Łe fonti del dirito

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Messaggioda Berto » gio feb 13, 2014 8:34 pm

Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » gio feb 13, 2014 9:07 pm

Dal Codexe de Hammurabi

http://www.claudiopenna.it/prime/mesopotami.html

- No sta robar o rapinar.
- No sta spostar na piera confinara o on termene.
- No sta frodar.
- No sta far robe scostoumà.
- No sta dexiderar ła roba de łi altri.
- No sta rapir.
- No se diga falsa testimonansa.
- N’omo nol pol fa sconçesi nè co so mare, nè co ła xia marerna, nè co n’altro omo, nè co ła mojer de n’altro omo.
- Nè l’omo nè ła dona łe ga da 'copiarsi/conpagnarse co łe bestie.
- No se ga da endolxar en sesti provocanti ke łi posa portar a ognion proibie.
- No se castre gnaon mascio, nè omo nè bestia.
- No se gapie el pensier ke ghe sipia n'altra devenetà al de fora del Signor.
- No si entaje somexe de lù.
- No se faça idoli par el doparo de altri.
- No se se xbase/encucie/enxenocie en vanti de n’edolo e no se faça łibajon o sagrese, nè se ghe bruxe ençenso davanti.
- No se faça pasar i fiołi de traverso el fogo del culto del Moloch.
- No se ga da bastiemar co'l nome de Dio (...)

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http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_Hammurabi
ImmagineImmagine

Enuma elish (co’ l’alto sieło o çeło)
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... VvazQ/edit
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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » lun feb 17, 2014 10:30 pm

Urukagina
http://it.wikipedia.org/wiki/Urukagina

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Urukagina, anche detto Uru-inim-gina o Uruinimgina (floruit 2380 a.C.-2360 a.C. ... – ...), fu un ensi (titolatura regale in uso nella Mesopotamia protodinastica) di Lagash, famoso per un editto che emanò.

Urukagina succedette a Lugal-anda come ensi di Lagash;
non divenne famoso per le sue conquiste militari, ma, al contrario, per la sua legislazione basata sui principi di libertà (la riforma di Urukagina è il più antico documento ad usare questa parola), uguaglianza e giustizia, e per le riforme sociali e morali che ne conseguirono.
In particolare si concentrò sulla lotta alla corruzione, ampiamente diffusa all'interno della vasta burocrazia statale, e alla separazione tra "Stato" (il Palazzo) e "Chiesa" (il Tempio).
Urukagina sosteneva che era stato il suo dio Ningirsu a ordinare di "restaurare i decreti del passato".[1]
Il suo regno subì un forte colpo quando Lugalzaggesi, ensi della vicina Umma, distrusse tutti i principali santuari di Lagash. Urukagina sopravvisse alla disfatta, anzi, i documenti redatti dai suoi scribi che descrivono i saccheggi e le distruzioni di Lugalzaggesi suggeriscono che Urukagina avesse scelto di non opporsi militarmente al suo avversario, confidando nella giustizia degli dèi.
Il codice di Urukagina rendeva esenti da tassazione le vedove e gli orfani; obbligava la città a pagare le spese funebri (incluse le libagioni per il viaggio del morto nel mondo inferiore); e decretò che i ricchi dovessero usare l'argento nelle contrattazioni con i poveri, e se il povero non desiderava vendere, nessuno poteva forzarlo a farlo.
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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » lun feb 17, 2014 10:31 pm

Gudea

http://it.wikipedia.org/wiki/Gudea

Statua in diorite che forse ritrae Gudea (Museo del Louvre)

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« Il pastore costruisce il tempio con metallo prezioso... Egli costruisce l'Eninnu con pietre preziose... Egli costruisce il tempio con rame e stagno »
(Cilindro A - Gudea)

Gudea[1] (... – ...) è stato un ensi ("re") della città di Lagash, nella Mesopotamia meridionale.
Regnò dal 2144 al 2124 a.C. circa. Molto probabilmente non era originario della città, ma avendo sposato Ninalla, figlia del governatore Ur-Baba (2164-2144 a.C.) di Lagash, entrò a far parte della dinastia di Lagash. Sul trono gli succedette il figlio Ur-Ningirsu.
Gudea sembra avere svolto un ruolo politico non legato soltanto alla propria provincia, di cui doveva far parte anche l'antica Girsu.
Le sue attività militari, scontri con la federazione elamita, sono solo parzialmente documentate. Numerose sono invece le iscrizioni che celebrano la costruzione del tempio del dio Ningirsu.
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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » lun feb 17, 2014 10:31 pm

Ur Nammu

http://it.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu

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Ur-Nammu, o anche Ur-Namma, Ur-Engur, Ur-Gur (... – ...), è stato un re sumerico di Ur che regnò tra il XXII e il XXI secolo a.C..
Il suo regno durò circa diciassette anni (secondo la cronologia media dal 2112 al 2095 a.C., secondo la cronologia corta dal 2047 al 2030 a.C.).
Fu il fondatore della Terza dinastia di Ur.

