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La UE contro il censimento degli zingari (2008)Censimento dei rom in ItaliaP6_TA(2008)0361
Risoluzione del Parlamento europeo europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base
etnica in Italia
(2009/C 294 E/12)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 61&from=DA Il Parlamento europeo,
visti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, i principi
...
N. considerando che il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni alle
autorità competenti, segnatamente ai Prefetti di Roma, Milano e Napoli, riguardo all'eventualità che
vengano raccolte le impronte digitali dei rom, inclusi i minori, esprimendo preoccupazione per il fatto
che tale pratica possa comportare una discriminazione che potrebbe anche riguardare la dignità perso
nale, soprattutto dei minori;
1. esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom, inclusi
i minori, e dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte, in attesa dell'imminente valutazione delle misure
previste annunciata dalla Commissione, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione
diretta fondata sulla razza e sull'origine etnica, vietato dall'articolo 14 della CEDU, e per di più un atto di
discriminazione tra i cittadini dell'Unione Europea di origine rom e gli altri cittadini, ai quali non viene
richiesto di sottoporsi a tali procedure;
2. condivide le preoccupazioni dell'UNICEF e ritiene inammissibile che, con l'obiettivo di proteggere i
bambini, questi ultimi vedano i propri diritti fondamentali violati e vengano criminalizzati, così come
condivide le preoccupazioni espresse dal Consiglio d'Europa e da molte ONG e comunità religiose, e ritiene
che il miglior modo per proteggere i diritti dei bambini rom sia garantire loro parità di accesso a un'istru
zione, ad alloggi e a un'assistenza sanitaria di qualità, nel quadro di politiche di inclusione e di integrazione,
e di proteggerli dallo sfruttamento;
3. invita gli Stati membri a intervenire con decisione a tutela dei minori non accompagnati soggetti a
sfruttamento, di qualunque etnia e nazionalità essi siano; laddove l'identificazione di tali minori sia utile al
tal fine, invita gli Stati membri ad effettuarla attraverso procedure ordinarie e non discriminatorie, secondo il
caso, nel pieno rispetto di ogni garanzia e tutela giuridica;
4. condivide la posizione della Commissione secondo cui questi atti costituirebbero una violazione del
divieto di discriminazione diretta e indiretta, previsto in particolare dalla direttiva 2000/43/CE, sancito dagli
articoli 12, 13 e da 17 a 22 del trattato CE;
5. ribadisce che le politiche che aumentano l'esclusione non saranno mai efficaci nella lotta alla crimi
nalità e non contribuiranno alla prevenzione della criminalità o alla sicurezza;
6. condanna totalmente e inequivocabilmente tutte le forme di razzismo e discriminazione cui sono
confrontati i rom e altri considerati «zingari»;
ITC 294 E/56 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2009
Giovedì 10 luglio 2008
7. chiede agli Stati membri di rivedere e abrogare le leggi e le politiche che discriminano i rom sulla base
della razza e dell'origine etnica, direttamente o indirettamente, e chiede al Consiglio e alla Commissione di
monitorare l'applicazione da parte degli Stati membri dei trattati e delle direttive sulle misure contro la
discriminazione e sulla libertà di circolazione, onde assicurarne la piena e coerente attuazione e adottare le
misure necessarie qualora questa non sia assicurata;
8. invita la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate dal
governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati e il diritto dell'Unione Europea;
9. esprime preoccupazione riguardo all'affermazione — contenuta nei decreti amministrativi e nelle
ordinanze del governo italiano — secondo cui la presenza di campi rom attorno alle grandi città costituisce
di per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, che giustificano
la dichiarazione di uno stato d'emergenza per un anno;
10. esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i
Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le misure, inclusa la raccolta di impronte
digitali, possano adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la
protezione civile in caso di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi», che non è adeguata o proporzionata
a questo caso specifico;
11. invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le politiche dell'Unione Europea
riguardanti i rom, lanciando una strategia dell'Unione Europea per i rom atta a sostenere e promuovere
azioni e progetti da parte degli Stati membri e delle ONG connessi all'integrazione e all'inclusione dei rom,
in particolare dei bambini;
12. invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro di una strategia dell'Unione Europea per i rom e
nel contesto del Decennio di integrazione dei rom 2005-2015, a varare normative e politiche di sostegno
alle comunità rom, promuovendone al contempo l'integrazione in tutti gli ambiti, e ad avviare programmi
contro il razzismo e la discriminazione nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei mezzi di comunicazione e a
rafforzare lo scambio di competenze e di migliori pratiche;
13. ribadisce in tale contesto l'importanza di sviluppare strategie a livello dell'Unione Europea e a livello
nazionale, avvalendosi pienamente delle opportunità offerte dai fondi dell'Unione Europea, di abolire la
segregazione dei rom nel campo dell'istruzione, di assicurare ai bambini rom parità di accesso a un'istru
zione di qualità (partecipazione al sistema generale di istruzione, introduzione di programmi speciali di
borse di studio e apprendistato), di assicurare e migliorare l'accesso dei rom ai mercati del lavoro, di
assicurare la parità di accesso all'assistenza sanitaria e alle prestazioni previdenziali, di combattere le pratiche
discriminatorie in materia di assegnazione di alloggi e di rafforzare la partecipazione dei rom alla vita
sociale, economica, culturale e politica;
14. accoglie con favore la creazione da parte della Commissione di un gruppo di lavoro contro la
discriminazione, con rappresentanti di tutti gli Stati membri, e chiede che la commissione competente
del Parlamento europeo venga associata e abbia pieno accesso all'attività del gruppo di lavoro; invita la
sua commissione competente ad avviare un dialogo con i parlamenti nazionali degli Stati membri su questa
materia;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Commissario per
i diritti umani del Consiglio d'Europa, all'UNICEF e al Garante italiano per la protezione dei dati personali.