Rifugiati, asilanti, diritti umani, obblighi e realtà

Rifugiati, asilanti, diritti umani, obblighi e realtà

Messaggioda Berto » lun giu 24, 2019 3:26 am

Ecco l'eredità del Pd: un miliardo di debiti per accogliere i minori
Antonella Aldrighetti Chiara Giannini - Dom, 23/06/2019

http://www.ilgiornale.it/news/politica/ ... M7msavuMa4

Faro dei giudici contabili: non coperti dai governi Renzi-Gentiloni i costi dei Comuni

È di circa un miliardo l'ammontare dei debiti da pagare ai Comuni per l'accoglienza dei minori non accompagnati lasciato dai governi Renzi e Gentiloni.

Risulta dalla relazione 2015-2017 della Corte di conti. I magistrati contabili accendono un faro sull'aspetto finanziario dell'accoglienza: i due esecutivi a guida Pd, e di rimando i ministri dell'Interno allora in carica, ovvero Angelino Alfano e Marco Minniti, hanno lasciato debiti ai Comuni per la gestione dei minori, non conteggiando le cifre in surplus che queste realtà hanno impegnato per accoglienza, scuola e integrazione dei ragazzi.

Per capire, il ministero dell'Interno, nel corso del 2015, ha erogato 45 euro al giorno in media a minore ospitato nelle strutture adibite allo scopo. Cifra che nel triennio in questione ha raggiunto i 54 euro. Le amministrazioni comunali, però, hanno speso in media 80 euro al giorno.

Una spesa molto più alta di quella, sottolinea la Corte dei conti, rilevata per le strutture ex Sprar, gestite direttamente dal ministero dell'Interno e, quindi, più controllabili. Conferma che qualcosa nel sistema di accoglienza periferico non funzionava. Insomma, c'è persino chi avrebbe potuto approfittarsene. Questo ha generato un debito nei confronti dei Comuni di circa 242 milioni all'anno. Da quanto risulta dalla relazione, quindi, tenendo conto del periodo 2015-2017 e della cifra spesa nel 2018, equivalente alle precedenti, si arriva a 986.748 euro, derivanti dalle somme a debito a cui vanno aggiunti gli interessi. Tutto ciò ha generato, da parte dei municipi, la tendenza a togliere fondi ai servizi dedicati ai cittadini italiani, sulla scia del «modello Lucano», ma anche a cedere alle pressioni del Viminale, rifiutandosi di ospitare gli stranieri.

La Corte dei Conti nella relazione sottolinea che quei minori non accompagnati oggi sono quasi tutti maggiorenni. Lo si dice espressamente: «La maggior parte dei minori presenti in Italia al 31 dicembre 2017 ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni; si tratta di ben 17.074 minori su un totale di 18.303, per una percentuale pari ad oltre il 93 per cento del totale». E si prosegue: «È importante evidenziare come tali cifre si riferiscano ai soggetti censiti. Tuttavia è da considerare il rilievo quantitativo del fenomeno dei minori che si rendono irreperibili anche nelle fasi antecedenti alla presa in carico e alla identificazione da parte dell'autorità competente». A tal proposito è stata istituita e potenziata dall'attuale ministro Matteo Salvini, fino al 2020, un'apposita struttura di missione, che fa capo al Viminale, che si avvale di strumenti di controllo e supporto logistico per esaminare la gestione dei migranti minori e che è utile ad approfondire il rapporto amministrativo-contabile tra dare e avere sui territori comunali e Siproimi (ex Sprar).

Da un esame del numero dei minori non accompagnati, risulta che al 31 dicembre 2018 gli stessi erano 10.787, con una riduzione del 41 per cento rispetto all'anno precedente. I Paesi da cui per lo più provengono sono Albania (1.550), Egitto (930), Gambia (892) e Guinea (802). Nel corso del 2016 i fondi erogati ai Comuni per i minori non accompagnati ammontavano a 156 milioni 975.737,40 euro, contro i 155 milioni 951.733 euro del 2017. A questo punto è da capire dove si potranno trovare i soldi per saldare i debiti lasciati dai tue governi dem. Un problema che non riguarda solo il settore dei minori stranieri non accompagnati, ma che sta emergendo anche in altri ambiti.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Refuxà, axiłanti, diriti omàni, obligasion e reałixmo

Messaggioda Berto » dom lug 14, 2019 7:54 am

Il male peggiore è da sempre quello travestito da bene
viewtopic.php?f=196&t=2876
https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 3355495727

Ecco un caso esemplare di cattiveria, disumanità, irresponsabilità, criminalità e inciviltà travestito da bontà, umanità, responsabilità, buon senso, giustizia e civiltà.
Carola Rackete
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Re: Refuxà, axiłanti, diriti omàni, obligasion e reałixmo

Messaggioda Berto » dom lug 14, 2019 7:56 am

Sinistra propaganda antigovernativa, antisalviniana sul Decreto-bis contro i trafficanti/salvatori di uomini/clandestini/migranti

https://www.facebook.com/groups/1113374 ... 7167059381


Decreto Sicurezza Bis: un vero e proprio manuale di incostituzionalità
Di Andrea Maestri

https://www.possibile.com/decreto-sicur ... JtEOiu9bbg

Il decreto-bis approdato in Consiglio dei Ministri è un vero e proprio manuale di incostituzionalità.