Ur-Nammu è ricordato soprattutto per il suo codice di leggi, il più antico fino ad oggi conosciuto, che precede di tre secoli quello di Hammurabi. Il codice, oltre a prevedere le pene per diversi reati, stabilisce le misure standard di capacità e di peso. Attualmente diversi studiosi, sulla base soprattutto di indizi grammaticali, propendono tuttavia ad attribuire il codice al figlio di Ur-Nammu, Shulgi.


http://en.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu

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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » lun feb 17, 2014 10:32 pm

Shulgi

http://it.wikipedia.org/wiki/Shulgi

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Peso di mezza "mina" (equivalente a 248 grammi) consacrato dal re Shulgi. Fu utilizzato nel tempio del dio della luna ad Ur. Diorite, inizio del ventunesimo secolo a.C. (Ur III)

Shulgi (... – ...) è stato il secondo re della Terza dinastia di Ur. Sulla base della documentazione disponibile, appare una delle personalità più rilevanti della storia dei Sumeri.

Figlio di Ur-Nammu, iniziatore della Terza dinastia di Ur, Shulgi ereditò l'impero dal padre. Secondo la cosiddetta cronologia media regnò per 48 anni, dal 2094 a.C. al 2047 a.C.
Gli succedette il figlio Amar-Sin (2046 a.C.-2038 a.C.).

Shulgi unificò l’impero, che era nato sottomettendo regni indipendenti, affidando ciascuna delle 20 province in cui lo divise a governatori (ensi) di nomina regia e creando una burocrazia uniforme, che ai livelli più alti era costituita da funzionari trasferibili da provincia a provincia.
Introdusse anche una gestione amministrativa dell’economia, costituendo grandi unità produttive controllate direttamente dallo stato.
Esse dovevano fornire un prodotto predeterminato, calcolato forfettariamente sulla base dell’estensione dei campi e della consistenza delle mandrie.
Shulgi provvide inoltre ad espandere e migliorare le vie di comunicazione, facendo anche costruire lungo le strade locande nelle quali i viaggiatori potessero sostare.

Le riforme politiche, amministrative ed economiche di Shulgi furono strettamente connesse alla sua politica culturale e religiosa.
L'unificazione dell’impero richiedeva infatti anche un'unificazione culturale, che il sovrano perseguì su più piani.
In primo luogo creò un sistema di scuole (edubba) che potessero provvedere in modo uniforme alla preparazione dei funzionari.
Inoltre riformò il sistema di scrittura.
L’attenzione con cui Shulgi si occupò di questi aspetti si riflette nel suo Inno regale nel quale il sovrano vanta in particolare le sue personali capacità di scriba.
Risale con ogni probabilità a Shulgi il primo codice documentato di leggi scritte: il Codice di Ur-Nammu, così detto perché era stato attribuito al padre. Introdusse anche un nuovo calendario e riorganizzò il sistema delle misure di peso.
Un altro elemento importante per la costruzione di uno stato unitario fu l’introduzione del culto del sovrano, al quale furono dedicati templi alla pari con gli altri dei. Di Shulgi conosciamo anche un grande sepolcro sotterraneo, che fece costruire per sé e per i suoi genitori.
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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » lun feb 17, 2014 10:32 pm

Eshnunna

http://it.wikipedia.org/wiki/Eshnunna

Eshnunna (l'odierna Tell Asmar, nei pressi di Ba'quba) è la trascrizione dell'antico nome di una città-stato sumerica nella bassa Mesopotamia. Anche se situata nella valle di Diyala, a nord-est del territorio di Sumer propriamente detto, la città si trovò sicuramente sotto l'influenza della cultura sumerica. I resti dell'antica città sono oggi preservati nel monticello di Tell Asmar, scavato da una missione americana guidata da Henri Frankfort negli anni Trenta.

