Crimea: il referendum svoltosi rispetta il diritto internazionalehttp://www.lindipendenza.com/hammond-re ... rnazionaleProponiamo in ANTEPRIMA per L’Indipendenza la traduzione integrale in italiano dell’articolo Crimean Referendum Ilegal? Nonsense! tratto dal Ron Paul Institute For Peace and Prosperity (organizzazione fondata per promuovere una politica estera americana anti-interventista) da parte di Jeremy R. Hammond, analista politico indipendente e fondatore del Foreign Policy Journal. (Traduzione di Luca Fusari)
Sulla questione del perché il governo degli Stati Uniti consideri illegale il referendum sulla secessione della Crimea dall’Ucraina, Michael S. Rozeff riporta un’intervista a John B. Bellinger III, Adjunct Senior Fellow per il diritto internazionale e la sicurezza nazionale presso il Council on Foreign Relations (Cfr), la cui risposta è costituita da: a) illogicità degna di Alice nel Paese delle Meraviglie e b) falsità su ciò che il diritto internazionale ha da dire riguardo al diritto all’autodeterminazione. La risposta completa data da Bellinger sulla questione è la seguente:
«l’amministrazione Obama e la maggior parte dei governi europei sostengono che il referendum violi sia la Costituzione ucraina che il diritto internazionale. La Costituzione ucraina richiede che eventuali modifiche al territorio dell’Ucraina siano approvate da un referendum da tutto il popolo ucraino. Il requisito è coerente con i principi generali del diritto internazionale che rispetta l’integrità territoriale degli Stati e non riconosce un diritto alla secessione di un gruppo o di una regione da un Paese a meno che al gruppo o alla regione sia stato negato il diritto di “autodeterminazione interna” (vale a dire il diritto di perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale) da parte del governo centrale o sia stato soggetto a gravi violazioni dei diritti umani da parte del governo centrale. Questi fattori, che potrebbero dar luogo a un diritto di secessione correttivo ai sensi del diritto internazionale, non sono presenti in Crimea. Il diritto internazionale preferisce preservare l’integrità territoriale degli Stati e limitare il diritto dei popoli all’autodeterminazione perché se a minoritari movimenti secessionisti venisse permesso di procedere senza limiti, essi non rifletterebbero le opinioni della maggioranza di uno Stato e potrebbero portare alla rottura del sistema internazionale».Rozeff sottolinea che l’argomento di Bellinger si riduce a dire che «i poteri spettanti ad uno Stato non consentono l’autodeterminazione delle minoranze, perché: a) alla maggioranza ciò non piace, e b) la ragione per cui ciò non piace è il fatto che l’attuale Stato dovrebbe essere suddiviso». Egli osserva che questo ragionamento non è «radicato nella giustizia o nel diritto ma solo nel mantenimento dello status quo, i poteri spettanti allo Stato vogliono mantenere lo Stato nel suo status attuale di controllo, territorio e potere. L’autodeterminazione non fa parte di questo calcolo».
In effetti l’argomentazione di Bellinger è fatalmente auto-contraddittoria. Come può logicamente essere possibile che il diritto all’autodeterminazione possa essere legittimamente esercitato solo da un gruppo di minoranza all’interno dello Stato, se il mezzo con cui si determina l’esercizio di tale diritto deve soddisfare l’approvazione dello Stato e della sua maggioranza? Questa è una chiara sciocchezza. E’ come dire: ‘le persone hanno il diritto di libertà di parola, ma non possono semplicemente andare in giro a dire tutto ciò che vogliono, se alla maggior parte delle altre persone non piace sentire quanto viene detto dalle prime’.
Sostenere che sia necessaria l’approvazione della maggioranza affinché una minoranza eserciti i propri diritti è come dire che la minoranza non ha dei diritti. Riconoscere che un gruppo minoritario ha il diritto all’autodeterminazione è, per definizione, riconoscere che nessuna maggioranza può legittimamente esercitare un potere di veto su come viene esercitato tale diritto.
