Coultura poledega e istitusion

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Messaggioda Berto » ven gen 31, 2014 7:59 pm

Coultura poledega e istitusion
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Gianfranco Miglio: introduzione, pensiero e guida alla lettura

http://www.lindipendenza.com/gianfranco ... la-lettura

di GUGLIELMO PIOMBINI

Gianfranco Miglio (1918-2001), preside dell’Università Cattolica di Milano dal 1959 al 1988 e senatore dal 1992 al 2001, è stato uno dei massimi scienziati della politica del nostro paese. Il grande giurista tedesco Carl Schmitt l’aveva definito “il maggior tecnico delle istituzioni e l’uomo più colto d’Europa”. Gli studi di Miglio, infatti, sono fondamentali per comprendere l’essenza e le origini delle idee di stato e di federalismo.

Egli stesso aveva favorito lo studio in Italia delle opere di Schmitt, proponendo negli anni Ottanta insieme ai suoi collaboratori del Gruppo di Milano una proposta di riforma costituzionale capace di rendere più efficiente il corrotto sistema partitocratico italiano, all’insegna del decisionismo schmittiano.
Successivamente tuttavia il pensiero di Miglio, pur conservando la sua visione fortemente realistica della politica, subisce una profonda evoluzione grazie a una riflessione più approfondita sulla natura dello stato moderno.

I suoi studi lo portano a comprendere che lo stato è una creatura politica legata a una particolare fase storica, oggi in via di esaurimento.
Lo stato moderno, sorto dalle ceneri delle isitituzioni medievali a seguito di un processo di forte concentrazione del potere, ha raggiunto il suo acme e la sua più completa realizzazione con i totalitarismi novecenteschi. Oggi però siamo entrati in una fase discendente della storia dello stato moderno.
Gli aspetti negativi della concezione unitaria, sovrana e accentrata del potere appaiono sempre più evidenti in ogni parte del mondo, dove gli stati unitari e burocratici sono diventati macchine fiscali insaziabili, indebitate e fuori controllo, che consumano in maniera inesorabile le ricchezze prodotte dalla società.
Per una sorta di legge gravitazionale del potere, nota Miglio, lo stato accentrato tende ad accrescere sempre di più le sue prerogative, occupando tutti gli spazi della società. Ciò che rende vano ogni tentativo di limitazione del potere statale è proprio la sua natura accentrata e gerarchica, basata su un rapporto verticale di comando e obbedienza nei confronti dei cittadini.

Miglio perde quindi ogni illusione riguardo la possibilità di migliorare la macchina statale lasciando intatta la sua struttura di fondo.
Si rivolge quindi allo studio di quei sistemi politici alternativi, basati su logiche pattizie, contrattuali e decentralizzate, storicamente sconfitti dall’avanzata dello stato moderno. Il professore lombardo chiama queste esperienze, trascurate dalla quasi totalità degli studiosi obnubilati dallo stato moderno, ”l’altra metà del cielo”.
Il riferimento è alle città libere medievali, alla Lega Anseatica, alle Province Unite olandesi, ai cantoni svizzeri.
L’Europa era ancora abbastanza ricca di queste realtà prima dell’era napoleonica, ma è stato solo con le unificazioni avvenute negli anni sessanta e settanta del diciannovesimo secolo in Italia, negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania che lo stato nazionale moderno prende definitivamente il sopravvento nel mondo. I retaggi degli ordini istituzionali premoderni oggi sopravvivono solo nei microstati come il Liechtenstein o il Principato di Monaco e nella confederazione elvetica.

Miglio ricorda che in realtà lo stato moderno nasce dalla guerra e in vista della guerra.
Lo stato si rivela infatti una micidiale macchina da combattimento, grazie alla sua accresciuta capacità di ammassare armi, eserciti e risorse finanziare con le imposte e la coscrizione obbligatoria. Il fine inconfessato delle unificazioni nazionali è stato spesso quello di accrescere le dimensioni e la potenza militare dello stato in vista di future guerre. Tutti e quattro gli stati sorti dalle centralizzazioni ottocentesche hanno infatti abbandonato ben presto l’isolazionismo per lanciarsi nelle conquiste coloniali e nell’interventismo delle due guerre mondiali. Oggi, dopo gli orrori del ’900, la guerra è diventata il larga misura un tabù, ma non per questo gli stati hanno abbandonato il fine militare per cui erano sorti.

Oggi, infatti, gli stati moderni hanno sostituito la guerra interna alla guerra esterna, rivolgendo i metodi militari usati per soggiogare le popolazioni conquistate ai ceti produttivi interni al paese. Nei nostri attuali sistemi fiscali le imposte sulle classi private industriose hanno completamente sostuito i tributi che un tempo venivano imposti alle popolazioni vinte in guerra.
Non sono però cambiati i metodi autoritari e coercitivi che lo stato usa per procurarsi le risorse, basati sull’aggressione verbale, l’intimidazione e l’uso diretto della forza da parte di corpi militari in divisa.
in questo modo, spiega Miglio, si formano all’interno di ogni stato due gruppi sociali sulla base della loro capacità di accedere a questa macchina da preda: pagatori di tasse e consumatori di tasse, sfruttati e sfruttatori. La formazione di immense sacche di parassitismo politico è dunque un processo intrinseco alla logica del funzionamento dello stato moderno.
Miglio ritiene che questi soprusi a danno di intere fasce produttive della società non siano più accettabili, e che in ogni caso, senza cambiamenti radicali, tutti gli attuali stati sono destinati al collasso economico e finanziario a causa dell’insostenibile carico fiscale necessario a coprire le spese e i debiti sempre crescenti.

La prima asion LIFE bloco de la Goardia de Finansa (a opara de Fabio Padovan)
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http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... /317_3.jpg

Occorre dunque cambiare il sistema, rifiutare la logica autoritaria dello stato moderno, e adottare un sistema basato più sull’obbligo contrattuale che sull’obbligo politico. Il federalismo è la risposta che Miglio dà a questa sua ricerca. Si tratta di però di una forma nuova di federalismo, che non tende a unire più parti in una federazione come il federalismo classico, ma a disaggregare in più parti un’unità politica, allo scopo di gestire e valorizzare al meglio le diversità, e di rispettare i diritti degli individui e delle comunità. Il neofederalismo di Miglio, fortemente antistalista, finisce per assumere, soprattutto nelle sue ultime elaborazioni, una coloritura libertaria, quasi anarco-capitalista. Miglio infatti accoglie la possibilità di secessione di minime unità territoriali, e prende addirittura in considerazione l’ipotesi estrema della secessione individuale, pur ammettendo che su questo tema mancano studi e teorizzazioni.

La vena libertaria di Miglio è particolarmente evidente nel suo saggio Disobeddienza Civile (1993), raccolto insieme al classico testo di H. D. Thoreau. Miglio esorta alla disobbedienza fiscale nei confronti dell’ISI, l’Imposta Straordinaria sugli Immobili, e scrive che “i popoli meglio ordinati sono quelli che si permettono ogni tanto di ribellarsi”.
Come ricorda Alessandro Vitale nella prefazione, questo di Miglio è un saggio dirompente, che gli valse una dura condanna del mondo politico, il silenzio dei media e una denuncia dell’allora ministro della Giustizia Martelli, che gli procurò un interrogatorio in Procura a Milano per “istigazione alla disobbedienza civile e allo sciopero fiscale”.
Miglio ebbe però la soddisfazione di sapere che poco tempo dopo la Corte Costituzionale della Baviera aveva dichiarato incostituzionale l’imposta sulla prima casa con argomenti simili a quelli che aveva usato in questo saggio.

Il libro in cui l’approdo libertario di Miglio viene esposto nella maniera più completa è Federalismo e secessione. Un dialogo (1997), resoconto di un dialogo serrato con il costituzionalista di sinistra Augusto Barbera, difensore dello stato sociale unitario. E’ qui che Miglio parla in maniera esplicita di contrapposizione tra pagatori di tasse e consumatori di tasse, di sfruttamento fiscale, di secessionismo radicale.

Nel libro Padania, Italia (1997) Miglio dialoga invece polemicamente con l’intellettuale di destra Marcello Veneziani, che difende lo stato sociale e l’identità nazionale.

Ne L’asino di Buridano (1999) lo studioso comasco ripercorre la nascita dello stato italiano e spiega come deve essere realizzato un autentico federalismo. Queste riforme rappresentano a suo avviso l’ultima occasione che hanno gli italiani per cambiare il loro destino.

Le prime proposte di riforma in senso federalista di Miglio erano invece contenute nel libro Come cambiare. Le mie riforme (1992).

I suoi discorsi parlamentari più importanti degli anni 1992-1993 sono raccolti nel libro Discorsi parlamentari (2012).

Le lezioni dei suoi celebri corsi di scienza della politica sono ora state raccolte in due volumi: Lezioni di politica 1. Storia delle dottrine politiche (2011), che riunisce materiali raccolti negli anni accademici che vanno dal 1974 al 1976.; Lezioni di politica 2. Scienza della politica (2011), che costituisce la trascrizione di un intero anno di corso (1981-82).

Sulla vita e il pensiero di Miglio esistono due monografie. La prima, Gianfranco Miglio. Storia di un giacobino nordista (1993) di Giorgio Ferrari, scritta nei primi anni del suo impegno politico; la seconda, più recente, è Gianfranco Miglio. scienziato Impolitico (2006) di Giovanni Di Capua.

Per quanto riguarda gli studi monografici del suo pensiero, il libro Il pensiero federalista di Gianfraco Miglio: una lezione da ricordare (2010) raccoglie gli atti di un convegno sul suo pensiero federalista, con interventi di Luigi Marco Bassani, Massimo Cacciari, Ettore A. Albertoni, Lorenzo Ornaghi e altri studiosi.

La Rivista di Politica n. 3/2011 ha dedicato un intero numero alla figura di Miglio, con interventi di Alessandro Vitale, Alessandro Campi, Stefano B. Galli e numerosi altri.

