I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

Messaggioda Berto » mer nov 16, 2016 8:38 pm

Megnoranza nasional - minoranza nazionale - I veneti sono una minoranza nazionale?

Per lo stato italiano NO e nemmeno per la maggioranza degli abitanti del Veneto.
Nessuno al Mondo, nessun Stato, nessuna organizzazione di Stati Nazione come l'ONU, nessuna Corte Giuridica Internazionale, al Mondo, possono riconoscere quello che nemmeno una consistente minoranza degli abitanti del Veneto riconoscono a se stessi, ossia la qualità umana, giuridica e politica di essere un Popolo: cioè di essere Popolo Veneto e non Popolo Italiano.


https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 6219663173


I veneti sono una minoranza nazionale?

Per lo stato italiano NO e nemmeno per la maggioranza degli abitanti del Veneto.

E la Regione del Veneto che è un'articolazione dello Stato Italiano o Nazione Italiana, per l'ordinamento italiano, non ha titolo alcuno per poter decidere se i Veneti siano o meno una minoranza nazionale e come tale una minoranza etno-linguistica da tutelare e a cui riconoscere le diversità e i relativi diritti che per esempio riconosce alle regioni autonome e alle minoranze linguistiche.

Che può decidere in tal senso sono soltanto i Veneti, i cittadini Veneti dello Stato Italiano residenti nella Regione Veneto, in quanto terra preistorica e storica delle genti che da miliaia di anni si definiscono e vengono definite come venete e che si sentono, si riconoscono come Popolo a sè e ben distinto dal resto dei cittadini dello Stato Italiano, e che in quanto popolo distinto riconoscono le loro specificità linguistiche, culturali, religiose, politiche.
Tale decisione ha un peso politico e giuridico internazionale se la quantità dei Veneti che si riconoscono come Popolo Veneto e diversi dagli italiani e/o che decidono di esserlo e di esercitare i loro Diritti Umani Civili e Politici non più come Italiani ma come Veneti sia manifestamente rilevante, ... lo sarebbe pianemente se si trattasse della maggioranza degli abitanti della Regione del Veneto.

Il Italia decidono gli italiani a Roma (tra cui i veneti che sono e si sentono italiani); in Veneto decidono i veneti che si riconoscono e si sentono pù veneti che italiani e diversi dagli italiani e si costituiscono come tali in un numero visibilmente rilevante al mondo intero.

Perché i Veneti possano essere un Popolo devono sentirsi e riconoscersi come tale a centinaia di migliaia, o meglio a milioni.
Finché non si manifesta al mondo questo fantomatico Popolo Veneto non esiste e non può esercitare alcun diritto poiché per esercitare qualsiasi presunto diritto che sia in contrasto con altri presunti diritti ci vuole la forza politica e questa forza si manifesta nella consistensa del Popolo Veneto.

Un fantomatico Popolo Veneto a parole non esiste, potrebbe esistere soltanto nei fatti, qualora questo Popolo si concretizasse manifestandosi al Mondo come tale come in Catalogna quando milioni di Catalani scendono in strada e si mostrano al Mondo, agli altri Popoli del Mondo, alle altre Nazioni del Mondo.


Un Popolo non esiste perché una persona, un gruppo di persone, decine, centinaia o miliaia si dicono tali, su una popolazione di milioni di abitanti, ma per esistere è necessario e fondamentale che una buona parte, almeno la maggioranza degli abitanti di quel territorio si riconosca come Popolo a sè e come tale incominci ad esercitare la sua sovranità politica manifestando al Mondo la propria volontà di Popolo Indipendente e Sovrano.
Se si tratta invece di una minoranza inconsistente il Popolo non esisterà mai, se prima questa minoranza non convincerà la maggioranza a riconoscersi e a costituirsi come Popolo a sè, altro e sovrano.




Questa è una iniziativa insensata che non può produrre alcun risultato per i veneti, se non quello di dare visibilità mediatica e politica ai suoi promotori, da utilizzare come propaganda personale o associativa o partitica, magari finalizzata al sostegno di qualche loro candidatura alle elezioni politiche o amministrative:

Progetto di legge per riconoscere l'identità veneta come minoranza nazionale
Pubblicato il 23 giu 2016

Servizio RAI 3 Regionale Veneto, sul progetto di legge in esame al Consiglio Regionale Veneto, per la salvaguardia della identità nazionale veneta
https://www.youtube.com/watch?v=IU1N9UE ... r_embedded

25 de lujo?

Santa Lucia Approva P.L.R. MINORANZA NAZIONALE VENETA
https://www.youtube.com/watch?v=aabssDjzdaQ


http://istitutolinguaveneta.org/wp-cont ... 3-2015.pdf



Eco coel ke łi scrive łi promodori de sta enesiadiva:

Il Consiglio Regionale Veneto sta discutendo la legge per riconoscere i Veneti come NAZIONE AUTONOMA all´interno dell´Italia, quindi una MINORANZA NAZIONALE.

Avremo la compensazione delle tasse, controllo dei flussi migratori, codecisione sui prefetti, l’insegnamento nelle scuole della lingua, storia e cultura Veneta, canali radio e TV e giornali in lingua Veneta, i posti riservati nel pubblico servizio, e tutti i diritti previsti dalla “Convenzione Quadro per le Minoranze Nazionali” del Consiglio d’Europa (L.n.302/1997). Come avviene in Sud Tirolo ed anche meglio.

Ma no xe vero, no sarve cusì, ste norme e ła lejixlasion tałiana no ło parmete!



Il testo della convenzione non va al di là degli strumenti internazionali come gli impegni per la protezione delle minoranze nazionali nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite e nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare il Documento di Copenaghen del 29 giugno 1990.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzio ... _nazionali

La priorità dello Stato, o della lingua di stato, è regolarmente sottolineata:


Articolo 14:

« 1. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria. 2. Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’ap­prendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua. »

Articolo 20:

« Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro,
le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali. »

Articolo 21:

« Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati. »

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSea ... 168007cdd0



Minoranze linguistiche in Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze ... d%27Italia

Le minoranze linguistiche d'Italia sono costituite dalle comunità parlanti idiomi appartenenti a varie famiglie linguistiche (ovvero i gruppi germanici, albanesi, greci, neolatini e slavi) e diversi dalla lingua nazionale entro i confini della Repubblica italiana. Sono riconosciuti e tutelati da apposite leggi nazionali (come la 482/99) e regionali dodici gruppi linguistici minoritari (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi e sloveni), rappresentati da circa 2.500.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni.

Non sono ammesse a tutela né le «alloglossie interne», ovvero comunità parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali e insediatesi in territori oggi appartenenti allo stato italiano (come i dialettofoni gallo-italici dell'Italia insulare e meridionale), né le «minoranze diffuse», cioè le comunità parlanti varietà non territorializzate (come i Rom e i Sinti), né le «nuove minoranze», ossia le lingue alloglotte di recente importazione parlate in comunità in cui spicca «una volontà di conservare lingua, cultura, religione e identità di origine».

Non sono altresì tutelate lingue regionali quali l'emiliano-romagnolo, il ligure, il lombardo, il napoletano, il piemontese, il veneto e il siciliano, le cui comunità, stricto sensu, rientrebbero nell'accezione di «minoranze linguistiche» in quanto parlanti idiomi geneticamente autonomi rispetto alla lingua nazionale italiana.

Sebbene da un punto di vista linguistico le lingue regionali escluse dalla legge 482/99 non siano associabili tout court all'italiano, si ritiene che facciano parte del gruppo "italoromanzo" prima di tutto per motivi di natura storica e istituzionale, e quindi i parlanti di tali lingue sono considerati automaticamente fondatori della maggioranza linguistica italiana, contrapposta all'esistenza delle minoranze selezionate. Tullio Telmon osserva che minoranze linguistiche e lingue non riconosciute sono in realtà tutte sullo stesso livello rispetto all'italiano, indipendentemente dalle loro origini e dai loro tratti distintivi[5]. Giovanni Battista Pellegrini ha osservato che la contrapposizione tra due comunità divergenti quanto la friulana e la sarda (riconosciute dalla legge come minoranze linguistiche) a comunità non meno divergenti, e tuttavia chiamate "italoromanze", renda ambiguo l'aggettivo "italoromanzo" tanto da mettere in discussione la posizione sociolinguistica di tutte le lingue parlate in Italia.





