Megnoranza nasional - minoranza nazionale - I veneti sono una minoranza nazionale?
Per lo stato italiano NO e nemmeno per la maggioranza degli abitanti del Veneto.
Nessuno al Mondo, nessun Stato, nessuna organizzazione di Stati Nazione come l'ONU, nessuna Corte Giuridica Internazionale, al Mondo, possono riconoscere quello che nemmeno una consistente minoranza degli abitanti del Veneto riconoscono a se stessi, ossia la qualità umana, giuridica e politica di essere un Popolo: cioè di essere Popolo Veneto e non Popolo Italiano.
https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 6219663173
I veneti sono una minoranza nazionale?
Per lo stato italiano NO e nemmeno per la maggioranza degli abitanti del Veneto.
E la Regione del Veneto che è un'articolazione dello Stato Italiano o Nazione Italiana, per l'ordinamento italiano, non ha titolo alcuno per poter decidere se i Veneti siano o meno una minoranza nazionale e come tale una minoranza etno-linguistica da tutelare e a cui riconoscere le diversità e i relativi diritti che per esempio riconosce alle regioni autonome e alle minoranze linguistiche.
Che può decidere in tal senso sono soltanto i Veneti, i cittadini Veneti dello Stato Italiano residenti nella Regione Veneto, in quanto terra preistorica e storica delle genti che da miliaia di anni si definiscono e vengono definite come venete e che si sentono, si riconoscono come Popolo a sè e ben distinto dal resto dei cittadini dello Stato Italiano, e che in quanto popolo distinto riconoscono le loro specificità linguistiche, culturali, religiose, politiche.
Tale decisione ha un peso politico e giuridico internazionale se la quantità dei Veneti che si riconoscono come Popolo Veneto e diversi dagli italiani e/o che decidono di esserlo e di esercitare i loro Diritti Umani Civili e Politici non più come Italiani ma come Veneti sia manifestamente rilevante, ... lo sarebbe pianemente se si trattasse della maggioranza degli abitanti della Regione del Veneto.
Il Italia decidono gli italiani a Roma (tra cui i veneti che sono e si sentono italiani); in Veneto decidono i veneti che si riconoscono e si sentono pù veneti che italiani e diversi dagli italiani e si costituiscono come tali in un numero visibilmente rilevante al mondo intero.
Perché i Veneti possano essere un Popolo devono sentirsi e riconoscersi come tale a centinaia di migliaia, o meglio a milioni.
Finché non si manifesta al mondo questo fantomatico Popolo Veneto non esiste e non può esercitare alcun diritto poiché per esercitare qualsiasi presunto diritto che sia in contrasto con altri presunti diritti ci vuole la forza politica e questa forza si manifesta nella consistensa del Popolo Veneto.
Un fantomatico Popolo Veneto a parole non esiste, potrebbe esistere soltanto nei fatti, qualora questo Popolo si concretizasse manifestandosi al Mondo come tale come in Catalogna quando milioni di Catalani scendono in strada e si mostrano al Mondo, agli altri Popoli del Mondo, alle altre Nazioni del Mondo.
Un Popolo non esiste perché una persona, un gruppo di persone, decine, centinaia o miliaia si dicono tali, su una popolazione di milioni di abitanti, ma per esistere è necessario e fondamentale che una buona parte, almeno la maggioranza degli abitanti di quel territorio si riconosca come Popolo a sè e come tale incominci ad esercitare la sua sovranità politica manifestando al Mondo la propria volontà di Popolo Indipendente e Sovrano.
Se si tratta invece di una minoranza inconsistente il Popolo non esisterà mai, se prima questa minoranza non convincerà la maggioranza a riconoscersi e a costituirsi come Popolo a sè, altro e sovrano.
Questa è una iniziativa insensata che non può produrre alcun risultato per i veneti, se non quello di dare visibilità mediatica e politica ai suoi promotori, da utilizzare come propaganda personale o associativa o partitica, magari finalizzata al sostegno di qualche loro candidatura alle elezioni politiche o amministrative:
Progetto di legge per riconoscere l'identità veneta come minoranza nazionale
Pubblicato il 23 giu 2016
Servizio RAI 3 Regionale Veneto, sul progetto di legge in esame al Consiglio Regionale Veneto, per la salvaguardia della identità nazionale veneta
https://www.youtube.com/watch?v=IU1N9UE ... r_embedded
25 de lujo?