La Costituzione ucraina può “richiedere” un consenso maggioritario a un gruppo minoritario per esercitare i loro diritti, ma questa è una legge fondamentalmente illegittima che viene resa nulla in virtù della sua violazione dal diritto all’autodeterminazione della minoranza. Ah, ma Bellinger vorrebbe farci credere che questo requisito costituzionale «è coerente con i principi generali del diritto internazionale». Davvero? Vediamo ciò che il diritto internazionale ha da dire sul diritto all’autodeterminazione. E’ sancito nella Carta delle Nazioni Unite, l’articolo I il quale afferma:
«i fini delle Nazioni Unite sono (…) lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, basate sul rispetto del principio di parità di diritti e d’autodeterminazione dei popoli (…)».
La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali entrambe all’articolo I affermano che:
«tutti i popoli hanno il diritto d’autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. (…) Gli Stati parte del presente Patto, ivi compresi quelli che hanno responsabilità nell’amministrazione di territori non auto-governati e ad amministrazione fiduciaria, promuovono la realizzazione del diritto all’autodeterminazione e rispettano tale diritto, in conformità alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite».
La Corte Internazionale di Giustizia ha sentenziato:
«la Corte in primo luogo rileva che nel corso del XVIII°, XIX° e all’inizio del XX° secolo, ci sono stati numerosi casi di dichiarazioni di indipendenza, spesso strenuamente contrastate da parte dello Stato da cui tale indipendenza era stata dichiarata. A volte una dichiarazione ha portato alla creazione di un nuovo Stato, in altri no. In nessun caso, tuttavia, la pratica degli Stati nel loro insieme suggeriscono che l’atto di promulgazione della dichiarazione sia stata considerata contraria al diritto internazionale. Al contrario, la prassi degli Stati nel corso di questo periodo punta chiaramente alla conclusione che il diritto internazionale non conteneva alcun divieto verso le dichiarazioni di indipendenza. Durante la seconda metà del XX° secolo, il diritto internazionale all’autodeterminazione si è sviluppato in modo tale da creare un diritto all’indipendenza per le popolazioni di territori non-autonomi e per i popoli soggetti alla sottomissione straniera, al dominio e allo sfruttamento. Un gran numero di nuovi Stati membri sono comparsi come conseguenza dell’esercizio di tale diritto. C’erano, però, anche casi di dichiarazioni di indipendenza al di fuori di questo contesto. La prassi degli Stati in questi ultimi casi non punta a far emergere nel diritto internazionale una nuova norma che vieti la realizzazione di una dichiarazione di indipendenza da parte di questi casi».La Corte Internazionale di Giustizia ha inoltre sottolineato che, qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avesse condannato le dichiarazioni di indipendenza, ciò non era dovuto alla loro dichiarazione unilaterale, ma perché erano «connesse con l’uso illegale della forza o ad altre gravi violazioni di norme del diritto internazionale generale».
La Corte Internazionale di Giustizia conclude che «nessun divieto generale contro le dichiarazioni unilaterali di indipendenza può essere dedotto dalla prassi del Consiglio di Sicurezza» e che «il diritto internazionale generale non contiene divieti applicabili sulle dichiarazioni di indipendenza». Contrariamente a quanto Bellinger vorrebbe farci credere, e per ovvie ragioni, non vi è nulla nel diritto internazionale che dica: che ‘tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione, la quale può essere esercitata solo da un gruppo di minoranza data l’approvazione da parte della maggioranza’.
Il referendum in Crimea viola il diritto internazionale?
Che affermazione assurda! Certo che no. E’ perfettamente in accordo con il diritto internazionale, il suo riconoscimento e le garanzie del diritto all’autodeterminazione. Ha violato la Costituzione ucraina? Irrilevante! Qualsiasi presunta “legge” che miri ad esistere per nessun altro motivo che per negare alle persone i loro diritti, e in questo caso a negare ad ogni gruppo di minoranza il suo diritto all’autodeterminazione, non è una legge, ma è di per sé illegittima, illegale, nulla e non valida.
Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia di cui sopra, per inciso, è stato dato per quanto riguarda la secessione del Kosovo dalla Serbia, che gli Stati Uniti hanno supportato. Una lezione che si può trarre è che il governo degli Stati Uniti sostiene il diritto all’autodeterminazione se esso favorisce i propri obiettivi politici, ma si oppone ad esso quando l’esercizio di tale diritto è in contrasto con gli sforzi da parte di Washington di pianificare centralmente come la gente del mondo dovrebbe vivere la loro vita.
Comenti================================================================================================================================
Alberto Pento25 Marzo 2014 at 4:46 pm #
Leon Marcian
mi so veneto sensa cogno de leoni marciani e vojo l’endependensa del Veneto par costituir na Repiovega Veneta come coela xvisara e no come coela arestogratego venesiana.
