La Comuna de Gregnàn

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Messaggioda Sixara » gio dic 10, 2015 8:03 pm

La Comuna de Gregnàn
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A lèzo sol Gazetìn na noti'zia intaresante so la Comuna de Gregnàn :

I figli della Comuna: lo studio sul Dna vecchio di mille anni

Dal Pavajon alle invasioni barbariche. I biologi dell'Università di Bologna arrivano a Grignano per studiare il Dna degli «originari». Confrontando il codice genetico dei compartecipi della Comuna e dei non-compartecipi, che però vivano in paese da almeno tre generazioni, i ricercatori cercheranno di capire da che popolazione derivano gli eredi delle terre comuni. «Nelle partecipanze agrarie emiliane e lombarde - spiega il presidente degli Antichi Beni Originari, Stefano Previatello - la discendenza è dai Longobardi, ma con noi potrebbero esserci delle sorprese».
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/ROVIGO/rovigo_comuna_studio_dna/notizie/1725687.shtml

Ki xeli i Orijnari de la Comuna de Gregnàn dita anca Antichi Beni Originari di Grignano Polesine?
http://www.antichibenioriginari-grignano.it/

NOTE STORICHE

È all’incirca dall’anno 1000 d.C. che esiste la “Comuna” di Grignano Polesine, attualmente denominata “Antichi Beni Originari”; una proprietà collettiva del tutto particolare a livello nazionale e senz’altro unica nell’area Veneta.

Molto simile alle partecipanze agrarie di matrice emiliana, la “Comuna” può essere inquadrata nella categoria delle Terre Collettive, i terreni della “Comuna” infatti sono un bene di ragione privata il cui godimento spetta ai "compartecipi", ossia ai discendenti maschi delle famiglie originarie presenti nel paese di Grignano all’atto dell'investitura livellaria da parte dell'Abbazia Benedettina di Santa Maria dell'isola di Pomposa, dei quali terreni era proprietaria fin dal X secolo d.C.. Famiglie originarie che si adoperarono nei secoli per bonificare, rendere coltivabili e strappare alla palude quei terreni da cui ottenevano l’unico sostentamento alle loro vite. Requisito fondamentale per essere compartecipi, oltre alla discendenza dagli Originari, è inoltre quello di risiedere e vivere nel paese di Grignano Polesine.

ORIGINI

Della prima investitura livellaria, sempre comunque menzionata fra le attività dell’Abbazia fin quasi dalla sua origine, sono purtroppo andati perduti sia il titolo costitutivo che le rinnovazioni livellarie fino al 1426, anno a cui risale il documento più antico arrivato fino ai nostri giorni nel quale si riporta inoltre che i compartecipi dovevano fornire all’Abbazia, quale prestazione livellaria annua “sei pesci cavedani e tre denari dei piccoli”. Un canone livellario che, come si può facilmente notare, è puramente simbolico vista la condizione disastrosa in cui versava a quel tempo il territorio in oggetto, come pure la maggior parte dell'odierno Polesine di Rovigo.

Le terre concesse agli originari venivano così descritte e si componevano di:
“Di una Valle dove si dice la Comuna fra i suoi confini”
“Di sette campi di terra dove si dice le Rotole”
“Di una pezza di terra dove si dice l’Arzarello”
“Di un Casamento con altra casa di canna”

Il rinnovo livellario imponeva poi le seguenti clausole:
“A pagare per ricognizione del retto dominio sei pesci cavedani e denari tre piccoli”
“A rinnovare l'investitura di 29 anni in 29 anni”
“A non potere detto Comune vendere né alienare detti beni senza la licenza di Monsignor Reverendo espressa”
“Ad essere tenuto detto Comune a ricevere detto Reverendo o suoi agenti e successori con
buona fede e senza frode”
“Che contravvenendo a ciascheduna di esse cose decadano dalle ragioni e detti beni s’intende essere devoluti al Monastero predetto”

...

L Abate de Ponpoxa ghe tocava contentarse de siè pési cavedagni e trè skeolini... da coanta mixeria ca ghe jera te kele tère, però insoma , longo mile ani i se le ga pasà de pare n fio, doveri e diriti sol doparare la Comuna e l è cueo ke i è drio 'zercare l università de Bologna : la traxmision jenetica - se la ghè stà - de l orijne longobarda de sta istitu'zion cuà, conpagna de altre ke i ga catà tel Ferarexe faxendo la stésa ricerca sol DNA de sti òmeni, i Orijnari de la Comuna de Gregnàn. :)

DAL MEDIOEVO AD OGGI


Tale accordo, che ratificò in modo definitivo ed incontestabile il diritto dei soli originari al godimento della “Comuna”, sarà il documento fondamentale che salverà la “Comuna de Gregnàn” dai successivi tentativi sia di distruzione (da parte degli enti pubblici: nel 1806 ad opera di Napoleone, nel 1940 ad opera dello Stato Italiano) che di pretesi diritti di partecipazione da parte di alcuni non originari (nel 1622 e nel 1729, questione risolta in modo definitivo dal Consiglio dei XL al Criminal della Serenissima Repubblica di Venezia).

Tale enfiteusi proseguì dal Medioevo fino a quando, nel 1968, i compartecipi decisero di affrancarsi dal livello enfiteutico diventando proprietari delle terre che i loro avi hanno sempre coltivato e continuamente migliorato.
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Re: La Comuna de Gregnàn

Messaggioda Berto » gio dic 10, 2015 8:36 pm

Teuta/touta, trabs/treb/tribus, opida, vico/vigo, pago/pagus, viła, viłàjo, paexe, dorf, borgo, çità, muniçipo, mansio/maxo, corte, comun
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https://it.wikipedia.org/wiki/Communalia
Communalia è il termine, derivato dalle espressioni usate nei documenti medioevali, indicante i terreni sui quali ogni componente di una determinata collettività, secondo regole tramandate da secoli, aveva il diritto di esercitare un godimento, come quello del pascolo, della coltivazione o dell'uso civico di legnatico.

