Modelo de Statudo par i Comouni

Modelo de Statudo par i Comouni

Messaggioda Berto » mer mar 19, 2014 7:11 pm

Veneto indipendente, un modello di Statuto per i Comuni

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di ENZO TRENTIN

Nel tentativo di creare una base di discussione per un nuovo assetto istituzionale da dare all’indipendenza del Veneto, dopo la pubblicazione di un progetto di difesa, è questa la volta per una bozza di Statuto da adottarsi per i Comuni.

Ricordo, ancora una volta, che alcune persone e gruppi di sono messi a lavorare per singole tematiche al fine di mettere nero su bianco varie proposte o brief. La pubblicazione di questo materiale non avviene per ordine d’importanza, bensì mano a mano che i lavori mi giungono. Per evitare – in questa delicata fase “costituzionale” – che si accendano polemiche e critiche ad personam che sarebbero deleterie all’iniziativa che vuole invece essere giudicata per il suo lavoro e non per le persone che lo hanno svolto, tutti i componenti hanno chiesto o accettato di lavorare nell’anonimato.

La bozza di Statuto qui unita presenta numerose innovazioni che, anche in questo caso, elenco senza un preciso ordine d’importanza:

la soluzione di possibili conflitti d’interesse;
la revoca del mandato per il Sindaco, Consiglieri comunali, funzionari ed amministrativi vari;
la possibilità di iniziativa di delibere da parte di cittadini singoli o associati;
la possibilità per il consiglio comunale di presentare un controprogetto, ambedue sottoponibili all’esercizio della sovranità popolare;
il referendum senza quorum, votabili anche per via telematica;
l’istituzione del Procuratore civico, quale garante del buon funzionamento della macchina amministrativa comunale e delle aziende ad esso collegate;
nuove e più articolate attribuzioni alla figura del Sindaco;
l’impossibilità per questa pubblica amministrazione di spendere oltre una determinata cifra senza prima aver ottenuto l’approvazione dei cittadini-contribuenti;
forme d’informazione sulle varie attività del Comune;
approvazione dello Statuto, prima della sua entrata in vigore, da parte del corpo elettorale. Nonché la possibilità, per i cittadini, di proporne nel tempo le sue modifiche.
Con quest’ultima caratteristica si eviterà – per esempio – la singolarità della Costituzione italiana, come pure degli Statuiti di Comuni, Province e Regioni, mai approvati direttamente dalla cosiddetta sovranità popolare.

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1Bozza di Statuto comunale
della Città di...