So la coestion de la Crimea mi concordo co Fuxari.
Stame ben leon mi a so n’orso moro de montagna e co me also so do sate, verxo la boca e sigo se tira endrio anca i leoni.
Leone Marciano25 Marzo 2014 at 12:38 pm #
Un ultimo punto e poi abbandono questo giornale per sempre.
Lei dice: “Dato che lei fa il piagnone paventando preventivamente delle inesistenti censure”.
Non mi pare che la mia frase “In un mio commento precedente a questo (che stranamente, forse per disguido tecnico, non appare su questa pagina)” abbia sapore di “piagnisteo” ne mi appare via siano accuse di censura.
La sua risposta invece mi conferma che Lei e’ solito (tipico metodo Italiano) procedere sin dall’inizio ad insultare coloro che si trovano in disaccordo con quanto Lei scrive. Cosa purtroppo che ho notato in altre sue risposte.
Peccato, mi aspettavo una miglior selezione dei propri dipendenti da parte di questo giornale (Ma coali dipendenti?).
Leonardo25 Marzo 2014 at 1:52 pm #
Questo è un giornale libero, non il bollettino di uno che, come ogni italiano patetico, si firma con uno pseudonimo. Non le aggrada questo articolo, se ne faccia una ragione, il giorno che quelli come lei, impareranno cosa significa informazine libera, forse il Veneto si libererà dall’Italia. Ma lei non fa che confermare che ha il dna di La Marmora.
LucaF.
25 Marzo 2014 at 2:17 pm #
@Leone Marciano
Lei esordisce nel suo commento a questo articolo asserendo che la redazione racconterebbe «balle».
In secondo luogo, nel suo secondo commento, lei insinua falsamente che la redazione le abbia censurato tale suo primo commento inviato 38 minuti prima e non ancora pubblicato (al pari di altri commenti ancora in attesa di essere letti dalla redazione).
«In un mio commento precedente a questo (che stranamente, forse per disguido tecnico, non appare su questa pagina)».
Come vede, il suo primo commento è perfettamente leggibile qua sotto.
Le ho anche risposto punto su punto su ciò che lei ha fallacemente sostenuto (circa la presunta equivalenza tra referendum Crimea 2014 e plebiscito Veneto del 1866) in precedenti commenti.
Nonostante tali mie risposte qua fornite lei insiste a sostenere le sue mistificanti tesi pregiudizievoli non recependo quanto le ho scritto, accusandomi per giunta di essere un «parolaio».
Ora lei getta fango sulla redazione circa la selezione dei redattori di questa testata: «mi aspettavo una miglior selezione dei propri dipendenti da parte di questo giornale».
Io non so chi sia lei per venir qua a muovere tali critiche ingiuriose circa il mio lavoro di redattore, e sul livello informativo di questa libera ed indipendente testata giornalistica.
Se lei in ogni articolo sulla Crimea volutamente spamma sempre lo stesso tipo di commento diffamatorio sulla onestà e professionalità della redazione (solo perché non gradisce quanto letto e da noi pubblicato) o il solito mantra circa la questione Crimea (alla luce della sua russofobia), da parte nostra come redazione non siamo obbligati né a doverle dare ulteriore risposta né a pubblicare ulteriori suoi commenti di tal segno.
Dato che non le abbiamo fatto pagare alcun euro per leggerci e poter commentare, lei non può avanzare alcun legittimo diritto o recriminazione circa il contenuto (sia esso articolo o commento) qua pubblicato su questa testata online.
Non le piace la linea editoriale de L’Indipendenza e quanto pubblica quotidianamente anche in riferimento all’autodeterminazione del popolo di Crimea? Cambi sito, non ci legga, stia tranquillo che facciamo volentieri a meno delle sue trollate e dei suoi velati insulti.
Leone Marciano25 Marzo 2014 at 11:39 am #
Sig Fusari,
proveniamo dallo stesso stampo Libertario. (Se fa un salto a Londra, mi avvisi. La redazione possiede il mio indirizzo di posta elettronica).
Quindi crediamo entrambi negli stessi ideali di libertà. Tuttavia eviti di cercare di convincerci che il referendum in Crimea sia stato condotto in modo legale.