Santa Lucia Approva P.L.R. MINORANZA NAZIONALE VENETA
https://www.youtube.com/watch?v=aabssDjzdaQ
http://istitutolinguaveneta.org/wp-cont ... 3-2015.pdf
Eco coel ke łi scrive łi promodori de sta enesiadiva:
Il Consiglio Regionale Veneto sta discutendo la legge per riconoscere i Veneti come NAZIONE AUTONOMA all´interno dell´Italia, quindi una MINORANZA NAZIONALE.
Avremo la compensazione delle tasse, controllo dei flussi migratori, codecisione sui prefetti, l’insegnamento nelle scuole della lingua, storia e cultura Veneta, canali radio e TV e giornali in lingua Veneta, i posti riservati nel pubblico servizio, e tutti i diritti previsti dalla “Convenzione Quadro per le Minoranze Nazionali” del Consiglio d’Europa (L.n.302/1997). Come avviene in Sud Tirolo ed anche meglio.
Ma no xe vero, no sarve cusì, ste norme e ła lejixlasion tałiana no ło parmete!
Il testo della convenzione non va al di là degli strumenti internazionali come gli impegni per la protezione delle minoranze nazionali nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite e nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare il Documento di Copenaghen del 29 giugno 1990.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzio ... _nazionali
La priorità dello Stato, o della lingua di stato, è regolarmente sottolineata:
Articolo 14:
« 1. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria. 2. Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’apprendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua. »
Articolo 20:
« Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro,
le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali. »
Articolo 21:
« Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati. »
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSea ... 168007cdd0
Minoranze linguistiche in Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze ... d%27Italia
Le minoranze linguistiche d'Italia sono costituite dalle comunità parlanti idiomi appartenenti a varie famiglie linguistiche (ovvero i gruppi germanici, albanesi, greci, neolatini e slavi) e diversi dalla lingua nazionale entro i confini della Repubblica italiana. Sono riconosciuti e tutelati da apposite leggi nazionali (come la 482/99) e regionali dodici gruppi linguistici minoritari (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi e sloveni), rappresentati da circa 2.500.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni.
Non sono ammesse a tutela né le «alloglossie interne», ovvero comunità parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali e insediatesi in territori oggi appartenenti allo stato italiano (come i dialettofoni gallo-italici dell'Italia insulare e meridionale), né le «minoranze diffuse», cioè le comunità parlanti varietà non territorializzate (come i Rom e i Sinti), né le «nuove minoranze», ossia le lingue alloglotte di recente importazione parlate in comunità in cui spicca «una volontà di conservare lingua, cultura, religione e identità di origine».
Non sono altresì tutelate lingue regionali quali l'emiliano-romagnolo, il ligure, il lombardo, il napoletano, il piemontese, il veneto e il siciliano, le cui comunità, stricto sensu, rientrebbero nell'accezione di «minoranze linguistiche» in quanto parlanti idiomi geneticamente autonomi rispetto alla lingua nazionale italiana.
Sebbene da un punto di vista linguistico le lingue regionali escluse dalla legge 482/99 non siano associabili tout court all'italiano, si ritiene che facciano parte del gruppo "italoromanzo" prima di tutto per motivi di natura storica e istituzionale, e quindi i parlanti di tali lingue sono considerati automaticamente fondatori della maggioranza linguistica italiana, contrapposta all'esistenza delle minoranze selezionate. Tullio Telmon osserva che minoranze linguistiche e lingue non riconosciute sono in realtà tutte sullo stesso livello rispetto all'italiano, indipendentemente dalle loro origini e dai loro tratti distintivi[5]. Giovanni Battista Pellegrini ha osservato che la contrapposizione tra due comunità divergenti quanto la friulana e la sarda (riconosciute dalla legge come minoranze linguistiche) a comunità non meno divergenti, e tuttavia chiamate "italoromanze", renda ambiguo l'aggettivo "italoromanzo" tanto da mettere in discussione la posizione sociolinguistica di tutte le lingue parlate in Italia.
La protezione delle minoranze nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
di Avv. Marco Dugnani
Archivio
inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004
http://www.diritto.it/articoli/europa/dugnani3.html
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Aperta alla firma il 1 febbraio 1997, la Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali è entrata in vigore il 1 marzo 1998. Si connota come il primo Trattato internazionale multilaterale sui diritti delle minoranze.
Una delle questioni più controverse e dibattute a riguardo attiene alla definizione giuridica del concetto di "minoranza nazionale".