Dare un volto al potere. Gianfranco Miglio tra scienza e politica (2012) di Davide G. Bianchi analizza invece i rapporti tra lo studio scientifico e l’impegno politico di Miglio.

*In collaborazione con la LIBRERIA DEL PONTE – BOLOGNA

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Re: Coultura poledega e istitusion

Messaggioda Berto » gio mar 13, 2014 8:24 am

Sovranità popolare, scontro fra Stato moderno e Stato federale

http://www.lindipendenza.com/sovranita- ... o-federale

di ENZO TRENTIN

L’indipendentismo odierno non può che basare le proprie rivendicazioni sul potere del popolo che per rivendicare i propri diritti, deve avere il potere di privare le istituzioni di determinate funzioni o addirittura di cambiare le istituzioni stesse, poiché i diritti dei cittadini equivalgono a quelli che noi oggi diremmo indisponibili, inalienabili, come riteniamo sia la sovranità. Infatti, se attraverso le elezioni i cittadini delegano la propria sovranità ai “rappresentanti” sia pure eletti, ma pur sempre dei semplici delegati; che sovrani sarebbero?

Le ragioni dell’indipendentismo dall’Italia risiedono nel fatto che il “contratto” tra lo Stato italiano ed i suoi cittadini, non è mai stato stipulato, e ancor quando lo fosse stato, esso non è mai stato rispettato dalle istituzioni e dai loro reggitori. Quindi gli indipendentisti non hanno necessità di eleggere rappresentanti presso le istituzioni dello Stato Italiano. Si veda il “giochino” dei Consiglieri alla Regione Veneto: Tesserin e Toniolo, che all’apparire della della proposta di legge 342/2013 per un referendum consultivo per l’indipendenza, ne hanno immediatamente proposto uno di analogo, ma per l’autonomia. Che Carlo Alberto Tesserin, ora rappresentante del Ncd, abbia recentemente dichiarato: «Al di là di quelle che possono essere le posizioni di ognuno, è giusto che venga garantita l’espressione della volontà da parte dei veneti su questo importante argomento, perché questa è l’essenza della democrazia» nulla toglie alla manovre partitocratiche. Con queste modalità non si approderà a nulla d’innovativo. Gli indipendentisti hanno, al contrario, la necessità imprescindibile di trovare amici e alleati all’estero.

Ci sono un’infinità di popoli che aspirano ad affrancarsi dagli Stati ottocenteschi che li inglobano, come dall’attuale Unione europea. È lì che deve operare l’indipendentismo più avveduto ed avanzato. Tuttavia anche nella ricerca degli amici esterni, gli indipendentisti dal “Bel Paese”, debbono dotarsi di un progetto istituzionale spendibile. Infatti, a chi interesserebbe uscire dall’UERSS (Unione Europea delle Repubbliche Socialiste Sovietiche o UE) per entrare – per esempio - in un nuovo paese retto da un sistema comunista?

L’idea che «Il popolo non è un qualsiasi agglomerato di uomini riuniti in un modo qualsiasi, ma una riunione di gente associata per accordo nell’osservare la giustizia e per comunanza di interessi.» è di Marco Tullio Cicerone che visse decenni prima della nascita di Cristo. Più recentemente Edward N. Luttwak, un economista, politologo e saggista rumeno naturalizzato statunitense, conosciuto per le sue pubblicazioni sulla strategia militare e politica estera; ha scritto: «Questa concezione romana è all’origine del contrattualismo per il quale lo Stato è il risultato di un patto, di un “contratto” tra gli individui. Quindi l’unità e i poteri dello Stato non precedono, ma conseguono da questo accordo stipulato tra i cittadini. Lo Stato inteso come prodotto di un “contratto” è la giustificazione teorica dello stato moderno; essa è strettamente legata al concetto di sovranità e più precisamente di sovranità popolare, ossia l’emanazione umana del Potere.» Per comprendere come si sia arrivati, nel tempo, al consolidamento di queste idee, citeremo qui solo alcuni personaggi autorevoli.

La teoria del contratto sociale e successivamente politico trova le sue origini nella disputa storica fra sostenitori del più insigne dei maremmani del Medioevo, papa Gregorio VII (Gregoriani), e quelli dell’Imperatore (Antigregoriani), verso l’anno 1075. I Gregoriani sostengono che l’imperatore Enrico IV non governa i sudditi per diritto divino illimitato, ma per un contratto tacito esistente fra lui e gli individui che si impegna a governare, rispettando alcuni principi e regole morali e religiose, violando le quali rimane privo del suo diritto davanti al popolo. Gregorio VII, con un piccolo gruppo di uomini colti ed onesti a lui fedeli, si pone contro lo stato di cose consolidato nei secoli per chiarire alle autorità politiche i limiti delle loro attribuzioni. Gli effetti della sua “Riforma” furono di tale importanza che andarono oltre quello che gli stessi protagonisti potevano immaginare. Essi avviarono la formazione di una nuova società europea, lo sviluppo di forze sociali popolari (i Comuni) e la fioritura di una spiritualità diversa rispetto al passato.

Per S. Tommaso d’Aquino il “diritto” è «la proporzione tra il profitto che il mio atto produce ad un altro e la prestazione che questi mi deve in cambio», (definizione di “contratto”). Per lui la legge umana ha come fondamento sia la legge divina sia quella naturale. «…il re non è il tiranno, ma colui al quale il popolo ha delegato la propria libertà e sovranità in nome della pace, dell’unità e del buon governo (ovvero il bene comune).» San Tommaso è considerato il primo ad enunciare il principio di sussidiarietà. Questi concetti sono propri del “contratto politico o di federazione”, e saranno introdotti nei secoli successivi nella teoria dello Stato contrattuale o federale dai grandi teorici del federalismo.

Marsilio da Padova nel Defensor Pacis, (“difensore della pace”. La sua opera più conosciuta), scritto nel 1324, dove tratta, fra l’altro, dell’origine della legge, sostiene che è la volontà dei cittadini che attribuisce al Governo, Pars Principans, il potere di comandare su tutte le altre parti, potere che sempre, e comunque, è un potere delegato, esercitato in nome della volontà popolare. La conseguenza di questo principio era che l’autorità politica non discendeva da Dio o dal papa, ma dal popolo, inteso come sanior et melior pars.

Thomas Hobbes, nel suo trattato più conosciuto, il Leviatano, afferma che nello stato di natura gli uomini nascono nell’eguaglianza, ma non possono restarci, dunque è la ricerca dell’eguaglianza che provoca e mantiene lo stato di guerra fra gli uomini. Dall’ineguaglianza – scrive – procede la diffidenza e dalla diffidenza la guerra. Considera lo Stato come il risultato di un “contratto” fra il sovrano ed i cittadini, inteso a salvaguardare la pace ed a conservare la vita degli individui.

Alexis de Tocqueville scrisse: «Se la democrazia è solo una vuota affermazione di uguaglianza e non funziona perché esclude la viva partecipazione, il suo contravveleno è il federalismo come l’ha conosciuto in America. [...] Eliminando l’accentramento all’interno della struttura dello stato, il Federalismo moltiplica le occasioni di partecipazione, mentre il Centralismo tende a soffocarle.» È nelle istituzioni comunali che si impara la Democrazia.

Giuseppe Ferrari, grande amico di Pierre Joseph Proudhon con cui condivideva l’idea del carattere contrattuale dello Stato, aveva la visione politica di un’Italia costituita come Federazione dei suoi popoli. Per lui l’opinione pubblica doveva essere preparata alla Rivoluzione Federalista (che doveva avvenire spontaneamente) per la nascita di un partito di stampo popolare, democratico e repubblicano. La questione sociale era infatti per Ferrari inscindibile da quella istituzionale. Il futuro stato federale italiano sarebbe stato gestito da una assemblea democraticamente eletta e da tante assemblee regionali.

Mentre in Europa imperversa la seconda guerra mondiale, Adriano Olivetti si rifugia in Svizzera dove completa la stesura del libro: L’ordine politico delle comunità. Nella sua critica ai partiti ed al parlamentarismo integrale, partendo dagli studi di Ferdinand Tönnies derivava l’idea di comunità come spazio naturale dell’uomo. I termini comunità e società indicano per Olivetti due modi diversi di concepire le associazioni di individui e generano due differenti tipi di rapporti sociali: umani e virtuali. Così supera l’idea della contrapposizione fra comunità e società di Tönnies e pone la prima come la nuova misura dell’ordine politico fondata sul federalismo, punto di convergenza fra la persona e lo stato e fra la necessità della dimensione limitata della comunità in rapporto alla grande babele della società moderna e delle sue metropoli. Questo assunto gli serve a dimostrare che non ci può essere democrazia senza quella base di esperienza umana ed affettiva dei rapporti interpersonali che è possibile alimentare e conservare solo a livello di una comunità naturale, federale e di dimensioni limitate.

Il pensiero di Gianfranco Miglio, grande scienziato della politica e del federalismo, è vastissimo ed articolato. Crediamo che si possa riassumere in queste poche, profetiche parole circa le radici del federalismo: «…la sua vittoria è la vittoria del “contratto” sul “patto politico”, nell’Europa statalista. […] Con il consenso della gente si può fare di tutto: cambiare il governo, sostituire la bandiera, unirsi a un altro paese, formarne uno nuovo».

Concludendo, affinché il Contratto politico o di Federazione sia vantaggioso ed utile per tutti, occorre che il cittadino, entrando nella associazione tra sé e lo Stato:

abbia tanto da ricevere dallo Stato, quanto ad esso sacrifica;
conservi tutta la propria libertà, sovranità e iniziativa, meno ciò che è la parte relativa all’oggetto speciale e limitato per il quale il contratto è stipulato e per la quale si chiede la garanzia allo Stato;
3. che la quantità di “sovranità” che gli aventi diritto al voto cedono ai loro “rappresentanti” sia sempre inferiore a quella che riservano per sé.
Così regolato ed inteso, il “contratto politico” è una federazione. La grande battaglia politica (che potrebbe decidere le sorti della nostra specie) si svolgerà tra due diverse concezioni della forma di Stato e di governo:

Lo Stato moderno, unitario, indivisibile ed accentrato, in cui “sovrano” è lo Stato;
Lo Stato federale o contrattuale in cui “sovrano” è il Cittadino, la persona.