Come al solito si usa lo strumento eccezionale del decreto-legge governativo in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza previsti dalla Costituzione: la pistola fumante che sbugiarda le cattive intenzioni di Capitan Disumano è l’attribuzione in via strutturale del potere di inibire l’ingresso alle navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica al Ministro dell’Interno, spogliandone il ministro naturale, che è quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta di materia ordinamentale, di stretta competenza parlamentare, su cui sarebbe d’obbligo un serio ed approfondito dibattito pubblico e invece basta il gabinetto (in senso tecnico) del ministro dell’interno per riscrivere le regole.

Ma l’incostituzionalità più flagrante emerge dal merito del provvedimento: la punizione con sanzioni amministrative pecuniarie abnormi (da 10.000 a 50.000 euro) di comandante, armatore e proprietario delle navi usate per salvare – doverosamente – vite umane in mare è l’ultimo capitolo, il più sporco e indecente, della guerra alle ONG (e ai diritti umani) inaugurata dal codice Minniti nel 2017 e proseguita con la “chiusura dei porti” e il “sequestro di persona con salvacondotto ministeriale” di Salvini.

Ovviamente un decreto-legge non può far venir meno gli obblighi internazionali che derivano dalle Convenzioni di Amburgo, di Montego-bay, di Ginevra, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla stessa Costituzione italiana: le navi delle ONG avranno tutto il diritto e tutto il dovere – come ogni nave che incorra in un naufragio o in persone che versino in stato di pericolo in mare – di intervenire per mettere in salvo i naufraghi e condurli nel porto sicuro più vicino.

Ma se il decretaccio-bis fosse approvato, la loro libertà di azione, finalizzata al salvataggio di vite umane, sarebbe minacciata, ritardata e ostacolata dalle interferenze del ministro dell’interno.

Il finanziamento di operazioni di polizia sotto copertura, poi, solo per il contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è sintomatico dello scopo elettoralistico della norma: quelle risorse, 500.000 euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1 milione e mezzo di euro per il 2021 andavano piuttosto destinate alla lotta al lavoro nero, allo sfruttamento lavorativo e sessuale, al caporalato, alla riduzione in schiavitù, al traffico di esseri umani.

Con la modifica di alcune norme della Legge 152/1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) si inaspriscono pene e si introducono nuove fattispecie di reato per limitare il dissenso in occasioni di manifestazioni in luogo pubblico.

L’ulteriore stretta securitaria riguarda l’art. 131 bis del codice penale, che fino ad oggi prevedeva che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Se il decreto-bis sarà approvato, per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale non si potrà mai escludere la punibilità nemmeno quando si tratti di fatto di lievissima entità, che non abbia cagionato alcun danno e del tutto occasionale.

Oltre alla esclusione della non punibilità per speciale tenuità del fatto, i reati di resistenza, violenza e minacciata sono aggravati se commessi in occasione di manifestazioni pubbliche ed è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per il reato di danneggiamento commesso durante pubbliche manifestazioni.

Infine, è prevista l’istituzione di un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio che dovrebbe finanziare intese bilaterali con paesi che accettino la riammissione di cittadini stranieri irregolari, a scapito delle misure di rimpatrio volontario e assistito già decapitate col primo decreto Salvini.

Insomma, lo stato di polizia è servito: con una grave limitazione delle libertà di tutti i cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche e con una ulteriore iniezione di disumanità e cinismo sul tema dell’accoglienza e della protezione internazionale.



Alberto Pento
Alberto Pento Il male peggiore è da sempre quello travestito da bene.
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Ecco un caso esemplare di cattiveria, disumanità, irresponsabilità, criminalità e inciviltà travestito da bontà, umanità, responsabilità, buon senso, giustizia e civiltà.
Carola Rackete


Alfonso Armenio
Alberto Pento, nel post da me pubblicato è di solare evidenza che il decreto bis in esame non gode quella attentibilità nell'attuale che lei con i suoi copiaincolla vuol dare, risalenti peraltro a trattati del millenovecento e acchiappalo,ma a norme, regole, trattati e dirititti internazionali inoltre previsti dalla nostra carta Costituzionale unitamente ai nostri ordinamenti giuridici attuali. Credo che, nessun Italiano vorrebbe l'Africa in casa e tutto questo can can a proprie spese. Il tutto dovrebbe servire per capire come nella politica Salviniana vi è tanta propaganda e poco più di zero fatti.
Ciò perchè la competente sede dove andare a battere i pugni non sono i riflettori accessi su Lampedusa ma Strasburgo e nelle varie commissioni a Bruxelles e cioè l'Europa. Questa è la sostanza il resto è fuffa. La vedo cosi.


Alberto Pento
L'incostituzionalità e la violazione delle convenzioni e dei trattati internazionali è vista solo dai criminali sinistri filo invasione e filo nazi maomettani, che non hanno alcun rispetto per i cittadini italiani ed europei;
disposti a mentire, a manipolare, a violare e a calpestare di tutto pur di perseguire i loro mostruosi e demenziali scopi.
Oltretutto la tua è una critica generica che manca di puntuali specifiche sulle violazioni (costituzione italiana ed europea, convenzioni e trattatti internazionali ed europei) e relative argomentazioni a sostegno.


Art. 10 della Costituzione italiana e Diritto d'Asilo
Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.