La protezione delle minoranze nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
di Avv. Marco Dugnani

Archivio
inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

http://www.diritto.it/articoli/europa/dugnani3.html

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Aperta alla firma il 1 febbraio 1997, la Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali è entrata in vigore il 1 marzo 1998. Si connota come il primo Trattato internazionale multilaterale sui diritti delle minoranze.
Una delle questioni più controverse e dibattute a riguardo attiene alla definizione giuridica del concetto di "minoranza nazionale".
Non esiste, infatti, nel diritto internazionale positivo (nè la Convenzione quadro ha posto rimedio a tale lacuna) alcuna definizione giuridica di tale categoria.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranza
http://www.minoranzelinguistiche.provin ... 044911.pdf


La necessità di un Trattato specifico relativo alla protezione delle minoranze nazionali fu avvertito in seno al Consiglio d'europa a seguito dei tragici eventi politici che contraddistinsero le regioni balcaniche dopo il disfacimento dell'Unione sovietica.

La stabilità europea iniziò a sentirsi minacciata dalle tensioni che sarebbero potute scaturire dai numerosi Stati che comprendevano al loro interno, e tutt'ora comprendono, delle minoranze nazionali.

Aperta alla firma il 1 febbraio 1997, la Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali è entrata in vigore il 1 marzo 1998. Si connota come il primo Trattato internazionale multilaterale sui diritti delle minoranze.

Una delle questioni più controverse e dibattute a riguardo attiene alla definizione giuridica del concetto di "minoranza nazionale".

Non esiste, infatti, nel diritto internazionale positivo (nè la Convenzione quadro ha posto rimedio a tale lacuna) alcuna definizione giuridica di tale categoria.

La problematica attinente alle garanzie da assicurare agli appartenenti di minoranze nazionali impone, inoltre, a priori una scelta tra due differenti concezioni d'intendere la categoria dei diritti e delle libertà:

1) I diritti e le libertà che, garantiti senza alcuna discriminazione, pongono le minoranze sullo stesso piano degli altri cittadini dello Stato.

2) I diritti e le libertà che conferiscono una sorta di trattamento preferenziale alla minoranza, al fine di salvaguardare le proprie caratteristiche e, soprattutto, di assicurare alle stesse un'uguaglianza reale ed effettiva.

La Convenzione quadro oggetto della presente dissertazione, invece, pur rilevando che (art. 4): "le parti s'impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge", riconosce agli appartenenti alle minoranze nazionali alcune prerogative specifiche (di seguito meglio esplicitate) connaturate alla propria specificità.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e specificamente il suo art. 14, non riconosce, invece, che la prima delle su menzionate categorie, precisando che: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

Le fondamenta per la redazione convenzionale vennero gettate nell'ambito del Consiglio d'Europa dalla Raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare, rivolta al Consiglio dei Ministri.

Tale Raccomandazione propose l'aggiunta di un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo teso a garantire ed assicurare i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, all'interno del quale avrebbe potuto ricevere finalmente codificazione la definizione giuridica di "minoranza nazionale", e sarebbe stata prevista la competenza di un organismo giurisdizionale internazionale (la Corte europea dei diritti dell'uomo) per il controllo del rispetto e dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, tutte direttamente ed immediatamente applicabili.

Proprio a causa delle sua grande incisività e determinatezza, la Raccomandazione 1201 non mancò di suscitare la ferma opposizione di alcuni Stati membri, quali la Francia, la Turchia e la Grecia.

Il concetto politico di Stato nazione proprio di questi ultimi Stati, infatti, si opponeva ex se al riconoscimento giuridico delle minoranze nazionali effettivamente presenti sul loro territorio.

Secondo quanto sostenuto dai propri rappresentanti diplomatici, tali Stati, fondati sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, non potevano che respingere il riconoscimento di determinati ed ulteriori diritti nei confronti di una solo categoria di cittadini, ritenendo che il principio di uguaglianza fosse di per sè sufficiente alla protezione delle minoranze.

Tali opposizioni causarono il definitivo abbandono dell'idea di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e portarono alla redazione di una Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali tuttavia sprovvista dell'efficacia e della diretta applicabilità garantite, invece, dal Protocollo.

Infatti, il concetto stesso di "Convenzione quadro", cioè di uno strumento giuridico definito limitatamente agli obiettivi da perseguire ma non nelle modalità per conseguirli, rivela evidentemente la volontà degli Stati contraenti di lasciarsi un ampio spazio di manovra politica nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione.

Un'ulteriore debolezza della Convenzione, si concretizza nell'ormai cronica assenza della definizione del concetto di "minoranza nazionale". Le divergenze tra le delegazioni degli Stati contraenti circa il contenuto preciso di tale definizione hanno impedito qualunque tentativo di codificazione.

La mancata definizione permette ad alcuni paesi, quali la Francia e la Turchia, di non addivenire alla ratifica della Convenzione, facendo apparire non giuridicamente contestabile la pretesa degli stessi di non avere al proprio interno alcuna minoranza nazionale.

In merito, invece, agli Stati che hanno già provveduto alla ratifica la Convenzione (l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la legge n. 302, del 28 agosto 1997), si deve rilevare che la stessa lacuna genera una grave situazione di incertezza giuridica in merito all'esatto campo d'applicazione ed alle modalità di attuazione della Convenzione stessa.

Alcuni Stati membri, infatti, al momento della ratifica della Convenzione hanno ritenuto di formulare delle dichiarazioni unilaterali precisando la loro interpretazione del concetto di minoranza nazionale, con l'evidente finalità di allontanare o di limitare quanto più possibile il campo di applicazione della Convenzione stessa.

Eccone una disamina:

La Repubblica d'Austria dichiarò che il termine "minoranze nazionali" ai sensi della Convenzione va inteso come indicante i gruppi che rientrano nel campo di applicazione della legge austriaca sui gruppi etnici (Volksgruppengesetz, Bundesgesetzblatt n. 396/1976), che vivono e che hanno avuto tradizionalmente il proprio domicilio in regioni del territorio della Repubblica d'Austria e sono composti di cittadini austriaci di lingua materna diversa da quella tedesca e aventi culture etniche proprie.

La Repubblica dell'Azerbaigian e l'Assemblea nazionale della Repubblica bulgara dichiararono che la ratifica della Convenzione e l'attuazione delle sue disposizioni non implicano nessun diritto a svolgere un'attività che violi l'integrità territoriale e la sovranità o la sicurezza interna e internazionale delle stesse.

La Danimarca dichiarò che la Convenzione quadro si applicha alla minoranza tedesca nello Jutland meridionale, facente parte del Regno di Danimarca.

La Repubblica d'Estonia dichiarò d'intendere il termine "minoranze nazionali" riferito ai cittadini d'Estonia che risiedono sul territorio dell'Estonia, mantengono legami di lunga data, stabili e duraturi con l'Estonia, si distinguono dagli Estoni per le proprie caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche, si adoperano per preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religione o la propria lingua, che costituiscono la base della loro identità comune.

La Repubblica federale di Germania dichiarò di considerare minoranze nazionali i Danesi di nazionalità tedesca e i membri del popolo sòrabo di nazionalità tedesca. Dichiarò di applicare la Convenzione anche ai gruppi etnici residenti tradizionalmente in Germania, quali i Frisoni di nazionalità tedesca e i Sinti e i Rom di nazionalità tedesca.

Il Principato del Liechtenstein ed il Governo di Malta dichiararono d'interpretare gli articoli 24 e 25 della Convenzione considerando che minoranze nazionali ai sensi della Convenzione quadro non esistono sul territorio del Principato del Liechtenstein e su quello di Malta. I due Stati considerarono la ratifica della Convenzione un atto di solidarietà in vista degli obiettivi della Convenzione.

La Repubblica di Macedonia dichiarò che le disposizioni della Convenzione saranno applicate alle minoranze nazionali albanese, turca, valacca, rom e serba viventi sul territorio della Repubblica di Macedonia.

La Repubblica di Polonia dichiarò di intendere come "minoranze nazionali" i residenti sul territorio della Repubblica di Polonia, i cui membri sono pure cittadini polacchi.

La Federazione di Russia considerò che nessuno è abilitato a introdurre unilateralmente nelle riserve e dichiarazioni fatte al momento della firma o della ratifica della Convenzione una definizione del termine "minoranza nazionale" non figurante nella Convenzione stessa. Secondo la Federazione di Russia, sono contrari ai fini della Convenzione i tentativi di escludere dal campo di applicazione della Convenzione le persone residenti in modo permanente sul territorio degli Stati Parte della Convenzione, le quali siano state private arbitrariamente della nazionalità che avevano precedentemente.