Comenti================================================================================================================================

Eugenio
13 Marzo 2014 at 4:58 pm #
Leggendo questo articolo di TRENTIN sono rimasto,Stupefatto,se non o capito male lui paragona la U.E ,alle republiche Socialiste Sovietiche (o al patto di Varsavia)che vorrebbero uscire per entrare in un nuovo paese retto da un sistema Comunista …e chi sarebbe sto paese Comunista la RUSSIA?Se cosi fosse significa che di Marxismo e di Leninismo ,non si sa niente..ma neanche dell’evoluzione del P.C.Russo dei decenni passati fino alla sua fine.Alcuni altri Intelletuali (presumo di sinistra ) paragonano la U.E al Nazzismo .Personalmente penso che la U.E ,negli ultimi 20 anni sia stata inpostata sul modello Democratico Americano.e sul super liberismo tanto di moda negli ultimi 20 anni.Per avere un alleato sicuro per il prossimo atacco alla Russia ,per poi fare fuori anche la Cina..


Larkin
13 Marzo 2014 at 6:31 pm #
Oggi come oggi, se la Ue si azzardasse anche solo a pensare di poter affossare la Russia e la Cina , sarebbe fulminata all’istante, è davvero un idea surreale, un delirio di onnipotenza, molto piu che impossibile anche con gli Usa alleati. D’altronde è stato l’Occidente a regalare alla Cina lo status di superpotenza, grazie al liberismo selvaggio ed al profitto a tutti i costi, il profitto a tutti i costi lo si raggiunge pagando gli interessi, piu è alto l’obiettivo piu è alto l’interesse, è proporzionale…se si fa il patto con il diavolo per ottenere qualcosa, in cambio gli si deve dare l’anima e questo è quello che è stato fatto. Ormai l’anima è venduta ed appartiene a qualcun’altro…

REPLY
lucano
13 Marzo 2014 at 4:22 pm #
http://www.newspedia.it/intervista-su-f ... artenenza/


Alberto Pento
13 Marzo 2014 at 7:47 am #
Trentin el scrive:

…L’idea che «Il popolo non è un qualsiasi agglomerato di uomini riuniti in un modo qualsiasi, ma una riunione di gente associata per accordo nell’osservare la giustizia e per comunanza di interessi.» è di Marco Tullio Cicerone (???) che visse decenni prima della nascita di Cristo. …

No credo purpio ke sta edea la sipia na envension de Cicerone o dei romani, credo envense ke la sipia tanto pì vece e sparsa tra li omani.
No credo gnanca ke ste kive le sipia le parole ke ga doparà Ciceron par rendar sta edea.
No se pol confondar la naseda o el formarse de n’edea co la so prexounta prima atestasion scrita, a parte ke forse saria el caxo de verefegar la leteradura de area mexopotamega dei primi milegni vanti Cristo par vedar se par caxo no se cata calcosa anca lì e dapò a ghe tute le lexende e i miti da sondar.

No credo purpio ke sipia li romani li enventori o i pari de sta edea.


luigi bandiera
13 Marzo 2014 at 12:36 pm #
Pento,

xe nel ragionar comun ke val tanto quel ke ga fato i romani nel so tempo.
Val anka ke nialtri veneti sarisimo latini…

Sto rajonar kusi’ nol xe altro kel fruto dea kultura taibana.
Senza sminuir nesun… a xe kusi’ se se frequenta ea KST e podopo se lexe i libri taibani.

Ghe xe par forsa un “SPLATER” tra ea lejenda e a verita’ e ee buxie dei pì forti in tuti i sensi.

El ghe xe anca tra lengoe de kui el pensier, viamente, ke el se konfonde. Par exenpio dirghe diaeto ae lengoe dei popoi basi ke no ga karisma e quindi potere poitego e venae.

I xe tegnui soto in tanti modi sti popoi deboi pì de na piegora.

Un modo xe doparando ea PSIKOEOJIA ke la maneja ben i iteetuai, i skriba e tanti altri dea inteighensia ke ne xe kontro.

Mi so na roba, visti i dì del ITALIKUSKUS (lexe eletorae): I Pì DEBOI E I Pì POARETI NO XE RAPRESENTAI, gnanka par sogno..!

…esssere o non essere…


CARLO BUTTI
13 Marzo 2014 at 10:38 pm #
“Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus” (CICERONE, De Republica, 1,25,399).Chiedo scusa per la mia ignoranza: non sono in grado di tradurre in lingua veneta, ho studiato solo latino e greco. Vecchiume!


luigi bandiera
14 Marzo 2014 at 1:18 am #
Carlo Butti,

ciascun inpara kuel kel vol… o pol.

Ognuno studia quello che vuole… o puo’.

Mi sgrafo nea me lengoea mare e pare… sensa verla inparada daea skuoea. Ansi. Se ea pacioeavo i me dixea paroease… podopo a me vie de istinto.

Altre lengoe go studia’, el talian e l’inglexe. E naltra speciae el CW.

Ma deso son drio desmentegarle tute fora ke a mea, quea de i me AVI. Rendemoghe onor… visto che i xe stai protagonisti dee guere ke pasava da ste bande.

Saeute


Alberto Pento
14 Marzo 2014 at 5:54 am #
Brao, gràsie.
No xe mai màsa tardi par studiar e enparar la lengoa veneta.
Entel latin e entel grego no ghè gnente de soran o de divin, le xe lomè do lengoe ke le ga n’atestasion scrita da ‘l primo milegno vanti Cristo e prasiò le ga on gran valor storego parké le testemogna de sponda o enderetamente anca de le altre lengoe paralele ke no xe stà scrite.

http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... ardi-2.jpg

Darse arie parké se cognose el latin e el grego xe da butei o da ensemense

Anca mi a studio le vecie lengoe de ara talega, paralele al latin e al grego come el venetego, l’etrusco el çeltego; studio anca le lengoe mexopotameghe come l’acadego e el sumero.

La coultura no la xe na envension dei greghi e dei romani; come ke no xe na so envension la demograsia e la repiovega.


Alberto Pento
14 Marzo 2014 at 8:11 am #
No me par ke el Ciceron el diga kisà ke robe; coel kel dixe lè senpliçe bon senso ogneversal, ke ogni bon omo de ła tera el pol dir co ła so łengoa nadural e sensa ver leto tanti livri e sensa cognosor tante altre łengoe oltre ła sua;
el Ciceron el recognose come ke łe comounedà omane del so tenpo łe sipia na evołousion dei clan nomadeghi del Pałeołedego ke ente łi ani dei metałi łi xe devegnesti tribù stansiałi ke łe ga orexenà łi viłaj e łe çità.

http://www.fondazionecanussio.org/atti2 ... li_123.pdf

Testo en latin

P o p u l u s autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus
multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa
coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio:
non est enim singulare nec solivagum genus hoc.

Testo en talian

P o p o l o non è ogni unione d’uomini aggregati casualmente, ma l’unione d’una
moltitudine legata in società nel consentire in un diritto e nella comunanza d’un’utilità.
La sua prima causa d’unirsi è non tanto la debolezza, quanto lo è una forma
d’aggregazione direi naturale tra gli uomini: perché questa razza non è idonea a vivere
né a spostarsi in solitudine

Testo en veneto

El popoło no lè n’anseme de xente sensa raixe comouni, ke łe se encontra e ansenbra par caxo, da coalke parte jeografegamente convegnente e ke łe da vida a paexi e çità, ma łe na granda fameja co costumi e entaresi condivixi ke łi ga gran vantajo a star en conpagnia e ke łi xe portà par nadura a star anseme.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Coultura poledega e istitusion

Messaggioda Berto » gio mar 27, 2014 9:04 pm

Il futuro del Veneto: andiamocene e basta!

http://www.lindipendenza.com/il-futuro- ... ne-e-basta


di ENZO TRENTIN

Già in un precedente articolo [qui] abbiamo sostenuto l’illegittimità dello stato italiano sin dal suo documento originario: la Costituzione del 1948, perché essa non fu mai votata dal popolo similmente a quanto avviene nei paesi democratici. Oggi, a rafforzare quanto già scritto, richiamiamo e commentiamo la sentenza del 30 giugno 2009, della Corte costituzionale tedesca in materia di unificazione europea, perché i princìpi di sovranità popolare (non della ‘sovranità’ dei ‘rappresentanti’) in essa espressi ci appaiono illuminanti ed incontrovertibili.

Gli indipendentisti, dunque, sono legittimati ad andarsene da uno stato che non ha mai risposto ai più basilari princìpi democratici. Semmai, i loro sforzi dovranno essere concentrati – a nostro parere – alla realizzazione di una nuova Carta costituzionale, di nuovi Statuti per gli Enti locali, di nuovi Codici civile e penale. I primi due strumenti, questi sì, da porre a referendum popolare quale Condicio sine qua non, ovvero condizione senza la quale non si può verificare una legittima, democratica e nonviolenta indipendenza. Ai partiti e movimenti indipendentisti – sempre secondo la nostra opinione – spetterà, semmai, il compito d’informare e “formare” l’opinione pubblica per ottenerne il consenso (anche elettorale) e le eventuali modifiche o implementazioni alle “Charte” suddette.

La questione sottoposta alla Corte costituzionale tedesca (1) riguardava la possibilità che le nuove competenze attribuite dal Trattato di Lisbona alle istituzioni comunitarie (e sottratte dunque al livello statale) svuotassero di contenuto i principi democratici sui quali si fonda l’ordinamento tedesco, privando i cittadini del potere di influire sulle scelte determinanti per il loro futuro. Queste ultime, secondo i ricorrenti, sarebbero state in effetti in ultima analisi prese non da istituzioni nazionali responsabili di fronte ai cittadini, ma da istituzioni europee non legittimate democraticamente.

