L'inchiesta flop sull'Eni spacca la Procura di MilanoLa sconfitta fa esplodere i contrasti, lite in chat tra le toghe. E viene zittito il capo: "Non ci prendere in giro"
Luca Fazzo
Sab, 20/03/2021
https://www.ilgiornale.it/news/politica ... 1616258111 Non era mai accaduto che un processo spaccasse così frontalmente la Procura di Milano. E non era mai accaduto che un capo della Procura si sentisse rivolgere, nel pieno del brusco scambio di opinioni, l'invito che viene mandato giovedì mattina a Francesco Greco da uno dei suoi pm: «Francesco, non ci prendere in giro».
Al centro di tutto c'è il processo più importante condotto in questi anni dalla Procura milanese, e culminato mercoledì scorso nella sua sconfitta più cocente, l'indagine sulle tangenti che l'Eni avrebbe pagato in Nigeria per ottenere lo sfruttamento del giacimento Opl245. L'Eni e i suo top manager Paolo Scaroni e Claudio Descalzi sono stati assolti con formula piena dopo un processo durato tre anni, e dopo la richiesta di otto anni di carcere avanzata per Scaroni e Descalzi dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale.
Una botta epocale, che ha portato alla luce divisioni che forse un esito diverso avrebbe tacitato. Così ieri il gruppo WhatsApp interno alla Procura milanese diventa l'arena per uno scontro senza precedenti e senza timori reverenziali. A monte ci sono le risorse e l'ostinazione con cui De Pasquale ha formulato una indagine di formidabile visibilità mediatica ma in cui fin dall'inizio le prove concrete sono apparse inafferrabili. A peggiorare il clima, le divisioni interne alla Procura sulla scelta di attaccare il presidente del tribunale che stava processando l'Eni, accusato di essere troppo innocentista.
A dare il via alla polemica è un sostituto procuratore che posta sul gruppo la copia dell'articolo di Mattia Feltri, apparso all'indomani della sentenza sulla prima pagina della Stampa, intitolato semplicemente «La mania», che spiega che in tutto il mondo le imprese strategiche vengono protette dalle inchieste, «mentre da noi gli inquirenti fanno quello che vogliono, e non le proteggiamo nemmeno dalla mania del sospetto».
È un articolo di tale asprezza che nella Procura di una volta, o riferito a un altro processo, avrebbe suscitato l'esecrazione generale. Invece viene divulgato, e iniziano i commenti. Alcuni critici, alcuni no. Al punto che deve scendere in campo Francesco Greco con un lungo post, rivendicando per intero l'inchiesta di De Pasquale, ricordando che l'azione penale è obbligatoria e che perseguire la corruzione internazionale è una indicazione che viene anche dall'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo. Ma il dibattito non si ferma. Lo stesso De Pasquale interviene a propria difesa pubblicando su WhatsApp la memoria d'accusa depositata al processo Eni, invitando i colleghi a documentarsi.
Ma ormai il sasso è lanciato. «A volte non si può stare zitti a costo di perdere la propria dignità. Ma di cosa state parlando? Vi siete mai chiesti cosa pensano i cittadini africani di questa situazione? Francesco per piacere non prenderci in giro, io so quello che è successo e un giorno andrà detto fino in fondo». Una pm scende in campo in difesa di Greco e si vede definita «dama di compagnia come tanti». E poi: «Il problema non è il terzomondismo ma quello che è successo in questo processo. Di questo un giorno dovremo discutere, non di Ocse o convenzioni internazionali».
La mania di Mattia Feltri18 marzo 2021
https://www.lastampa.it/topnews/firme/b ... 1.40039407 L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il suo predecessore, Paolo Scaroni, sono stati assolti dal tribunale di Milano dall’accusa di corruzione internazionale, e con loro tutti gli altri imputati.
Il fatto non sussiste, dice la sentenza, ovvero non sussiste la tangente da un miliardo abbondante di euro versata, secondo la procura, alle autorità nigeriane per i diritti di esplorazione di un blocco petrolifero.
OCSE – La corruzione nelle transazioni internazionaliMaeci
https://www.esteri.it/mae/it/politica_e ... /ocse.html La Convenzione
Gli obiettivi
L’applicazione in Italia della Convenzione
Consigli alle imprese operanti all’estero(presentazione Powerpoint®)
Advice on preventing bribery for companies operating abroad
La Convenzione
Il fenomeno della corruzione nelle transazioni economiche internazionali rappresenta un ostacolo rilevante allo sviluppo sostenibile e all’affermazione della democrazia. Il suo effetto può essere devastante per la crescita economica provocando anche distorsioni della libera concorrenza. La lotta alla corruzione rappresenta una delle principali sfide per la crescita globale.
La consapevolezza della necessità di avviare un’azione a livello internazionale si è concretizzata nell’adozione di uno strumento normativo da parte dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la “Convenzione OCSE sulla lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali”, che rappresenta un utile meccanismo di monitoraggio e sostegno ai Paesi aderenti.
La suddetta Convenzione, redatta a Parigi il 17 dicembre 1997, è entrata in vigore il 15 febbraio 1999. Essa vuole fornire un più ampio quadro giuridico in materia di corruzione ed è vincolante per gli Stati aderenti (anche non membri dell’OCSE), in quanto soggetta a ratifica. La Convenzione ha introdotto disposizioni profondamente innovative, dal momento che all’epoca della conclusione dell’Accordo in quasi tutti i Paesi OCSE la corruzione di pubblico ufficiale straniero non integrava gli estremi di reato. Così avveniva, ad esempio, nel nostro ordinamento, nel quale i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio non potevano che riferirsi al nazionale italiano.