Il Governo della Repubblica di Slovenia dichiarò di considerare quali minoranze nazionali le popolazioni italiane e ungheresi autoctone. Dichiarò di voler applicare le disposizioni della Convenzione anche ai membri della comunità rom della Repubblica di Slovenia.

La Svezia dichiarò che le minoranze nazionali in Svezia sono rappresentate dai Sami, dai Finno-svedesi, dai Tornedalers, dai Rom e dagli Ebrei.

La Svizzera dichiarò di considerare minoranze nazionali ai sensi della Convenzione i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, che sono di nazionalità svizzera, mantengono legami antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.

Una molteplicità di dichiarazioni unilaterali, dunque, tale da affievolare notevolmente la portata delle stesse disposizioni convenzionali.

Quanto, invece, al contenuto della Convenzione, questo consta di 32 articoli ripartiti in 5 titoli.

Il titolo I enuncia un certo numero di principi generali, trai quali il principio secondo cui la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze fa parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale (art. 1).

Viene, poi, affermato il principio secondo cui tutte le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di scegliere liberamente di esssere o meno trattate come tali, e che alcuno svantaggio deve derivare da tale scelta: niente assimilazioni forzate, dunque, nè della maggioranza sulla minoranza nè da quest'ultima sulla maggioranza (art. 3).

Nel titolo II sono enunciate le garanzie che la Convenzione riconosce agli appartenenti alle minoranze nazionali.

Gli Stati s'impegnano a promuovere un'uguaglianza piena ed effettiva tra le minoranze nazionali e la maggioranza, così come a conservare e sviluppare la cultura delle minoranze nazionali ed a preservare la loro religione, la loro lingua e le loro tradizioni (art. 4/2).

Gli Stati s'impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonchè di preservare gli elementi essenziali della loro identità (art. 5).

Gli Stati s'impegnano, del pari, ad assicurare alle minoranze nazionali le libertà di riunione pacifica, di associazione, di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione (art. 7) e ad assicurare loro l'accesso ai media ed il loro utilizzo (art. 9).

Gli Stati s'impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa (art. 6/2).

Gli Stati s'impegnano, altresì, ad autorizzare l’uso delle lingue minoritarie in privato come in pubblico sia innanzi alle autorità amministrative, a riconoscere il diritto di utilizzare il proprio nome espresso nella lingua minoritaria, a riconoscere il diritto di presentare nella lingua minoritaria delle informazioni di carattere privato, ad impegnarsi nel presentare le indicazinoni topografiche nella lingua minoritaria (artt. 10, 11).

In materia d'educazione, gli Stati s'impegnano ad assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano la possibilità d’apprendere la propria lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua, ed a riconoscere alle minoranze nazionali il diritto di creare scuole d’insegnamento e formazione (artt. 12, 13).

Gli Stati s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine e in una lingua che la stessa comprenda, delle ragioni del suo arresto, della natura dell’accusa portata contro di lei, nonché di difendersi nella propria lingua (art. 10).

Gli Stati s'impegnano, inoltre, a non impedire od ostacolare i contatti transfrontalieri degli appartenenti alle minoranze (art. 17), a favorirne la partecipazione alla vita economica, culturale, sociale, alla vita pubblica (art. 15), e ad astenersi dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un'area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, abbiano lo scopo di attentare ai diriti ed alle libertà enunciate dalla Convenzione quadro (art. 16).

Gli Stati s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto internazionale (art. 17).

Il titolo III sancisce un principio (la cui affermazione limita grandemente l'efficacia stessa dei principi proclamati nella Convenzione) teso ad assicurare gli Stati che abbiano motivo di temere che la concessione di diritti specifici alle proprie minoranze nazionali possa alimentare tendenze secessionistiche: nessuna disposizione della Convenzione potrà, infatti, essere interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad un'attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all'integrità territoriale ed all'indipendenza politica degli Stati contraenti (art. 21).

Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Stato membro o di ogni altra Convenzione alla quale questo Stato contraente è parte (art. 22).

Il titolo IV assicura che la valutazione dell'attuazione della Convenzione è affidata al Comitato dei Ministri, assistito a tal fine da un Comitato consultivo composto da esperti indipendenti (artt 24, 25, 26).

Le parti sono invitate a sottoporre periodicamente un rapporto implicante informazioni complete sulle misure legislative e di altro tipo, prese per attuare i principi della Convenzione quadro.

I rapporti degli Stati sono dapprima esaminati dal Comitato consultivo, che elabora un parere sulle misure prese da ciascuna parte. In seguito alla ricezione di tale parere, il Comitato dei Ministri si pronuncia circa l'adeguatezza delle misure prese dallo Stato interessato.

Il Comitato, potrà, in ogni modo, adottare delle raccomandazioni all'indirizzo della parte.

Il titolo V enuncia le modalità della firma, dell'entrata in vigore, nonchè della denuncia della Convenzione stessa (artt. 27-31).

La Convenzione quadro, pur rilevando innegabilmente come il primo Trattato politico internazionale per la protezione delle minoranze e codificando per la prima volta importanti principi, risulta non sufficientemente incisiva nè giuridicamente utile.

Le garanzie concesse alle minoranze, infatti, risultano assolutamente teoriche e, a causa della mancata definizione della nozione di "minoranze nazionali", inapplicabili proprio nei confronti di quelle entità statali che più grandemente hanno legiferato ed agito in violazione dei diritti delle minoranze (si pensi alla Turchia ed alla politica repressiva di quest'ultima nei confronti della minoranza curda).

Lo stesso titolo III della Convenzione, per contro, concede a qualsivoglia Stato la comoda protezione dei principi di tutela dell'integrità territoriale e dell'indipendenza dello stesso contro la concessione di qualunque non gradita garanzia e libertà. Tali principi, infatti, la cui definizione risulta tanto forte e così incontrovertibilmente devoluta all'autorità nazionale maggioritaria, possono agevolmente limitare e giungere paradossalmente a negare finanche lo stesso portato e le stesse garanzie proclamate nella Convenzione.

Quest'ultima, dunque, ben lungi dall'avere istituito effettivi meccanismi di attuazione delle garanzie proclamate (che rimangono, pertanto, astratte considerazioni) parrebbe aver inopportunamente codificato "la sovrana uguaglianza, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati", rafforzandole a discapito delle stesse minoranze.

Le minoranze nazionali, così prive di una concreta tutela giurisdizionale, si vedeno costrette per la difesa della propria identità ad un ricorso improduttivo (se non inesistente) innanzi ad organi di giurisdizione nazionale od innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, quest'ultima certo competente per la tutela dei diritti delle minoranze contro le discriminazioni (art. 14 CEDU), ma incapace di assicurare alle stesse ulteriori ed indispensabili forme di garanzia.

Un simile quadro giuridico non è in grado d'impedire (e nemmeno di punire) l'eventuale attuazione di politiche di assimilazione forzata.

Avv. Marco Dugnani



Pento Alberto
Il potere di riconoscere le Minoranze Nazionali ce l'ha soltanto lo Stato Italiano e non le Regioni a cui è solo deputato il compito o funzione di gestire sul proprio territorio quanto riconosciuto dalla Stato Italiano sulle minoranze nazionali e linguistiche.
La Regione del Veneto potrebbe farsi portavoce della Minoranza Nazionale Veneta presso lo Stato Italiano qualora questa si costituisse e si facesse vedere e sentire in maniera consistente come in Catalogna.
È soltanto questione di numeri, di forza, della volontà del Popolo Veneto di esistere come tale.
Il riconoscere i Veneti come Popolo e Minoranza Nazionale, da parte della Regione del Veneto equivarrebbe
a l'indizione di un Referendo sulla Indipendenza del Veneto dall'Italia e sarebbe incostituzionale.
Infatti la Regione del Veneto non fa nulla di tutto ciò, gli attuali amministratori politici della Regione del Veneto cavalcano a proprio vantaggio e per fini elettorali entrambe le questioni ma si guardano bene da porsi al di fuori della legge italiana rischiando di perdere la maggioranza che li sostiene al governo regionale o di essere commissariati dal governo italiano.

I promotori di queste iniziative: persone, associazioni, partiti, chi in buona fede e chi in mala fede, le portano avanti per ignoranza se in buona fede; strumentalmente per loro tornaconto personale ed elettorale se in malafede, ben sapendo di non poterne realizzare alcuna.
Poiché è evidente a tutti che il Popolo Veneto e/o la Minoranza Nazionale Veneta non esiste o meglio non è visibile e non ha la consistenza tale da potersi riconoscere come forza politica, come volontà di un popolo intero, valevole per il Diritto Internazionale.