La Corte, già del 1990 in occasione del Trattato di Maastricht, aveva sottolineato la natura prettamente internazionalistica della struttura comunitaria, mettendo in luce come l’Unione europea non si fondasse su un popolo europeo, bensì traesse la propria legittimazione dagli Stati membri e dai loro popoli. Gli Stati, in altre parole, rimanevano, secondo la Corte, «padroni dei Trattati», potendoli modificare solo all’unanimità e mantenendo il potere di recedere da questi, ossia di riappropriarsi delle competenze attribuite alle istituzioni comunitarie.

Qui ci pare necessaria una prima puntualizzazione: secondo i nostri ‘rappresentanti’ (ovvero un Parlamento di nominati, ed in parte da condannati per vari reati, alcuni anche gravi) i Trattati sembrano immodificabili e non scioglibili o annullabilii.

Nella sentenza del 30 giugno 2009 i medesimi principi vengono ribaditi alla luce della futura entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nella sentenza si legge infatti che le innovazioni introdotte da tale Trattato non incidono in modo sostanziale né sul meccanismo di revisione, né sulla natura delle competenze dell’Unione. La nuova procedura di revisione dei Trattati, che prevede la convocazione di una Convenzione composta, oltre che dai rappresentanti dei governi, dai rappresentanti dei parlamenti nazionali e delle istituzioni comunitarie, si fonda in effetti ancora su meccanismi intergovernativi, dal momento che le modifiche entreranno in vigore solo se approvate da una conferenza dei rappresentati degli Stati e ratificate da tutti gli Stati membri. D’altro lato, quanto alle competenze, il Trattato di Lisbona resta fondato sul principio di attribuzione, cioè sul principio secondo il quale l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite. Il potere di determinare i limiti della competenza comunitaria (Kompetenz-Kompetenz) rimane dunque saldamente nelle mani degli Stati membri.

Una seconda puntualizzazione: l’Italia sembra accettare acriticamente ogni ‘direttiva’ dell’Ue. In più: nessun limite – sinora – è mai stato posto all’intervento dell’Ue da parte dell’Italia.

Come sottolinea la Corte, l’Unione europea mantiene quindi, anche dopo Lisbona, una natura confederale, essendo un’organizzazione fondata sulla cooperazione tra Stati sovrani, ovvero sull’accordo tra questi.

Il primo mito che la Corte contribuisce a sfatare è dunque quello secondo il quale l’Unione europea sarebbe un’organizzazione sui generis, distinta sia dalle Confederazioni di Stati sia dagli Stati federali, essendo più evoluta e più complessa delle prime, e caratterizzandosi, rispetto ai secondi, per un frazionamento della sovranità tra Stati membri e livello centrale, se non per un superamento del concetto di sovranità nel senso classico del termine.

Si tratta di affermazioni, queste ultime, che in realtà confondono il concetto di sovranità con quello di autonomia. Mentre un ente è dotato di autonomia quando può esercitare determinati poteri in modo indipendente ma derivato, nel senso che tale potere gli viene conferito da altri soggetti che possono in qualsiasi momento riappropriarsene, la sovranità implica che l’esistenza dell’entità di cui si discute sia indipendente dalla volontà di altri soggetti. Una volta creato, l’ente sovrano non dipende più dai soggetti che lo hanno costituito e ne sono membri, bensì acquisisce esso stesso il potere di autodeterminarsi. Il processo di creazione di uno Stato federale comporta quindi che gli Stati, una volta dato vita a questo, siano privati del potere di condizionarne l’esistenza; le strutture di carattere confederale, al contrario, una volta costituitesi, e per quanto evolute esse siano, rimangono fondate sulla volontà degli Stati che le hanno create.

Ora, per quanto la struttura dell’Unione europea sia più complessa di quella delle altre organizzazioni internazionali esistenti, è tuttora al concetto di autonomia – e non a quello di sovranità – che si deve far riferimento per descriverne la natura. L’esistenza dell’Unione e il suo funzionamento dipendono infatti dalla volontà degli Stati che all’Unione hanno dato vita e che ne sono membri. Il processo di unificazione europea non è dunque irreversibile, perché gli Stati membri rimangono liberi, indipendentemente dalla volontà delle istituzioni comunitarie, di riappropriarsi dei poteri che all’Unione erano stati conferiti. Quest’ultima possibilità, implicita nella natura stessa della costruzione comunitaria, è addirittura prevista esplicitamente nel trattato di Lisbona, che stabilisce che la procedura di revisione dei trattati possa avere come conseguenza non solo l’accrescimento, ma anche la riduzione (e dunque la riappropriazione da parte degli Stati) delle competenze dell’Unione. Così come è il Trattato di Lisbona a prevedere la possibilità per gli Stati membri di recedere dall’Unione stessa.

La presenza nell’Unione europea di alcuni caratteri considerati tipici di uno Stato federale non smentisce quanto appena affermato. Ogniqualvolta si scavi infatti sotto la superficie, ci si avvede della circostanza che le istituzioni comunitarie non sono in alcun modo paragonabili a quelle di uno Stato federale, in quanto è dal consenso degli Stati che il funzionamento dell’Unione europea dipende.

Due esempi chiari in questo senso sono forniti dallo stesso Bundesverfassungsgericht,quando esso fa riferimento al ruolo del Parlamento europeo e al principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, esso, secondo la Corte, non fornisce all’Unione una legittimazione democratica pari a quella garantita all’interno di uno Stato democratico dall’organo rappresentativo dei cittadini. In primo luogo, perché si tratta di un’istituzione che non rappresenta i cittadini europei su un piede di parità: la distribuzione dei seggi tra gli Stati nel Parlamento europeo non segue infatti un rigido criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione, bensì, per garantire un equilibrio tra gli Stati stessi, si fonda sul principio secondo il quale il numero di cittadini rappresentato da un parlamentare europeo è più alto negli Stati più popolosi, i cui cittadini risultano in questo modo essere sotto rappresentati. Come nota la Corte costituzionale tedesca, un simile squilibrio in uno Stato federale potrebbe essere tollerato solo nell’ambito della Camera degli Stati, mentre nella Camera bassa il principio dell’uguaglianza tra i cittadini deve essere sempre garantito: più che rappresentare il popolo europeo, il Parlamento rappresenta dunque i popoli d’Europa organizzati nei loro rispettivi Stati membri.

Il ruolo prioritario degli Stati nel funzionamento dell’Unione è d’altronde la ragione per la quale il Parlamento europeo ha un ruolo profondamente differente da quello di un parlamento nazionale. La democrazia all’interno di uno Stato si concreta infatti non solo nell’attribuzione ai cittadini del diritto di eleggere un Parlamento (come avviene nell’Unione europea), ma anche nella possibilità per gli stessi, attraverso i loro rappresentanti, di nominare un governo che risponda del proprio operato davanti ai cittadini. Ora, il Parlamento europeo è privo di tale potere perché le decisioni fondamentali per la vita dell’Unione sono prese dal Consiglio europeo e dal Consiglio (che costituiscono dunque il governo dell’Unione, in senso sostanziale), e cioè da due organi che per definizione rappresentano gli Stati su un piede di parità e sono sottratti a qualsiasi controllo democratico a livello sopranazionale. Se di legittimazione democratica dell’Unione da parte del Parlamento europeo si può parlare, si tratta dunque di una legittimazione alquanto imperfetta.

Il Bundesverfassungsgericht non nega infatti che l’Unione europea possa trasformarsi in uno Stato federale. Ciò che nega invece è che tale trasformazione possa avvenire mediante un graduale trasferimento di competenze dal livello nazionale al livello comunitario e senza un atto cosciente dei governi sostenuto dal consenso manifesto dei cittadini.

Nella sentenza, in altre parole, si affronta esplicitamente (contrariamente a quanto la Corte aveva fatto nella pronuncia relativa al trattato di Maastricht) il nodo del potere costituente, e dunque del passaggio di sovranità.

In effetti, non è pensabile che all’Unione europea vengano attribuite le competenze che costituiscono il nucleo della sovranità statale senza che essa muti la propria natura e si trasformi in uno Stato, e dunque in un’organizzazione dotata di un governo democratico, responsabile dinanzi ai cittadini. Ora, tale trasformazione può avvenire, secondo il Bundesverfassungsgericht, solo attraverso una rottura delle regole esistenti. La decisione di dar vita a un nuovo ente sovrano non potrà in altre parole essere presa dai rappresentanti degli Stati membri all’interno delle istituzioni comunitarie né dagli Stati tramite l’ordinaria procedura di revisione dei Trattati, ma dovrà essere adottata dai cittadini al di fuori dei meccanismi previsti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore: si tratterebbe infatti della volontà di dar vita a una nuova forma di organizzazione politica dell’Europa, volontà che non può essere considerata implicita nelle limitazioni di sovranità alle quali i cittadini europei, attraverso i loro Parlamenti nazionali, hanno acconsentito al momento della ratifica dei vari Trattati che hanno segnato le tappe del processo di integrazione. Poiché si tratta di fondare un potere nuovo, i cittadini devono riappropriarsi del potere costituente per esercitarlo nel nuovo quadro.

Ennesima osservazione e sottolineatura: la Corte costituzionale tedesca rivendica il potere costituente del popolo. In questo caso lo fa per l’Ue, ma ovviamente è cogente per la costruzione di qualsiasi altra entità statuale sia essa federale che confederale o altro, cioè a dire anche per la Repubblica italiana. E qui ci riannodiamo a quanto detto in apertura: l’Italia è uno stato illegittimo, poiché la sua carta ‘originaria’ e fondante (la Costituzione) non è mai stata votata dagli italiani.