Non esiste, infatti, nel diritto internazionale positivo (nè la Convenzione quadro ha posto rimedio a tale lacuna) alcuna definizione giuridica di tale categoria.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranza
http://www.minoranzelinguistiche.provin ... 044911.pdf
La necessità di un Trattato specifico relativo alla protezione delle minoranze nazionali fu avvertito in seno al Consiglio d'europa a seguito dei tragici eventi politici che contraddistinsero le regioni balcaniche dopo il disfacimento dell'Unione sovietica.
La stabilità europea iniziò a sentirsi minacciata dalle tensioni che sarebbero potute scaturire dai numerosi Stati che comprendevano al loro interno, e tutt'ora comprendono, delle minoranze nazionali.
Aperta alla firma il 1 febbraio 1997, la Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali è entrata in vigore il 1 marzo 1998. Si connota come il primo Trattato internazionale multilaterale sui diritti delle minoranze.
Una delle questioni più controverse e dibattute a riguardo attiene alla definizione giuridica del concetto di "minoranza nazionale".
Non esiste, infatti, nel diritto internazionale positivo (nè la Convenzione quadro ha posto rimedio a tale lacuna) alcuna definizione giuridica di tale categoria.
La problematica attinente alle garanzie da assicurare agli appartenenti di minoranze nazionali impone, inoltre, a priori una scelta tra due differenti concezioni d'intendere la categoria dei diritti e delle libertà:
1) I diritti e le libertà che, garantiti senza alcuna discriminazione, pongono le minoranze sullo stesso piano degli altri cittadini dello Stato.
2) I diritti e le libertà che conferiscono una sorta di trattamento preferenziale alla minoranza, al fine di salvaguardare le proprie caratteristiche e, soprattutto, di assicurare alle stesse un'uguaglianza reale ed effettiva.
La Convenzione quadro oggetto della presente dissertazione, invece, pur rilevando che (art. 4): "le parti s'impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge", riconosce agli appartenenti alle minoranze nazionali alcune prerogative specifiche (di seguito meglio esplicitate) connaturate alla propria specificità.
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e specificamente il suo art. 14, non riconosce, invece, che la prima delle su menzionate categorie, precisando che: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".
Le fondamenta per la redazione convenzionale vennero gettate nell'ambito del Consiglio d'Europa dalla Raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare, rivolta al Consiglio dei Ministri.
Tale Raccomandazione propose l'aggiunta di un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo teso a garantire ed assicurare i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, all'interno del quale avrebbe potuto ricevere finalmente codificazione la definizione giuridica di "minoranza nazionale", e sarebbe stata prevista la competenza di un organismo giurisdizionale internazionale (la Corte europea dei diritti dell'uomo) per il controllo del rispetto e dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, tutte direttamente ed immediatamente applicabili.
Proprio a causa delle sua grande incisività e determinatezza, la Raccomandazione 1201 non mancò di suscitare la ferma opposizione di alcuni Stati membri, quali la Francia, la Turchia e la Grecia.
Il concetto politico di Stato nazione proprio di questi ultimi Stati, infatti, si opponeva ex se al riconoscimento giuridico delle minoranze nazionali effettivamente presenti sul loro territorio.
Secondo quanto sostenuto dai propri rappresentanti diplomatici, tali Stati, fondati sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, non potevano che respingere il riconoscimento di determinati ed ulteriori diritti nei confronti di una solo categoria di cittadini, ritenendo che il principio di uguaglianza fosse di per sè sufficiente alla protezione delle minoranze.
Tali opposizioni causarono il definitivo abbandono dell'idea di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e portarono alla redazione di una Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali tuttavia sprovvista dell'efficacia e della diretta applicabilità garantite, invece, dal Protocollo.
Infatti, il concetto stesso di "Convenzione quadro", cioè di uno strumento giuridico definito limitatamente agli obiettivi da perseguire ma non nelle modalità per conseguirli, rivela evidentemente la volontà degli Stati contraenti di lasciarsi un ampio spazio di manovra politica nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione.
Un'ulteriore debolezza della Convenzione, si concretizza nell'ormai cronica assenza della definizione del concetto di "minoranza nazionale". Le divergenze tra le delegazioni degli Stati contraenti circa il contenuto preciso di tale definizione hanno impedito qualunque tentativo di codificazione.