In un mio commento precedente a questo (che stranamente, forse per disguido tecnico, non appare su questa pagina) faccio presente che il referendum in Crimea e quello nel Veneto nel 1866 sono stati condotti esattamente allo stesso modo.
Quindi tutti coloro (specialmente Veneti) che accettano la legalità’ del referendum in Crimea dovranno accettare anche la legalità’ del referendum del 1866.
E se invece si impuntano in accettare il primo e rifiutare il secondo, “o sono fessi o fanno i fessi” – parafrasando gli Italiani.
LucaF.25 Marzo 2014 at 12:11 pm #
@Leone Marciano
Dato che lei fa il piagnone paventando preventivamente delle inesistenti censure (come vede nessuno le ha censurato i suoi commenti) pur dichiarandosi libertario (dunque anche se la dovessimo censurare dovrebbe sapere che lei qua sta scrivendo su uno spazio reso disponibile da questa testata, uno spazio di proprietà de L’Indipendenza, dunque la redazione avrebbe piena legittimità a moderare quanto commentato dagli utenti, specie se si nascondono dietro a nickname o trollano) le ricordo anche a margine di questo articolo questo mio precedente commento, affinché lei possa comprendere il principio di autodeterminazione.
Quanto avvenuto in Crimea non solo è una secessione ma è una lampante dimostrazione del principio di autodeterminazione dei popoli in linea col diritto internazionale e con quanto scrisse Gianfranco Miglio, Ludwig von Mises e Murray Rothbard.
«Con il consenso della gente si può fare di tutto: cambiare il governo, sostituire la bandiera, unirsi a un altro paese, formarne uno nuovo». (Gianfranco Miglio)
«Una nazione, dunque, non ha alcun diritto di dire ad una provincia: ‘Tu appartieni a me, voglio prenderti. Una provincia è costituita dai suoi abitanti. Se qualcuno ha il diritto ad essere ascoltato in questo caso sono questi abitanti. Le dispute di confine dovrebbero essere risolte dal plebiscito». (Ludwig von Mises, Omnipotent Government, p. 90)
«Nessun popolo e nessuna parte di un popolo dev’essere tenuto contro la sua volontà in una associazione politica che non vuole». (Ludwig von Mises, Nation, State, and Economy, p. 34)
«Il diritto di autodeterminazione per quanto riguarda la questione della partecipazione in uno Stato significa: ogni volta che gli abitanti di un determinato territorio, che si tratti di un unico villaggio, un intero quartiere, o una serie di distretti adiacenti, fanno conoscere attraverso un plebiscito condotto liberamente che non vogliono più rimanere uniti al momento allo Stato di appartenenza, ma desiderano formare uno Stato indipendente o attaccarsi a qualche altro Stato, i loro desideri sono da rispettare e devono essere rispettati. Questo è l’unico fattibile ed efficace modo per prevenire rivoluzioni e guerre civili ed internazionali». (Ludwig von Mises Liberalism, p. 109)
«Non fa differenza dove vengano disegnati i confini di un Paese. Nessuno ha un interesse materiale speciale allargando il territorio dello Stato in cui vive, nessuno subisce delle perdite se una parte di questa zona è separata dallo Stato. E’ inoltre irrilevante se tutte le parti del territorio sono in collegamento geografico diretto, o se sono separate da un pezzo di terra che appartiene ad un altro Stato. Non ha alcuna importanza economica che il Paese si affacci sull’oceano o meno. In un mondo del genere la gente di ogni villaggio o distretto potrebbero decidere con plebiscito a quale Stato appartenere». (Ludwig von Mises Omnipotent Government, p. 92)
«La “nazione” non può essere definita con precisione, ma è una costellazione complessa e variabile di diverse forme di comunità, lingue, etnie e religioni. Alcune nazioni, come gli sloveni, sono gruppo etnico e linguistico ben definibile; altri, come i gruppi che si affrontarono durante la guerra in Bosnia, appartengono allo stesso gruppo etnico e linguistico, ma si differenziano per l’alfabeto adottato e si scontrano ferocemente sulla questione religiosa (serbi ortodossi, croati cattolici e musulmani bosniaci, i quali, a complicare ulteriormente il quadro, erano in origine seguaci dell’eresia bogomila). La questione della nazionalità è resa ancor più complessa dall’interazione