L’articolo 12 della Convenzione prevede un complesso meccanismo di controllo sul rispetto degli obblighi, assunti dagli Stati aderenti con la ratifica, affidandone la funzione di monitoraggio al Gruppo di lavoro per la lotta alla corruzione degli ufficiali pubblici stranieri nelle transazioni economiche internazionali (Working Group on Bribery).
Il meccanismo di verifica si incentra sullo strumento delle “peer review” (esame tra pari). La prima fase consiste nella valutazione, generica, del grado di adattamento delle legislazioni nazionali alla Convenzione. L’esame di fase II, invece, si incentra sul giudizio espresso dai valutatori OCSE in relazione all’effettiva applicazione dell’Accordo, nel Paese esaminato, sotto il profilo legislativo, amministrativo e regolamentare. In tale ottica, “i soggetti firmatari hanno modificato le proprie legislazioni rendendo perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nei territori degli Stati aderenti”.
L’azione dell’OCSE contro la corruzione internazionale prosegue con il monitoraggio relativo all’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni contenute nella Convenzione. Tale ciclo ha tre obiettivi prioritari: esaminare i progressi fatti dagli Stati parte rispetto alle raccomandazioni di Fase 2; analizzare eventuali modifiche della normativa interna che rilevano ai fini dell’applicazione della Convenzione e delle successive raccomandazioni; verificare gli i passi compiuti sul piano dell’enforcement.
Gli obiettivi
La Convenzione mira a reagire ad un fenomeno giudicato inaccettabile, imponendo agli Stati aderenti di considerare reato per le persone fisiche e giuridiche la corruzione di pubblici funzionari stranieri per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale (esportazioni, appalti, investimenti, autorizzazioni, ecc.).
E’ importante sottolineare che la Convenzione OCSE e le relative norme di attuazione, incluse quelle penali, emanate dall’Italia e dagli altri Stati aderenti, non si limitano a perseguire la corruzione dei funzionari di altri Stati membri ma si estendono, senza vincolo di reciprocità, alla corruzione di pubblici ufficiali di qualsiasi paese del mondo. Un atto di corruzione, cioè l’offerta, la promessa o il pagamento di una somma o di un’altra utilità non dovuta, anche in natura, è considerato quindi un reato perseguibile in Italia, qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e l’organizzazione statale o internazionale cui questi appartenga. La Convenzione OCSE mira per altro ad esercitare anche un’efficacia preventiva e dissuasiva a sostegno delle imprese. Preventiva nel senso di sollecitare le imprese che operano sui mercati internazionali ad astenersi dal porre in essere, nei Paesi in cui operano, pratiche che possano configurare il reato di corruzione. Dissuasiva nel senso di consentire alle imprese di resistere meglio a richieste illecite, invocando il divieto, ora penalmente sanzionato in tutti i Paesi industrializzati di origine, di pagare somme di denaro o altre utilità non dovute.
L’applicazione in Italia della Convenzione
Dal 4 luglio 2001 sono pienamente efficaci in Italia le norme anche penali introdotte dal nostro paese in esecuzione della Convenzione dell’OCSE. Più precisamente, da tale data è in vigore il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione sia interna che all’estero, emanato in forza della delega al Governo disposta dall’art.11 della Legge 300/ 2000. Comunque già dal 25 ottobre 2000 è in vigore l’articolo 322-bis del codice penale (introdotto dalla legge di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione del 29 settembre 2000, n°300 all’art.3) che modifica le disposizioni degli artt.321 (Pene per il corruttore) e 322 (Istigazione alla corruzione), secondo comma, del codice penale prevedendo che dette disposizioni si applichino anche “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”. Inoltre, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell’OCSE, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” nella pubblica amministrazione, cosiddetta “legge anticorruzione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012.
La lotta alla corruzione è uno degli ambiti in cui la collaborazione dell’Italia con l’OCSE si è maggiormente sviluppata in tempi recenti, con ottimi risultati su diversi piani - tra questi, le sinergie d’azione, anche in quadro G20, sulla trasparenza degli assetti societari.
L’Italia è stata fra i primi Paesi a ratificare la Convenzione (in vigore dal 15 febbraio 2001) sulla corruzione internazionale di funzionari pubblici stranieri (foreign bribery) e, nel decennale dell’entrata in vigore della Convenzione, ha presieduto con il Ministro della Giustizia Orlando la Conferenza OCSE sulla corruzione internazionale (Parigi, 16 marzo 2016) alla quale ha preso parte anche il Presidente dell’ANAC Cantone, culminata in un’importante dichiarazione sul rafforzamento delle politiche anticorruzione.
Nel quadro dell’attuazione della Convenzione, l’Italia partecipa attivamente ai lavori del Working Group on Bribery (WGB) con una delegazione Esteri-Giustizia e ricopre la carica di Vice Presidente del Gruppo.
L’Italia ha concluso favorevolmente la procedura di monitoraggio sull’applicazione della Convenzione finora prevista. Ha superato le verifiche di Fase I e Fase II (sottoponendosi al giudizio, nel 2003 e nel 2004, rispettivamente di Regno Unito e Germania) svolgendo, inoltre, il ruolo di esaminatore nei riguardi di Francia e Giappone. Un terzo ciclo di valutazioni ha infine decretato l’approvazione, ad opera del WGB, in data 16 dicembre 2011, del rapporto di valutazione dell’Italia di Fase III. Contesto nel quale il Gruppo di Lavoro dell’Organizzazione parigina rivolge, reiterandole, ulteriori raccomandazioni al fine di intensificare le azioni già intraprese in attuazione dell’Accordo.
Corruzione internazionale e ordinamento giuridico italiano: la L. 231eil profilo della responsabilità penale delle aziende private
https://www.anticorruzione.it/portal/re ... .03.16.pdf