Gino Quarelo Ha fatto bene a sparare! I beni materiali o cose vanno considerati come parte integrante della persona e difendere la persona dalla violenza dei ladri che la stanno derubando, anche adoperando una violenza reattiva è un pieno diritto umano e va considerato come piena legittima difesa. L'attacco o aggressione furtiva ai beni di proprietà va considerato come violenza fisica e morale alla persona.
Se non vi fosse questo diritto di usare la violenza per difendere i propri beni dall'aggressione furtiva o ladresca, chiunque potrebbe entrare nella casa di un altro e stabilirvisi e nessuno potrebbe cacciarlo, allo stesso modo chiunque potrebbe impossessarsi dei beni altrui senza che nessuno possa impedirglielo.
Qualsiasi forma di resistenza fisica che impegni una persona per impedire al ladro di appropriarsi dei beni altrui trasforma la violenza alle cose in violenza alla persona, il furto in rapina e legittima la difesa violenta;
anche rincorrere un ladro che abbia con sè la refurtiva, per recuperarla legittima l'uso della violenza; come pure l'arresto del ladro la legittima anche se non più in possesso della refurtiva ...
Il ladro va sempre ritenuto come armato in quanto il suo corpo stesso va considerato come un'arma: il corpo può uccidere e ferire con pugni, schiaffi, calci, spintoni, stringimenti, schiacciamenti e altro.
Il ladro che scappa dopo aver tentato di rubare pur senza essersi impossessato di un bene, laddove e qualora abbia violato il domicilio, la proprietà, danneggiato le cose, minacciando o spaventando le persone merita l'arresto e il danneggiato o vittima ha tutto il diritto di arrestarlo e il ladro che resista all'arresto scappando può essere bloccato anche usando la violenza che può arrivare sino all'uccisione del ladro.???
Occupare una casa altrui: quando non è reatohttps://www.laleggepertutti.it/159211_o ... on-e-reatoOccupazione abusiva di immobile: assoluzione se inevitabile e necessaria; come tutelarsi per sfrattare un abusivo.
Se, approfittando di una tua momentanea assenza, una persona entra in casa tua, si barrica e non vuole più uscire, l’occupazione abusiva dell’immobile è punita con il codice penale. Ma non sempre. Ci sono dei casi in cui il responsabile non solo la fa franca e viene assolto, ma diventa peraltro assai lungo e difficoltoso mandarlo via. Possibile? Sì, se l’abusivo si trova in condizioni di necessità e di pericolo. A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Genova [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo quando occupare una casa altrui non è reato.
Se hai letto la nostra guida Se un abusivo occupa casa mentre sono fuori ti sarai fatto un’idea di quali cavilli burocratici e di quali tempi tecnici siano necessari per “sfrattare” chi si impossessa della tua casa mentre non sei presente. Se anche ti dovessi far assalire dalla voglia di mandarlo via a forza, usando le “cattive maniere”, anche tu commetteresti un reato, quello di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Dunque non c’è altra soluzione: per mandare via di casa un abusivo devi rispettare le procedure previste dalla legge.
Alla luce di ciò, non resta che valersi dei mezzi più forti e dissuasivi per poter liberarsi di chi occupa una casa altrui: la “denuncia penale”. Sporgere la querela da un lato esonera il proprietario dall’iniziativa di portare avanti un processo, con tutti i costi che esso comporta (a farlo sarà infatti la Procura della Repubblica), e dall’altro il rischio dell’intervento della pubblica autorità costituisce un ulteriore stimolo, per l’abusivo, per lasciare l’appartamento.
Leggi anche Occupazione abusiva di case e appartamenti: come difendersi.
Ma, come abbiamo detto in apertura, non sempre occupare una casa altrui è reato. Ci sono dei casi in cui il responsabile viene assolto perché «in stato di necessità». È chiaro che, in questi casi, il proprietario mantiene sempre il suo diritto di rientrare nel possesso dell’immobile, ma per farlo dovrà accontentarsi della sola procedura civile (descritta in Se qualcuno occupa abusivamente la casa), non potendo invece procedere a sporgere denuncia alle autorità. Insomma una difesa smorzata che non consente, certo, una tutela integrale del diritto di proprietà.