Quello che dovrebbero fare i veri Patrioti Veneti è promuovere un sentire veneto, una coscienza veneta, un senso della realtà odierna e storica corrispondente alle cose e non falsato dai miti e dai pregiudizi e sopratutto un senso di fratellanza e di solidarietà che manca del tutto e la visione di una terra veneta dove i veneti siano liberi, responsabili e sovrani e non più sudditi e oggetto di sfruttamento e depredazione da parte di veneti e di italiani.
Ma mi pare che finora di veri Patrioti Veneti (non caregari e non politicanti, realisti e liberi dal mito venezianista) se ne siano visti e incontrati ben pochi.

Bisogna trovare ciò che unisce e accomuna tutti i veneti:
1) la terra veneta, condivisione del territorio che non può essere quello dei vecchi domini veneziani che da 219 anni non esistono più, ma quello del Veneto attuale
2) i valori che stanno alla base dei diritti/doveri umani universali, nel loro ordine naturale a cominciare da quelli dei nativi e degli indigeni
3) il riconoscimento delle variegate radici storiche delle genti venete senza alcun pregiudizio per talune ed esaltazione fanatica per altre
4) la sovranità democratica vera, diretta e partecipata, bando di ogni casta aristocratica
5) laicità dello stato e bando di ogni tendenza teocratica




I veneti del Veneto xełi on popoło?
viewtopic.php?f=183&t=1731


I venezianisti nostalgici della Serenissima stanno commettendo gli stessi errori che hanno comesso i veneziani (l'aristocrazia veneziana) a partire da 300 anni or sono, quando non hanno fatto nulla per fondere le genti venete in una unità statuale repubblicana a sovranità di tutti veneti (di terra e della laguna) e non solo dei veneziani; e alla Repubblica Veneta è mancata la coesione e la forza per contrastare politicamente e militarmente la Francia di Napoleone che così ha vuto buon gioco e s'impossesò del Veneto per poi cederci all'Austria e infine all'Italia.


I territori o domini della Serenissima non sono il Veneto, non sono la Patria Veneta, checchè ne dicano questi venezianisti. Questi territori a dominio veneziano non sono mai stati il Veneto e nemmeno una unità statuale sovrana ma un dominio veneziano.
E non si confondano nemmeno i territori che in epoca romana si chiamava X Regio e poi Venetia et Histria con il Veneto e la Terra Preistorica e StoricaVeneta o delle genti venete.


No tuti łi domegni venesiani łi jera tera veneta
viewtopic.php?f=137&t=2184

Sta kì no lè ła Pàrea Veneta
https://www.facebook.com/alberto.pento/ ... 1910766097

Immagine
http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... enezia.png


On sondajo dal titoło poco serio, endoe ca se xmisia endependensa e aotonomia

Lunedì 19 Settembre 2016, 22:05
Indipendenza, Veneto spaccato: favorevole il 48%, contrari 47%

http://www.ilgazzettino.it/nordest/prim ... 74917.html

di Natascia Porcellato
Veneto indipendente? Questione appare tutt’altro che largamente condivisa. Il 48% dei veneti intervistati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est si dichiara a favore dell’indipendenza/autonomia della propria Regione, ma una quota sostanzialmente analoga (47%) è del parere opposto. Consistente (5%) la percentuale di quanti non si esprimono. Cosa si intende con indipendenza?
Il 12% chiede che il Veneto diventi uno Stato diverso e staccato dall’Italia, mentre il 36% vuole che l’autonomia sia comunque legata ad un ...


In realtà soltanto il 12% dei veneti (cittadini e abitanti del Veneto) vorrebbe l'indipendenza sentendosi veneti e non italiani, mente il 36% vorrebbe soltanto l'autonomia amministrativa e fiscale e continuare ad essere italiani.

Con questi numeri il "Popolo Veneto" per il mondo non esiste se non come velleità di una minoranza molto minoritaria.



???

PDL 116 Riconoscimento Minoranza Nazionale Veneta

https://www.facebook.com/robertoagirmo/ ... 2232541253

Un primo importante passo è stato compiuto!

Questa mattina, in Consiglio regionale, si è riunita la prima commissione, competente sulle materie legislative principali, in discussione il progetto di legge numero 116 di iniziativa dei Comuni di Resana, Segusino, Santa Lucia di Piave, Grantorto, e in seguito approvato anche da Santa Maria di Sala, San Martino di Lupari, Sossano e altri in arrivo.

La legge proposta vuole far riconoscere ai Veneti i diritti delle nazioni minori, come avviene verso i sud tirolesi nella provincia di Bolzano e in Val d'Aosta.
Il tutto, è previsto dalla convenzione internazionale sulle minoranze nazionali, e già applicato in molti paesi d'Europa.
A decidere su questa materia, per l'art.117 comma 4 della attuale Costituzione, è esclusivamente la regione.
Allo Stato spetta invece la decisione sulle lingue minoritarie, che sono oggetto di un'altra convenzione.

Nella precedente seduta il Presidente della Commissione, Marino Finozzi, aveva chiesto alcuni approfondimenti che sono stati dibattuti.

La maggioranza dei consiglieri della commissione ha dimostrato interesse per il progetto ed è stato dato parere positivo anche dall'ufficio legislativo della Regione, pur con alcuni distinguo.

Quest'ultimo ha riconosciuto per altro la novità e il valore giuridico del progetto di legge, giudicato scritto da mani competenti.

Il progetto è stato appoggiato e sostenuto sin da subito dal movimento politico Indipendenza Noi Veneto ed era presente in aula oggi con il sottoscritto; vi sono poi movimenti come Comitato per il Censimento ed il riconoscimento del popolo Veneto, Raixe Venete e Costumanze Venete che sostengono il progetto stesso.
La commissione si è espressa in termini favorevoli approvando il progetto a maggioranza.

Sono stati particolarmente interessanti e positivi gli interventi di Riccardo Barbisan Lega Nord e di Jacopo Berti Movimento 5 Stelle, questo denota che il progetto NON vuole avere colore Partitico, ma è essenzialmente un argomento di Politica Identitaria, Culturale e Sociale che viene apprezzato in modo assolutamente BIPARTISAN.

Solo il Partito Democratico ha votato compattamente contro, evidentemente il sentirsi Veneti non rientra nei loro canoni!
Confidiamo comunque di dare loro le giuste motivazioni al fine di far capire una volta di più che questo non è un voto di PARTITO ed invece è un voto di Buon Senso!

Si confida ora che il Consiglio Regionale riesca a deliberare prima della pronuncia referendaria, poiché l’eventuale vittoria del SI andrebbe a togliere l’esclusività della competenza sulla materia alla Regione.

Le ricadute per la popolazione veneta saranno importanti e fondamentali, a partire dallo studio nelle scuole della lingua e della cultura veneta, ma come anche il diritto al bilinguismo e la riserva di posti pubblici primariamente ai veneti.

Da notare che ci sarà il diritto di optare per l'appartenenza alla minoranza.

Come noto la Regione ha tardato in questi mesi a deliberare a causa della riforma sanitaria.

Se approvato e in seguito con le delibere comunali per l'attuazione della legge quando richiesta dalla popolazione, comincerà una nuova fase per i veneti, che vedranno progressivamente aumentare la loro sfera di autonomia, anche in sinergia con l'altro progetto di legge proposto dalla Giunta per la richiesta di deleghe alla Regione.

Ciò porterà anche ad una sempre maggiore incidenza sugli alti funzionari statali e a maggiori trasferimenti o entrate per l'applicazione della legge come previsto dal diritto internazionale.

Aggiungo una nota a parte particolarmente stonata che mi ha lasciato “basito” in relatà mi ha fatto INCAZZARE MOLTISSIMO!
Cinque minuti prima della discussione del PDL116 il Consigliere Regionale Antonio Guadagnini, (Giusto per capirci quello eletto con i voti di Indipendenza Noi Veneto che poi in assoluto spregio del mandato elettorale ottenuto e grazie al fatto che non vi sia il vincolo di mandato si è aperto il suo gruppo consiliare Siamo Veneto)
Si è alzato dal suo “scranno” è uscito dall’aula per non farVi rientro, al fine DI NON APPORTARE IL SUO VOTO!!!