La mancata definizione permette ad alcuni paesi, quali la Francia e la Turchia, di non addivenire alla ratifica della Convenzione, facendo apparire non giuridicamente contestabile la pretesa degli stessi di non avere al proprio interno alcuna minoranza nazionale.
In merito, invece, agli Stati che hanno già provveduto alla ratifica la Convenzione (l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la legge n. 302, del 28 agosto 1997), si deve rilevare che la stessa lacuna genera una grave situazione di incertezza giuridica in merito all'esatto campo d'applicazione ed alle modalità di attuazione della Convenzione stessa.
Alcuni Stati membri, infatti, al momento della ratifica della Convenzione hanno ritenuto di formulare delle dichiarazioni unilaterali precisando la loro interpretazione del concetto di minoranza nazionale, con l'evidente finalità di allontanare o di limitare quanto più possibile il campo di applicazione della Convenzione stessa.
Eccone una disamina:
La Repubblica d'Austria dichiarò che il termine "minoranze nazionali" ai sensi della Convenzione va inteso come indicante i gruppi che rientrano nel campo di applicazione della legge austriaca sui gruppi etnici (Volksgruppengesetz, Bundesgesetzblatt n. 396/1976), che vivono e che hanno avuto tradizionalmente il proprio domicilio in regioni del territorio della Repubblica d'Austria e sono composti di cittadini austriaci di lingua materna diversa da quella tedesca e aventi culture etniche proprie.
La Repubblica dell'Azerbaigian e l'Assemblea nazionale della Repubblica bulgara dichiararono che la ratifica della Convenzione e l'attuazione delle sue disposizioni non implicano nessun diritto a svolgere un'attività che violi l'integrità territoriale e la sovranità o la sicurezza interna e internazionale delle stesse.
La Danimarca dichiarò che la Convenzione quadro si applicha alla minoranza tedesca nello Jutland meridionale, facente parte del Regno di Danimarca.
La Repubblica d'Estonia dichiarò d'intendere il termine "minoranze nazionali" riferito ai cittadini d'Estonia che risiedono sul territorio dell'Estonia, mantengono legami di lunga data, stabili e duraturi con l'Estonia, si distinguono dagli Estoni per le proprie caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche, si adoperano per preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religione o la propria lingua, che costituiscono la base della loro identità comune.
La Repubblica federale di Germania dichiarò di considerare minoranze nazionali i Danesi di nazionalità tedesca e i membri del popolo sòrabo di nazionalità tedesca. Dichiarò di applicare la Convenzione anche ai gruppi etnici residenti tradizionalmente in Germania, quali i Frisoni di nazionalità tedesca e i Sinti e i Rom di nazionalità tedesca.
Il Principato del Liechtenstein ed il Governo di Malta dichiararono d'interpretare gli articoli 24 e 25 della Convenzione considerando che minoranze nazionali ai sensi della Convenzione quadro non esistono sul territorio del Principato del Liechtenstein e su quello di Malta. I due Stati considerarono la ratifica della Convenzione un atto di solidarietà in vista degli obiettivi della Convenzione.
La Repubblica di Macedonia dichiarò che le disposizioni della Convenzione saranno applicate alle minoranze nazionali albanese, turca, valacca, rom e serba viventi sul territorio della Repubblica di Macedonia.
La Repubblica di Polonia dichiarò di intendere come "minoranze nazionali" i residenti sul territorio della Repubblica di Polonia, i cui membri sono pure cittadini polacchi.
La Federazione di Russia considerò che nessuno è abilitato a introdurre unilateralmente nelle riserve e dichiarazioni fatte al momento della firma o della ratifica della Convenzione una definizione del termine "minoranza nazionale" non figurante nella Convenzione stessa. Secondo la Federazione di Russia, sono contrari ai fini della Convenzione i tentativi di escludere dal campo di applicazione della Convenzione le persone residenti in modo permanente sul territorio degli Stati Parte della Convenzione, le quali siano state private arbitrariamente della nazionalità che avevano precedentemente.
Il Governo della Repubblica di Slovenia dichiarò di considerare quali minoranze nazionali le popolazioni italiane e ungheresi autoctone. Dichiarò di voler applicare le disposizioni della Convenzione anche ai membri della comunità rom della Repubblica di Slovenia.
La Svezia dichiarò che le minoranze nazionali in Svezia sono rappresentate dai Sami, dai Finno-svedesi, dai Tornedalers, dai Rom e dagli Ebrei.