È questa, secondo la Corte, l’unica soluzione in grado di evitare una «sospensione» delle regole democratiche e dunque di garantire, in ogni fase del processo, il diritto dei cittadini di partecipare alle scelte fondamentali per il loro futuro.

Come già sottolineato, è impensabile che un simile potere venga attribuito al livello sopranazionale senza la creazione di un vero e proprio governo, responsabile di fronte ai cittadini, e dunque senza la creazione di uno Stato federale europeo. Ed è altresì impensabile che la creazione di quest’ultimo si realizzi senza che i cittadini siano chiamati a prendere parte a una scelta che, modificando radicalmente l’organizzazione politica del continente europeo e trasferendo la sovranità dagli Stati nazionali a una nuova entità di carattere federale, inciderà profondamente sul loro futuro.

In questo contesto, l’alternativa messa in luce dalla Corte costituzionale tedesca tra mantenimento dell’attuale struttura confederale fondata sui trattati esistenti e decisione di dar vita – attraverso un atto di rottura – a uno Stato federale, è dunque più che mai ineludibile. Non solo perché la decisione di cedere la sovranità a favore di uno Stato federale europeo, essendo una scelta fondamentale per il futuro dei cittadini e dando vita a una nuova forma di convivenza politica, non potrà essere camuffata da decisione tecnica e adottata attraverso meccanismi contrari alle più elementari regole della democrazia, ma spetterà al popolo in quanto detentore in ultima istanza della sovranità.

In conclusione ci sembra sufficientemente illustrato e rafforzato il concetto di sovranità popolare che, nel caso della Costituzione italiana è stato sottratto ai cittadini.

Ad ulteriore rafforzamento del concetto di sovranità popolare effettivamente esercitato, qui di seguito la cronologia storica delle Iniziative e Referendum (I & R) in USA:

1775
Nella sua proposta di Costituzione per lo Stato della Virginia, Thomas Jefferson prevede la condizione che la Costituzione deve essere approvata dagli elettori in un referendum in tutto lo stato prima che possa avere effetto. Purtroppo, poiché i delegati della Virginia erano a centinaia di miglia dalla Virginia al momento del Congresso Continentale, non ricevettero la proposta che dopo la fine della convenzione.

1776
I delegati della Georgia si riuniscono a Savannah per redigere la Costituzione del loro stato. La Costituzione contiene una disposizione che consente modifiche ogni volta che la maggioranza degli elettori di ogni contea firmato petizioni per chiedere una convenzione, ma la disposizione non viene mai esercitata.

1778
Il Massachusetts diventa il primo stato ad indire un referendum statale legislativo per adottare la sua Costituzione. Gli elettori lo rifiutano con un lieve margine, costringendo il legislatore a riscrivere la sua proposta.

1792
Il New Hampshire diventa il secondo stato di indire un referendum statale legislativo per adottare la sua Costituzione.

1830
Gli elettori della Virginia richiedono il potere di veto sulle modifiche alla loro Costituzione, e questo viene dato.

1834
Alabama, Connecticut, Georgia, Maine, Mississippi, New York, North Carolina, Rhode Island adottano disposizioni intese a prevenire il fatto che le loro Costituzioni statali possano essere modificate senza il consenso degli elettori.

1848
La Costituzione Svizzera del 1848, contiene disposizioni per iniziativa e referendum popolare.

1857
Il Congresso delibera che gli elettori devono approvare tutte le Costituzioni statali proposte dopo il 1857.

1885
Padre Robert Haire, sacerdote e attivista del lavoro da Aberdeen, South Dakota, e Benjamin Urner, un editore di giornali del New Jersey diventano i primi americani a proporre di dare al popolo l’iniziativa in tutto lo stato e il potere referendum popolare.

1897
Il Nebraska diventa il primo stato a permettere di utilizzare nelle sue città l’iniziativa ed il referendum popolare.

1897
Il Sud Dakota diventa il primo stato ad adottare l’iniziativa confermata dal referendum popolare.

1900
Lo Utah diventa il secondo stato ad adottare l’iniziativa e referendum popolare.

1901

Il legislatore dell’Illinois crea una iniziativa statale di consulenza non vincolante. [si tratta del referendum “consultivo” ancora presente in moltissimi Statuti di Comuni, Province e Regioni italiani. Ndr]

1902
L’Oregon diventa il terzo stato di adottare l’iniziativa e referendum popolare. In Illinois, tramite referendum, il legislatore chiede di utilizzare l’iniziativa statale di consulenza non vincolante. Gli elettori dicono di sì, ma il legislatore li ignora.

1904
L’Oregon è il primo stato a mettere una iniziativa statale sulla scheda elettorale. In Missouri, gli elettori rispondono negativamente ad una misura che avrebbe stabilito l’iniziativa e referendum popolare.

1905
Il Nevada adotta solo il referendum popolare in tutto lo stato.

1906
Il Montana adotta l’iniziativa e referendum popolare. Gli elettori del Delaware approvano un referendum consultivo nel quale il legislatore statale chiedeva se vogliono l’iniziativa; ma il legislatore ignora il mandato.

1907
L’Oklahoma diventa il primo stato a sancire nella sua Costituzione originaria l’iniziativa e referendum popolare

1908
Michigan e Maine adottano l’iniziativa e referendum popolare. Purtroppo, in Michigan le procedure per l’iniziativa sono così difficili che i cittadini non sono in grado di mettere una singola iniziativa sulla scheda elettorale. Missouri adotta l’iniziativa e referendum popolare.

1910
Arkansas e Colorado adottano l’iniziativa e referendum popolare. Il Kentucky adotta il referendum popolare in tutto lo stato. Gli elettori dell’Illinois approvano ancora una volta il referendum consultivo a sostegno dell’iniziativa e di referendum popolare, ed il legislatore li ignora di nuovo.

1911
Arizona e California adottano l’iniziativa e referendum popolare. Il New Mexico adotta solo referendum popolare in tutto lo stato.

1912
Idaho, Nebraska, Ohio e Washington adottano l’iniziativa e referendum popolare. Il Nevada adotta un processo di iniziativa, perfezionando il processo di referendum popolare in tutto lo stato adottato nel 1905. La maggioranza degli elettori Wyoming vota un emendamento costituzionale per adottare l’iniziativa e referendum popolare ma per approvare l’emendamento è necessario che tutte le modifiche ricevano il voto della maggioranza di tutti gli aventi diritto, in tal modo il provvedimento non riesce. La maggioranza degli elettori Mississippi vota un emendamento costituzionale per adottare l’iniziativa e referendum popolare anche per approvare l’emendamento. Come nel Wyoming, c’è l’obbligo costituzionale che tutte le modifiche ricevano il voto di maggioranza di tutti gli aventi diritto alle elezioni, per cui la misura è sconfitta.

1913
Nel Michigan i sostenitori dell’iniziativa e dei referendum popolari fanno pressioni sul legislatore per far passare quegli emendamenti tesi a semplificare l’iniziativa in tutto lo stato e il processo per i referendum popolari, un processo così difficile che è inutilizzabile. Il legislatore passa gli emendamenti e gli elettori li approvano.

1914
Mississippi e North Dakota adottano l’iniziativa e referendum popolare. Gli elettori del Wisconsin e del Texas sono sconfitti sulle misure che introducono l’iniziativa e il processo di referendum popolare. La maggioranza degli elettori Minnesota vota un emendamento costituzionale per adottare l’iniziativa e referendum popolare. L’emendamento è approvato, ma la Costituzione del Minnesota richiede che tutte le modifiche ricevano il voto della maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto. In tal modo il provvedimento non riesce.

1915
Maryland adotta il referendum popolare.

1916
La maggioranza degli elettori del Minnesota votano su un emendamento costituzionale per adottare l’iniziativa e referendum popolare. Ancora una volta perdono di misura, perché non ha votato la maggioranza di tutti gli aventi diritto.

1918
Il Massachusetts adotta l’iniziativa e referendum popolare. Nel Nord Dakota votano e approvano un processo di iniziativa più clemente. L’emendamento approvato dagli elettori del Nord Dakota nel 1914 aveva procedure così rigorose che nessuna iniziativa era stata resa possibile. Nel 1918 sono facilitate le procedure.

1922
In Mississippi la Suprema Corte ribalta l’iniziativa del Mississippi e il processo di referendum popolare.

1956
L’Alaska adotta l’iniziativa e referendum popolare come parte della sua nuova Costituzione.

1968
Il Wyoming adotta l’iniziativa e referendum popolare.

1970
L’Illinois adotta un processo di iniziativa molto limitato.

1972
La Florida adotta l’iniziativa.

1977
Hardie contro Eu è deciso dalla Corte Suprema della California che trova un “tappo incostituzionale” nella legge di riforma politica in materia di spese per la qualificazione delle misure elettorali in quanto esso viola il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Il Distretto di Columbia adotta l’iniziativa e di referendum popolare. La Corte Suprema degli Stati Uniti decide in merito alla controversia First National Bank di Boston contro Bellotti in merito a quelle leggi statali che vietano o limitano contributi aziendali o di spesa nelle campagne d’iniziativa. Si tratta delle prime modifiche alla Costituzione degli Stati Uniti.

1980
Per la terza volta, la maggioranza degli elettori Minnesota votano su un emendamento costituzionale per adottare l’iniziativa e referendum popolare, ma per la terza volta la Costituzione del Minnesota impone il requisito che tutti gli emendamenti debbano ricevere il voto di maggioranza di tutti gli elettori. La Corte Suprema degli Stati Uniti decide sulla controversia Pruneyard Shopping Center contro Robins in merito alla disposizioni costituzionali che permettono l’attività politica in una proprietà privata (centro commerciale). Essa non viola i diritti costituzionali federali di proprietà privata e del proprietario.

1981

La Corte Suprema degli Stati Uniti decide sulla controversia Citizens Against Affitto di controllo contro Berkeley. L’ordinanza di una città della California che impone un limite sui contributi alle commissioni costituite per sostenere o opporsi a misure elettorali viola il Primo Emendamento.