Mettiamola cosi …..
se ha avuto un grave malore lo comprendo e me ne cruccio
se ha ricevuto una notizia sconvolgente a livello personale lo comprendo e mi spiace
se ha avuto un problema di natura intestinale …. Sono cose che succedono,

ma se è uscito dall’aula per NON VOTARE una legge a favore dei Veneti, gli domando pubblicamente da queste righe
PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’ PERCHE’
e l’invito a non rispondere a me ma di rispondere 1° ai 52000 voti che l’hanno portato su quella sedia, quindi ai 5.000.000 di veneti tutti.

MA DUBITO RICEVEREMO RISPOSTA, DA QUANDO è LI SEMBRA SCOMPARSO!

Poi che sia chiaro, al momento della votazione in aula presumibilmente il 28/29 p.v. saremo di nuovo li a chiedergli conto delle sue posizioni, magari per quel tempo si sarà ricordato del mandato ricevuto.

Tanto dovevo
Roberto Agirmo
Membro Direttivo Nazionale Indipendenza Noi veneto
Resp. Provincia di Venezia
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

Messaggioda Berto » sab nov 19, 2016 7:59 am

???

Diamo ai veneti lo statuto di minoranza nazionale
di Roberto Agirmo*

http://www.lintraprendente.it/2016/11/d ... U.facebook

La Prima commissione del Consiglio Regionale Veneto ha deliberato che il Progetto di Legge (PdL) 116 sarà portato in aula per il voto del Consiglio Regionale. Ma cos’è il PdL 116 e perché è cosi importante per il futuro del Veneto? Il PdL 116 (“Riconoscimento dei veneti come minoranza nazionale“) è un’iniziativa prima presentata dai comuni di Resana, Segusino, Grantorto e Santa Lucia di Piave, in seguito sostenuta anche da San Martino di Lupari, Santa Maria di Sala, Sossano ed altri, quindi ancora portata avanti comunicativamente e sostenuta da “Indipendenza Noi Veneto”.

Alcune premesse sono opportune. I veneti sono oggi una comunità umana storica ed etnica, ma come civiltà sono presenti nel territorio dell’alto Adriatico fin dal 1200 a.C. I veneti hanno una loro lingua maggioritaria, la lingua veneta, riconosciuta dalla tabella ISO 639-3 con il codice “VEC” e dal Consiglio d’Europa, ma parlano pure delle varianti del veneto e in certe zone anche il cimbro e il friulano. Occorre distinguere il concetto di appartenenza da quello di lingua, come si vede in Svizzera, dove un’unica nazione parla quattro lingue diverse.

Quando una comunità, per la propria storia, per i propri modelli sociali, anche economici, per la propria lingua o altro, si percepisce come differente dal resto della comunità nazionale, siamo di fronte ad una “minoranza nazionale”. In ragione di tutto ciò, il concetto di “minoranza nazionale” nel diritto del Consiglio d’Europa identifica proprio una comunità che ha alcuni caratteri distintivi rispetto alla maggioranza dello stato di cui fa parte, e può avere anche una propria lingua.

Alle minoranze nazionali è dedicata la “Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali” ratificata dall’Italia con L.n.302/1997: una legge che contiene molti diritti che non spettano alle minoranze solo linguistiche. Infatti, sempre nella normativa del Consiglio d’Europa, le minoranze linguistiche sono un altro fenomeno, tutelato dalla “Carta Europea sulle lingue minoritarie e regionali” (che l’Italia non ha ancora ratificato, facendo una propria legge a tutela delle stesse).

Anche l’Italia non applica i diritti delle minoranze nazionali alle minoranze linguistiche, riconoscendo la diversità dei due fenomeni sociali. Chi deve riconoscere l’esistenza di una minoranza nazionale e/o di una linguistica? Nell’attuale Costituzione le minoranze linguistiche sono una materia riservata allo Stato per l’articolo 6. Le minoranze nazionali invece non sono proprio nominate in Costituzione (essendo una materia recentemente emersa nel diritto internazionale), e quindi per l’art.117 c.4 della Costituzione la competenza legislativa su di esse spetta esclusivamente alle regioni.

L’eventuale riforma della Costituzione (Referendum Renzi-Boschi) qualora vincesse, cancellerà questa e molte altre prerogative delle regioni, inibendo sul nascere questa opzione. Occorre evidenziare che non tutti i veneti sono nella Regione Veneto, come dimostra il nome della regione Friuli-Venezia-Giulia. Inoltre sono territori di storia veneta anche altri come Brescia e Bergamo, l’Istria ecc. I diritti delle minoranze nazionali si sovrappongono a quelli degli enti territoriali, come si vede chiaramente nella regione Trentino – Alto Adige / Sud Tirolo, dove le autonomie sono differenziate in base alla componente etnica presente.

Mercoledì 16 novembre rappresenta una prima data storica. Infatti la Prima commissione regionale ha deliberato che il PdL 116 può andare in aula per il voto, e dato che l’approvazione di mercoledì è stata bipartisan (non vi sono stati giochi di partito, ma ha vinto l’essenza dell’essere veneti da parte dei componenti della commissione) sono estremamente fondate le possibilità che il progetto di legge trovi l’approvazione anche di fronte al voto dell’intero Consiglio regionale.

Ma cosa succederebbe con l’approvazione in aula del PdL 116/2016? Di fatto si ha il riconoscimento da parte della Regione Veneto dell’esistenza della minoranza nazionale, delegando la gestione del fatto linguistico ed identitario ad un istituto compartecipato dalle associazioni più rappresentative del popolo veneto. Con il riconoscimento regionale della “minoranza nazionale” veneta, i veneti potranno chiedere, con tempi e modi differenziati, le seguenti tutele previste dalla Convenzione Quadro:

posti riservati nell’amministrazione statale e locale;
co-decisione sugli alti funzionari statali (prefetti, magistrati, dirigenti ecc) al fine di garantire l’identità della minoranza nazionale;
pieno bilinguismo nell’amministrazione statale e locale, nella cartellonistica stradale, giornali, radio e TV mezzi di comunicazione riservati alla lingua della minoranza;
l’insegnamento nelle scuole della storia e cultura veneta;
scuole bilingue (da questo la necessità di un patentino linguistico per l’insegnamento e la funzione pubblica).

Essendo un diritto la preservazione dell’identità della minoranza, sono legittime salvaguardie sulle normative economiche e turistiche e, se necessario, anche la calmierazione dei flussi immigratori. Oltre a ciò, si potranno ottenere maggiori trasferimenti o entrate agli enti in misura sufficiente a garantire l’applicazione della legge internazionale. Si potranno avere anche processi giudiziari e verbali in lingua della minoranza (altrimenti diventa nullo il procedimento).

Da evidenziare che la Convenzione sulle minoranze nazionali qualifica questi diritti come “diritti umani”, quindi inalienabili dallo Stato e da ogni altro ente, e qualifica la negazione dei diritti come “assimilazione forzata” , e lo è anche il disconoscimento della stessa esistenza della minoranza. La Regione Veneto, approvando il PdL 116/2016, risulterà molto rafforzata non solo per i maggiori compiti e le maggiori entrate, ma anche per ogni sua ulteriore richiesta di autonomia in quanto dovrà far fronte alle previsioni della norma internazionale, e potrà pure agire per la tutela dei veneti in altre realtà, poiché il popolo veneto è storicamente ed identitariamente presente anche nelle province di Bergamo, Brescia, nella regione Friuli-Venezia-Giulia, nell’Istria ecc, seppure con i limiti previsti dalla convenzione internazionale.

Il PdL 116/2016 rafforza la delega di autonomie alla Regione, ma va approvato prima dell’eventuale entrata in vigore della nuova costituzione Renzi/Boschi. Ma per quale ragione il popolo veneto dovrebbe avere un diritto “speciale” ad essere riconosciuto come minoranza nazionale? Perché non si potrebbero riconoscere per esempio gli Insubri, o gli Apulei, o i Siciliani?

Ogni ente regionale ha attribuzione costituzionale (ossia diritto) e dovere internazionale di riconoscere le minoranze nazionali presenti nel proprio territorio, ma esiste un diritto speciale del popolo veneto poiché esso è già stato riconosciuto “popolo” dall’art.2 della legge costituzionale n.340 del 1971 che istituiva la regione Veneto, come pure nel nuovo statuto della regione Veneto del 2012 ed in varie altre risoluzioni indicate nel PdL 116/2016. Senza nominare il fatto della illegale annessione e della cancellazione giuridica nel 2010 della legge di annessione.