Ma vediamo, più nel dettaglio, secondo la sentenza in commento, quando occupare una casa altrui non è reato.
Il codice penale [2] stabilisce che non può essere punito per il reato commesso chi agisce in «stato di necessità», ossia perché costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa norma si può applicare anche nel caso di occupazione della casa altrui che, di norma, è un reato [3]. In molti tribunali ci hanno provato, anche se la Cassazione è particolarmente rigida nel richiedere la prova dello stato di necessità. Tale causa di giustificazione (così è chiamato lo stato di necessità) non può consistere nella semplice assenza di un domicilio e nell’assenza di un reddito per procurarselo. E ciò perché lo stato di necessità è qualcosa di improvviso, urgente e, come tale, transitorio. Invece l’assenza di un tetto è una situazione potenzialmente prolungabile a lungo e, addirittura, per tutta la vita. Ne conseguirebbe che sarebbe lecito espropriare la proprietà privata per tutti coloro che non hanno disponibilità economica. E così non può evidentemente essere.
Secondo però la sentenza del tribunale di Genova nel concetto di «danno grave alla persona», idoneo a far scattare lo stato di necessità e quindi l’assoluzione del colpevole che ha occupato la casa altrui, rientra anche la situazione di emergenza abitativa. Il diritto all’abitazione – rimarcano i giudici liguri – fa parte dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione.
Resta comunque da dimostrare l’assoluta necessità dell’occupazione abusiva e l’inevitabilità del pericolo che, in caso contrario, deriverebbe per l’occupante e l’urgenza di porre rimedio al suddetto pericolo. Solo in tal caso, infatti, è giustificabile la compressione del diritto dei terzi proprietari. Si pensi a un senza tetto che, in una situazione di gravissima malattia fisica, entri dentro un edificio per ripararsi da una nevicata fuori dalla norma.
Dunque, la semplice occupazione abusiva dell’immobile continua ad essere reato e il proprietario può difendersi sia con i rimedi civili (causa di occupazione senza titolo ed esecuzione forzata dell’obbligo di sgombero), sia con la querela, dando vita al procedimento penale. Tuttavia, se l’occupazione abusiva è avvenuta per evitare un danno grave alla persona tale condotta può essere scriminata.
note
[1] Trib. Genova, sent. n. 301/17 del 23.01.2017.
[2] Art. 54 cod. pen.
Tribunale di Genova – Sezione I penale – Sentenza 23 gennaio 2017 n. 301
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr.ssa LOREDANA LUCCHINI
in data 23/01/2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione
nei confronti di:
BU.GI., nato (…), residente in Genova, Via (…), elettivamente domiciliata presso il difensore di ufficio dall’Avv. Mo.Ma. del foro di Genova
ASSENTE IMPUTATA
art. 633 – 639 bis c.p., perché invadeva abusivamente l’alloggio pubblico sito in Genova alla Via (…), con la finalità di occuparlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione emesso il 9 giugno 2016 e regolarmente notificato, il PM presso il Tribunale di Genova conveniva in giudizio ex art. 550 c.p.p. dinanzi al medesimo Tribunale in composizione monocratica BU.GI. per ivi rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
All’udienza – filtro del 14 novembre 2016 l’imputato – che ha dichiarato domicilio nel corso del procedimento – non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento ed era pertanto dichiarato assente ex art. 420 bis c.p.p.
All’odierna udienza dopo l’ammissione delle prove orali e documentali richieste, era sentito, in qualità di testimoni, l’appartenente alla Polizia Municipale Fr.La. Esaurita la discussione, il PM e il Difensore dell’imputato formulavano le conclusioni come riportate in rubrica.
All’esito è stata data lettura della sentenza con redazione immediata dei motivi ex art. 544 comma 1 c.p.p.
L’odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato ex artt. 633 – 639 bis c.p. meglio descritto nel capo di imputazione commesso in Genova in epoca anteriore e prossima al 23 gennaio 2015.