Città di...
Il Consiglio comunale di ...,
vista la legge... e le relative norme di applicazione,
decreta:
TITOLO I
Nome e territorio del Comune
Art. 1
Nome, stemma e sigillo
1. Il nome del Comune è ....
2. Lo stemma comunale raffigura [...], e meglio come all’allegato 1.
3. Il sigillo comunale porta la dicitura “Comune di ...”, raffigura lo stemma, è in metallo e
ha un diametro di mm 33, e meglio come all’allegato 1.
Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.
Art. 2
Circondari
1. Il Comune comprende i seguenti circondari:
- frazione di...
- frazione di...
- frazione di.
- frazione di...
2. I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l’allegato 2.
TITOLO II
Organizzazione politica
Capitolo 1
Gli organi del Comune
Art. 3
Organi
Gli organi del Comune sono:
a) il Sindaco
b) il Consiglio comunale
Capitolo 1a
Ente autonomo di diritto comunale
Art. 3 a
Ente autonomo di diritto comunale
1. Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2. Il Consiglio comunale adotta lo statuto dell’ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
3. Il comune può attribuire il compito all’ente mediante mandato o contratto di prestazione.
4. 1. Il Comune di ... è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; nel rispetto della Costituzione si riconosce in un sistema di tipo federativo, basato sul principio dell’autonomia degli Enti Locali.
5. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
Capitolo 2
L’Assemblea comunale
Art. 4
Composizione
L’Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
Art. 5
Attribuzioni
1. L’Assemblea comunale per scrutinio popolare:
a) elegge il Sindaco e il Consiglio comunale;
b) si pronuncia sulle domande d’iniziativa e di referendum comunali.
2. Le operazioni dell’Assemblea comunale sono presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
3. Le elezioni e le votazioni avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme
stabilite dalle leggi elettorali. I referendum possono essere votati anche per posta e per mezzo di sistemi telematici.
Capitolo 3
Il Consiglio comunale
Sezione 1. Generalità
Art. 6
Composizione
1. Il Consiglio comunale è composto di... membri. (in proporzione alla popolazione)
2. Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.
3. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o supplente e dipendente del Comune e delle sue aziende.
Art. 7
Elezione
L’elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni cinque anni nel mese di aprile.
Art. 8
Dimissioni e rinuncia alla carica
1. Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere inoltrate in forma scritta e motivata al
Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale decide nella prossima seduta, sentito il preavviso della competente
commissione.
3. Tale decisione non è richiesta e la sostituzione del Consigliere comunale avviene
automaticamente in caso di cambiamento di domicilio, sopravvenuta incompatibilità o
decesso.
Art. 9
Attribuzioni
1. Il Consiglio comunale:
a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e
approva le convenzioni;
b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale;
c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende municipalizzate e il fabbisogno da
coprire mediante imposta;
d) autorizza le spese di investimento;
e) esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende, nonché dei fondi
speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati e delibera sulla loro approvazione;
f) adotta e modifica il piano regolatore;
g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e
accorda i crediti necessari;
h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto,
la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno
dei beni mobili;
l) autorizza il Sindaco a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
m) nomina i delegati del Comune nei consorzi, giusta le norme della Legge del
consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili;
n) nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli altri enti di diritto pubblico
o privato in cui il Comune è parte;
o) nomina le commissioni permanenti nella seduta costitutiva ogni cinque anni e le
commissioni speciali;
p) esercita le attribuzioni che gli sono conferite da leggi speciali, nonché quelle che non
sono devolute ad altro organo comunale.
2. Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere d) e g) decade se
non è utilizzato.
3. Ha competenza di decidere la presentazione di un referendum... in conformità ai disposti della Legge sull’esercizio dei diritti politici.
Art. 10
Seduta costitutiva
1. Il Consiglio comunale è convocato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla
proclamazione del risultato delle elezioni.
2. La seduta è aperta dal Consigliere più anziano presente, il quale chiama due scrutatori a
formare l'Ufficio provvisorio.
3. Eseguito l'appello nominale, i membri del Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato,
del seguente tenore:
“ Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere
coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.
Art. 11
Ufficio presidenziale
Nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio
comunale nomina l’Ufficio presidenziale, così composto:
a) un Presidente
b) un Vicepresidente
c) due scrutatori.
Le cariche non sono obbligatorie.
Art. 12
Presidente
1. Il Presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l’ordine, formula le proposte di voto,
provvede all’impostazione delle votazioni e ne comunica il risultato.
2. Firma con il segretario redattore le risoluzioni e gli atti del Consiglio comunale.
3. In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vicepresidente e, in mancanza di quest’ultimo,
dallo scrutatore più anziano.
Art. 13
Scrutatori
1. Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al Presidente, con il quale collaborano per
il mantenimento dell’ordine in sala.
2. Al termine della seduta i due scrutatori firmano il verbale.
Art. 14
Verbale
1. Il Segretario comunale, o in sua assenza il Vicesegretario o una persona designata dal
Sindaco, è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:
a) la data e l'ordine del giorno;
b) l'elenco dei presenti e degli assenti con nome, cognome e numero progressivo;
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con
l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari
e degli astenuti;
d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
Il verbale è firmato dal presidente, dal segretario redattore e dagli scrutatori alla fine della
seduta.
3. Il testo integrale del verbale è fatto pervenire ai Consiglieri comunali almeno sette giorni prima
della seduta successiva.
4. L'approvazione del verbale integrale ha luogo all'inizio della seduta successiva.
5. Il Presidente sovraintende alla redazione del verbale. Se è proposta una rettifica questa sarà
fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice.
Art. 15
Sessioni ordinarie
1. Il Consiglio comunale si riunisce da due a quattro volte all'anno in sessione ordinaria.