Migranti, Legnini:diritto asilo in Carta Tweet 10 settembre 2018 15.37 Sul diritto di asilo "gli indirizzi giurisprudenziali non possono prescindere dall'articolo 10 della Costituzione, che è chiaro, nitido e forte". Così il vicepresidente del Csm Legnini. Ogni decisione e ogni "scelta di politica legislativa non possono prescindere da questo dato", spiega Legnini, augurandosi che governo e Parlamento "tengano sempre a mente la forza di quella norma costituzionale".

http://www.rainews.it/dl/rainews/artico ... refresh_ce

Alberto Pento
Il diritto d'asilo compreso nell'articolo 10 della Costituzione italiana, va contemperato con altri diritti sanciti dalla costituzione e non può assolutamente andare contro i diritti dei cittadini italiani ed europei, come non può essere scriteriatamente e indiscriminatamente esteso a coloro che ne abusano, a tutti i non cittadini italiani ed europei del mondo per ragioni economiche, sanitarie, ambientali e sopratutto non può essere usato come pretesto per negare e impedire i diritti umani naturali, universali e civili dei cittadini italiani ed europei.

Le convenzioni e i trattati internazionali vanno interpretati e in ogni caso non sanciscono l'obbligo assoluto dell'accoglienza per diritto d'asilo sempre e comunque, ma prevedono che questo diritto vada valutato in relazione alla compatibilità politica e culturale e alle possibilità economiche e sociali di ogni paese, diritto che se necessario (per incompatibilità con i diritti dei cittadini italiani ed europei) può essere sospeso, rifiutato o negato.

Quando l'abuso e la mala interpretazione del diritto d'asilo danneggia i cittadini italiani ed europei, da valore umano naturale e universale si trasforma in un disvalore, allora naturalmente e automaticamente tale norma perde ogni qualità di essere un diritto e ogni efficacia giuridica.

Rifugianti, asilanti, migranti, clandestini, diritti umani, obblighi e realismo
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 194&t=1811


Non esiste il diritto a migrare dove si vuole a proprio piacimento
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... 194&t=2498
Tanto meno esiste il dovere assoluto ad accogliere e il diritto assoluto ad essere accolti.

I diritti umani universali a migrare e a non migrare dal proprio paese natale esistono al pari del diritto universale alla non accoglienza che però è prioritario rispetto al diritto di essere accolto.

Il diritto internazionale ad essere accolti per i rifugianti asilanti sussiste assieme al diritto alla non accoglienza, qualora non esistessero le condizioni necessarie, basilari per l'accoglienza stessa e la valutazione di tali condizioni fanno capo unicamente al paese a cui è chiesta la disponibilià ad accogliere:

condizioni demografiche, economiche, politiche, culturali che lo consentano;

qualora non vi sia lo spazio demografico sufficente,
qualora non vi siano le risorse economiche bastanti,
qualora l'accoglienza comportasse gravi problemi politici e sociali a danno dei cittadini del paese a cui è chiesta l'accoglienza,
qualora non vi siano le compatibilità culturali, sociali e religiose tra i richiedenti ospitalità e rifugio con gli abitanti del paese a cui si rivolge la richiesta.


Alberto Pento
Salvini e il governo italiano dovrebbero avere il coraggio di dire chiaro, alto e forte al Mondo (ai governi africani e asiatici, all'ONU e alle altre organizzazioni internazionali come Amnesty I., alle varie chiese cristiane, specialmente a quella cattolico-romana), all'Europa e agli italiani che lo stato italiano non può e non vuole accogliere scriteriatamente e indiscriminatamente più nessuno,

prima perché non vi sono disponibili assolutamente risorse finanziarie ed economiche pubbliche, che scarseggiano persino per gli italiani, che non si può fare debito per accogliere chiunque arrivi a discapito dei cittadini italiani e delle generazioni italiane future che si ritroveranno il debito soffocante sulle spalle già spaventosamente alto;
poi perché non si possono offrire prospettive dignitose di lavoro, d'integrazione e di futuro che mancano anche a milioni di italiani i cui interessi, bisogni, problemi e diritti vengono molto prima;
infine perché molti dei clandestini-migranti sono un grave pericolo criminale e incivile per le nostre comunità, per i cittadini italiani, per la loro sicurezza, per l'ordine pubblico, per la convivenza civile pacifica e fraterna. specialmente per quanto riguarda i nazi maomettani che sono la maggioranza.


Lo Stato italiano dovrebbe sospendere e ritirarsi dalla convenzione internazionale sul soccorso in mare, relativamente al caso Mediterraneo laddove tale convenzione viene abusata per favorire la migrazione clandestina o illegale a danno dei cittadini italiani ed europei.
Poi lo Stato italiano dovrebbe sospendere unilateralmente altri trattati/convenzioni europei (come la convenzione di Dublino) e internazionali (relativamente all'asilo/rifugio poltico e umanitario) per la quantità insostenibile e la qualità destabilizzante e pericolosa.

Poi si dovrebbero creare dei campi/prigioni di raccolta dei clandestini, specialmente di quelli mussulmani (o falsamente cristiani e/o atei e/o omosessuali) e provenienti dall'Asia e dall'Africa) dove internare tutti gli invasori clandestini in attesa di essere rispediti ai loro paesi di provenienza.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Refuxà, axiłanti, diriti omàni, obligasion e reałixmo

Messaggioda Berto » gio dic 05, 2019 7:47 am

Convenzioni internazionali, diritti dell’uomo e fenomeno migratorio

http://www.affaritaliani.it/convenzioni ... z3QX3GWYyI

Dopo gli interventi su Affari Italiani di Giampaolo Berni Ferretti, Consigliere e Responsabile Politico di Forza Italia del Municipio 1 di Milano, del 21 e del 24 agosto 2017, sul Fenomeno Migratorio, Diritti Umani e rispetto delle Convenzioni internazionali, su interessamento dello stesso Berni Ferretti, siamo riusciti a chiedere un ulteriore approfondimento all’avvocato Gaetano Berni, già Consigliere di Cassazione su designazione del CSM per altissimi meriti professionali.