tra le realtà oggettivamente esistenti e le percezioni soggettive. In alcuni casi, come le nazionalità dell’Europa orientale dell’Impero degli Asburgo, o gli irlandesi sotto il dominio inglese, conservavano un proprio nazionalismo, e persino lingue, nascoste o moribonde, che dovevano essere consapevolmente conservati, generati ed ampliati. Nel XIX secolo ciò fu fatto da élite intellettuali determinate a lottare per far rivivere periferie sottomesse, e parzialmente assorbite, al centro imperiale. Dunque, possiamo desumere che i confini non siano solo quelli tra Stati. Un obiettivo per i libertari dovrebbe essere quello di trasformare gli Stati-nazionali esistenti in entità nazionali i cui confini siano legittimi esattamente come lo sono i confini delle proprietà private, scomponendo così gli Stati-nazionali esistenti in Nazioni autentiche, oppure in “Nazioni per consenso” (…) In breve, ad ogni gruppo, ad ogni Nazione, dovrebbe essere consentito di separarsi da uno Stato-nazionale cui sono soggetti e di unirsi a qualsiasi altro Stato-nazionale che accettasse l’unione. Questa semplice riforma porterebbe sul lungo cammino verso la creazione di “Nazioni per consenso”. Gli scozzesi, se loro stessi lo vogliono, devono lasciati liberi dagli Inglesi di secedere dal Regno Unito e diventare indipendenti, oppure di partecipare ad una Confederazione delle Nazioni Gaeliche, se i costituenti lo desiderassero». (Murray Rothbard, Nations by Consent: Decomposing the Nation-State)
Il referendum della Crimea è legale sul piano del diritto internazionale, non ho mai affermato che esso sia stato legale per prassi o in relazione alla Costituzione dell’Ucraina.
Essendo il principio di autodeterminazione un principio secessionista/separatista, come spiega l’articolo esso può anche essere applicato da parte di un popolo/minoranza oppressa aldilà della legalità istituzionale vigente nello Stato da cui intendono secedere.
Tant’è che basterebbe che si facessero plebisciti online come quello del Veneto anche in Lombardia, Friuli e in Piemonte quale attestazione del principio di autodeterminazione del popolo lombardo, friulano e piemontese affinché tali esiti comprovino il diritto di tali popoli a secedere dallo Stato italiano, divenendo risultati legali a norma del diritto internazionale.
Come fa notare l’articolo citando la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturale, e la sentenza sul Kosovo della Corte di Giustizia Internazionale, la dichiarazione d’indipendenza (o di autodeterminazione che dir si voglia) può essere anche unilateralmente pronunciata, ma essa resta comunque valida.
La proclamazione unilaterale di indipendenza ha validità legale sulla base del diritto internazionale anche senza l’indizione di un referendum ufficiale.
Dunque anziché aspettare Zaia, Maroni, Serracchiani o il prossimo presidente/consiglio regionale in Piemonte, è sufficiente che si proceda ad un plebiscito online analogo a quello veneto e in caso di vittoria delle istanze separatiste (ovviamente le associazioni, movimenti e partiti indipendentisti che hanno sostenuto il voto online si devono poi assumere le responsabilità del gesto, impegnandosi ad affrontare con coerenza di voto la conseguente reazione da parte dello Stato italiano).
Il Trentino ha già svolto recentemente un auto-organizzato plebiscito da parte del partito di Eva Klotz dove hanno vinto i sì alla secessione e per un loro ritorno nell’Austria, il che è analogo a quanto avvenuto in Crimea in ottica ritorno nella Russia.
Nella fattispecie lei ha in precedenza citato il plebiscito farsa del 1866 con il quale si è certificata l’annessione del Veneto al Regno d’Italia in relazione alla questione Crimea; io le ho spiegato che tale paragone appare improprio sul piano della volontà d’intento manifestata dal popolo veneto dell’epoca.
Ma volendo seguirla per un momento sul suo fallace ragionamento, ammettendo per assurdo che tale plebiscito farsa del 1866 fosse legale e volontario, nulla vieta dopo quasi 150 anni che la popolazione vivente oggi in Veneto decida di procedere ad un “tagliando” di verifica circa la legittimità di tale scelta precedentemente calata dall’alto.