2. La prima sessione si svolge, di regola, l’ultimo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il
30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
3. La seconda sessione si svolge, di regola, il terzo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro
il 22 dicembre, e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
Art. 16
Sessioni straordinarie
1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria, in base a un calendario allestito
e comunicato dal presidente all’inizio dell’anno legislativo. Inoltre:
a) se il 10% degli aventi diritto al voto lo richiede;
b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
2. Il Presidente, dopo aver deciso sulla regolarità e proponibilità della domanda, fissa la data
della sessione concordandola e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.
Art. 17
Modo di convocazione
1. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d’intesa con il
Consiglio comunale, in base a un calendario allestito e comunicato dal presidente all’inizio dell’anno legislativo, con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni
consigliere, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora e dell’ordine del giorno.
In caso di disaccordo prevale l’opinione del Presidente.
2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza.
3. Nei casi di urgenza, da riconoscersi dal Presidente, la convocazione deve
pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione.
4. Di regola le sedute del Consiglio comunale durano 4 ore.
5. Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia
deliberato su tutti gli oggetti proposti.
Art. 18
Aggiornamenti
La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta
del Consiglio comunale.
Art. 19
Luogo
Le sedute si tengono nei giorni feriali, di regola nella sala del Consiglio comunale di Palazzo
civico.
Art. 20
Gonfalone
Il gonfalone è esposto al balcone di Palazzo civico nei giorni in cui siede il Consiglio comunale.
Art. 21
Frequenza e sanzioni
1. La partecipazione alla seduta è obbligatoria.
2. Se il Consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai
doveri della propria carica, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.
Art. 22
Numero legale
1. Il Consiglio comunale non può iniziare i propri lavori e deliberare senza la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente
procede ad una nuova convocazione.
3. Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il Presidente segnala il caso
all'autorità di vigilanza.
Art. 23
Funzionamento e ordine
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente.
2. Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza turbare le discussioni in
alcun modo.
3. Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alle sedute negli spazi a loro
riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata
all'approvazione del Presidente.
4. Se un membro del Consiglio comunale o una persona del pubblico o degli
organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il Presidente lo ammonisce e, in
caso di persistenza, lo espelle.
Art. 24
Messaggi dei cittadini singoli o associati e rapporti commissionali
1. I messaggi dei cittadini singoli o associati al Consiglio comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi ai Consiglieri immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta.
2. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e
che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se
non è dichiarata l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.
3. I rapporti scritti delle Commissioni devono essere depositati in Cancelleria comunale,
ostensibili almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i
rapporti ai singoli Consiglieri comunali.
4. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della
deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 25
Casi di collisione
Il Consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione ne al voto nei casi di
conflitto d'interessi.
Sezione 3. Discussione e votazione
Art. 26
Svolgimento della discussione
1. Il Presidente apre la discussione e mette in votazione eventuali domande di sospensione o
pregiudiziali.
2. E’ quindi aperta la discussione sul singolo oggetto con l’entrata in materia e l’eventuale
intervento dei relatori sul rapporto commissionale.
3. La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami al rispetto
dell’ordine del giorno e del regolamento comunale.
4. La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul
complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla
proposta municipale.
Art. 27
Interventi
1. Il Consigliere comunale chiede la parola al Presidente, il quale l’accorda in ordine di iscrizione
dando la precedenza a chi non l’avesse ancora ottenuta.
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire due volte sullo stesso oggetto.
Gli interventi devono essere attinenti al tema.
Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, il Consigliere può prendere la parola una
terza volta.
3. I relatori delle commissioni potranno intervenire quante volte lo riterranno necessario; pari
diritto compete ai municipali.
4. Il Presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale.
Art. 28
Disciplina
1. Il Presidente ammonisce il Consigliere comunale che manca di rispetto alla dignità del consesso o che viola il Regolamento comunale.
Il secondo richiamo è annotato a verbale.
2. Il Presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di
recidiva lo fa allontanare dalla sala.
Art. 29
Conclusione
1. Chiusa la discussione, il Presidente, senza fare riassunti, sottopone al Consiglio comunale
l’ordine in cui le proposte di voto saranno messe in votazione.
2. E’ possibile il reclamo contro l’ordine di votazione proposto dal Presidente: in questo caso
decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice.
Art. 30
Svolgimento della votazione
1. Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di sospensione, di rinvio, quelle
pregiudiziali e, successivamente, le proposte di non entrata in materia, gli emendamenti, che
vanno decisi a maggioranza semplice.
2. Se vi sono più proposte sopra uno stesso punto di questione, si procede con votazioni
globali, eliminando di volta in volta quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
3. La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale.
4. Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate alla Commissione, affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta. Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.
5. L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni
articolo e sul complesso.
Il voto avviene sui singoli articoli solo se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta.
Art. 31
Modo di votazione
1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell’attinenza comunale e le nomine di
competenza del Consiglio comunale, avvengono, di regola, per alzata di mano; se richiesta
sarà eseguita la controprova.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della
votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.
Art. 32
Quoziente di voto