Torniamo per un attimo alla settimana scorsa. Giampaolo Berni Ferretti aveva chiesto in particolare, partendo da una lettura dell’art. 4 del Codice Penale che sancisce che “Agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica" (territorio dello Stato si intende la superficie terrestre compresa nei sui confini politico-geografici, nonché il mare costiero e lo spazio areo) perché non si applichi la legge nazionale, (art. 6 ss del Codice Penale) a chiunque delinque nel territorio dello Stato.


APPLICARE LE NORME DEL DIRITTO

Insomma, ci si chiedeva “quando il Governo italiano si deciderà ad una puntuale applicazione delle norme del diritto? Se si deve trattare di accoglienza, vi deve essere infatti anche integrazione ed accettazione delle regole di civile convivenza della società italiana! Stiamo infatti assistendo, ormai da anni, a fenomeni migratori non coordinati con i Paesi d’origine, non ricercati dal mercato del lavoro e non spinti da motivi di studio. Migrazione di decine di migliaia di persone, che su “barche di fortuna” raggiungono le nostre coste per stabilirsi nel Vecchio Continente. Gli stessi richiedono poi asilo come rifugiati e/o profughi. Il fenomeno sul sistema città”, diceva nei suoi precedenti interventi Giampaolo Berni Ferretti “è devastante: occupazione di case popolari, numerosissimi fenomeni di commercio abusivo, prostituzione, spaccio di stupefacenti, accattonaggio”, il cui fenomeno è stato oggetto anche di un’apposita Interrogazione del Berni Ferretti stesso, “pare, gestito da un’organizzazione criminale definita Black Axe (Mafia Nigeriana)".


LA MIGRAZIONE ECONOMICA

“Cioè parrebbe, ed anzi appare evidente “continua ora Giampaolo Berni Ferretti “che la denuncia di condotte discriminatorie da parte del Paese d’origine fatta da chi vuole lavorare e non ha un lavoro effettivo, nasconda in realtà un vero e proprio fenomeno di migrazione economica” specificando che “gli articoli 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo New York, 10 Dicembre 1948 riconoscono i diritti all’espatrio ed il diritto di tutela da persecuzioni”.


L'ASILO POLITICO

La Convenzione di NY del 1948 ci fornisce cioè la definizione di profugo, ma stante la necessità di dover presentare al Paese ospitante, da parte dell’interessato, una richiesta di asilo politico suffragata da prove concrete, ci si chiedeva se “a fronte delle tante domande provenienti da Paesi oggi non definiti “canaglia” (ovvero dove sono violati i diritti quelli che la Convenzione Onu del 10 dicembre 1948 sui diritti umani definisce come fondamentali, quali la dignità ed il valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ecc.) perché il Governo italiano non intenda promuovere un'azione per richiedere la definizione di Stato Canaglia a Paesi come la Nigeria? Ciò comporterebbe azioni di pressione internazionale sullo Stato in questione come l’embargo, per impedire che materiale bellico possa essere venduto nei suoi confini per poi essere utilizzato per reprimere i diritti di libertà dei singoli”.


LA POVERTA' NEL MONDO

“Qualcuno poi invoca”, concludeva il Berni Ferretti, “la povertà nel mondo come la ragione per cui dovremmo non rispettare le regole che come Comunità di Stati Liberi (alle Nazioni Unite) ci siamo dati: <Nessun italiano quando emigrava negli Usa, nessun Irlandese e soprattutto nessun ebreo, il cui fenomeno migratorio è antichissimo ed è anche stato vittima di persecuzioni razziali, si è mai permesso di invocare la povertà dell’Italia o dell’Irlanda o la distruzione del Tempio di Gerusalemme, per pretendere di infrangere le regole della civile convivenza che gli Stati ospitanti si erano dati, né ha mai preteso di cambiarne usi e costumi>.

La povertà delle Nazioni, concludendo, è un fenomeno ciclico ed antico, già Lenin aveva provato a debellarla per <decreto legge> (La NEP) le conseguenze furono Stalin e lo Stalinismo. Le domande che dobbiamo porci piuttosto sono come creare ricchezza e sviluppo in Paesi cosiddetti del 4° mondo? Ma soprattutto, visto che questi, sono Paesi che esportano solo e soprattutto materie prime, se, a fronte degli incrementi dei prezzi dei prodotti finiti negli ultimi 20 anni in Europa, a cui non corrisponde un aumento dei prezzi delle materie prime, se qualcuno a livello anche Comunitario non stia facendo gli interessi delle multinazionali? Siamo poi sicuri che un Paese con il circa il 12% di disoccupazione, come l’Italia, possa assorbire tutti questi migranti?”.

Chiediamo all’avv. Gaetano Berni un approfondimento di questa delicata materia.


“Migranti si, migranti no; tutti i giorni la principale occupazione dei nostri politici e di quelli di altri Stati è diretta a trovare qualche miracolosa alchimia che possa migliorare una situazione globale difficile e ricca di preoccupazioni.

Il tutto con interventi legislativi che appaiono dettati da spinte emotive, peraltro del tutto comprensibili, visti i tragici fatti di sangue che si susseguono in tutta UE, ma che non sembrano offrire risultati tranquillizzanti.

È facile che in simili momenti, il politico, la persona delle istituzioni, possa sconfinare in quella palude maleodorante che ha un solo nome: arbitrio; mentre in questa palude, con un po’ di pazienza, è possibile, invece, trovare uno stretto sentiero che si chiama legge e su questo dovremmo confrontarsi in modo leale e trasparente”.