Ernest Renan scrisse a proposito del diritto di voto riguardante l’autodeterminazione dei popoli:
«L’esistenza di una nazione è (mi si perdoni la metafora) un plebiscito di tutti i giorni, come l’esistenza dell’individuo è un’affermazione perpetua di vita. [….] Nell’ordine di idee che vi espongo una nazione non ha il diritto, più di quanto non lo abbia un re, di dire a una provincia: ‘Mi appartieni; ti prendo’. Per noi, una provincia sono i suoi abitanti; se c’è qualcuno in questa faccenda che ha il diritto di essere consultato, è chi vi abita. Una nazione non ha mai un vero interesse ad annettersi un Paese contro la sua volontà. Il voto delle nazioni, in definitiva, è il solo criterio legittimo, quello al quale bisogna sempre tornare».
Dunque dato che sul piano giuridico il principio di autodeterminazione è un diritto naturale esercitato dai vivi, con il plebiscito online del 2014 il popolo veneto ha dimostrato di recedere e nullificare il precedente esito del plebiscito avvenuto nel 1866.
In ogni caso anche in tal modo, il referendum avvenuto in Veneto e in Crimea nel 2014 sono perfettamente legittimi e legali.
Il referendum avvenuto in Crimea nel 2014 ha dimostrato come il popolo crimeano votante abbia nullificato la precedente arbitraria scelta (mai sottoposta a voto democratico) di Krusciov del 1954 di annettere la Crimea all’Ucraina.
Leone Marciano25 Marzo 2014 at 11:01 am #
BALLE! Non sono solito usare termini volgari, ma questa volta e’ necessario.
Tutti coloro (specialmente i Veneti) che ritengono il referendum di Crimea legale dovranno adeguarsi a ritenere legale ed accettare il risultato del referendum del 1866.
Nel 1866 il rappresentante Piemontese fece si’ che i delegati comunali (coloro incaricati di preparare il referendum e stilare le liste dei votanti in ogni comune) fossero di idee e tendenze pro-Italiane. Lo stesso fecero i Russi in Crimea.
Il rappresentante Piemontese chiese alla Chiesa cattolica di motivare i propri fedeli a votare SI, lo stesso fecero i Russi con la Chiesa ortodossa in Crimea.
Il rappresentante Piemontese chiese all’Austria di ritardare il rimpatrio delle truppe Venete fino a dopo il referendum in modo da indebolire ancor più’ qualsiasi idea di ribellione. Lo stesso fecero i Russi in Crimea bloccando le truppe Ucraine entro le caserme.
Soldati delle truppe d’occupazione furono stazionate presso tutti i seggi sia nel 1866 che in Crimea.
Visti tali presupposti, accettare la legalita’ del referendum di Crimea significa accettare la legalita’ di quello del 1866.
L’unica cosa che fece in più’ il rappresentante Piemontese fu’ di chiedere all’Austria di consegnare il Veneto alla Francia, la quale teoricamente permise una libera votazione prima di consegnare il Veneto all’Italia.
Cio’ non accadde in Crimea.
Come fu annesso il Veneto, così’ fu annessa la Crimea.
LucaF.25 Marzo 2014 at 11:54 am #
@Leone Marciano
Balle? Lei intende la Carta delle Nazioni Unite e la coerenza dimostrata dall’Onu (su questo ci possiamo pure ragionare) o il principio di autodeterminazione tout court (e su questo mi dispiace non penso di seguirla).
Accostare la legalità del referendum di Crimea con quello avvenuto nel 1866 in Veneto è semplicemente ridicolo in quanto il primo andò chiaramente contro la volontà e il sentimento del popolo veneto.
In Crimea l’esito del referendum secessionista dall’Ucraina ha dato un esito largamente (con o senza brogli in qualche sezione) a favore dell’annessione alla Russia in quanto la Crimea è perlopiù popolata da popolazioni di etnia o lingua russa.
Ricapitolando: in Veneto nel 1866 vi fu una annessione con un plebiscito farsa a favore del Regno d’Italia (dopo che il Regno d’Italia ottenne il Veneto dalla Francia) il quale non rispecchiava il sentimento maggioritario della popolazione veneta dell’epoca.
In Crimea nel 2014 vi è stata una annessione con un plebiscito certificato da una cinquantina di osservatori indipendenti, il quale ha decretato la volontà della popolazione russofona di entrare nella Federazione russa.