1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e devono raccogliere il voto
affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall’art. 25 non sono
computati nel numero dei presenti.
3. Gli oggetti di cui alle lettere d, f, g, h, i, l, dell’art. 9, devono ottenere il voto della maggioranza
assoluta dei membri del Consiglio comunale.
4. In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv 1, la votazione viene ripetuta nella seduta
successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto,
la proposta si ritiene respinta.
Art. 33
Albo comunale
Il Municipio provvede alla posa di un albo comunale a Palazzo civico.
Art. 34
Revoca di risoluzioni
Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Sono riservati i diritti dei terzi ed eventuali indennità.
Sezione 4. Diritti politici dei Consiglieri comunali
Art. 35
Interrogazione
1. Il Consigliere comunale può interrogare in ogni tempo e per iscritto il Comune, che risponde
entro 30 giorni.
2. L’interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.
Art. 36
Interpellanza
1. Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Comune su oggetti di interesse comunale.
Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale, il
testo è trasmesso dalla Cancelleria a tutti i Consiglieri. Se l'interpellanza è invece inoltrata nei
7 giorni precedenti la seduta, il Presidente ne dà lettura unicamente se il Comune intende
rispondere nella stessa seduta.
All'interpellante è data facoltà di intervenire prima della risposta del Comune per
succintamente sviluppare il testo.
2. il Comune, di regola, risponde immediatamente.
Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella
seduta stessa.
3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta comunale; l'interpellante può dichiararsi
soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del
municipale.
E' ammessa una discussione generale se il Consiglio lo decide.
Art. 37
Mozione
1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di
competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
2. Su proposta del Presidente le mozioni devono essere demandate dal Consiglio comunale a
una commissione permanente o speciale, da designare o nominarsi sedutastante.
Contemporaneamente sono trasmesse al Comune.
3. Se la mozione è demandata a una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli
altri casi avrà il diritto di essere sentito.
4. Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il Comune ha la facoltà:
a) di allestire un preavviso scritto oppure
b) un messaggio a sostegno della proposta.
Il Comune se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare
una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi.
Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria
documentazione e assistenza.
5. La commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Comune entro 6
mesi dalla scadenza del termine.
6. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della
Commissione.
Art. 38
Commissioni
1. Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti
commissioni permanenti:
a) Commissione della gestione
b) Commissione dell’edilizia
c) Commissione della legislazione
d) Commissione del piano regolatore.
2. E’ facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l’esame
di determinati oggetti.
3. Il Consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della
rappresentanza proporzionale, le commissioni di revisione delle Aziende municipalizzate, con
le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge.
Art. 39
Composizione e nomina
1. Le Commissioni permanenti si compongono di nove membri, ripartiti proporzionalmente tra i
gruppi rappresentati in Consiglio comunale, e di un supplente per ogni gruppo rappresentato
in seno alla Commissione.
2. Il gruppo è costituito da tre o più Consiglieri eletti sulla stessa lista.
3. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla
Legge sull’esercizio dei diritti politici, sulle votazioni e sulle elezioni, con la variante che
anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza
della maggior frazione.
4. I membri e i supplenti sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati
differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale eleggendo i membri
nel rispetto della ripartizione proporzionale.
5. Le commissioni di revisione delle Aziende municipalizzate si compongono di 3 membri e 2
supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro e un
supplente siano membri del Consiglio comunale.
Esclusione
1. Non possono far parte della Commissione della gestione:
a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli,
fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Consiglio comunale, i supplenti o il Segretario comunale.
2. Coloro che rivestivano la carica o supplente nell’anno precedente, possono far
parte della Commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla
gestione del periodo in cui rivestivano la carica.
3. La carica di membro o di supplente di una commissione è obbligatoria.
Art. 40
Ufficio presidenziale
1. Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un Presidente, un Vice
presidente e un segretario.
Il segretario può essere scelto al di fuori della commissione.
2. Il Presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la Cancelleria
comunale.
Il segretario della commissione redige il verbale.
3. Il verbale di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la
menzione della presenza o dell’assenza alle riunioni dei membri della commissione stessa.
Art. 41
Numero legale
1. La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria.
Valgono i disposti dell’art. 21 del presente regolamento.
2. Le sedute si tengono di regola in giorni feriali e nelle sale di edifici comunali.
3. Le commissioni non possono validamente deliberare se non è presente la maggioranza
assoluta dei membri che le compongono.
3bis Un membro assente può essere sostituito a tutti gli effetti dal supplente del suo gruppo. La
presenza del supplente è annunciata e legittimata con lettera al presidente della
Commissione in tempo utile.
4. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il
Presi dente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
5. Le commissioni sono convocate dal Presidente, per il tramite della Cancelleria comunale, con
avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
Art. 42
Sostituzione
La sostituzione dei membri delle commissioni permanenti o speciali dimissionari o che
mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute compete al Consiglio comunale, su
proposta del rispettivo gruppo di appartenenza.
Art. 43
Attribuzioni della Commissione della gestione
1. L’esame della gestione è di competenza della Commissione omonima.
2. Essa si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù
dell’art. 9, quando l’esame non rientra nella competenza esclusiva di un’altra commissione;
in quest’ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti
finanziari;
c) sul consuntivo;
d) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche
da un’altra commissione permanente.