Per la Regione Veneto riconoscere il popolo veneto come “minoranza nazionale” non è un atto di indipendenza internazionale, ma è l’attuazione del proprio statuto, della Costituzione e della legge n.302/1997. Ovvero un’operazione legale e doverosamente riconosciuta, volente e/o dolente, dallo Stato italiano. Significa riconoscere l’identità e l’autonomia specifica del popolo veneto quale minoranza nazionale e allo stesso tempo non discutere il suo appartenere alla Repubblica Italiana. Questo porterà però ai veneti uno status del tutto speciale, sottoponendoli ad una amministrazione speciale similare a quella del Sud Tirolo, ma pur sempre unitaria.

Il riconoscere ai veneti i diritti di minoranza nazionale non trasformerebbe la regione in un’autonomia speciale, ma obbligherebbe invece l’amministrazione dello Stato a rispettare la sfera dell’autonomia e della regione e del popolo veneto, per di più dovendo lo Stato assumersi i costi della salvaguardia e dei diritti umani della minoranza nazionale.

Il PdL 116/2016 risolve la questione tramite il principio internazionale legalmente riconosciuto dallo Stato che dovrà decurtare la tassazione (oggi avente un residuo di decine di miliardi a sfavore dei veneti) e ridurre gli introiti oppure dare molti maggiori trasferimenti per quanto necessario ai veneti alla loro salvaguardia.

Dopo aver spiegato quanto sopra, esorto tutti ad una considerazione. Se questa legge passerà, vi rendete conto della fondamentale valenza di questo progetto in un ottica più ampia collegat, sia ad un passaggio autonomistico (ricordiamoci il referendum della prossima primavera) sia a seguire la crescita d’identità che contribuirà a sviluppare la voglia d’indipendenza nei veneti?

Questa, potrebbe essere la chiave di volta.

*direttivo di “Indipendenza Noi Veneto”
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Re: I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasio

Messaggioda Sixara » mer nov 23, 2016 4:05 pm

Nò: i vèneti de l Vèneto no i se sènte on popolo e gnanca na minoran'za nazionale o almanco, stando a i rexultà de l oltema indajne de L'Osservatorio sul NE.
I se sente de farghe parte de l locale (el posto, picolo-grando indoe ke i è nati) e dòpo de l Europa e de tuto el mondo, ma i salta el Veneto e l Italia e cuìndi mi capìso ke no i se sènte vèneti de l Vèneto-tuto, ma solo de l posto. E se no i riconose Italia no i pòe sentirse gnanca minoranza.
De na roba i pare èsare sicuri: ke l Veneto no xe Nord, ma Nord Est. Gnente Nord Ovest: la dire'zion, sa ghi n è ona, l è verso levante. :D
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I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

Messaggioda Berto » ven nov 25, 2016 3:51 pm

???

Il P.d.L. del Veneto n°116 su autogoverno fiscale, bilinguismo, gestione flussi migratori

http://www.raixevenete.com/il-p-d-l-del ... -migratori

Il 28 gennaio scorso è stato depositato in Consiglio Regionale del Veneto un progetto di legge che riconosce ai veneti i diritti di nazione autonoma: potremmo presto veder applicati anche nella nostra terra i diritti linguistici e di autogoverno degli abitanti del Sud Tirolo, con poteri anche maggiori. Senza dover passare per Roma.

Il progetto di legge è stato redatto dall’attuale presidente dell’Istituto Lingua Veneta, Loris Palmerini, ed è stato approvato e proposto da diversi Comuni, per primo dal Sindaco di Resana Loris Mazzorato e in seguito dai Comuni di Segusino, Grantorto, Santa Lucia di Piave, San Martino di Lupari.

Il progetto di legge è già visibile nel sito regionale, il 29 Novembre l’assemblea regionale dovrà discutere in aula il testo di legge. Il presidente Zaia ha accolto in febbraio Mazzorato, Palmerini e il sindaco Lio, e si è detto favorevole alla legge, e che avrebbe spinto per la velocizzazione dei lavori.
Con questa legge regionale verrebbe riconosciuta l’esistenza della “minoranza nazionale veneta” nella Repubblica Italiana, rendendo effettivi i diritti enunciati nella “Convenzione Quadro per le Minoranze Nazionali” del Consiglio d’Europa, già legge italiana (l. 302 del 1997). Questa legge internazionale prevede diversi diritti per le nazioni minori all’interno degli Stati:la gestione dell’amministrazione, seggi elettorali e posti riservati in tutte le amministrazioni, il bilinguismo pieno e completo con l’insegnamento obbligatorio della lingua, storia e cultura nelle scuole, la gestione delle quote migratorie e molti altri. Il tutto realizzato tramite quota di gettito fiscale cui le Istituzioni putele lingua veneta - raixe venetecentrali dovranno rinunciare.

La novità giuridica sta nel fatto che, a differenza delle minoranze linguistiche che sono presenti in Costituzione e sono espressamente di competenza statale, con l’attuale Costituzione il riconoscimento delle minoranze nazionali spetta solo alle Regioni in quanto materia non espressa in Costituzione (Art.117). Questo percorso giuridico è assolutamente unico e rivoluzionario rispetto ai percorsi finora tentati proprio perché per l’attuale Costituzione è la Regione che deve deliberare il riconoscimento della “nazione minore” , senza intervento o diritto di parola dello stato centrale che invece ha esclusiva sulle sole minoranze linguistiche. E’ bene ricordare che nei confronti delle minoranze nazionali, quando hanno una propria lingua come nel caso dei veneti, è previsto l’obbligo per lo stato di riconoscere ufficialmente tale lingua e applicare il bilinguismo.

Per rendere effettivi i diritti dei veneti come nazione, è quindi sufficiente l’approvazione da parte della Regione del progetto depositato, e non c’è attualmente possibilità di interferenza da parte degli organi centrali. Certo è che se avverrà il riconoscimento da parte della Regione, questi diritti non potranno essere cancellati perché “diritti umani” riconosciuti dal Consiglio d’Europa. La Regione può riconoscere in poche settimane, in nome dell’intera Repubblica, che il popolo veneto è una nazione (tecnicamente “minoranza nazionale”) del proprio territorio, come dovranno farlo appena possibile anche le altre Regioni dove storicamente ci sono i veneti.

E’ utile sottolineare che questa iniziativa è proposta dai Comuni, e di fatto è la semplice applicazione delle leggi esistenti e mai attuate, diritti umani che spettano ai veneti. Rispettare i diritti umani è un obbligo per la Costituzione, non può essere considerato discriminatorio, non deve essere assolutamente negato da alcun soggetto o pensiero politico: i diritti delle minoranze, in quanto diritti umani, non hanno alcun colore politico e devono essere difesi e sostenuti da tutte le forze della società civile, e se non lo si fa ci si schiera con le ideologie che hanno operato la distruzione dei popoli. E’ importante comprendere che possono essere riconosciute solo nazioni storicamente vive e già esistite, come veneti, insubri, mantovani, liguri, piemontesi, friulani, sardi, siciliani ecc. , anche in quelle Regioni composte di diverse identità come il Friuli-Venezia-Giulia, l’Emilia-Romagna ecc. , ma non popoli inventati come i Padani, o estinti come gli Unni, i Celti, i Longobardi o i Venetici (Veneti Antichi).

Ricordiamo che anche una volta applicati tali diritti al popolo veneto, nessun cittadino potrà essere obbligato a dichiararsi veneto se non lo vorrà; non sarà obbligato, ad esempio, ad avere il processo in lingua veneta, e potrà continuare a rivolgersi all’amministrazione italiana come avviene oggi. Al contempo, nessuno ha ed avrà il diritto di negare ai veneti i loro diritti umani nel loro territorio di insediamento storico.

La notizia è di dominio pubblico ed è già stata inviata alle testate giornalistiche da diversi mesi ma al momento i principali mezzi di comunicazione non hanno diffuso la notizia; sembrerebbero non considerare il tema di rilevanza giornalistica e nessuna redazione ci ha contattati per approfondire il tema.

Chiediamo quindi a tutti Voi di contribuire con un minuto del Vostro tempo nel dare massima diffusione a questa iniziativa.

Il progetto di legge è già in Regione, pronto per l’approvazione.

Vi chiediamo di inoltrare questo messaggio ai Vostri contatti, e di contattare il prima possibile i Vostri sindaci e rappresentanti eletti in Assemblea Regionaleaffinché lo sostengano e lo approvino.