Dall’esame del teste escusso risulta che l’appartamento meglio indicato nel DCG era stato occupato senza averne titolo dall’odierno imputato compiutamente identificato mediante carta di identità da personale della Polizia Municipale che aveva fatto accesso in loco in data 23 gennaio 2015 su segnalazione dell’ufficio che gestisce gli alloggi di edilizia pubblica, che avevano bussato, che l’imputato odierno aveva aperto loro la porta, che l’alloggio era completamente arredato e in buone condizioni, che tale alloggio risultava all’ufficio sopra indicato essere libero e “non assegnato” ad alcuno, che l’imputato non aveva esibito alcun documento che legittimasse la sua presenza all’interno dell’alloggio. DIRITTO
L’imputato è stato compiutamente identificato per cui è certa la sua identità ex art. 66 c.p.p.
Sulla base di quanto precede e in assenza di ogni giustificazione in merito da parte dell’imputato che ha scelto di non presenziare al processo risulta pacificamente provato il fatto in contestazione pienamente sussistente in tutte le sue componenti soggettive e oggettive. Ed invero egli ha occupato con coscienza a volontà un alloggio di proprietà dell’ARTE sito in Genova via (…) senza averne alcun titolo abilitativo fatto che integra il reato di cui agli artt. 633 – 639 bis c.p.
Ed invero la norma de quo intende tutelare per l’imprescindibile esigenza di tutelare disordini sociali l’interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare e particolarmente il diritto di godimento che spetta al proprietario, al possessore o a chi abbia l’esclusività dell’uso garantita dalla legge contro quelle forme di introduzione nel “fondo altrui” che sostanziano un’intensa aggressione del bene tutelato.
La Cassazione ha precisato che per la sussistenza del reato non sia necessaria che si sia in presenza di un fatto di particolare gravità perché la parola “invasione” non va assunta nel suo significato etimologico che richiama l’idea della violenza fisica o della forza soverchiarne del numero di persone ma sta ad indicare l’accesso o la penetrazione arbitraria nell’immobile altrui compiuto per immettersi nel possesso dello stesso o per trarne un qualunque profitto.
Non può essere applicata ai caso in esame l’esimente di cui all’art. 54 c.p. e che pertanto il fatto ascritto all’imputato sia scriminato per lo stato di necessità.
Si rileva che è particolarmente controversa in dottrina e in giurisprudenza l’applicazione dell’art. 54 c.p. al reato di invasione arbitrari di edifici con riguardo a quelli di edilizia pubblica onero si possa o meno applicare l’art. 54 c.p. nell’ipotesi in cui il soggetto abbia posto in essere il fatto tipico – consistente nell’invasione arbitraria di immobili dell’edilizia pubblica in stato di bisogno economico e abitativo. Si riscontrano in merito diverse posizioni.
A fronte di un indirizzo molto rigoroso della giurisprudenza di legittimità che nega, in linea di principio, che la necessità economica e in specie abitativa possa trovare considerazione nell’ambito della scriminante di cui all’art. 54 c.p. (vedi Cass. 9 aprile 1990, in Riv. Pen. 1991,167; Cass. 3 giungo 1987, in Riv. Pen., 1988, 243) si registrano alcune sentenze più recenti che pur ammettendo in linea di principio che la mancanza di un alloggio dignitoso possa fondare una situazione di “pericolo di danno grave alla persona” richiedono poi un accertamento particolarmente rigoroso dei requisiti “dell’attualità” e “dell’inevitabilità” del pericolo (vedi ex plurimi,r Cass. Pen. Sez. III 2 dicembre 1997, RV 209047).
In particolare la Cassazione con sentenza n. 239447 del 2008 ha precisato che “ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità nel concetto di danno grave alla persona rientrano non solo lesioni della vita e dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera di diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione tra le quali rientra il diritto all’abitazione: l’operatività dell’esimente presuppone peraltro gli ulteriori elementi costitutivi dell’assoluta necessità della condotta e dell’inevitabilità del pericolo.
Ne consegue che tale concetto estensivo di danno grave alla persona comporta la necessità di una più attenta e penetrante indagine diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa – necessità e evitabilità – non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate (Cass. Sez. 07/237305).
Applicando i principi sopra illustrati al caso in esame si evidenza che l’istruttoria dibattimentale non è emerso in alcun modo che quando l’imputato si è introdotto nell’immobile de quo egli dovesse salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona né che tale ipotizzato pericolo fosse non altrimenti evitabile.