Art. 44
Attribuzioni della Commissione dell’edilizia
La Commissione dell’edilizia si pronuncia:
a) sui progetti relativi a opere pubbliche dal profilo tecnico;
b) sulle proposte municipali riguardanti istanze e ricorsi diretti al Consiglio comunale in materia
edilizia e viaria, se non sono demandate a una Commissione speciale.
Art. 45
Attribuzioni della Commissione della legislazione
La Commissione della legislazione si pronuncia:
a) sulle dimissioni e rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a decidere;
b) sulle domande per la concessione dell’attinenza comunale;
c) sulle proposte di adozione e di modificazione dei Regolamenti comunali, delle convenzioni, dei
Regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra Commissione
permanente o speciale;
d) sulle petizioni di cittadini dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di
altre Commissioni;
e) sulle istanze tendenti a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere.
Art. 46
Attribuzioni della Commissione del piano regolatore
La Commissione del piano regolatore si pronuncia:
a) sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore;
b) su altre proposte aventi importanti conseguenze di natura pianificatoria e urbanistica.
Art. 47
Designazione della commissione
Il Municipio designa in modo definitivo la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso i
messaggi e le proposte comunale, avuto riguardo dei disposti precedenti.
Art. 48
Esame degli atti
Durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le
commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare negli uffici comunali e nei
rispettivi archivi gli atti dell’amministrazione e i verbali per oggetti di loro pertinenza.
Art. 49
Obbligo di discrezione
I membri delle commissioni devono osservare l’assoluta discrezione sulle deliberazioni, sulle
discussioni e gli apprezzamenti, nonché sulla documentazione visionata.
Art. 50
Rapporti commissionali
1. Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al
Municipio almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
2. Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi ai singoli consiglieri comunali.
3. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di
parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro il termine dei cpv. 1 e 2.
Capitolo 4
Diritti politici del cittadino
Art. 51
Principio
I cittadini veneti di 18 anni compiuti, domiciliati nel Comune da almeno tre mesi, vi esercitano i
diritti politici in materia comunale.
Sezione 1. Iniziativa
Art. 52
Lancio dell’iniziativa
1. Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, f, g,
h, i, dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
2. I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato
almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata
pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le
comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto
giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale.
La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla
cancelleria comunale.
3. La domanda deve essere presentata per iscritto al Comune e deve essere firmata da
almeno dal 5 % dei cittadini, ritenuto un massimo di 2.000 cittadini. (dati variabili a seconda della popolazione del Comune)
4. Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.
5. Entro un mese dalla presentazione il Comune deve esaminare se la domanda è regolare e
ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.
6. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, essa è sottoposta al Consiglio comunale
entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi,
accompagnandola eventualmente da un controprogetto.
7. Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma
elaborata.
Art. 53
Controprogetto e votazione
1. Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione
agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una
sua commissione.
2. Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione
popolare non ha luogo.
Se non vi aderisce, l'iniziativa sarà sottoposta a votazione popolare non prima di un mese, né
più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della sua decisione.
3. Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è
tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
4. Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo
controprogetto.
Il Comune può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul
controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.
5. Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini
aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il
controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le
proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano
accettati.
La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.
Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza
domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il
maggior numero di voti del popolo.
Art. 54
Ritiro dell'iniziativa
1. Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore
di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste
destinate alla raccolta delle firme.
2. L'iniziativa può essere ritirata al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali
della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.
3. Il ritiro è immediatamente pubblicato all'albo comunale ad opera del Sindaco.
Sezione 2. Referendum
Art. 55
Referendum
1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a, d, f, g,
h, i, dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto dal 10%
dei cittadini entro novanta giorni dalla pubblicazione della risoluzione all'albo
comunale, ritenuto un massimo di 3.000 cittadini. (dati variabili a seconda della popolazione del Comune)
2. Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.
3. La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Comune e indicare
unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
4. Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la ricevibilità della
domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.
5. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il Comune sottopone la risoluzione alla votazione
popolare senza quorum di partecipazione, non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della
decisione all'albo comunale.
Sezione 3. Petizione
Art. 56
Petizione
Ogni singolo cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo domicilio o dalla sua età,
ha il diritto di petizione all’indirizzo del Comune o del Consiglio comunale per un problema di
interesse pubblico.
Capitolo 5
Sezione 1. Procuratore civico
Art. 57
1. Il Procuratore civico svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Procuratore civico è una carica onorifica e non onerosa.
3. Il Procuratore civico è eletto dai cittadini in concomitanza con l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura nel rispetto del regolamento approntato dal Consiglio comunale.
Art. 58
Ricusa, dimissioni e incompatibilità
1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali e i supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi di incompatibilità o conflitto d'interessi.
Art. 59
Collisione di interesse e divieto di prestazione
1. Un membro del Comune non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che
riguardano il suo personale interesse, quello dei suoi parenti, e quello di persone giuridiche nelle quali riveste la funzione di amministratore o dirigente.
2. Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le
deliberazioni su singoli aspetti.
3. L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali
e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
4. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di
persone giuridiche aventi scopo di lucro.
5. Un membro del Comune non può in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo
oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del Comune.
Art. 60
Attribuzioni
1. Il Sindaco, riservate le competenze delegate all’amministrazione comunale:
a) pianifica l’attività del Comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i
provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le
procedure amministrative;
b) propone, esegue, o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio comunale;
c) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni
cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri
registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) esercita le funzioni di polizia locale;
g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il
moltiplicatore d'imposta;
h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più
tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo,
nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
l) fa eseguire i regolamenti comunali;
m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;
n) delibera in tema di commesse pubbliche;
o) preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
p) amministra le Aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di
qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione
se l'amministrazione è affidata a terzi;
q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
r) adotta il sigillo comunale;
s) propone o nomina i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui
esso è parte, riservate le competenze del Consiglio comunale;
t) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e
amministrative, informando il Consiglio comunale.
2. Il Sindaco esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Sindaco è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell’amministrazione
e alla commissione amministratrice delle Aziende municipalizzate, nonché ai
rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle di cui le leggi speciali non attribuiscano in modo vincolante al Sindaco la facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.
Contro le decisioni dei servizi dell’amministrazione è data facoltà di reclamo al municipio
conformemente.
4. Il Sindaco informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
Art. 61
Collegialità, discussione e riserbo
1. I membri del Comune devono attenersi rigorosamente al principio della collegialità.
2. I membri del Comune, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria
discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di
carattere personale espressi durante la seduta delle sue commissioni o delegazioni.
3. Il Consiglio comunale stabilisce il modo e i mezzi per comunicare le deliberazioni.
Art. 62
Spese non preventivate
Il Comune può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del
Consiglio comunale fino all'importo massimo complessivo stabilito dalle disposizioni dell’autorità
cantonale.
Art. 63
Lavori e forniture
1. I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge
sulle commesse pubbliche.
2. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.
Art. 64
Dicasteri
1. Il Comune è diviso in dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua competenza.
2. Nessun Municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
3. Il Municipale non può prendere decisioni vincolanti.
4. Il capo-dicastero è responsabile della vigilanza sull’esecuzione delle decisioni municipali che
concernono il suo dicastero.
Art. 65
Commissioni e delegazioni obbligatorie
1. Il Consiglio comunale nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge o facoltative:
a) commissione tutoria regionale;
b) delegazione tributaria;
c) commissione scolastica;
d) commissione per l’assistenza;
e) commissione fondiaria;
f) commissione espropriazione e contributi di miglioria (LCMi)
2. Il numero dei membri è fissato dal Consiglio comunale qualora non sia previsto da leggi speciali.
3. Di ogni commissione o delegazione dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità
di Segretario.
4. Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni ed i compiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Commissioni anziani
Viene istituita una commissione municipale per il tema degli anziani (commissione anziani) essa si occupi di un’adeguata politica per gli anziani con lo scopo di approfondire, analizzare, programmare nel migliore dei modi servizi in città necessari per le persone anziane, affinché si garantisca loro una migliore vita quotidiana .