La Svizzera dichiarò di considerare minoranze nazionali ai sensi della Convenzione i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, che sono di nazionalità svizzera, mantengono legami antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.
Una molteplicità di dichiarazioni unilaterali, dunque, tale da affievolare notevolmente la portata delle stesse disposizioni convenzionali.
Quanto, invece, al contenuto della Convenzione, questo consta di 32 articoli ripartiti in 5 titoli.
Il titolo I enuncia un certo numero di principi generali, trai quali il principio secondo cui la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze fa parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale (art. 1).
Viene, poi, affermato il principio secondo cui tutte le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di scegliere liberamente di esssere o meno trattate come tali, e che alcuno svantaggio deve derivare da tale scelta: niente assimilazioni forzate, dunque, nè della maggioranza sulla minoranza nè da quest'ultima sulla maggioranza (art. 3).
Nel titolo II sono enunciate le garanzie che la Convenzione riconosce agli appartenenti alle minoranze nazionali.
Gli Stati s'impegnano a promuovere un'uguaglianza piena ed effettiva tra le minoranze nazionali e la maggioranza, così come a conservare e sviluppare la cultura delle minoranze nazionali ed a preservare la loro religione, la loro lingua e le loro tradizioni (art. 4/2).
Gli Stati s'impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonchè di preservare gli elementi essenziali della loro identità (art. 5).
Gli Stati s'impegnano, del pari, ad assicurare alle minoranze nazionali le libertà di riunione pacifica, di associazione, di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione (art. 7) e ad assicurare loro l'accesso ai media ed il loro utilizzo (art. 9).
Gli Stati s'impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa (art. 6/2).
Gli Stati s'impegnano, altresì, ad autorizzare luso delle lingue minoritarie in privato come in pubblico sia innanzi alle autorità amministrative, a riconoscere il diritto di utilizzare il proprio nome espresso nella lingua minoritaria, a riconoscere il diritto di presentare nella lingua minoritaria delle informazioni di carattere privato, ad impegnarsi nel presentare le indicazinoni topografiche nella lingua minoritaria (artt. 10, 11).
In materia d'educazione, gli Stati s'impegnano ad assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano la possibilità dapprendere la propria lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua, ed a riconoscere alle minoranze nazionali il diritto di creare scuole dinsegnamento e formazione (artt. 12, 13).
Gli Stati s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine e in una lingua che la stessa comprenda, delle ragioni del suo arresto, della natura dellaccusa portata contro di lei, nonché di difendersi nella propria lingua (art. 10).
Gli Stati s'impegnano, inoltre, a non impedire od ostacolare i contatti transfrontalieri degli appartenenti alle minoranze (art. 17), a favorirne la partecipazione alla vita economica, culturale, sociale, alla vita pubblica (art. 15), e ad astenersi dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un'area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, abbiano lo scopo di attentare ai diriti ed alle libertà enunciate dalla Convenzione quadro (art. 16).
Gli Stati s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto internazionale (art. 17).
Il titolo III sancisce un principio (la cui affermazione limita grandemente l'efficacia stessa dei principi proclamati nella Convenzione) teso ad assicurare gli Stati che abbiano motivo di temere che la concessione di diritti specifici alle proprie minoranze nazionali possa alimentare tendenze secessionistiche: nessuna disposizione della Convenzione potrà, infatti, essere interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad un'attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all'integrità territoriale ed all'indipendenza politica degli Stati contraenti (art. 21).
Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Stato membro o di ogni altra Convenzione alla quale questo Stato contraente è parte (art. 22).
Il titolo IV assicura che la valutazione dell'attuazione della Convenzione è affidata al Comitato dei Ministri, assistito a tal fine da un Comitato consultivo composto da esperti indipendenti (artt 24, 25, 26).
Le parti sono invitate a sottoporre periodicamente un rapporto implicante informazioni complete sulle misure legislative e di altro tipo, prese per attuare i principi della Convenzione quadro.
I rapporti degli Stati sono dapprima esaminati dal Comitato consultivo, che elabora un parere sulle misure prese da ciascuna parte. In seguito alla ricezione di tale parere, il Comitato dei Ministri si pronuncia circa l'adeguatezza delle misure prese dallo Stato interessato.
Il Comitato, potrà, in ogni modo, adottare delle raccomandazioni all'indirizzo della parte.