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Laws of Eshnunna

http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_Eshnunna

The Laws of Eshnunna (abrv. LE) are inscribed on two cuneiform tablets discovered in Tell Abū Harmal, Baghdad, Iraq. The Iraqi Directorate of Antiquities headed by Taha Baqir unearthed two parallel sets of tablets in 1945 and 1947. The two tablets are separate copies of an older source and date back to ca. 1930 BC. The differences between the Code of Hammurabi and the Laws of Eshnunna significantly contributed to illuminating the development of ancient and cuneiform law. Eshnunna was north of Ur on the Tigris River and became politically important after the fall of the third dynasty of Ur, founded by Ur-Nammu.
In distinction from the other Mesopotamian collections of law, this one got its name after the city where it had originated – Eshnunna, located on the bank of the Diyala River, tributary to the Tigris. This collection of laws is not a real systemized codex; nearly sixty of its sections are preserved. The Laws are written in Akkadian and consist of two tablets which are marked with A and B. In 1948, Albrecht Goetze of the Yale University had translated and published them. In some sources the Laws of Eshnunna are mentioned as the Laws of Bilalama due to the belief that the Eshnunnian ruler probably was their originator, but Goetze maintained that tablet B was originated under the reign of Dadusha. The text of the prologue is broken at the point where the ruler who promulgated the laws was specified.
Albrecht Goetze has noticed the specific style of expression. The laws were composed in a mode that facilitated memorizing. A distinguished Israeli scientist and one of the foremost experts on this collection of laws, Reuven Yaron of the University of Jerusalem concerning this matter stated: “What matters to me – and might have mattered to those who fashioned them almost 4000 years ago – is the ease of remembering the text.”
The conditional sentence (“If A then B” – as it also is the case with the other Mesopotamian laws) is an attribute of this codification. In 23 paragraphs, it appears in the form šumma awilum – “If a man…” After the disposition, a precise sanction follows, e.g. LU42(A): “If a man bit and severed the nose of a man, one mina silver he shall weigh out.”
The Laws clearly show signs of social stratification, mainly focussing on two different classes: the muškenum and awilum. The audience of the Laws of Eshnunna is more extensive than in the case of the earlier cuneiform codifications: awilum – free men and women (mar awilim and marat awilim), muškenum, wife (aššatum), son (maru), slaves of both sexes – male (wardum) and female (amtum) – which are not only objects of law as in classical slavery, and delicts where the victims were slaves have been sanctioned, and other class designations as ubarum, apþarum, mudum that are not ascertained.
Reuven Yaron has divided the offences of the Laws of Eshnunna into five groups. The articles of the first group had to be collected from all over the Laws and the articles of the other four were roughly ordered one after the other:
1. Theft and related offences,
2. False distraint,
3. Sexual offences,
4. Bodily injuries,
5. Damages caused by a goring ox and comparable cases.
The majority of these offences were penalized with pecuniary fines (an amount of silver), but some serious offences such as burglary, murder, and sexual offences were penalized with death. It seems that the capital punishment was avoidable (in contrast to the Code of Hammurabi), because of the standard formulation: “It is a case of life … he shall die”.


http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_d%27Eshnunna

Les Lois d'Eshnunna sont un recueil législatif de la Mésopotamie ancienne, daté de la première moitié du xviiie siècle av. J.-C., rédigé en akkadien. Elles sont connues par deux tablettes exhumées à Tell Harmal (l'antique Shaduppum), et une troisième retrouvée à Tell Haddad, qui en préservent presque l'intégralité. Suivant une datation donnée par une des deux premières, il semblerait qu'il faille attribuer ce recueil à l'initiative du roi Dadusha d'Eshnunna, alors l'un des plus puissants souverains de la Mésopotamie. La rédaction de ce texte serait donc contemporaine de la prise du pouvoir par Hammurabi à Babylone, ce qui en ferait un prédécesseur immédiat du Code de Hammurabi, qui présente de nombreux points communs avec lui. Les Lois d'Eshnunna ne sont néanmoins pas qualifiées de « Code » car il leur manque un prologue et un épilogue considérés comme caractéristiques de ce type de texte ; il est possible qu'il y en ait eu à l'origine, mais les copies sur tablettes ne les ont pas préservés. L'édiction de ce recueil de dispositions législatives est peut-être liée à des mesures économiques prises par le roi d'Eshnunna, comme les édits de rémission (andurarum) courants à cette époque qui annulaient les dettes contractées dans le royaume.
Le texte a été divisé par ses éditeurs modernes en une soixantaine de « lois », qui comme pour les autres textes législatifs mésopotamiens ne sont pas forcément des lois au sens moderne du texte avec une portée impérative, mais ont pu avoir plutôt un rôle de traité de justice à destination de ceux qui devaient rendre des décisions lors d'affaires judiciaires. Quoi qu'il en soit, elles concernent divers domaines. Les deux premiers articles donnent des correspondances de prix entre différents moyens de paiement et autres produits courants (grain d'orge, argent, huile, laine, cuivre bitume, etc.). Les suivants concernent la location de chariots tirés par un bœuf et de bateaux, puis les litiges pouvant survenir suite à la location d'un bateau, et ensuite la location de différents travailleurs agricoles. Viennent par la suite des litiges sur les propriétés, les affaires familiales (héritage, mariage), les taux d'intérêt, les esclaves, les coups et blessures, etc.
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Re: Łe fonti del dirito

Messaggioda Berto » dom giu 19, 2016 8:59 am

El fantomatego mito del dirito roman
EL DIRITO NO ŁÈ NA ENVENSION DE ŁI ROMANI
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