Commissioni e delegazioni facoltative
1. Il Consiglio comunale può pure istituire ogni altra commissione o delegazione che si rendesse opportuna.
2. Il Consiglio comunale nomina la commissione di vigilanza sulla protezione dei dati.
Art. 66
Attribuzioni
Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni seguono i rami
dell’amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al Sindaco o al Consiglio comunale i provvedimenti da adottare, o svolgono gli incarichi a loro assegnati dall’Esecutivo.
Art. 67
Funzionamento
1. Le commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al
massimo sette.
2. Esse nominano nel proprio seno un Presidente e un segretario, che può essere scelto al di
fuori della commissione.
3. Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei membri.
Esse tengono un verbale delle proprie sedute.
Sezione 4. Informazione alla popolazione
Art. 68
Informazione
1. Il Comune informa la popolazione su questioni di interesse generale o relative al
circondario, in particolare mediante l'istituzione di albi a carattere informativo e attraverso
nuovi sistemi tecnologici di comunicazione (sito internet http://www.....).
2. Il Comune raccoglie le informazioni della popolazione di gruppi, di associazioni, ecc. del
circondario su argomenti di carattere locale, urbanistico, di edilizia pubblica, viario,
ambientale, sociale e culturale.
Capitolo 6
Il Sindaco
Art. 69
Attribuzioni generali
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Consiglio comunale, coordina l’attività dei gruppi consiliari e dirige l’Amministrazione comunale con le competenze conferitegli dalla legge.
2. Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile,
alla ratifica del Consiglio comunale.
Art. 70
Attribuzioni particolari
In particolare il Sindaco:
In particolare il Sindaco:
a) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della
corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
b) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella
giurisdizione comunale;
c) firma, in unione con il Segretario comunale, gli atti del Comune e provvede alla loro
trasmissione;
d) ordina l'esposizione degli atti governativi e del Comune;
e) rilascia, in unione con il Segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
Art. 71
Supplenza
In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in assenza di
questo, dal Consigliere più anziano per carica, subordinatamente per età.
TITOLO III
Dipendenti comunali
Capitolo 1
I Dipendenti comunali
Art. 72
Rapporto d’impiego
Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende è disciplinato dal
regolamento organico.
Art. 73
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione
Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, il Segretario comunale aggiunto, i quadri
superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni
fede-facenti, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti di polizia comunale e
gli uscieri rilasciano al Municipio una dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi,
firmando il relativo attestato che gli viene consegnato, del seguente tenore:
" Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere
coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio."
Capitolo 2
Il Segretario comunale
Art. 74
Attribuzioni generali
Il Segretario comunale è il capo del personale ed è responsabile della Cancelleria; dirige,
sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o
richiesti dal Municipio o dal Sindaco.
Art. 75
Attribuzioni particolari
In particolare il Segretario:
a) firma con il Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie
il cui rilascio è stato autorizzato dal Comune. Sono riservate le competenze delegategli
secondo il regolamento comunale.
b) è responsabile della redazione del verbale del Consiglio comunale;
c) è responsabile dell’archivio, nonché della conservazione di tutti i documenti del Comune;
d) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge sugli Enti locali.
e)è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.
Art. 76
Supplenza
In caso di impedimento o di assenza temporanea il Segretario è supplito dal Vicesegretario.
In mancanza di quest’ultimo, è supplito da persona designata dal Sindaco.
TITOLO IV
Onorari, diarie, indennità e finanziamento dei gruppi politici
Art. 77
Onorari del Sindaco e dei municipali
I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:
a) il Sindaco: [...].- annui;
b) il Vicesindaco: [...].- annui;
c) i municipali: [...].- annui;
Art. 78
Diarie e indennità per missioni
1. Per le missioni, ai Municipali sono riconosciute le spese vive.
2. Per le missioni e funzioni straordinarie, ai membri delle commissioni e delegazioni sono
riconosciute le seguenti diarie e indennità:
a) per una giornata: [...].–;
b) per mezza giornata: [...].–;
c) per ogni pernottamento: [...].–.
Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FS e
alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto.
3. Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.
4. Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori Cantone, il Consiglio comunale potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.
Art. 79
Diarie per sedute
1. I Supplenti ricevono un’indennità di [...] per ogni seduta municipale alla quale partecipano.
2. I Consiglieri comunali ricevono un’indennità di [...] per ogni seduta del Consiglio
comunale alla quale partecipano.
3. I membri delle Commissioni e delle Delegazioni municipali - esclusi i Municipali - ed i membri
delle Commissioni del Consiglio comunale ricevono un’indennità di [...] per ogni seduta
alla quale partecipano.
4. I membri di commissioni consultive di esperti nominati dal Municipio ricevono una indennità
pari alla retribuzione media della loro categoria professionale.
Art. 80
Finanziamento dei partiti politici [facoltativo]
1. I partiti politici che costituiscono gruppo ai sensi dell’art. 39 del presente regolamento ricevono
un’indennità base annua di [...].- alla quale va aggiunto un supplemento annuo di [...].– per ogni Consigliere comunale.
2. I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad una indennità annua
di [...].– per ogni Consigliere comunale.
TITOLO V
Gestione finanziaria e contabilità
Art. 81
Bilancio preventivo e conto consuntivo
1. Il Segretario comunale presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto
consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende municipalizzate.
2. I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.
3. Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il Sindaco affida un
mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto al suo indirizzo.
Nell’esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del
rapporto dell’organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche
supplementari.
Art. 82
Norme per la gestione finanziaria
Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, la tenuta della contabilità e
le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dalle
relative norme d’applicazione e direttive dell’Autorità superiore.
Art. 83
Organo di controllo interno
Il Consiglio comunale ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.
Art. 84
Incassi e pagamenti
Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari, attraverso i quali
si devono effettuare gli incassi e i pagamenti.
Art. 85
Autorizzazioni a riscuotere
Il Segretario comunale, il direttore dei servizi contabili e i cassieri comunali e delle aziende sono
autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare il
pagamento in contanti.
Art. 86
Diritto di firma
Il Segretario comunale, il direttore dei servizi contabili e i cassieri comunali e delle aziende hanno
diritto di firma collettiva, separatamente, con il Sindaco o il Vicesindaco o con il capo-dicastero
finanze, per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.
TITOLO VI
I beni comunali
Capitolo 1
Generalità
Art. 87
