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Grandissimo Sgarbi, zittisce quella cretina atea che vorrebbe togliere i crocifissi dalle strutture pubbliche italiane.
https://www.facebook.com/ChristianPrand ... 4205767975
Xgarbi lè n'ensemenio sensa creansa, on sigałon.
Convension ouropea dei diriti de l'òmo (ano 1950)
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
ARTICOLO 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui
Vittorino da Feltre
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorino_da_Feltre
Vittorino de' Rambaldoni, conosciuto come Vittorino da Feltre (Feltre, 1373 o 1378 – Mantova, 2 febbraio 1446), è stato un umanista ed educatore.
Espoxision del croxefisà a scola
https://it.wikipedia.org/wiki/Esposizio ... e_italiane
Chi si oppone all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contesta la violazione del principio di laicità professato dallo Stato italiano. I tribunali civili però si son detti non competenti a legiferare in materia: poiché le indicazioni del ministero non sono vere e proprie leggi civili, ma provvedimenti amministrativi interni alla scuola, la competenza spetta ai vari TAR. Il Consiglio di Stato, di grado superiore ai vari TAR nazionali e supremo organo di consulenza amministrativa, si è pronunciato a favore della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche con un parere del 1988 e uno del 2006.
La Corte europea per i diritti dell'uomo il 3 novembre 2009 con la sentenza Lautsi v. Italia stabilì in 1º grado di giudizio che il crocifisso nelle aule è "una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione", imponendo all'Italia un risarcimento di 5.000 euro per danni morali. Tale sentenza è stata poi ribaltata in 2º grado il 18 marzo 2011, quando la Grand Chambre, con 15 voti a favore e due contrari, ha assolto l'Italia accettando la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.
Commento della sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo del 18/03/2011 - grande chambre-lautsi e altri c. italia - ricorso n. 30814/06
Diritto internazionale il 23/06/2011 Autore: Filosa Anna
http://www.diritto.it/docs/31845-commen ... n-30814-06
Abstract della Sentenza del 18 marzo 2011
La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, il 18 marzo scorso, ha finalmente statuito definitivamente sul caso Lautsi c/Italia (ricorso n. 30814/06) che aveva portato, in primo grado, alla condanna del Governo Italiano. Il Supremo Organo giudiziario, contrariamente a ciò che aveva deciso la Corte Europea dei diritti dell’uomo il 3 marzo 2011, ha assolto il nostro paese, in quanto non responsabile delle violazioni,poste alla base del ricorso suddetto,di cui all’art. 2 del protocollo 1 e di cui agli articoli 9 e 14.
Il fatto lesivo alla base del ricorso
La ricorrente, di origini finlandesi, nel 2002, denunciava una manifesta violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato a causa della presenza del crocifisso nell’aula della scuola pubblica frequentata dai suoi figli, allora di 13 e 11 anni. La presenza del simbolo religioso, secondo la donna, rappresentava un’inammissibile ingerenza, non certo compatibile con la libertà di professare il proprio credo e con il diritto a vedersi impartita un’educazione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche. In seguito ad una decisione contraria emessa dall’autorità scolastica in materia il 27 maggio 2002, la giovane mamma decise di impugnare il tutto innanzi al TAR del Veneto, adducendo la manifesta violazione degli art. 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale), 8 Cost. (libertà religiosa) e 9 della Convenzione, oltre all’art. 97 Cost relativo al principio di imparzialità della P.A. Il 14 gennaio 2004 il giudice amministrativo rimise il tutto dinnanzi alla Corte Costituzionale, dichiarando che la questione non era manifestamente infondata e che, anzi, considerata la libertà di insegnamento e l’obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti stessi, favorendo la religione cristiana rispetto ad altre religioni.
In seguito, sia ll Tar sia il Consiglio di Stato respinsero il ricorso, adducendo che il crocifisso, in quanto simbolo della storia e della cultura italiana, rappresentasse il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza, nonché chiara espressione della laicità dello Stato e del potere centrale da qualsiasi credenza o morale.