1986
Nel Rhode Island gli elettori rigettano una misura che stabilisce dei limiti all’iniziativa e al referendum popolare.

1988
La Corte Suprema degli Stati Uniti decide sulla controversia Meyer contro Grant deliberando che gli stati non possono vietare la raccolta di firme a pagamento, e sancendo che le petizioni di iniziativa sono protette come attività politica.

1992
Il Mississippi adotta l’iniziativa per la seconda volta.

1996
Nel Rhode Island gli elettori approvano un non vincolante referendum consultivo dove il legislatore chiedeva se si desidera avere l’iniziativa e il referendum popolare; ma il legislatore poi ignora l’esito referendario.

1998
L’ Istituto di iniziativa e referendum popolare (I & R) propone, in occasione dell’anniversario dei 100 anni di adozione in più stati, l’idea di adottare il processo referendario popolare a livello federale negli Stati Uniti.

1999
La Camera dei Rappresentanti del Minnesota approva un emendamento costituzionale che stabilisce l’iniziativa e il referendum popolare. Il Senato aveva votato contro. La Corte Suprema delibera sulla controversia Fondazione Buckley contro American Law, tra le altre cose, gli Stati non possono esigere che i promotori di una petizione registrino gli elettori.

2000
L’ Istituto di iniziativa e referendum (I & R) si schiera contro la proibizione della US Postal Service alla raccolta di firme a mezzo posta. Gli elettori dell’Oregon respingono le norme statali che cercano di aumentare il numero di firme per le iniziative.

2001
Il legislatore Oklahoma passa la norma che prevede per le iniziative di protezione degli animali una raccolta maggiore di firme rispetto a qualsiasi altro tipo di iniziative. Il legislatore del Montana approva una legge che aumenta i requisiti per le petizioni e l’iniziativa.

2002
La Corte Federale Distrettuale dell’Idaho invalida i requisiti draconiani per le petizioni e l’iniziativa. La Camera dei Rappresentanti del Minnesota passa un emendamento proposto da I & R. Il Senato dello stato di New York passa un emendamento proposto da I & R.

Conclusione:
Nel 2011 gli elettori hanno deciso 34 proposizioni elettorali, approvandone 22. Il quesito di più alto profilo ha visto gli elettori dell’Ohio abrogare una nuova legge che avrebbe limitato la contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici che ritenevano necessari più alti contributi per la loro assistenza sanitaria ed i loro piani di pensionamento.

Nel 2011, ancora, gli elettori hanno deciso un totale di 34 quesiti referendari in nove stati. Il numero delle richieste referendarie è sceso rispetto ai 183 del 2010, ma è paragonabile alla media di 30 quesiti richiesti negli ultimi quattro anni. Gli elettori hanno approvato il 62 per cento dei quesiti proposti, più o meno in linea con il passato.

Per altre informazioni sulle richieste di referendum vedere http://www.ballotpedia.org.
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Re: Coultura poledega e istitusion

Messaggioda Berto » dom apr 06, 2014 5:28 pm

La lezione di libertà di Cattaneo. Più che valida nell’Italietta borbonica

http://www.lindipendenza.com/la-lezione ... -borbonica

http://www.lindipendenza.com/wp-content ... ttaneo.jpg

di ROMANO BRACALINI

In occasione della mia conferenza di domani, lunedì 7 aprile, al Centro Svizzero di Milano sul tema: “Carlo Cattaneo da Milano alla Svizzera”, ho dovuto per forza di cose rinfrescare le mie nozioni sul grande federalista lombardo e sul suo lungimirante progetto di libertà più che mai valido oggi. Nella solitudine di Castagnola, presso Lugano, ormai avvezzo a tutte le sventure e non avendo più che una esigua speranza, Cattaneo continuava a ripetere le sue convinzioni agli amici che si recavano da lui come da un saggio. Egli pareva il solo capace di guardare oltre le miserie contingenti. Dal concetto di libertà assoluta il suo ragionamento passava inevitabilmente al principio di autodeterminazione dei popoli, che era l’espressione più alta e concreta di democrazia, ciò che l’Italia d’oggi non è. Ricordava agli unitari, che per secoli l’Italia era stata molte patrie che avevano avuto il nome di città ed era difficile in così breve tempo inventare una nazione che andasse bene per tutti i popoli della penisola così evidentemente diversi “per razza, civiltà, carattere,tendenze, interessi, lingue, leggi, costumi e tradizioni storiche”. Dalla sua accurata ricostruzione storica apparivano evidenti le differenze di tradizioni politiche e civili che contrassegnavano l’Italia medievale, caratterizzata dall’autocrazia feudale al Sud e dai liberi Comuni al Centro-Nord. Spiegava con la solita franchezza e senza timore delle parole: ”Non v’è di certo una maggiore differenza tra uno spagnolo e uno scozzese che tra un siciliano e un piemontese ,tra un pugliese e un veneziano”. Nell’ Italia settentrionale s’era sviluppata una volontà di collaborazione, un senso del dovere civico e di fiducia nel prossimo, che superava i confini della famiglia e del parentado più prossimo. In Meridione, viceversa, prevaleva il senso dell’autorità gerarchica, inculcato col bastone sulla latente anarchia e sulla criminalità che prosperava nel marciume e nel degrado sociale. Mancanza di fiducia e di sicurezza che favoriva il “familismo amorale”, la certezza che nulla si potesse ottenere col merito e l’intelligenza, che si dovesse ricorrere al patronato, alle clientele, alla mafia, intesa come rappresentazione della grande famiglia, col sistema di protezioni e di illegalità diffusa. Nulla che sia cambiato da quel tempo ad oggi.

Nel 1791 la popolazione di Napoli era doppia di quella di Roma, tripla di quella di Milano, quadrupla di quella di Torino e Firenze. Ma, ha scritto lo storico americano Robert Putnan, "Napoli era una gigantesca città parassita, i cui dipendenti erano in gran parte dipendenti della casa reale, preti, domestici, mendicanti. Una società che viveva alle spalle di un contado disperatamente sfruttato e disperatamente povero, privo di diritti civili”.

Mark Twain, il celebre umorista americano, visitandola ai primi del Novecento si stupì nel vedere tanti nobili (qualcuno persino vero) e nugoli di poliziotti, perché i figli dei “cafoni” credevano di elevarsi abbandonando i campi per andare a fare gli “sbirri”. Cattaneo si rendeva conto più d’ogni altro delle difficoltà di mettere insieme popoli così diversamente educati e inciviliti, ma sarebbe stato un errore anche più grave passare il rullo compressore dell’uniformità, come poi si fece senza riuscire nell’impresa, anzi acuendo le diversità in due visioni e due morali diverse. Cattaneo non credeva all’unità (un difetto che lo condannò alla dimenticanza e all’oblio), non credendola possibile. Tutto dimostrava che l’unità imposta, se anche fosse riuscita,non sarebbe durata a lungo; e oggi cominciamo a vederne gli effetti dirompenti con le dimostrazioni di disobbedienza civile, mentre rinasce imperioso e inarrestabile lo spirito di libertà e di indipendenza dei popoli. In queste condizioni la federazione, unendo i popoli senza imprigionarli in un modello rigido, era la sola unità possibile per l’Italia. Ribadì ad Agostino Bertani, che come molti altri aveva vacillato: ”La federazione è la pluralità dei centri viventi, stretti insieme nell’interesse comune dalla fede data, dalla coscienza nazionale. In verità, voi non contate nulla sulla coscienza che hanno tutti popoli d’Europa d’essere una qualche nazione; voi credete che bisogna tenerli insieme con le stringhe”. Non hanno voluto l’Italia federale. Vuol dire che vedranno quest’unità cadere a pezzi.
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Re: Coultura poledega e istitusion

Messaggioda Berto » mar apr 08, 2014 9:02 pm

I Livellatori inglesi, il primo movimento libertario della storia

http://www.lindipendenza.com/modugno-li ... libertario

Proponiamo in ANTEPRIMA per L’Indipendenza la traduzione integrale in italiano dell’articolo England’s Levellers: The World’s First Libertarian Movement tratto dal Ludwig von Mises Institute da parte di Roberta A. Modugno, docente di storia del pensiero politico presso l’Università di Roma Tre, è autrice e curatrice di numerose opere, saggi e libri su Murray N. Rothbard e il libertarianism, tra i quali Diritto, natura e ragione, e Murray N. Rothbard e l’anarco-capitalismo americano. (Traduzione di Luca Fusari)

I primi libertari in assoluto furono i Livellatori (Levellers), un movimento politico inglese attivo nel XVII° secolo. I Livellatori contribuirono all’elaborazione del paradigma metodologico e politico dell’individualismo, e sono all’origine del filone radicale del liberalismo classico. Mentre i Livellatori sono spesso caratterizzati come un movimento quasi-socialista, un esame più attento mostra che avevano molto più in comune con i promotori del libero mercato che con i socialisti.

Questa interpretazione dei Livellatori è sostenuta, tra gli altri, da Murray N. Rothbard, che li considera come il «primo movimento consapevolmente libertario al mondo». Rothbard rileva che:

«(in) una serie di dibattiti importanti all’interno dell’esercito repubblicano, in particolare tra i cromwelliani e i Livellatori, i secondi guidati da John Lilburne, Richard Overton e William Walwyn, elaborarono una dottrina libertaria straordinariamente coerente, di tutela dei diritti di auto-proprietà, della proprietà privata, della libertà religiosa per l’individuo, e di minimale interferenza del governo nella società. Inoltre, i diritti di ciascun individuo verso la sua persona e la sua proprietà erano naturali, cioè erano stati ricavati dalla natura dell’uomo».

Uno dei più importanti contributi dei Livellatori al fondamento teorico della dottrina libertaria fu, secondo Rothbard, la loro «trasformazione di nozioni piuttosto vaghe ed olistiche sulla legge naturale in precisi concetti saldamente individualistici circa i diritti naturali di ogni singolo essere umano», tra cui principi fondamentali del libertarianism. Ciò ha incluso il diritto di auto-proprietà, l’individualismo metodologico, la teoria individuale dei diritti naturali, solidi diritti di proprietà, e la libertà economica.