Suddivisione
1. I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali, beni amministrativi e beni di uso comune.
2. I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.
3. I beni amministrativi e i beni di uso comune, ossia i beni demaniali, servono direttamente
all’adempimento di compiti di diritto pubblico.
4. La costituzione, la soppressione e la commutazione d’uso dei beni amministrativi sono decise
dal Consiglio comunale.
Art. 88
Definizioni
1. Per beni patrimoniali si intendono tutti i beni che appartengono al Comune senza essere
incorporati nei beni demaniali, quali ad esempio il denaro, le carte valori, i terreni rustici o
urbani, gli stabili locativi, ecc. e che sono sottoposti al diritto privato.
2. Per beni amministrativi si intendono quei beni accessibili anche agli amministrati e la cui
utilizzazione è subordinata all’intervento degli organi comunali, quali ad esempio edifici
amministrativi e scolastici, biblioteche, musei, istituti sociali, infrastrutture sportive, cimiteri,
istallazioni, impianti, veicoli, ecc.
3. Per beni di uso comune si intendono quei beni direttamente accessibili agli amministrati senza
intervento degli organi comunali, quali ad esempio le strade, le piazze, i giardini pubblici, la
golena, i corsi d’acqua.
Art. 89
Alienabilità
1. I beni amministrativi e di uso comune sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.
2. I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
Art. 90
Amministrazione
1. L’amministrazione dei beni comunali compete al Sindaco, riservate le competenze delegate.
2. Il Sindaco tiene aggiornato in apposito registro l’inventario dei beni comunali mobili e
immobili, nonché l’elenco dei passivi, separati per categoria, ivi compresi i fondi e i legati
affidatigli.
Art. 91
Alienazione e locazione
1. L’alienazione, l’affitto e la locazione di beni comunali o di pertinenza di fondi o di legati, mobili
o immobili, devono essere fatti tramite pubblico concorso annunciato all’albo comunale per
almeno 7 giorni.
2. In casi eccezionali e quando al Comune non può derivare danno, il Segretario comunale può procedere per licitazione privata oppure per trattative private.
3. Sono riservate le disposizioni speciali di legge.
Capitolo 2
Utilizzazione
Art. 92
Utilizzazione collettiva
I beni d’uso comune soggiacciono all’utilizzazione collettiva, intesa di regola in modo libero,
gratuito e uguale per tutti.
Art. 93
Utilizzazione accresciuta
1. Soggiace a preventiva autorizzazione l’utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo dei
beni d’uso comune.
2. L’autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di
ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.
3. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai
beni pubblici o di terzi.
4. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull’occupazione di area pubblica e della
proprietà privata aperta al pubblico transito.
Art. 94
Utilizzazione particolare
1. Soggiace al rilascio di concessione l’utilizzazione intensa e prolungata dei beni di uso comune.
2. La concessione è rilasciata come del presente regolamento.
3. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull’occupazione di area pubblica e della
proprietà privata aperta al pubblico transito.
Capitolo 3
Norme comuni
Art. 95
Rilascio dell’atto
1. L’atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l’estensione, le
modalità d’esercizio dell’utilizzazione nonché l’importo della tassa regolamentare.
2. In assenza di queste indicazioni valgono le norme che seguono.
Art. 96
Durata
1. Le autorizzazioni hanno una durata massima di 1 anno e le concessioni di 10 anni.
2. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.
Art. 97
Trasferimento
1. Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo
consenso del Segretario comunale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni connesse a un fondo privato seguono i cambiamenti di
proprietà senza formalità particolari.
Art. 98
Revoca
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per
motivi di interesse pubblico.
2. La revoca di una concessione può comportare il pagamento di una indennità, salvo diversa
disposizione dell’atto di concessione.
Art. 99
Responsabilità
1. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall’uso
dell’autorizzazione o della concessione.
2. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto
di terzi, è impedito a esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.
TITOLO VII
Le Aziende municipalizzate
Art. 100
1. Nel Comune sono istituite, conformemente alla Leggi vigenti, Le Aziende municipalizzate della Città di ..., con Le sezioni gas, elettricità e acqua.
2. Le Aziende municipalizzate sono rette da un apposito regolamento organico.
TITOLO VIII
Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe
Art. 101
Rimedi di diritto
1. Se espressamente indicato nella decisione, contro Le risoluzioni del Comune e dei suoi
servizi amministrativi sussiste facoltà di reclamo entro 15 giorni all’Esecutivo stesso.
2. Contro le risoluzioni degli organi del Comune è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le
modalità previste dalle Leggi o da altra legge speciale.
Art. 102
Multa
1. Il Comune punisce con la multa Le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze
municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2. Il massimo della multa è di [...].–; restano riservate Le leggi speciali.
Art. 103
Procedura, pagamento e prescrizione
La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono disciplinati dagli
articoli dell'apposito regolamento o leggi.
TITOLO IX
Regolamenti, ordinanze, convenzioni, tasse ed indennità
Art. 104
Regolamenti
1. Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamento Le materie che rientrano nelle sue
competenze.
2. I Regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all’albo comunale, per un periodo di 30
giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.
3. Trascorsi i termini di esposizione i Regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per
l’approvazione.
Art. 105
Ordinanze
1. Il Comune disciplina mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o
adesso delegate da leggi o regolamenti.
Queste ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, durante il quale
è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.
2. Il Comune emana inoltre ordinanze amministrative per disciplinare l'attività interna
dell'amministrazione.
Queste ordinanze sono intimate ai servizi interessati ed esposte agli albi del personale.
Art. 106
Convenzioni
1. Le convenzioni sono votate dal Consiglio comunale secondo le modalità del
presente regolamento. Resta riservata la delega secondo l’art. 9 cpv. 2 del presente
Regolamento.
2. Le convenzioni di esclusiva competenza municipale, in particolare in materia di polizia locale e
di collaborazione fra esecutivi, sono stipulate dal Comune.
Art. 107
Tasse, tariffe, indennità e sportule
1. Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da Regolamenti
speciali.
2. Gli interventi, richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti, sono fatturati in
base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale
impiegato.
3. L’ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita
ordinanza municipale.
Art. 108
Legislazione comunale
1. Il Segretario comunale cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.
2. Ad ogni Consigliere comunale è consegnata a richiesta una copia della raccolta della
Legislazione comunale in vigore.
TITOLO X
Disposizioni finali e abrogative
Art. 109
Diritto suppletorio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di
Legge e delle relative norme d’applicazione.
Art. 110
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio comunale e fatta salva l'approvazione dei cittadini mediante apposito referendum.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Modelo de Statudo par i Comouni