Non si diceva un tempo che l’Italia era la patria del diritto?

“E’ fatto arcinoto che la legislazione in materia ha avuto, quasi sempre, origine convenzionale, poiché il problema della immigrazione non è solo italiano, anche se il nostro Stato è più coinvolto, quantomeno per la sua collocazione geografica.

Nel lontano 1948, poco tempo dopo la fine della II guerra mondiale, molti Stati si sono riuniti a New York per fissare delle nobilissime regole da applicarsi a tutti gli individui del pianeta e fra queste fu stabilito il diritto di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato (art.13 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo New York, 10 Dicembre 1948).

Allora il nostro Paese aveva problemi di emigrazione e non di immigrazione e questa regola generale avrebbe semmai, dovuto favorire i nostri emigranti, ma poi alla prova dei fatti non è pretestuoso ritenere che tante discriminazioni sono state poste in essere nei confronti di quanti, per lavoro, sono emigrati, allora, in Svizzera od in Germania e quindi questa libertà di movimento è rimasta sostanzialmente come una semplice utopia”.

Questo vale anche per il diritto d’asilo?

“Lo stesso può dirsi del diritto di asilo in favore di quanti siano vittime di persecuzioni (art.14 Dichiarazione Universale citata); ma anche in questo caso sarebbe interessante verificare se questo principio ha avuto una concreta attuazione ed, ad esempio, se gli ungheresi che tanti anni fa hanno lasciato il loro Paese sotto la minaccia dei carri armati sovietici, hanno potuto farlo senza difficoltà, limitandosi ad esibire alla guardie confinarie il loro passaporto.

Sotto un diverso versante, l’esistenza in uno Stato estero di condotte persecutorie nei confronti di determinati individui, dovrebbe comportare, per quello Stato, la possibilità di essere oggetto di particolari attenzioni da parte dell’ONU, fino al possibile embargo per l’importazione di alcuni beni.

Ma anche in questo caso, le soluzioni prescelte, a livello internazionale sono confuse, talora caotiche e di fatto soltanto le autorità dello Stato di rifugio possono valutare la sussistenza delle condizioni per attribuire a quell’ individuo il requisito di “rifugiato”, ma con strumenti di verifica approssimativi e sommari, perché talvolta è successo che la persecuzione della quale era stata vittima il “rifugiato”, era diretta conseguenza di gravi reati da costui commessi e non da comportamenti discriminatori posti in essere in suo danno”.

Qual è il ruolo dell’ONU in tutto questo?

“L’ ONU, non possiamo ignorarlo, si è interessata non solo di quanti si allontanavano dal proprio Paese, per svariate esigenze, forse perché vittime di persecuzioni politiche, ma, in particolare, dell’ emigrante ”lavoratore” (Conv. ONU 18 dicembre 1990).

La Convenzione con lodevole scrupolo si è preoccupata di fornire una definizione precisa della persona che emigra per lavorare e tale è quella che “sarà occupata, è occupata od è stata occupata in una attività remunerata in uno Stato del quale non è cittadino” (art 2 Conv. ONU del 18 dicembre 1990).

La soluzione prescelta è giuridicamente ineccepibile, ma, con riferimento al nostro Paese, i frequenti processi per il rilascio di falsi permessi di lavoro lasciano intendere come questa regola sia agevolmente eludibile.
Anche l’immigrato che gestisce uno stuolo di prostitute o vende stupefacenti o compie altre attività ben poco commendevoli, svolge una attività lavorativa?

“Secondo il Fisco nazionale, confortato da numerose pronunzie giurisprudenziali, poiché i proventi di queste lodevoli attività sono tassabili, in fin dei conti questi soggetti svolgono una attività socialmente utile. Conclusione sostanzialmente corretta, sotto un profilo tributario, ma non proprio coerente con la ratio della Convenzione che intendeva invece agevolare l’attività lavorativa, ovviamente lecita, di immigrati, anche per assicurare uno sviluppo sociale ed economico del Paese, ove questi soggetti intendevano svolgere la loro attività.

Ma le curiosità previste da questa fondamentale Convenzione non sono finite; ad esempio, il lavoratore migrante, per attività lecite si intende, può diffondere opinioni od informazioni di qualsiasi natura, secondo le tradizioni culturali del Paese di origine, sempre che queste attività non ledano gli altrui diritti, o potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale dello Stato nel quale l’emigrante si trova, ovvero potrebbero essere il mezzo con il quale suscitare sentimenti di odio nazionale, razziale o religioso (art. 13 Convenz. ONU del 18 Dicembre 1990)”.

Ma lo spirito di questa Convenzione è stato poi ben interpretato?

“Tutte queste previsioni sono rimaste inascoltate ed anzi sistematicamente eluse, perché il loro sostanziale rispetto avrebbe potuto significare, per taluni, un comportamento persecutorio nei confronti dell’immigrato, al punto tale che il senso di queste regole generali è stato capovolto, in quanto è stato inteso come atteggiamento persecutorio e discriminatorio quello che, ad esempio, pretendeva da tutti e quindi anche dall’ immigrato, il rispetto delle tradizioni religiose del nostro Paese.
Prima lei parlava di “arbitrio e palude maleodorante”. Se ne può uscire?

“La palude maleodorante che abbiamo qualificato come arbitrio ha ormai occupato gran parte della società civile, sia, e con molta probabilità, per la difficoltà di trovare norme precise che possano attuare le regole generali fissate da questa o da quella Convenzione, sia perché il mondo della politica talora preferisce non fare, onde evitare possibili critiche, lasciando ad altri il compito di intervenire, quando forse, qualsiasi eventuale intervento sarà tardivo ed inutile.