Excursus storico - normativo della Sentenza n.18 marzo 2011
Lo statuto italiano del 1861 stabiliva non solo che la religione di Stato fosse quella cattolica, ma anche, precisamente all’art. 140 che ogni scuola dovesse essere munita di un crocifisso, posto nelle aule. Tale pensiero connotò tutta l’era fascista. Il regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928, addirittura, statuiva che il crocifisso doveva essere considerato fra le attrezzature e i materiali necessari alle aule delle scuole. Con i Patti Lateranensi del 1929 la religione cattolica fu proclamata religione di Stato,mentre con gli art. 7 e 8 della Carta costituzionale del 1948, il nostro legislatore proclamava a gran voce non solo la laicità dello Stato italiano, ma anche la parità religiosa. Un’ importante pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 440/95) ha proclamato il principio di laicità dello Stato come “principio supremo”, determinando che : “l’uguale protezione della coscienza di ogni persona che aderisce ad una religione è indipendente dalla religione scelta. Ciò non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli art. 7 e 8 della Costituzione”.
Argomentazioni della parte ricorrente a fondamento della propria tesi
L’istante, a sostegno della propria domanda giudiziale, dichiara che l’esposizione del crocifisso in aula non è conforme al proprio diritto di garantire ai figli un’educazione ed un insegnamento conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo n°1 e viola palesemente la libertà di convenzione religiosa, di cui all’art. 9 della Convenzione. Secondo la ricorrente, infatti, l’esposizione del crocifisso in aula rappresenterebbe un chiaro intento dello Stato italiano di attribuire ai cattolici una posizione privilegiata rispetto ai fedeli delle altre religioni,in contrasto con quanto affermato sulla laicità dello stato da parte dell’attuale Carta costituzionale. Difatti, al di là dei diversi significati attribuitigli, il crocifisso comunque rimane un simbolo religioso che da agli studenti delle scuole pubbliche l’idea che l’istituto aderisca ad un determinato credo, mentre, in verità, l’idea di laicità deve soprattutto significare equidistanza tra la scelta operata in materia religiosa da un paese.
Argomentazione a propria difesa del Governo italiano
A sostegno della propria difesa, il Governo asseriva che il crocifisso, indubbiamente simbolo religioso, assume anche altri significati etico – morali, indipendentemente dall’adesione alla tradizione religiosa o storica, in quanto evoca principi che sono certamente condivisi al di fuori della fede cristiana come non-violenza, pari dignità di tutti gli esseri umani, giustizia e condivisione, primato dell'individuo sul gruppo e importanza della sua libertà di scelta, separazione del politico dal religioso, amore per il prossimo che giunge fino al perdono dei nemici. La croce, quindi, in tal contesto, sarebbe sicuramente compatibile con il già menzionato principio di laicità e, pertanto, accessibile ai non cristiani e ai credenti. Difatti, in tal contesto, non è in discussione la libertà di aderire o meno ad una religione, idea già consolidata nel nostro Paese, in quanto non è richiesto né agli insegnanti, né agli studenti di rivolgere il benché minimo saluto o segno di riverenza al crocifisso affisso in aula, né tantomeno recitar preghiere in classe. In definitiva, è consolidato il principio secondo cui l’insegnamento in Italia è totalmente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna allusione ad una religione particolare e l’istruzione religiosa è facoltativa.
Ragioni della Grande Corte di Giustizia a fondamento della sentenza in esame
La scuola rappresenta un luogo dove qualunque studente, indipendentemente dal proprio credo o dalle proprie convinzioni religiose, acquisisce conoscenze sui propri pensieri e sulle rispettive tradizioni, impartire loro oggettivamente ed in maniera critica e pluralista. L’insegnamento non è considerato sinonimo di predicazione e, pertanto, lo Stato ha il dovere di a vigilare affinché ciò avvenga e possa, così, concretizzarsi non solo il rispetto per le convenzioni religiose e filosofiche dei genitori, ma anche il diritto di credere o non credere del fanciullo. Per tale motivo lo Stato non può imporre le proprie credenze, anche in maniera indiretta, nei luoghi dove i soggetti sarebbero particolarmente vulnerabili, come, in tal caso, nelle scuole primarie, dove la capacità critica del fanciullo ancora non si è realizzata appieno e lo stesso, quindi, non riesce ancora a frapporre una barriera.