Putin ha ratificato tale vox populi emersa dalle urne e ha iniziato le pratiche per il ritorno di tale territorio nella Federazione russa, dopo che nel 1954 Krusciov arbitrariamente decise da solo di cedere all’Ucraina (allora facente parte dell’Urss) la Crimea.
Come vede le differenze rendono il suo paragone fallace e del tutto inappropriato.
Leone Marciano25 Marzo 2014 at 12:22 pm #
“Accostare la legalità del referendum di Crimea con quello avvenuto nel 1866 in Veneto è semplicemente ridicolo in quanto il primo andò chiaramente contro la volontà e il sentimento del popolo veneto.”
Come fa’ a dirlo? Persino la Chiesa cattolica si mobilito’ per convincere la gente che il votare SI era il loro dovere! Quali dati ha per dimostrare che il “sentimento maggioritario della popolazione veneta dell’epoca” era contro l’unione con l’Italia, eccetto per la presenza di truppe ai seggi, o gli scritti di qualche “dissidente”.
Tornando alla Crimea.
Se la Russia era così sicura che la maggioranza in Crimea era a favore di riunirsi alla Russia, perché’ ha occupato la Crimea militarmente?
Perché’ si e’ mossa per occupare il Parlamento e sostituirne il presidente eletto?
Perche’ ha bloccato tutte le truppe Ucraine entro le caserme?
Perche’ non ha prima fatto indire il referendum e poi, soltanto poi, invaso in caso che l’Ucraina non permettesse la secessione? (passo tuttavia illegale)
Purtroppo ho l’impressione che Lei abbia due grosse fette di prosciutto sugli occhi!
Se la maggioranza della popolazione fosse stata effettivamente a favore dell’indipendenza non vi sarebbe stata alcuna necessita’ per la Russia di invadere! Il fatto che la Russia ha invaso e POI indetto il referendum dimostra che non erano affatto sicuri che la maggioranza fosse a favore della secessione.
Per le similarita’ referendum Crimea – referendum Veneto attendo ancora che Lei dimostri “le differenze rendono il suo paragone fallace e del tutto inappropriato”.
Specialmente dato che Lei stesso, in un precedente articolo, disse che deve essere ascoltato il volere della popolazione attuale senza considerare l’iter storico della nazione (e popolazione originaria) sino alla data del referendum! Quindi il fatto che la Crimea facesse parte dell’URSS ante 1954 non deve aver alcun peso nell’argomento – secondo quanto da Lei stesso dichiarato in altra sede.
Purtroppo ho l’impressione che Lei provenga dalla solita scuola italiana dei parolai. Bravi ad agitare e rigirare le parole per contorcere fatti ed eventi che non concordano con quanto essi vanno predicando.
Peccato!
LucaF.25 Marzo 2014 at 1:03 pm #
@Leone Marciano
Lei insiste nel suo pregiudizievole ragionamento fallace del paragone tra Crimea 2014 e Veneto 1866 nonostante le abbia spiegato come esso risulti essere improprio.
Quali dati ho per dimostrare che il “sentimento maggioritario della popolazione veneta dell’epoca” era contro l’unione con l’Italia?.
Beh provi a vedere il numero di abitanti presenti in Veneto nel 1866 e quello dei votanti quel plebiscito.
Provi anche a confrontare il numero dei voti sì rispetto alla popolazione veneta dell’epoca.
Ma come le ho già scritto volendo seguirla per un momento sul suo fallace ragionamento, ammettendo per assurdo che tale esito del plebiscito farsa del 1866 fosse legale e volontaria espressione dei votanti, nulla vieta dopo quasi 150 anni la popolazione vivente oggi in Veneto nel 2014 decida di procedere ad un “tagliando” di verifica circa la legittimità di tale scelta precedentemente calata dall’alto.
Dunque dato che i votanti in Veneto nel plebiscito del 2014 hanno votato in 2 milioni e 360 mila persone, e che i sì sono l’89% dei votanti, e dato che persino Repubblica stima che se si votasse un referendum secessionista ufficiale in Veneto i sì vincerebbero col 55%, mi pare evidente come tale consenso per separarsi dall’Italia sia esistente e persino maggioritario.
In Crimea i votanti hanno espresso per il 96,6% il sì alla secessione dall’Ucraina e il ricongiungimento con la Russia.
Tale dato ufficiale è in linea con i sondaggi della vigilia e con il quadro etnico-linguistico di quella regione.