Certo che scorrendo le tante Convenzioni che hanno inteso migliorare i rapporti fra gli Stati del pianeta, ci si imbatte, talvolta, in alcune disposizioni, che possono suscitare sentimenti contrastanti e cioè soddisfazione o preoccupazione”.

Ci può fare un esempio?

A Ginevra nel 1949 (Conv. 12 Agosto 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra) gli Stati si sono riuniti per dare una migliore disciplina al triste fenomeno dei prigionieri di guerra, che era finita da pochi anni, e la speranza di tutti era quella che questa terribile catastrofe fosse solo un ricordo.

Dunque questa Convenzione si è posto un problema assolutamente nuovo perché, per prigioniero di guerra si è inteso non solo il membro delle forze armate di una Parte belligerante, ma anche (art.4 par.2) “il membro di altre milizie e di altri corpi volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, che operino fuori od all’interno del proprio territorio”.

È chiaro il riferimento ai gruppi rivoluzionari che operavano, allora, nei territori delle ex colonie, ma è lecito domandarsi se, finita l’epoca coloniale, sia configurabile ancora un movimento di resistenza organizzato (ed armato) e se quindi, taluni terribili fatti di sangue, che vengono giustamente definiti come terroristici, non potrebbero invece, essere qualificati come attività bellica compiuta da gruppi di resistenza, con la conseguenza, di non poco conto, che in caso di arresto di una di queste persone, a costui dovrebbe essere assicurato lo stesso trattamento previsto ad un soldato di uno Stato sovrano, riconosciuto dalla Comunità internazionale”.

Ma le conseguenze di questa interpretazione mi sembrano molto gravi

“Le conseguenze sarebbero paradossali ed intollerabili da chiunque, ma la ricerca affannosa di nobilissimi principi, dimenticando la situazione di fatto nella quale questi dovrebbero operare, può determinare queste conseguenze, alle quali forse potremmo porre rimedio se il buon senso regolasse le scelte della politica, nazionale ed internazionale. Anche se queste scelte, nel breve, potranno suscitare molte lamentele ed insoddisfazione, ma nel tempo daranno a tutti la convinzione di vivere in una società regolata davvero da una legalità concreta ed effettiva”.
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Re: Refuxà, axiłanti, diriti omàni, obligasion e reałixmo

Messaggioda Berto » gio dic 05, 2019 7:47 am

"L'80% dei migranti non ha diritto all'asilo"
Mauro Indelicato - Ven, 29/11/2019

http://www.ilgiornale.it/news/politica/ ... oV8l-oMAQ4

Presentato questa mattina a Modena il rapporto della fondazione Migrantes. Non mancano critiche all'ex ministro Salvini: "L'Italia è accogliente nonostante il sovranismo"

È stato presentato questa mattina a Modena, nell’ambito del festival dell’immigrazione, il rapporto della fondazione Migrantes, all’interno del quale è illustrata l’attuale situazione relativa ai migranti ed ai rifugiati nel nostro paese.

Un report costituito da numeri e resoconti oggettivi, ma in cui non mancano riferimenti anche politici e precise scelte di campo da parte della stessa fondazione: “Malgrado siano numerose le ricerche che evidenziano come in Italia stiano aumentando le tendenze xenofobe e sovraniste – si legge ad esempio nel rapporto – non si può negare che nell'ultimo anno si siano dispiegati a più livelli interventi concreti di segno opposto”.

Il testo non a caso è stato intitolato “Il diritto d'asilo. Report 2019: non si tratta solo di migranti. L'Italia che resiste, L'Italia che accoglie”, con dunque un esplicito riferimento alle posizioni della Fondazione Migrantes contro le politiche del precedente esecutivo.

Andando ai numeri, il primo dato preso in considerazione riguarda quello degli sbarchi: in linea con i dati quotidianamente aggiornati dal Viminale, la contrazione degli approdi lungo le nostre coste in questo 2019 è del 56% rispetto all’anno precedente. Nel rapporto viene sottolineato come il 2019 si chiuderà con ogni probabilità con cifre molto vicine ai minimi storici sul fronte dei flussi in entrata in Italia.

Numeri oggettivi, che hanno lasciato già nelle ultime settimane però spazio a diverse interpretazioni di natura politica. In particolare, la Lega con in testa l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini ha rivendicato la paternità di questi numeri, sottolineando al contempo l’incremento degli sbarchi da quando da settembre si è insediato il governo Conte II. Al contrario, la fondazione Migrantes punta il dito proprio contro le dichiarazioni del leader del carroccio: “Nonostante alcune martellanti dichiarazioni politiche di propaganda circa il ritorno di un'ondata di sbarchi indiscriminati fra la tarda estate e l'inizio dell'autunno 2019 – si legge nel report – l'anno sembra avviato a concludersi con un totale di arrivi in Italia di migranti e rifugiati via mare ai livelli minimi: 9.648 quelli registrati a fine ottobre”.

Nel rapporto della fondazione, è stato inoltre evidenziato l’aumento degli sbarchi fantasma: 6.000 nel 2018, 7.500 nel 2019. La rotta tunisina si è confermata come quella più “trafficata” nell’ambito dei flussi migratori diretti verso il nostro paese: dalle coste del paese nordafricano sono salpati 3.500 migranti, 2.800 invece dalla Libia e 2.400 dalla Turchia e dalle coste dei paesi del Mediterraneo orientale.