Lilburne difese il diritto naturale come «natura e ragione» quale «terreno di tutte le leggi giuste» e che «né prescrizioni, né leggi, né usanze possono prevalere se esse vanno contro questa Legge. E se queste vanno contro essa, esse sono prescrizioni, leggi ed usanze in sé nulle e contro la giustizia (…)». Nel 1646 mentre Lilburne era imprigionato per alto tradimento, Overton scrisse A Remonstrance of Many Thousand Citizens, and other Free-Born People of England, to their own House of Commons (Una rimostranza da parte di molte migliaia di cittadini, ed altre persone nate libere in Inghilterra, alla loro Camera dei Comuni, n.d.t.), insistendo sul fatto che Lilburne fosse liberato.

Immagine

La Remonstrance divenne un grande manifesto Livellatore. «Noi sappiamo, ma non possiamo dimenticare, che il motivo della nostra scelta di farvi uomini del Parlamento è stata quella di liberarci da ogni tipo di schiavitù, e per preservare il Commonwealth in pace e felicità», scrisse Overton. «Ma dovete ricordarvi che questa fiducia riposta in voi è sempre revocabile quale nostro potere. (…) Noi siamo i vostri mandanti, e voi i nostri agenti».

Overton sostenne la tolleranza religiosa, anche per i tanto vituperati cattolici inglesi, e denunciò come una forma di schiavitù la pratica della coscrizione degli uomini nell’esercito e nella marina. Inoltre, i Livellatori proposero diritti di proprietà e la libertà contrattuale e commerciale in opposizione ai monopoli e ai privilegi garantiti dallo Stato.

Celebrarono i benefici della libertà economica per la società e si opposero alle tasse governative, alle dogane, alle accise, e alle normative che inibivano la concorrenza. Nel mese di Maggio del 1652, Walwyn (nell’immagine a sinistra) presentò al Comitato per il commercio e gli affari esteri una difesa del libero scambio nei confronti della Compagnia del Levante, sollecitando l’abolizione dei monopoli e delle restrizioni commerciali da parte del governo.

In Walwyns Conceptions; For a Free Trade, l’autore rivendica il libero commercio come un diritto comune conduttore del bene comune. Più di un secolo prima di Adam Smith, Walwyn collegò direttamente la libertà di negoziazione col bene pubblico. Esaltando i benefici della concorrenza, egli sostenne che i risultati del libero commercio e della concorrenza sono maggiori, con migliori prodotti, prezzi più bassi, più navi, e un sacco di uomini che diventano membri utili della comunità, arricchendo maggiormente le persone attive e creative.

Walwyn esplorò la questione se lasciare libero il commercio con l’estero, «equamente libero per tutti gli inglesi sarebbe più redditizio alla ricchezza comune», e concluse «che, un commercio estero universalmente libero allo stesso modo per tutti gli uomini inglesi, sarebbe più vantaggioso alla ricchezza comune».

Walwyn criticò il Parlamento per aver portato avanti le oppressioni della monarchia, mantenendo tutti i monopoli e i privilegi concessi dalla Corona nel campo del commercio. Per Walwyn il diritto di commerciare liberamente è un diritto antico, naturale, reclamato da tutti gli inglesi, ed è molto più redditizio di qualsiasi restrizione e privilegio del governo.

Continuando la sua analisi della concorrenza, Walwyn osservò che «gli innumerevoli mercanti sono motivo di contesa e di emulazione tra loro per produrre le merci più richieste». Egli sottolineò i vantaggi per i lavoratori, evidenziando come la concorrenza produrrà, «un prezzo maggiore per il lavoro laddove i commercianti delle compagnie non hanno bisogno di tanto impegno (…) e gli operai devono lavorare al ritmo che loro desiderano».

Walwyn, così come Overton e Lilburne, attribuì i salari deplorevolmente bassi ai monopoli, agli ostacoli posti al commercio, e alle accise. I Livellatori erano interessati ai diritti economici e questi diritti economici erano una diretta conseguenza del diritto di auto-proprietà, il quale comprendeva i diritti di proprietà individuali, la libertà di produrre, di vendere, di comprare, e di commerciare, tutto questo senza licenza, monopolio, regolamenti e una tassazione arbitraria. Vale a dire, essi sostennero un’economia di libero mercato.

Immagine

Il diritto di commerciare liberamente era considerato da Lilburne un diritto naturale o una “libertà nativa” come nella Remonstrance di Overton. Dimostrando la supremazia teorica dei diritti naturali, Lilburne respinse qualsiasi forma di regolamentazione nel commercio.

Elisabetta I abolì alcuni monopoli, ma all’epoca dei Livellatori, i vecchi monopoli erano stati restaurati per sostenere i desideri economici e fiscali della Corona. Lilburne considerò, da un punto di vista etico, tali restrizioni al commercio come illegali.

Inoltre esse crearono privilegi statali per i banchieri, gli aristocratici, e per le società e le aziende legalmente di cartello. Carlo I creò nuovi monopoli e concessioni privilegiate sotto il nome di licenze, il Lungo Parlamento e successivamente Cromwell confermarono i monopoli più importanti, come il diritto di esportazione dei panni di lana, i privilegi dei merchant adventurers, ed i privilegi di aziende come la Compagnia del Levante.

A sua volta, Lilburne protestò contro i monopoli sul carbone, sul sapone e sui vestiti di lana. Le concessioni economiche da parte delle autorità pubbliche aprirono la strada alla creazione di posizioni privilegiate di supremazia nelle istituzioni pubbliche e alla violazione dei diritti individuali di nascita, e alla pari opportunità di competere liberamente. Lilburne si rese conto che l’opposto della concorrenza è il privilegio.

Nel diciottesimo secolo, quello che oggi è conosciuto come liberalismo classico si richiamò pesantemente al lavoro compiuto in precedenza dai Livellatori; il loro sostegno alla teoria individuale dei diritti naturali, ai diritti di proprietà, alla libertà economica e al libero scambio, e la loro opposizione libertaria-livellatrice contro i privilegi del governo, il monopolio governativo, e la soppressione del libero scambio, rimane istruttivo oggi come lo fu nel XVII° secolo.
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Re: Coultura poledega e istitusion

Messaggioda Berto » mar ago 05, 2014 11:44 am

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Re: Coultura poledega e istitusion

Messaggioda Berto » mar mag 09, 2017 10:06 pm

Impariamo il Federalismo dalla Germania. Altro che abbasso Merkel!
9 Mag 2017

http://www.lindipendenzanuova.com/impar ... sso-merkel

Già nello nome dello Stato Repubblica federale di Germania si manifesta la struttura federale dello Stato tedesco. La Repubblica federale di Germania è formata dai “Länder” federali che sono stati in parte rifondati e in parte creati dopo il 1945, ma sono nati tutti prima del “Bund”, la Federazione. Non sono semplici province, bensì Stati con propri poteri statali. Ogni Land ha una propria Costituzione che deve corrispondere ai principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale in aderenza alla legge fondamentale. Per il resto i Länder sono liberi nella formulazione della loro Costituzione.

TRADIZIONI TEDESCHE
La struttura federativa è un’antica tradizione costituzionale tedesca in-terrotta solo dal regime hitleriano a partire dal 1933. Il Federalismo tedesco, pur avendo profonde radici storiche, è stato in passato considerato spesso espressione di spezzettamento della nazione se non addirittura sciagura nazionale (ahimè!). Oggi si costata che la struttura federale del Paese comporta grandi vantaggi, consentendo di rispettare o soddisfare ampiamente aspirazioni, usanze e peculiarità regionali.
In numerosi Stati la concentrazione delle funzioni amministrative, dell’attività economica e delle istituzioni culturali nella capitale o in pochi grandi centri si è rivelato uno svantaggio e fonte di difficoltà; per cui la richiesta di regionalizzazione, sempre più insistente, si è estesa su scala mondiale. Il tradizionale Federalismo tedesco ha contribuito a risparmiare alla Repubblica federale quelle difficoltà. Ma anche le tendenze centrifughe, spesso indicate come risvolto negativo del Federalismo, non si sono quasi manifestate nella Germania federale. La sua popolazione è più omogenea che non in molti altri Stati.

Le differenze etniche, una volta piuttosto marcate, sono state stemperate dai grandi spostamenti della popola-zione nel dopoguerra e dall’elevata mobilità imposta dalla moderna vita economica. Perché il Federalismo? Pertanto oggi, pur potendo sembrare un paradosso, nel caso della Germania federale il senso del Federalismo va visto in prevalenza sotto un aspetto generale dello Stato. La democrazia acquista maggiora concretezza quando il cittadino confrontato con esigenze e problemi che ovviamente può meglio seguire nel più ristretto ambito del suo “Land” (Stato confederato), può col suo voto, partecipare più consapevolmente al processo democratico.
La pubblica amministrazione, operando in un “Land” federale con maggiore aderenza alla realtà locale, riscuote presso il cittadino, che le è anche più vicino, maggiore fiducia che non le autorità insediate nella spesso lontana capitale federale. L’amministrazione del “Land”, potendosi giovare della conoscenza delle condizioni regionale, può contribuire alla cura e conservazione di valori culturali e costumi locali nelle loro molteplici forme. Nell’ambito della sua autonomia un “Land” potrebbe anche sperimentare nuove iniziati-ve in determinati settori, per esempio in quella dell’istruzione, fornendo modelli per adeguate riforme.
Si dà non di rado il caso che partiti politici, che a livello federale stanno all’opposizione, in alcuni “Länder” siano invece al governo. Così tutti i partiti hanno la possibilità di assumersi democraticamente responsabilità di governo e di dimostrare la loro capacità di governare.