«Se la Russia era così sicura che la maggioranza in Crimea era a favore di riunirsi alla Russia, perché’ ha occupato la Crimea militarmente?».
La Russia ha occupato militarmente la Crimea per consentire l’esercizio del voto referendario per la sua autodeterminazione.
Non a caso la popolazione della Crimea ha accolto molto positivamente tale incursione russa, salutandoli veramente come liberatori (mica come gli Usa in Iraq…).
Secondo lei se i russi non avessero invaso la Crimea, il governo di Kiev avrebbe organizzato o consentito che si svolgesse pacificamente tale consultazione referendaria in Crimea?
«Perché’ si e’ mossa per occupare il Parlamento e sostituirne il presidente eletto?».
Pe le stesse ragioni che hanno guidato i rivoltosi di Maidan ad occupare il Parlamento di Kiev e sostituire il presidente eletto dall’intera Ucraina, Victor Yanukovich.
«Perche’ ha bloccato tutte le truppe Ucraine entro le caserme?».
Per favorire lo svolgimento del referendum d’autodeterminazione deciso dalle autorità autonome della Crimea (elette democraticamente elette prima dello scoppio della crisi e dell’invasione russa).
Le pare che le forze ucraine comandate dal governo centrale ucraino avrebbero consentito lo svolgimento pacifico di tale atto di sedizione da parte del popolo di Crimea nei confronti di Kiev?.
«Perche’ non ha prima fatto indire il referendum e poi, soltanto poi, invaso in caso che l’Ucraina non permettesse la secessione? (passo tuttavia illegale)».
Perché non c’erano i margini di sicurezza circa l’indizione del referendum in Crimea, dato che Kiev aveva chiaramente preannunciato la sua illegalità (il che sarà pure in linea con la Costituzione ucraina ma risulta essere sia tale Costituzione che tale atto, in contrasto col diritto naturale all’esercizio del principio di autodeterminazione dei popoli, come spiegato nell’articolo qua sopra).
Mi dispiace ma è lei ad avere le fette di prosciutto sui suoi occhi.
La Russia ha invaso la Crimea al fine di consentire lo svolgimento di tale referendum, il quale era stato preventivamente considerato illegale e non valido nel suo esito (ancor prima di essere votato!) oltreché da Kiev anche dall’Occidente (Usa in testa).
Tale preventiva bocciatura (ancor prima del voto) da parte di Kiev e dell’Occidente era una chiara violazione del diritto di autodeterminazione del popolo crimeano, la Russia si è quindi sentita legittimata anche da tale decisione occidentale ad intervenire ed occuparla preventivamente.
La maggioranza era sicura sia nei sondaggi che nella composizione etnico-linguistica del territorio della Crimea.
Appunto confermo che deve essere ascoltato il volere della popolazione attuale senza considerare l’iter storico della nazione (e della popolazione originaria del passato).
Il principio di autodeterminazione è un diritto naturale esercitato dai vivi, con il referendum della Crimea del 2014 il popolo votante ha dimostrato di recedere e nullificare la decisione di Krusciov del 1954.
Che la Crimea facesse parte dell’Urss nel 1954 non è un argomento del tutto in sé arbitrario per giustificare a priori l’annessione russa, non a caso ciò che rende valido il principio di autodeterminazione nel referendum avvenuto nel 2014 è la volontà espressa a maggioranza da parte dell’attuale popolazione della Crimea di entrare a far parte della Federazione russa.
Il fatto che tale esito referendario della Crimea 2014 sia di fatto analogo a posteriori quello ante-Urss 1954, ripristinando la situazione passata, è in sé specifico al caso della Crimea e non un crisma in generale del principio di autodeterminazione per ogni luogo.
La popolazione della Crimea ha deciso di optare col diritto di voto a rientrare nella Federazione russa.
Potevano anche decidere di restare una repubblica indipendente non facente parte della Federazione russa ma così non ha deciso il popolo votante (per ragioni di carattere socio-economiche, di sicurezza e per i legami etnico-linguistici tra Russia e russofoni crimeani).
Non mi pare di aver detto cose non in sé illogiche e/o non coerenti tra loro e/o col principio di autodeterminazione.
Parolai? Beh si renda conto che questo è un quotidiano, se vogliamo spiegare, documentare, ed informare i lettori sui fatti e gli eventi è per noi necessario usar parole e digitarle nero su bianco.