Nell'Italia meridionale il feudo è una istituzione relativamente tardiva, introdotta dai Normanni e dagli Svevi, che ebbero l'accortezza di non comprimere gli antichi diritti collettivi delle popolazioni originarie del luogo. Venne così a stabilirsi il principio: «ubi feuda, ibi demania».

In Italia settentrionale si sentiva, invece, il modello tedesco della proprietà collettiva della gens sui terreni con un istituto misto tra il demanio e la proprietà collettiva, ma disgiunta da vincoli feudali.

I non molti istituti che sono sopravvissuti di proprietà collettive che si denominano tuttora comunalia vedono la loro collocazione con una certa fatica nell'ambito del diritto moderno, tutto basato sulla proprietà. Una interessante sentenza della Corte Costituzionale ha negato l'incostituzionalità della norma che assoggettava ad imposta i communalia a differenza dei demani comunali, sottolineando, perciò la differenza tra i due istituti.

Jeografia storega del lesego ministrativo entel Veneto
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Re: La Comuna de Gregnàn

Messaggioda Sixara » gio dic 10, 2015 8:46 pm

Go(nti) xbalià posto indoe metarla la Comuna?
Eh bè pa'zien'za :D
pitosto, ti ca te sè, i fa on riferimento anca l Ampezzano, tornovia de Cortina dovea èsarghe calcòsa de l jenere so i pascoli, i prà... e Gregnàn ...
vòto-mai ca le go dal bon le raixe jermanike anca mi. Par cueo ke go studià el tedesco.
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Re: La Comuna de Gregnàn

Messaggioda Berto » gio dic 10, 2015 9:10 pm

Va ben! Ke mal ghe saria se te ghesi raixe xermane? Le go anca mi.

I Orijnari de la Comuna de Gregnàn
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Re: La Comuna de Gregnàn

Messaggioda Berto » gio dic 10, 2015 9:28 pm

Enfeteuxi

https://it.wikipedia.org/wiki/Enfiteusi
L'enfiteusi (dal latino tardo emphyteusis, a sua volta dal greco ἐμφύτευσις che è da έμφυτεύω, «piantare, innestare»; e perciò «locazione per piantagione e frutto») è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, urbano o rustico; secondo il quale, il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno (dominio utile) sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (direttario o concedente) un canone annuo in denaro o in derrate.

Retaggio del diritto romano (???), tale istituto trae le sue origini dalla figura dell'ager vecticalis, ovvero da una forma di divisione dell'ager publicus, che, costituito perlopiù da terre sottratte alle popolazioni italiche assoggettate dai romani, veniva in parte distribuito tra i coloni militari - cui erano destinate le terre già coltivate - o lentamente occupato dai cittadini (nel caso delle terre incolte) con il benestare della Repubblica. Suddette terre, in particolare, assumevano la denominazione di ager privatus vectigalisque, un'espressione che, come osservato da Theodor Mommsen, esprimeva le peculitarità di una proprietà sostanzialmente privata, ma formalmente pubblica, che si caratterizzava per la sua precarietà - la Repubblica poteva revocare in ogni momento la concessione -, e la sussistenza di un obbligo di pagamento del vectigal, ovvero di un canone pari al decimo delle biade e al quinto degli altri frutti.

Ampiamente diffusa durante il periodo feudale, l'enfiteusi fu uno strumento amministrativo assai usato dalla Chiesa romana tra il VII-VIII secolo per assicurare stabilità politica in Italia, mediante la regolarizzazione della cessione o della concessione dei fondi, nei confronti dell'aristocrazia bizantina e successivamente longobarda. L'uso di concedere porzioni anche considerevoli di terreni in enfiteusi era peraltro molto diffusa nel medioevo anche da parte di abbazie e monasteri, che sovente si trovavano in difficoltà nel gestire la totalità dei terreni di loro proprietà, sia a causa delle dimensioni degli stessi, progressivamente aumentate dalle varie acquisizioni nel corso del tempo, sia per la distanza che taluni appezzamenti avevano dalla sede, e procedevano quindi a concedere in enfiteusi per la durata di 29 anni o a terza generazione parte delle loro proprietà. In tal senso, tra i casi più noti di enfiteusi la cui istituzione risale appunto al periodo medievale, si annoverano quelle che furono concesse alla Partecipanza agraria di Nonantola da parte dell'Abbazia di Nonantola e agli odierni Antichi Beni Originari di Grignano Polesine da parte dell'Abbazia di Pomposa.
Sempre nella realtà medioevale, poi, ebbe particolare importanza anche il c.d. livello (dal latino libellus, ovvero il documento cartaceo costitutivo del rapporto), che, sviluppatosi nel periodo successivo alla costituzione dei regni romano-barbarici, ed in particolare del Regno longobardo, presentava caratteristiche simili a quelle dell'enfiteusi, tanto da essere ricondotto ad esso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasioni ha avuto modo di specificare come i due rapporti siano allo stato attuale completamente sovrapponibili e soggetti alle norme stabilite dall'ordinamento per le enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1).


Cfr. co Vilinpenta (Villimpenta) e Cainpenta (a Viçensa)


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