E’ possibile ottenere il testo del progetto di legge (la stessa versione è stata approvata in tutti i Comuni) qui: CLICCA QUI – DC 33-2015

Ecco un volantino in lingua italiana del Consiglio d’Europa che spiega la Convenzione Quadro sulle Minoranze Nazionali: CLICCA QUI

L’Istituto Lingua Veneta è un ente autonomo, culturale e apolitico, strutturato per rappresentare la comunità linguistica veneta, anche all’interno dell’amministrazione pubblica. Sarà composto dalle personalità più distinte nel campo della lingua veneta e dalle organizzazioni attive nella promozione della lingua, cultura e storia veneta.
Per ulteriori informazioni sentiteVi liberi di contattarci:
Loris Palmerini tel. 3471416187
Andrea Lunardon tel. 3497121656

Sperando di farVi cosa gradita, Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi auguriamo un Serenissimo futuro.



Comitato Direttivo Istituto Lingua Veneta

Michele Corso, Alessandro Galante, Andrea Lunardon, Loris Palmerini
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I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

Messaggioda Berto » ven nov 25, 2016 10:33 pm

???

PDLR 116: LA REGIONE VENETO NON C'ENTRA, IL DIALETTO A SCUOLA VERRÀ DAL PARLAMENTO

https://www.facebook.com/istitutolengua ... 4488898209

Il Corriere del Veneto ha creato un dibattito falsato, perché in regione non si discute per nulla di imporre il bilinguismo col dialetto.
A rendere necessaria la tutela della lingua regionale a scuola sarà semmai la "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie" che l'Italia sta per rendere esecutiva, tanto più che il Veneto ha già riconosciuto la lingua veneta nel 2007 ed il Friuli Venezia-Giulia nel 2011.
Dunque il dialetto a scuola verrà in ogni caso, anzi, è già possibile oggi, e non dipenderà dalle scelte dalla regione.

La legge in discussione in Consiglio, PDL 116, ha contenuto del tutto diverso e si potrebbe sintetizzare come segue: tu consigliere, riconosci ai veneti il diritto ad un trattamento analogo a quello che viene riconosciuto ai tedeschi di Bolzano?
Detto in altro modo, per te consigliere, i veneti hanno una specialità, una storia e identità che li rende meritevoli e da loro diritto ad un trattamento amministrativo come l'Alto Adige-Sud Tirolo?

Per il diritto internazionale la specialità di storia ed identità e anche di lingua dei veneti è meritevole di una tutela analoga a quella dell'Alto Adige/Sud Tirolo,ed il fenomeno viene chiamato "minoranza nazionale", cosa ben diversa dal discorso delle "minoranze linguistiche".

Il progetto di legge n° 116 in regione non discute affatto né di dialetti, né di indipendenza, e non prevede per nulla il bilinguismo obbligatorio, ma facoltativo e per i comuni che lo richiederanno, e sempre permettendo adeguati finanziamenti dello stato.

Se i consiglieri riconosceranno che l'identità e specialità va riconosciuta ai veneti, questo permetterà forme di autogestione tali da poter rimpinguare il personale nelle amministrazioni locali, ma anche per far fronte alle necessità della giustizia e della scuola, delle forze dell'ordine, rendendo così il terreno fertile per le imprese e per il turismo. Non solo si avrà un più adeguato controllo del territorio, e grazie alla specialità dei veneti si potrà raccomandare ad un prefetto improvvido di non distruggere l'identità di un paese di 50 persone con il soggiorno obbligato di 60 immigrati. Ovviamente non si potranno fare muri di alcun tipo ai confini regionali.

Se la legge verrà approvata nella forma attuale si potranno avere finalmente relativi finanziamenti per i media veneti, in modo da non subire mai più il sistematico plagio di giornali che prendono per il naso anche i consiglieri regionali trascinandoli in un dibattito falso ed improduttivo. Il Corriere ha ingannato i consiglieri dicendo che il dibattito riguarda la lingua (competenza dello stato), poi ha aggiustato un po' il tiro, ma ancora non ha detto che la norma non prevede affatto l'obbligatorietà nelle scuole della lingua veneta. Semmai sarà lo stato centrale a a farlo con la messa in atto della carta europea sulle lingue regionali. La proposta PDL 116 in regione offre solo una opportunità ulteriore per un diritto che esiste già: si può già insegnare il veneto a scuola.

E per completare l'azione di plagio eversivo della sovranità politica del Consiglio Regionale il Corriere mi ha personalmente attribuito frasi quasi razziste, che non ho né pronunciato né pensato, senza permettermi la replica. Ho la registrazione audio e credo presenterò denuncia penale.

La domanda posta dal PDL 116 alla fine si può anche plasticamente rappresentare così: la bandiera di San Marco ha un significato tale e rappresenta una identità a cui spettano le stesse autonomie della provincia di Bolzano o dei Sardi?
I Consiglieri veneti dovranno dare la loro risposta, spero liberamente nonostante le falsità inculcate per una settimana. Dovranno rispondere perché a chiedere sono 7 comuni.

E per decidere è forse meglio non ascoltino il corriere, ma che si informino autonomamente sul tema contattando l'Istituto Lingua Veneta e altri esperti di propria fiducia, e che sentano anche il proprio sentimento per quel popolo che che li ha eletti e per la loro terra così ricca di specialità.

il Consigliere Stefano Fracasso mi ha chiesto perché gli altri territori d'Italia non sarebbero altrettanto speciali. Per me lo sono, ma devono provare a sostenerlo come da tempo la fanno i veneti.

Martedì 29 novembre la decisione è veramente nelle mani di ciascun consigliere veneto: se il 4 dicembre vincesse il SI alla riforma costituzionale questa opportunità potrebbe non esistere più, perché il riconoscimento delle "minoranze nazionali" (insieme a molte altre competenze ora regionali) andrebbe allo stato centrale. Per questo le pressioni sono enormi.

Loris Palmerini, estensore del PDL 116 di iniziativa degli enti locali, presentato da 7 Comuni

___
LINK utili:
Convenzione Quadro sulle Minoranze Nazionali: https://www.coe.int/…/…/6_resources/PDF_brochure_Italian.pdf
Intervista a Loris Palmerini sul Progetto di legge: http://bit.ly/1U7vuxz
Palmerini e i Sindaci incontrano il Presidente Zaia: http://bit.ly/28CUS8r
(VIDEO) I comuni Veneti approvano la proposta del progetto di legge Regionale:
https://www.youtube.com/channel/UCODDd6 ... AmS0aNFu0A
Delibera del comune di Resana (PDF) : http://bit.ly/1WN5Fso
Santa Lucia di Piave (PDF) : http://bit.ly/1S4y319
per approfondire: http://bit.ly/1XVDCrQ
http://www.veneta.link
#pdl116 #venetanasion #misonveneto


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Alberto Pento creteghe:

-La prima ensemensa, encoerensa e controdixansa lè xa entel titoło endoe ca se sostien ke sto PDLR nol ga gnente a ke far co ła Lengoa Veneta anvençe el testo del PDLR el ga anca màsa a ke far co ła Lengoa Veneta, basta lexarlo ... :
PDLR 116: LA REGIONE VENETO NON C'ENTRA, IL DIALETTO A SCUOLA VERRÀ DAL PARLAMENTO, parké ła łengoa łè/ła saria na conpetensa del stado e no de łe rexon.

-La seconda granda ensemensa lè coeła ke ła coestion de łe megnoranse nasionałi ła sipia na conpetensa de łe rexon, par l'art. 117 de ła costitusion tałiana ke nol dixe purpio par gnente ke sta materia ła sipie de conpetensa de łe rexon; ła verità łè ke sta materia no lè ciara e par ła so enportansa costitusional, caxo mai, ła saria pì de conpetensa del stado tałian (se ła rexon ła aprovàse sta PDLR a ghe saria de paca l'enpognasion davanti ła Corte Costitusional tałiana), coeła de łe megnoranse nasionałi lè materia asè pì conplesa e enportante de coeła de łe megnoranse łengoesteghe. El fato k'a ghe sipie on vodo łejixlativo so sta materia de łe megnoranse nasionałi, no ghe dà a łe rexon el dirito de łexiferar come k'a ghe par e sensa kel stado el posa entervegner.