Il titolo V enuncia le modalità della firma, dell'entrata in vigore, nonchè della denuncia della Convenzione stessa (artt. 27-31).
La Convenzione quadro, pur rilevando innegabilmente come il primo Trattato politico internazionale per la protezione delle minoranze e codificando per la prima volta importanti principi, risulta non sufficientemente incisiva nè giuridicamente utile.
Le garanzie concesse alle minoranze, infatti, risultano assolutamente teoriche e, a causa della mancata definizione della nozione di "minoranze nazionali", inapplicabili proprio nei confronti di quelle entità statali che più grandemente hanno legiferato ed agito in violazione dei diritti delle minoranze (si pensi alla Turchia ed alla politica repressiva di quest'ultima nei confronti della minoranza curda).
Lo stesso titolo III della Convenzione, per contro, concede a qualsivoglia Stato la comoda protezione dei principi di tutela dell'integrità territoriale e dell'indipendenza dello stesso contro la concessione di qualunque non gradita garanzia e libertà. Tali principi, infatti, la cui definizione risulta tanto forte e così incontrovertibilmente devoluta all'autorità nazionale maggioritaria, possono agevolmente limitare e giungere paradossalmente a negare finanche lo stesso portato e le stesse garanzie proclamate nella Convenzione.
Quest'ultima, dunque, ben lungi dall'avere istituito effettivi meccanismi di attuazione delle garanzie proclamate (che rimangono, pertanto, astratte considerazioni) parrebbe aver inopportunamente codificato "la sovrana uguaglianza, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati", rafforzandole a discapito delle stesse minoranze.
Le minoranze nazionali, così prive di una concreta tutela giurisdizionale, si vedeno costrette per la difesa della propria identità ad un ricorso improduttivo (se non inesistente) innanzi ad organi di giurisdizione nazionale od innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, quest'ultima certo competente per la tutela dei diritti delle minoranze contro le discriminazioni (art. 14 CEDU), ma incapace di assicurare alle stesse ulteriori ed indispensabili forme di garanzia.
Un simile quadro giuridico non è in grado d'impedire (e nemmeno di punire) l'eventuale attuazione di politiche di assimilazione forzata.
Avv. Marco Dugnani
Pento Alberto
Il potere di riconoscere le Minoranze Nazionali ce l'ha soltanto lo Stato Italiano e non le Regioni a cui è solo deputato il compito o funzione di gestire sul proprio territorio quanto riconosciuto dalla Stato Italiano sulle minoranze nazionali e linguistiche.
La Regione del Veneto potrebbe farsi portavoce della Minoranza Nazionale Veneta presso lo Stato Italiano qualora questa si costituisse e si facesse vedere e sentire in maniera consistente come in Catalogna.
È soltanto questione di numeri, di forza, della volontà del Popolo Veneto di esistere come tale.
Il riconoscere i Veneti come Popolo e Minoranza Nazionale, da parte della Regione del Veneto equivarrebbe
a l'indizione di un Referendo sulla Indipendenza del Veneto dall'Italia e sarebbe incostituzionale.
Infatti la Regione del Veneto non fa nulla di tutto ciò, gli attuali amministratori politici della Regione del Veneto cavalcano a proprio vantaggio e per fini elettorali entrambe le questioni ma si guardano bene da porsi al di fuori della legge italiana rischiando di perdere la maggioranza che li sostiene al governo regionale o di essere commissariati dal governo italiano.
I promotori di queste iniziative: persone, associazioni, partiti, chi in buona fede e chi in mala fede, le portano avanti per ignoranza se in buona fede; strumentalmente per loro tornaconto personale ed elettorale se in malafede, ben sapendo di non poterne realizzare alcuna.
Poiché è evidente a tutti che il Popolo Veneto e/o la Minoranza Nazionale Veneta non esiste o meglio non è visibile e non ha la consistenza tale da potersi riconoscere come forza politica, come volontà di un popolo intero, valevole per il Diritto Internazionale.
Quello che dovrebbero fare i veri Patrioti Veneti è promuovere un sentire veneto, una coscienza veneta, un senso della realtà odierna e storica corrispondente alle cose e non falsato dai miti e dai pregiudizi e sopratutto un senso di fratellanza e di solidarietà che manca del tutto e la visione di una terra veneta dove i veneti siano liberi, responsabili e sovrani e non più sudditi e oggetto di sfruttamento e depredazione da parte di veneti e di italiani.