Oltre al conteggio del numero degli approdi, di particolare rilevanza è la situazione che riguarda chi si trova già in Italia e dunque richiedenti asilo o titolari del diritto di protezione. Secondo quanto si legge nel report, nel 2019 si è registrata una decisa contrazione dei richiedenti asilo: fino all’ottobre 2019 sono stati 27mila coloro che hanno fatto la domanda, contro i 44mila del 2018. I paesi di origine dei migranti che chiedono la protezione, sono i seguenti: Pakistan, Nigeria, Bangladesh, El Salvador, Perù, Ucraina, Marocco, Senegal, Albania e Venezuela. Nel report, è stato sottolineato inoltre un deciso aumento di coloro che fanno la domanda d’asilo una volta entrati via terra dal Friuli: sono in totale ben 5.526.

Interessante poi notare la sproporzione tra migranti trasferiti dall'Italia in altri paesi dell'Ue e migranti arrivati da altri paesi comunitari. In particolare, cogliendo spunto in questo caso dal dato del 2018, sono stati 6.351 i richiedenti asilo traseriti in Italia, mentre dal nostro paese sono stati inviati nel resto dell'Ue 189 soggetti. Un divario che certamente è possibile essere spiegato dal principio previsto dal trattato di Dublino, secondo cui le domande d'asilo di un migrante devono essere esaminate solo dal paese di primo approdo.

Un altro dato di particolare importanza, è inerente gli esiti delle sentenze sulle domande d’asilo esaminate nel 2019: dal report della fondazione Migrantes, si parla di un 80% delle richieste che sono state respinte. In totale infatti, su 72.500 esaminate fino al mese di settembre, solo 14.000 hanno avuto esito positivo: “In particolare – si legge nel rapporto – l'11% ha ottenuto le concessioni dello status di rifugiato, il 7% della protezione sussidiaria e appena l'1,5% della protezione umanitaria”.

Infine, nel rapporto c’è spazio anche per un’ulteriore “frecciatina” contro l’ex ministro Salvini e contro i suoi decreti in materia di immigrazione. Infatti, la fondazione Migrantes ha sottolineato come i migranti irregolari presenti in Italia siano 620.000, un numero aumentato secondo la stessa fondazione per via di quanto previsto dal decreto sicurezza: “Fra i 71.000 nuovi immigrati caduti in situazione di irregolarità in Italia stimabili fra giugno 2018 e giugno 2019 – si legge nel report – quelli che si possono attribuire al decreto sicurezza n. 113 del 4 ottobre 2018 sono 18.000”.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Refuxà, axiłanti, diriti omàni, obligasion e reałixmo

Messaggioda Berto » gio dic 05, 2019 7:48 am

I migranti respinti in Libia potevano entrare in Italia, sentenza storica. Risarcimento per i profughi
3 dicembre 2019

https://www.lastampa.it/cronaca/2019/12 ... p4uhLTjkVg


Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto ad entrare in Italia e a chiedere protezione internazionale a 14 eritrei che erano stati respinti in Libia. I 14 eritrei per il Tribunale hanno anche diritto ad un risarcimento danni. Lo annuncia Amnesty International che con l'Asgi aveva promosso un'azione contro il respingimento avvenuto nel luglio 2009.

Nella sentenza il Tribunale Civile ha applicato l'articolo 10 della Costituzione che al comma tre «riconosce allo straniero il diritto di asilo che deve ritenersi applicabile anche quando questi si trovi fuori dal territorio dello Stato per cause a esso non imputabili». La sentenza, precisano Amnesty International e Asgi, fa riferimento «a quanto avvenuto tra il 2009 e il 2010 quando, a seguito della conclusione dell'Accordo con la Libia, l'Italia ha effettuato numerosi respingimenti: tale prassi era stata ritenuta illegittima già dalla Corte europea per i diritti umani ma, nonostante la condanna all'Italia, molti richiedenti asilo sono rimasti in attesa del giusto risarcimento e, soprattutto, senza la possibilità di accedere a una forma di protezione».

La sentenza – aggiungono Amnesty International e Asgi - «è estremamente rilevante e innovativa laddove riconosce la necessità di 'espandere il campo di applicazione della protezione internazionale volta a tutelare la posizione di chi, in conseguenza di un fatto illecito commesso dall'autorità italiana si trovi nell'impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale in quanto non presente nel territorio dello Stato, avendo le autorità dello stesso Stato inibito l'ingresso, all'esito di un respingimento collettivo, in violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti dell'Unione europea».



Gino Quarelo
Bisogna modificare le modalità di adesione dello Stato italiano alle convenzioni e ai trattati internazionali con un atto del Governo o del Parlamento, poi bisogna modificare anche le leggi, i trattati e le convenzioni europee in materia di asilo politico e umanitario, di soccorso in mare, escludendo tassativamente gli abusi, ponendo limiti ai numeri e agli obblighi a discrezione degli stati e salvaguardando in primo luogo i diritti degli stati e dei loro cittadini alla loro sicurezza, ai loro interessi e alla loro sovranità.
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Re: Rifugiati, asilanti, diritti umani, obblighi e realtà

Messaggioda Berto » lun gen 10, 2022 6:40 am

Le menzogne dei clandestini


"Convertiti" per l'asilo. Come il kamikaze di Liverpool
Anna Bono
10-01-2022

https://lanuovabq.it/it/convertiti-per- ... w.facebook

Per ottenere lo status di rifugiato, molti immigrati irregolari inventano storie di violenza in patria. Uno di questi era Emad Al Swalmeen, mancato attentatore di Liverpool. Si era anche convertito al cristianesimo. Ma le indagini ora rivelano che fosse ancora musulmano. Sono molte le conversioni finte, perché un apostata non può tornare a casa.