Il crocifisso ha certamente un valore religioso, ma ha in se una pluralità di altri significati. Pur se la signora Lautsi ha posto a fondamento del suo ricorso l’impatto che l’esposizione del crocifisso suoi figli, all’epoca dei fatti di undici e tredici anni e pur se lo stesso, soprattutto in ambito scolastico, viene considerato da alcune pronunce giudiziali come “un segno esterno forte”, certamente gli studenti di quell’età hanno una capacità di discernimento e una formazione tale da capire che, se sussiste la possibilità di frequentare l’ora di religione, ciò comporta anche la facoltà di poter scegliere e, quindi, di poter attribuire al crocifisso un qualsiasi tipo di significato che sia espressione di democrazia e libertà. In conclusione, l’esposizione del crocifisso non intacca il pluralismo educativo proprio della laicità dello Stato e preserva la società democratica, così come concepita dalla Convenzione.
Commento alla sentenza suddetta
Un importante parere del Consiglio di Stato, precisamente il n. 63 del 1988 già poneva un punto fermo alla questione “ammissibilità crocifisso nelle aule scolastiche”, stabilendo che:
a) Non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra le norme regolamentari concernenti l'esposizione del crocefisso nelle scuole e le norme sopravvenute;
b) Il crocefisso,a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa.
c) La presenza del crocefisso nelle aule non costituisce motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.
La croce sicuramente assurge a simbolo confessionale e religioso, ma viene connotato da altri significati e valenze. L’assegnazione di un valore culturale al simbolo, difatti, si presenta come un tentativo di affermare a gran voce come il crocifisso racchiuda in se un vero e proprio “valore universale”, così come anche il Consiglio di Stato sapientemente sottolinea. Il supremo organo amministrativo, insomma, vuole con questa pronuncia attribuire al Cristo in croce una valenza culturale, volta in difesa di un’identità culturale che troppo spesso viene malamente interpretata e fraintesa.
Certamente, attraverso questa statuizione giudiziale, viene a cadere la decisione del giudice di merito dell’ Aquila, il quale aveva sostenuto che la presenza del simbolo religioso comportava una tacita adesione, affermando a gran forza un obbligo di tale religiosità che non può certamente essere propria di istituti in cui l’istruzione è obbligatoria. Non sono così presenti in tal contesto i presupposti che generano il problema della coscienza individuale, come il rischio di manipolazione e di condizionamenti dei convincimenti interiori degli studenti. La simbologia religiosa non trova spazio solamente nei luoghi adibiti alla contemplazione e alla preghiera ed in contesti della propria vita privata, in quanto ha anche una valenza strettamente identificativa della democrazia e della cultura di un popolo. Pertanto, attraverso l’eliminazione del crocifisso rinnegheremmo la nostra identità culturale, la nostra storia, noi stessi. Il principio di laicità enucleato dalla Grande Camera della Corte è saldo, non certamente integralista, nell’affermare che l’istruzione religiosa non è imposta a tutti, tantomeno “l’ adorazione” del crocifisso, verso cui lo Stato non impone nessun obbligo di inchino o riverenza. La conclusione che nessuna limitazione alla propria libertà religiosa e filosofica è stata posta in essere dal Governo italiano, ricordano le sentenze della Corte italiana n. 203/89 e 13/91 le quali, nell’affermare la laicità dello Stato, non comportano un limite agli interventi istituzionali in campo religioso ed impediscono, inoltre, che opportunità previste per alcuni si traducano in obblighi o limiti per altri. La pronuncia della Grande Camera sottolinea come la libertà di professione e di coscienza appartenga prima al singolo e poi al gruppo, che la libertà religiosa ha preso la forma di un diritto individuale, che la persona, non le formazioni sociali, rappresenta l’unità di misura dell’ordinamento. L’aula scolastica, quindi, viene considerato non come uno “spazio pubblico” alla stregua di qualsiasi altro, in quanto volto ad ospitare un’istituzione statale finalizzata all’educazione dei giovani, obbligatoria lungo il corso di anni in cui le personalità non sono del tutto non formate anzi, le stesse si presentano come scevre da qualsiasi tipo di condizionamento.
Il crocifisso non frena lo sviluppo di una personale capacità critica, di analisi, di discussione e di confronto, volta alla tolleranza e al rispetto reciproco. Insomma, la decisione sovranazionale attribuisce all’aula scolastica quel valore aggiunto, che non è proprio di qualsiasi spazio pubblico.
Sì sì ma xe enportante ke drento ła scoła sia consentesto łe creteghe al croxefiso e al creistianixmo e al catołiçixmo e soratuto a łe vioxi creteghe ke nega ła divinità de Cristo e ke mete en luxe i limiti e łe peke del cristianixmo.