-La tersa granda ensemensa lè coeła de dir ke sta coestion de ła megnoransa nasional no ła gapie gnente a ke far co ła condision speçefega de łe rexon aotonome come par somexo coeła dei trołexi:
se parla de aotonomia dei veneti (come popoło a sè ?) ma no de ła rexon del Veneto (ente tałian ?), ... .
Par entanto a cogna ke i veneti łi se fasa vedar e sentir da l mondo entier ke łi xe veram,ente on popoło e on popoło a sè, parké me par ke ła majoransa dei veneti ke łi se retien "veneti" łi se senta pì tałiani ke veneti non tałiani.

-La coarta ensemensa lè coeła de credar e de far credar ai dunbi credołanti ke ła majoransa del Consejo Rexonal del Veneto la posa aprovar sta PDLR 116; mi a credo kel 29 el tuto el vegna renvià.


Dapò a men vien bruti pensieri co łexo ste robe ke łe me sovien de altre enesiadive łigà a ła Lega/Liga, a careghe, a finansiamenti, a ła promosion personal ... :

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Re: I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasio

Messaggioda Berto » ven nov 25, 2016 10:44 pm

Bołeta de convension tra łi stadi par ła protesion de łe megnoranse nasionałi

Il testo della convenzione non va al di là degli strumenti internazionali come gli impegni per la protezione delle minoranze nazionali nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite e nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare il Documento di Copenaghen del 29 giugno 1990.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzio ... _nazionali


La priorità dello Stato, o della lingua di stato, è regolarmente sottolineata:

Articolo 14:

« 1. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria. 2. Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’ap­prendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua. »

Articolo 20:

« Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali. »

Articolo 21:

« Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati. »

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSea ... 168007cdd0
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Re: I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasio

Messaggioda Sixara » sab nov 26, 2016 1:10 pm

Tel canpo de l insegnamento de le lengoe rejonali- minoritarie tuto se pòe fare, tuto se fà zà almanco da l 2009, par cuei ke zà i lo savea el come fare... dògnimodo a se fà senpre ora fare le robe, basta farle seriamente. :)
Mi pènso - però - de no farghe parte de na minoranza. L è el concèto stéso de minoran'za ke nol và ben tel caxo de l vèneto, parké a se confrontemo co na majoran'za ke no la ghè. A vòjo dire: se l vèneto l è parlà - drento e fòra da i so confini rejonali - da... coanti xeli? 4-5 milioni de persone, ke minoranza èla?
Me dà fastidio mi ke la nostra lengoa la vegna considerà minoritaria, propio la parola stésa :(
A ne se podarìa mìa - come ke zà se fà da altre parte - inparare/insegnare a scòla la lengoa vèneta asième co tute kelaltre? E de metarla asième co kele altre: L1-2-3-4-5- sen'za dirghe minoritaria... de còsa? rejonale sì, ma nò minoritaria.
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Re: I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasio

Messaggioda Berto » mer nov 30, 2016 9:54 pm

???

Veneto «minoranza» linguistica, sospesa la seduta in Consiglio
Manca il numero legale dopo tre ore di discussione
30 novembre 2016

http://corrieredelveneto.corriere.it/ve ... 4697.shtml

VENEZIA Nulla di fatto in Consiglio regionale Veneto sulla legge che punta alla definizione del popolo veneto come «minoranza nazionale» e che, rifacendosi al modello sudtirolese, consentirebbe di poter richiedere a un Istituto di lingua veneta il rilascio di un «patentino del bilinguismo», aprendo la strada all’insegnamento dell’attuale dialetto anche a scuola. La seduta di discussione sul progetto di legge (Pdl) 116 — d’iniziativa di quattro consiglio comunali delle province di Treviso e Padova — è stata sospesa dopo un articolato dibattito. Il Pdl 116 prevede l’«applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata con legge n. 302/1997 al popolo veneto».

Hanno anticipato il loro voto contrario al provvedimento i gruppi di Pd, Movimento 5 Stelle e il consigliere di Fdi-An, Sergio Berlato. In favore del progetto di legge hanno parlato i consiglieri della lista Zaia e il capogruppo leghista Nicola Finco. Il vicepresidente Massimo Giorgetti (Fi) ha proposto il invio in commissione del testo di legge. Dopo oltre tre ore di discussione, il presidente Ciambetti ha chiuso la discussione generale e sospeso la seduta per dar modo all’Ufficio di presidenza della prima Commissione di esprimersi sui 36 emendamenti presentati. È poi ripresa la discussione, ma poco prima delle 20 Ciambetti, constatata la mancanza del numero legale in aula, ha sospeso la seduta.



https://www.facebook.com/groups/2376236 ... f=NEWSFEED

Roberto Agirmo
1 h

In poche parole cosa succede adesso al Pdl116, cortesemente condividete grazie.

DIMENTICAVO UN PARTICOLARE MOLTO INTERESSANTE CHE DOVRÀ FAR RIFLETTERE ALCUNI E SU CUI CI TORNERÒ SU SICURAMENTE:

Tra i "traditori" del Veneto bisogna annoverare un altro personaggio, che sia chiaro, onde evitare denunce, asserisco che traditore e in senso "ironico"......

Abbiamo avuto per le mani un documento che di fatto è stato l'asse portante della penosa arringa di Jacopo Berti ( 5 stelle ) in cui si demonizzava tutto l'impianto del PDL, il documento ricco d errori giuridici era fatto ed è stato consegnato ad "alcuni" con il deliberato scopo di provare ad affossare il PDL! La firma sul documento era di Alessandro Mocellin, persona che non conosco personalmente, pur avendolo incrociato più volte, ma per i non addetti è collegato ad una "scuola" di lingua Veneta!

Vi dico subito che questo documento non sarebbe dovuto sicuramente capitare in mano mia, ma vi è arrivato!

Detto questo....... Invito tutti coloro che hanno seguito questa vicenda e sanno chi è il Sig. Mocellin, ( scusate mi correggo ) il sig. mocellin a trarne le debite conseguenze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Alberto Pento
El PDL 116 lè na granda ensemensa come tute coełe mese en pie o enbastie dal poro Palmerini kel se crede on gran jurista de rango mondial, łe argomanse łe xe tegneste anseme col spuacio ke pena kel se seca tuto se desfa. Moçełin, ke l'è naltro Palmerini però co ła laorea, on paciolante de prima e on gran anbisioxo, almanco do 'olte el Palmerini, nol garà fato altro ke metar en mostra łe ensemense de sto PDL ke ente ogni caxo el Consejo Rexonal nol garia mai aprovà a prasindar dal doc. de Moçełin. Coełi ke łi ghe xe ndà drio a sto sanbelòto del PDL 116 łi xe o senpliçoti en bona fede ke basta on gnente come on ruto par tirarsełi drio o fanfaroni połedeganti o pori grami ła cu gnoransa ła vien soramontà da ła prexunsion e da ła rogansa. Se basta na pacioła o n scrito de on Moçełin par xmontar el PDL 116 del Palmerini a vol dir ke sto PDL nol val purpio on figo seco o na semensa xmarsa.



El Moçełin lè coeło kel ga ła A en man:

Immagine
http://www.academiabonacreansa.eu

Immagine
http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... -Copia.jpg

Immagine
http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... reansa.jpg
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Re: I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasio

Messaggioda Berto » gio dic 01, 2016 7:52 am

A łiveło ouropeo, ła coestion de łe megnoranse nasionałi ła se cata xvolta ente na convension e no' ente na leje o ente on tratà e pal el dirito łe convension no ła ga ła forsa de łe łej e dei tratài, no lè n'oblego.

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_(diritto)
Una convenzione (nella pratica denominata anche patto o accordo), in diritto, indica un accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati ecc.) con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse.
...
Le convenzioni producono effetti giuridici solo tra le parti contraenti, quali soggetti dell'ordinamento internazionale, non, invece, nell'ordinamento interno delle medesime e, quindi, nei confronti dei cittadini degli stati; perché possono possano produrre effetti all'interno degli ordinamenti statali è necessario che i medesimi ne recepiscano le norme con una propria fonte del diritto (di solito una legge).
Talvolta le parti non vogliono o non possono ricorrere a un trattato internazionale, sicché concludono un accordo che non crea obblighi giuridici ma solo impegni politici, il cui rispetto è rimesso alla volontà delle parti stesse. Si tratta di un atto di soft law, sebbene le sue norme possano essere successivamente recepite in un trattato.

La Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali è una convenzione internazionale stabilita nel quadro del Consiglio d'Europa al fine di garantire la tutela delle minoranze. È in vigore a partire dal 1998.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzio ... _nazionali
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I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

Messaggioda Berto » gio dic 01, 2016 3:05 pm

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