Non vi sono alla stato degli atti elementi per concedere all’imputato le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.p.
Tenuto conto della complessiva modestia del fatto pare opportuno comminare la sola pena pecuniaria.
Valutati gli elementi di cui all’art. 133 c.p. ed, in particolare, la ridotta gravità del fatto e la minima capacità a delinquere dell’imputato (incensurato), si stima equa per BU.GI. in ordine al reato ex artt. 633 – 639 bis c.p. a lui ascritto nel DCG la pena di 400,00 Euro di multa.
Essendo stata inflitta una pena pecuniaria di non ingente importo non pare conveniente per l’imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena tv art. 163 c.p. Si concede invece il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p.
All’affermazione della responsabilità segue infine la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara BU.GI. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e lo condanna alla pena di 400,00 Euro di multa oltre ai pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 175 c.p. concede all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
Così deciso in Genova il 23 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2017.
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”Qualcuno OCCUPA la tua casa? L’hai PERSA”. Vergognosa legge sta per essere firmata… 1 novembre 2017
(Fonte:
http://www.liberoquotidiano.it)
https://www.fattidalweb.com/2017/11/01/ ... -firmata-2Case occupate, nel decreto ”sicurezza” i sindaci e prefetti possono rallentare gli sgomberi.
Le organizzazioni che da anni manovrano il mercato illecito delle case occupate possono dormire sonni tranquilli, visto che da parte del governo non sembrano arrivare segnali minacciosi per i loro affari. In attesa della nuova direttiva che firmerà il ministro dell’Interno Marco Minniti, da Confedilizia tornano le denunce pubbliche lanciate sin da quando il Viminale aveva trattato il tema delle case occupate nel decreto “sicurezza nelle città” di qualche mese fa.
Stando alle norme già oggi in vigore, chi occupa una casa rischia al massimo che gli venga resa una nuova abitazione, direttamente dal Comune. Al momento la legge non impone di trovare un’alternativa immediata per gli occupanti, però il governo dà mandato a prefetti e sindaci su tempi e modi in cui i legittimi proprietari degli immobili ne possano rientrare in possesso. E le lungaggini burocratiche, come denuncia da mesi il presidente di Confedilizia al Giornale, Giorgio Spaziani Testa, rendo l’operazione sempre più difficile e onerosa.*
Ad esempio nel caso in cui un giudice ordini lo sgombero di un immobile occupato abusivamente, dovrà essere il prefetto a renderlo esecutivo, valutando innanzitutto che non ci siano “possibili turbative dell’ordine e la sicurezza”, che renderebbe obbligatorio inviare le forze dell’ordine. Basta così minacciare disordini da parte delle organizzazioni criminali che gestiscono il racket degli affitti abusivi, per rallentare tutto. Anche perché il decreto impone ai sindaci di “tutelare i nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale”. Certo se il prefetto non fa eseguire l’ordine del giudice, il proprietario dell’immobile può fare ricorso, ma può comunque dire addio a ogni causa civile.
Ai sindaci è poi data facoltà di non applicare il decreto Lupi del 2014, quindi via libera per gli occupanti abusivi a stabilire le utenze di energia, acqua, gas e telefonia. Basterà la presenza di minori o “persone meritevoli di tutela”. Nella casa abusiva gli occupanti possono anche stabilire la residenza o vedersi assegnata una nuova casa, potenzialmente la stessa che abitano se quella è nelle disponibilità del Comune come alloggio popolare.
La linea del Viminale emersa dopo gli scontri per gli sgomberi in piazza Indipendenza a Roma va in una direzione ancora più morbida verso chi occupa abusivamente. L’idea sarebbe di procedere agli sgomberi solo in presenza di alloggi alternativi. Una svolta che secondo il segretario generale del Sap, Gianni Tonelli: “Sarebbe un errore grave, perché una norma del genere – ha detto al Giorno – legittima tutti ad andare a occupare non solo per garantirsi nell’immediato, ma anche per poi acquisire un diritto. Questa di fatto – dice Tonelli – è istigazione a delinquere. Si garantisce chi non rispetta le leggi della convivenza civile. Qui siamo alla follia”.