Ma mi pare che finora di veri Patrioti Veneti (non caregari e non politicanti, realisti e liberi dal mito venezianista) se ne siano visti e incontrati ben pochi.
Bisogna trovare ciò che unisce e accomuna tutti i veneti:
1) la terra veneta, condivisione del territorio che non può essere quello dei vecchi domini veneziani che da 219 anni non esistono più, ma quello del Veneto attuale
2) i valori che stanno alla base dei diritti/doveri umani universali, nel loro ordine naturale a cominciare da quelli dei nativi e degli indigeni
3) il riconoscimento delle variegate radici storiche delle genti venete senza alcun pregiudizio per talune ed esaltazione fanatica per altre
4) la sovranità democratica vera, diretta e partecipata, bando di ogni casta aristocratica
5) laicità dello stato e bando di ogni tendenza teocratica
I veneti del Veneto xełi on popoło?
viewtopic.php?f=183&t=1731
I venezianisti nostalgici della Serenissima stanno commettendo gli stessi errori che hanno comesso i veneziani (l'aristocrazia veneziana) a partire da 300 anni or sono, quando non hanno fatto nulla per fondere le genti venete in una unità statuale repubblicana a sovranità di tutti veneti (di terra e della laguna) e non solo dei veneziani; e alla Repubblica Veneta è mancata la coesione e la forza per contrastare politicamente e militarmente la Francia di Napoleone che così ha vuto buon gioco e s'impossesò del Veneto per poi cederci all'Austria e infine all'Italia.
I territori o domini della Serenissima non sono il Veneto, non sono la Patria Veneta, checchè ne dicano questi venezianisti. Questi territori a dominio veneziano non sono mai stati il Veneto e nemmeno una unità statuale sovrana ma un dominio veneziano.
E non si confondano nemmeno i territori che in epoca romana si chiamava X Regio e poi Venetia et Histria con il Veneto e la Terra Preistorica e StoricaVeneta o delle genti venete.
No tuti łi domegni venesiani łi jera tera veneta
viewtopic.php?f=137&t=2184
Sta kì no lè ła Pàrea Veneta
https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 1910766097
http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... enezia.png
On sondajo dal titoło poco serio, endoe ca se xmisia endependensa e aotonomia
Lunedì 19 Settembre 2016, 22:05
Indipendenza, Veneto spaccato: favorevole il 48%, contrari 47%
http://www.ilgazzettino.it/nordest/prim ... 74917.html
di Natascia Porcellato
Veneto indipendente? Questione appare tutt’altro che largamente condivisa. Il 48% dei veneti intervistati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est si dichiara a favore dell’indipendenza/autonomia della propria Regione, ma una quota sostanzialmente analoga (47%) è del parere opposto. Consistente (5%) la percentuale di quanti non si esprimono. Cosa si intende con indipendenza?
Il 12% chiede che il Veneto diventi uno Stato diverso e staccato dall’Italia, mentre il 36% vuole che l’autonomia sia comunque legata ad un ...
In realtà soltanto il 12% dei veneti (cittadini e abitanti del Veneto) vorrebbe l'indipendenza sentendosi veneti e non italiani, mente il 36% vorrebbe soltanto l'autonomia amministrativa e fiscale e continuare ad essere italiani.
Con questi numeri il "Popolo Veneto" per il mondo non esiste se non come velleità di una minoranza molto minoritaria.
???
PDL 116 Riconoscimento Minoranza Nazionale Veneta
https://www.facebook.com/robertoagirmo/ ... 2232541253
Un primo importante passo è stato compiuto!
Questa mattina, in Consiglio regionale, si è riunita la prima commissione, competente sulle materie legislative principali, in discussione il progetto di legge numero 116 di iniziativa dei Comuni di Resana, Segusino, Santa Lucia di Piave, Grantorto, e in seguito approvato anche da Santa Maria di Sala, San Martino di Lupari, Sossano e altri in arrivo.
La legge proposta vuole far riconoscere ai Veneti i diritti delle nazioni minori, come avviene verso i sud tirolesi nella provincia di Bolzano e in Val d'Aosta.
Il tutto, è previsto dalla convenzione internazionale sulle minoranze nazionali, e già applicato in molti paesi d'Europa.
A decidere su questa materia, per l'art.117 comma 4 della attuale Costituzione, è esclusivamente la regione.
Allo Stato spetta invece la decisione sulle lingue minoritarie, che sono oggetto di un'altra convenzione.