Nel 2021 in Unione Europea gli ingressi illegali sono notevolmente aumentati rispetto al 2020 e ancor più rispetto al 2019. L’unica frontiera che ha registrato un decremento è quella del Mediterraneo orientale. I dati più preoccupanti riguardano i confini orientali dell’Unione Europea e l’Italia. Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a fine ottobre stimava un aumento del 140% per la rotta balcanica (48.500 ingressi) e del 91 per cento per l’Italia (55.000). Ma al 31 dicembre risultano arrivate nel nostro Paese 66.770 persone mentre erano state 34.154 nel 2020 e 11.471 nel 2019.

Quale che sia la frontiera scelta per entrare in Europa, all’arrivo gli emigranti illegali si dichiarano profughi e chiedono asilo. È ormai noto e indiscutibile che nella maggior parte dei casi gli accertamenti rivelano che la richiesta è infondata, l’asilo non viene concesso e neanche la protezione sussidiaria (attribuita nel caso esista comunque il timore che, se rimpatriato, l’emigrante incorrerebbe nel rischio di subire violenze). L’Italia, ad esempio, concede lo status giuridico di rifugiato in media a circa il 10% dei richiedenti (in passato anche meno) e ad altrettanti concede protezione sussidiaria. Tutti gli altri usano la richiesta di asilo come espediente per farsi accogliere, almeno per il tempo necessario a verificare se la loro richiesta è motivata oppure no.

Giocando con i termini, l’Alto commissariato Onu per i rifugiati sostiene che non esistono richiedenti asilo falsi o illegali. “In quanto richiedente asilo – spiega, citando l’ex Segretario generale dell’Onu Kofi Annan – una persona inizia un percorso legale di accertamento del suo status di rifugiato. Chiunque ha diritto di chiedere asilo in un Paese straniero. Chi non ne ha i requisiti non ottiene lo status di rifugiato, ma solo perché una persona non lo ottiene non vuol dire che sia un falso richiedente e comunque un richiedente asilo falso non è un criminale e una richiesta di asilo respinta non lo qualifica come falso”. Certo che chi chiede asilo passa da una situazione di illegalità a una legale, proprio per questo gli emigranti irregolari chiedono asilo. La Convenzione di Ginevra per i rifugiati infatti vieta agli Stati che l’hanno sottoscritta di espellere o respingere chi si dichiara rifugiato e chiede asilo.

Ma come altrimenti si potrebbero definire, se non falsi, i racconti di chi dice di essere stato in pericolo di vita, di essere scampato a persecuzioni, di provenire da un Paese in guerra quando si accerta che non corrispondono al vero? E poi, vista negata la protezione internazionale, molti richiedenti asilo, con l’aiuto dei legali che li assistono, si ingegnano di trovare nuovi più solidi argomenti. Uno, molto convincente, è sostenere ad esempio di aver abbandonato l’islam per convertirsi al cristianesimo, un reato gravissimo che secondo la legge coranica è passabile della pena di morte.

Qualcuno ricorderà che lo scorso 14 novembre a Liverpool un taxi è saltato in aria uccidendo il passeggero che portava con sé un ordigno esplosivo, da lui fabbricato nell’appartamento in cui abitava, forse per compiere un attentato e scoppiato prima del tempo. L’uomo si chiamava Emad Al Swalmeen, era originario dell’Iraq, era arrivato in Gran Bretagna nel 2014 legalmente con un passaporto giordano e un visto. Tuttavia, poco dopo il suo arrivo, al Swalmeen aveva dichiarato di essere di origine siriana e aveva chiesto asilo dicendosi in fuga dalla Siria in guerra. Però non era stato creduto e quella richiesta e tutte le altre presentate successivamente – l’ultima nel novembre del 2020 – erano state respinte. Nel frattempo si era convertito al cristianesimo e nel 2017 aveva ricevuto il battesimo, ma, secondo la polizia e in particolare l’ispettore capo Andrew Meeks che ha seguito il caso, molto probabilmente lo aveva fatto per rafforzare la propria richiesta di asilo. Nel suo appartamento infatti sono stati rinvenuti una copia del Corano e un tappeto da preghiera: “era del tutto evidente che l’uomo eseguiva le pratiche religiose di un seguace dell’islam” ne hanno dedotto le autorità britanniche arrivando alla conclusione che la sua conversione al Cristianesimo fosse falsa. A confermarlo sono alcune testimonianze secondo le quali al Swalmeen frequentava una moschea ogni giorno nell’aprile del 2021, durante il Ramadan.

Come al Swalmeen, altri emigranti illegali sembra ricorrano a conversioni di convenienza. Fin dal 2016 esponenti della Chiesa d’Inghilterra hanno messo in guardia sul fatto che dei richiedenti asilo musulmani fingono di convertirsi al cristianesimo solo per impedire di essere rimpatriati, sostenendo che, in quanto apostati, in patria li aspettano torture e in certi casi una condanna a morte. Nel 2016 il reverendo Peter Wilcox, all’epoca decano della diocesi di Liverpool, aveva dichiarato che la sua cattedrale aveva battezzato circa 200 richiedenti asilo musulmani nell’arco di quattro anni, mentre gli risultava neanche una persona già in possesso della cittadinanza inglese si fosse convertita dall’islam al cristianesimo.
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