Messaggioda Berto » lun mar 24, 2014 8:00 am

Liberi Comuni d’Italia, ecco la bozza per una nuova Costituzione

http://www.lindipendenza.com/liberi-com ... stituzione

di RIVO CORTONESI

Grazie al contributo di alcuni amici, è stato redatto il nuovo aggiornamento della bozza di Costituzione proposta da “Liberi Comuni d’Italia, che fa parte integrante del nostro programma elettorale.

La precedente bozza è stata riorganizzata per capitoli in modo più coerente, modificata in modo sostanziale in alcuni articoli e limata in altri. Molto lavoro rimane da fare nei mesi che seguiranno l’Assemblea Costituente di Siena, del 4 maggio prossimo, ma penso che siamo sulla buona strada.

Gli iscritti al gruppo sono invitati a far pervenire le loro osservazioni e suggerimenti, non postandoli nel gruppo dei Liberi Comuni, ma spedendoli per mail all’indirizzo libericomuni@altervista.org, fruibile anche dal sito ufficiale www.libericomuni.org, da dove sono scaricabili i tre documenti dei Liberi Comuni da far girare tra conoscenti e amici:
-Startup.pdf
-Statuto e Manifesto.pdf
-Costituzione.pdf

Qui di seguito, alleghiamo il PDF della Bozza di Costituzione modificata:

http://www.lindipendenza.com/wp-content ... COMUNI.pdf
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