Nella precedente seduta il Presidente della Commissione, Marino Finozzi, aveva chiesto alcuni approfondimenti che sono stati dibattuti.
La maggioranza dei consiglieri della commissione ha dimostrato interesse per il progetto ed è stato dato parere positivo anche dall'ufficio legislativo della Regione, pur con alcuni distinguo.
Quest'ultimo ha riconosciuto per altro la novità e il valore giuridico del progetto di legge, giudicato scritto da mani competenti.
Il progetto è stato appoggiato e sostenuto sin da subito dal movimento politico Indipendenza Noi Veneto ed era presente in aula oggi con il sottoscritto; vi sono poi movimenti come Comitato per il Censimento ed il riconoscimento del popolo Veneto, Raixe Venete e Costumanze Venete che sostengono il progetto stesso.
La commissione si è espressa in termini favorevoli approvando il progetto a maggioranza.
Sono stati particolarmente interessanti e positivi gli interventi di Riccardo Barbisan Lega Nord e di Jacopo Berti Movimento 5 Stelle, questo denota che il progetto NON vuole avere colore Partitico, ma è essenzialmente un argomento di Politica Identitaria, Culturale e Sociale che viene apprezzato in modo assolutamente BIPARTISAN.
Solo il Partito Democratico ha votato compattamente contro, evidentemente il sentirsi Veneti non rientra nei loro canoni!
Confidiamo comunque di dare loro le giuste motivazioni al fine di far capire una volta di più che questo non è un voto di PARTITO ed invece è un voto di Buon Senso!
Si confida ora che il Consiglio Regionale riesca a deliberare prima della pronuncia referendaria, poiché l’eventuale vittoria del SI andrebbe a togliere l’esclusività della competenza sulla materia alla Regione.
Le ricadute per la popolazione veneta saranno importanti e fondamentali, a partire dallo studio nelle scuole della lingua e della cultura veneta, ma come anche il diritto al bilinguismo e la riserva di posti pubblici primariamente ai veneti.
Da notare che ci sarà il diritto di optare per l'appartenenza alla minoranza.
Come noto la Regione ha tardato in questi mesi a deliberare a causa della riforma sanitaria.
Se approvato e in seguito con le delibere comunali per l'attuazione della legge quando richiesta dalla popolazione, comincerà una nuova fase per i veneti, che vedranno progressivamente aumentare la loro sfera di autonomia, anche in sinergia con l'altro progetto di legge proposto dalla Giunta per la richiesta di deleghe alla Regione.
Ciò porterà anche ad una sempre maggiore incidenza sugli alti funzionari statali e a maggiori trasferimenti o entrate per l'applicazione della legge come previsto dal diritto internazionale.
Aggiungo una nota a parte particolarmente stonata che mi ha lasciato “basito” in relatà mi ha fatto INCAZZARE MOLTISSIMO!
Cinque minuti prima della discussione del PDL116 il Consigliere Regionale Antonio Guadagnini, (Giusto per capirci quello eletto con i voti di Indipendenza Noi Veneto che poi in assoluto spregio del mandato elettorale ottenuto e grazie al fatto che non vi sia il vincolo di mandato si è aperto il suo gruppo consiliare Siamo Veneto)
Si è alzato dal suo “scranno” è uscito dall’aula per non farVi rientro, al fine DI NON APPORTARE IL SUO VOTO!!!
Mettiamola cosi …..
se ha avuto un grave malore lo comprendo e me ne cruccio
se ha ricevuto una notizia sconvolgente a livello personale lo comprendo e mi spiace
se ha avuto un problema di natura intestinale …. Sono cose che succedono,
ma se è uscito dall’aula per NON VOTARE una legge a favore dei Veneti, gli domando pubblicamente da queste righe
PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’
e l’invito a non rispondere a me ma di rispondere 1° ai 52000 voti che l’hanno portato su quella sedia, quindi ai 5.000.000 di veneti tutti.
MA DUBITO RICEVEREMO RISPOSTA, DA QUANDO è LI SEMBRA SCOMPARSO!
Poi che sia chiaro, al momento della votazione in aula presumibilmente il 28/29 p.v. saremo di nuovo li a chiedergli conto delle sue posizioni, magari per quel tempo si sarà ricordato del mandato ricevuto.
Tanto dovevo
Roberto Agirmo
Membro Direttivo Nazionale Indipendenza Noi veneto
Resp. Provincia di Venezia