Ma i “Länder” possono soprattutto costituire, specialmente con la loro partecipazione all’attività legislativa attraverso il Bundesrat (Consiglio federale), un utile elemento di equilibrio del potere. Infatti la Legge Fondamentale considera di tale importanza la struttura federale in “Bund” (Federazione) e “Länder” (Stati confederati), e il concorso di questi alla legislazione federale, che queste due norme sono state sottratte a qualsiasi modifica anche costituzionale.

LE COMPETENZE DEI“LÄNDER”
L’attività maggiore dei “Länder” si esplica nell’amministrazione. Se si eccettuano le poche autorità di vertice federale con base amministrativa propria (ad esempio, l’amministrazione delle dogane o delle forze armate), la fase esecutiva delle leggi federale è devoluta interamente alle autorità dei ”Länder”, rispettando in ciò la tradizione tedesca. I “Länder” attuano le leggi federali con ampia autonomia e senza specifiche diret-tive del Bund. Il Governo tedesco si limita a vigilare che l’esecuzione delle leggi federali avvenga in aderenza al diritto vigente. Solamente alcune funzioni amministrative espressamente indi-cate nella legge fondamentale vengono esercitate dai “Länder” su delega del “Bund”. In questi casi i “Länder” sono soggetti alle direttive del Governo federale non solo sotto il profilo del controllo giuridico degli atti amministrativi, ma anche sotto quello della loro discrezionalità.

Tra i settori alla facoltà legislativa dei “Länder” figurano il diritto comunale, alcuni aspetti di ecologia e la maggior parte dell’ordinamento di polizia. Ma è nel campo culturale che le leggi dei “Länder” hanno maggiore rilevanza. La scuola dell’obbligo, le scuole tecniche, i ginnasi, i licei e le scuole speciali (per gli handicappati) sono regolate da leggi regionali, ossia dei “Länder”, come lo è pure l’istruzione degli adulti.
Anche gli aspetti essenziali delle scuole professionali e del perfezionamento, nonché degli studi universitari, sono regolati da leggi dei “Länder”, con competenza parziale del legislatore federale.

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA COMUNALE
L’autonomia amministrativa comunale come espressione della libertà dei cittadini ha in Germania un’antica e salda tradizione, che si può forse ricondurre ai privilegi delle città libere del medioevo, allorché il diritto civile comunale sciolse gli individui dalle catene della feudale servitù della gleba. Questa tradizione di libertà civica si manifesta nell’autonomia amministrativa delle città, dei comuni e delle province, libertà esplicitamente garantite dalla legge fondamentale e da tutte le Costituzioni dei “Länder”.
La legge fondamentale stabilisce due principi diversi: i “Länder” devono garantire ai Comuni la facoltà di gestire sotto propria responsabilità -nell’ambito della legge – tutte le questioni della comunità locale; tutte le città, i Comuni e le Province debbono essere organizzate democraticamente. Per motivi storici gli statuti comunali si differenziano fortemente da “Land” a “Land”, sebbene la prassi amministrativa comunale fosse ovunque largamente omogenea.

Fra questi rientrano specialmente i trasporti pubblici urbani e vicinali, la costruzione di strade locali, l’approvvigionamento idrico, elettrico, del gas, l’edilizia abitativa, la costruzione e manutenzione di scuole elementari, medie, ginnasi, teatri e musei, di ospedali e impianti sportivi e di piscine, l’istruzione degli adulti e la cultura dei giovani.

In questo “ambito opperativo proprio” le amministrazioni comunali sono soggette solo a un controllo di legalità. Lo Stato cioè, può solo vigilare sull’osservanza delle leggi; ogni comune opera secondo un proprio potere discrezionale. Molti dei compiti elencati superano talvolta le possibilità ecomiche ed organizzave dei comuni e piccoli centri; essi possono allora venire assolti dalla provincia (Landkkreis), l’ente territoriale superiore, anche essa organo dell’autonoma locale, il cui Consiglio (Kreistag) risulta dalle elezioni provinciali a suffragio diretto. In molti casi i Comuni e le Province operano anche da organi esecutivi di leggi regionali e federali. In questi casi le amministrazioni comunali sono soggette non solo ad un controllo di legalità, ma ricevono a volte al riguardo dalle autorità regionali precise e dettagliate direttive.

FINANZIAMENTO DELL’AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
L’ autonomia e l’autogestione co-munale si atrofizzano se ai Co-muni mancano i fondi di cui hanno bisogno per l’espleta-mento dei loro compiti. Le più importanti fonti d’entrata dei Comuni sono le imposte. I Comuni hanno un diritto costituzionalmente garantito di riscuotere determinate imposte. Tra que-ste rientrano in prima luogo l’imposto sull’industria e i commerci e l’imposta immobiliare, come altre imposte minori tipo quelle sulle bevande: Inoltre i comuni ricevono dallo Stato e dai “Länder” fede-rali quote di altre entrate tributarie, ad esempio quelle sui salari e sui redditi. In cambio i comuni devono versare allo Sta-to e ai “Länder” federali una parte delle loro entrate dall’imposta sulle industrie e i commerci.

Si è d’accordo sul fatto che l’autogestione comunale va mantenuta e rafforzata. Essa fornisce al cittadino, in modo semplice, la possibilità di cooperazione e di controllo, ad esempio attraverso il colloquio con i consiglieri comunali, attraverso la presa in visione dei piani urbanistici o di bilanciodel proprio comune. In questo modo città e comuni sono in un certo senso le più piccole celle politiche dello Stato, il cui funzionamento autonomo e democratico è un premessa dell’esistenza della libertà e del diritto nello stato e nella società.

I PICCOLI PARTITI E LA CLAUSOLA DEL 5 PER CENTO
Un numero oscillante di piccoli partiti ha sempre cercato di entrare nel Parlamento federale e nei parlamenti regionali. Alle prime elezioni per il “Bundestag” (Dieta federale) nel 1949, questi piccoli partiti ottennero insieme il 27,9% dei voti; nel 1987, alle votazioni per l’11ª legislatura, hanno ottenuto insieme solo l’1,3%. Questo vistoso regresso è dovuto non per ultimo alla clausola di sbarramento del 5 %, contenuta nella legge elettorale federale ed in quelle di tutti i “Länder”. Essa stabilisce che possono inviare deputati in parlamento solo quei partiti che nel relativo territorio abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti. La Corte Costituzionale federale ha espressamente dichiarato la conformità di questa clausola alla Legge Fondamentale. Solo poche volte partiti di estrema destra o di estrema sinistra sono riusciti superare questa clausola di sbarramento. Il Partito Comunista di Germania (Kpd) è stato rappresentato al “Bundestag” solo una volta: dal 1949 al 1953 con 15 deputati. Tra i partiti di estrema destra, solo il “Deutsche Reichspartei” ebbe dal 1949 al 1953 con cinque deputati una esigua rappresentanza al “Bundestag”. Dopo l’introduzione della clausola del 5% i partiti radicali di destra non sono mai più riusciti a superare questo ostacolo alle elezioni per il “Bundestag”.

Per la rappresentanza di minoranze etniche si rinuncia alla clausola del 5%. Per questo il “Südschleswigsche Wählerver-band”, che raccoglie la locale minoranza danese, è rappresentata al Parlamento re-gionale dello “Schleswig-Holstein”, seb-bene ottenga meno del 5% dei voti. Le elezioni comunali offrono talvolta un’immagine molto diversa dalle elezioni per il “Bundestag” e per i Parlamenti regionali. A livello comunale spessosvolgono un ruolo importante i cosiddetti “partiti municipali”, cioè raggrup-pamenti elettorali indipendenti al di fuori dei partiti affermati.

IL DIVIETO DI PARTITI
“I partiti che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti tentano di pregiudicare o abbattere l’ordinamento fondamentale democratico e liberale o di minacciare l’esistenza della Re-pubblica Federale di Germania” (art. 21 secondo comma della Legge Fondamentale) possono essere dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale federale e di conseguenza venire sciolti. In base a queste disposizioni fu vietato, già nel 1952, il “Sozialistische Reichspartei”, senza dub-bio il partito di destra più estremista del dopoguerra. Nel 1956 fu dichiarato incostituzionale anche il Partito Comunista di Germania (Kpd); ne ha raccolto l’eredità il Partito Comunista tedesco (Dkp), fondata nel 1968, senza tuttavia raggiungere la consistenza del precedente Kpd. Né il Governo federale né il “Bundestag” o il “Bun-desrat” (consiglio federale) hanno fatto uso della loro facoltà di chiedere alla Corte costituzionale federale il divieto del Dkp (nota personale: tanto in Germania i comunisti non costituiscono una minaccia).

IL SISTEMA ELETTORALE
Le elezioni per tutte le rappresen-tanze popolari sono per principio generali, dirette, libere uguali e segrete. È elettore ed è eleggibile ogni tedesco che abbia compiuto il 18° anno di età. Nella Repubblica Federale di Germania non esistono elezioni preliminari. I candidati per le elezioni vengono designati dagli iscritti ai partiti (e solo da questi). Il sistema elettorale per le elezioni al “Bundestag” è complesso, è un cosiddetto “sistema pro-porzionale-personale. 248 deputati, ossia la metà dei membri del “Bundestag”, vengono eletti in collegi elettorali secondo il sistema della maggioranza relativa. Gli altri 248 deputati vengono eletti attraverso le liste regionali dei partiti. Ma il conto di tutti i voti avviene in modo che il “Bundestag” risulta com-posto in misura quasi pro-porzionale alla distribuzio-ne dei voti (con la limitazione della clausola di sbarramento del 5 per cento illu-strata prima). Il partito che ha ottenuto nella circoscrizione elettorale più mandati di quanti gliene spetterebbero in base alla percentuale dei suoi voti nella lista regionale, può conservare questi cosiddetti “Überhangsmandate” (mandati in eccedenza). Il tal caso il “Bundestag” ha più di 496 membri con pieno diritto di voto.
(a cura di Veronika Holzner) da Il Federalismo, direttore responsabile Stefania Piazzo
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