Ouropa e pena de morte

Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » dom mag 04, 2014 7:09 am

Come nasce la “bufala” della pena di morte nel Trattato di Lisbona

http://www.peacelink.it/europace/a/31649.html


Il Trattato di Lisbona (1), entrato in vigore il 1° dicembre 2009 include la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2), redatta a Nizza nel dicembre del 2000, dando ad essa pieno valore giuridico. La Carta di Nizza è direttamente azionabile davanti al giudice ordinario e rappresenta una grande conquista nell’affermazione dei diritti della persona.

L’articolo 2 della Carta afferma che “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”. Il rispetto della vita umana e della dignità della persona permea tutto il lungo testo dei due trattati che costituiscono il Trattato di Lisbona.

Malgrado ciò si è diffusa una voce seconda la quale il Trattato di Lisbona reintroduce surrettiziamente la pena di morte. (3)

Abbiamo cercato di scoprire l’origine di questa bizzarra affermazione.

Tutto nasce da un commento che un giurista tedesco, Karl Albrecht Schachtschneider (4), fece relativamente alla Carta di Nizza nel 2007.

Riportiamo il suo ragionamento.

Nella Carta al titolo "Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta" (art. 52) si dice: "Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione". Quindi si instaura una relazione tra le due carte.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) fu redatta nel 1949, epoca nella quale ancora molti stati (fra cui Francia e Inghilterra) prevedevano ancora la pena di morte nella loro legislazione. La Convenzione è un documento del Consiglio d’Europa ed è stato ratificato dai 47 paesi europei membri. (5)t

L’articolo 2 della Cedu del 1949 non prevedeva l’abolizione della pena di morte.
Solo nel 1983 il Consiglio d’Europa approvò il “Protocollo 6 “ che dice: “La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena o giustiziato”.
Tale protocollo è stato ratificato da tutti i paesi esclusa la Russia.

Pertanto l’articolo 2 della Carta di Nizza e il protocollo 6 della Cedu (poi modificato in “proocollo 11”) sono sostanzialmente identici e quindi è corretto attribuire all’articolo 2 della Carta l’interpretazione che viene fornita dalla Cedu. Nella Gazzetta ufficiale della Ue, nel 2007, vengono infatti pubblicate le "spiegazioni" relative alla Carta e facendo riferimento proprio all'articolo 52 si riporta la interpretazione citata nella Cedu ove, dopo aver sancito il divieto della pena di morte, si precisa quanto segue:

"La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario

a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge,una sommossa o una insurrezione.


Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni."

Queste esclusioni dal divieto sono dette “definizioni negative”; sono state già accettate da tutti gli stati che hanno ratificato la Cedu e in sostanza dicono che non si viola il divieto di pena di morte se questa è procurata durante una legittima operazione di polizia e si ammette che gli stati possano introdurre la pena di morte in tempo di guerra.

Schachtschneider criticava il fatto che le definizioni di "sommossa", "insurrezione" e "pericolo imminente di guerra" non essendo ben specificate possono essere interpretate in senso repressivo e quindi rimproverava la Carta di Nizza di non aver corretto questa carenza di garanzie che è presente nella Cedu.

Quindi anche chi ha dato inizio a questo dibattito non dice che la Carta (e quindi il Trattato di Lisbona) reintroduce la pena di morte, ma sostiene che non elimina il rischio di interpretazione illiberale delle “definizioni negative” indirettamente recepite dalla Carta.

C’è da osservare che una Convenzione internazionale come la Cedu sancisce dei diritti e pone dei limiti alle legislazioni dei singoli paesi. Tali limiti tengono ovviamente conto del paese più "arretrato" fra i firmatari, in questo caso la Russia. Le leggi nazionali ed europee devono restare dentro i limiti ma possono garantire, e quasi sempre garantiscono, diritti più estesi di quelli garantiti dalla Convenzione internazionale. Nel nostro caso la legislazione dei singoli Stati europei in tema di pena di morte è molto più garantista della Cedu (che ripetiamo non riguarda solo la Unione Europea, ma comprende anche Stati come Russia e Turchia).

In particolare l’Italia ha abolito la pena di morte anche dal codice militare nel 1994. (6)

Ma c'è di più: nel 2002 il Consiglio d'Europa (quello dei 47 paesi) ha modificato la Cedu firmando il “Protocollo 13”, secondo il quale al divieto di pena di morte "non possono esserci deroghe", quindi neppure in tempo di guerra o di “imminente pericolo”.

Questo protocollo è stato ratificato dai 15 paesi allora membri della Unione Europea, ed è quindi operativo.

Oggi non tutti i paesi entrati successivamente al 2002 nella Ue lo hanno ancora ratificato, per cui nelle "Spiegazioni" della Gazzetta Ufficiale della Ue edite nel 2007 non poteva ancora essere pubblicato, perché il “ Protocollo 13” non era ancora patrimonio comune di tutti i 27 paesi Ue.

In definitiva il Trattato di Lisbona non introduce affatto forme di “pena di morte”. Le legislazioni nazionali europee, avendo ratificato il “protocollo 13 della Cedu” hanno escluso esplicitamente la pena di morte anche in caso di guerra.

Resta la “definizione negativa” che riguarda le azioni correlate al mantenimento dell’ordine interno, che non è competenza dell’Unione europea ma degli Stati nazionali (7).

Il tema è arduo perché, se da un lato occorre tutelare al massimo il diritto di manifestare da parte di opposizioni e minoranze senza incorrere nell’accusa di “sommossa”, dall’altro lato occorre comunque considerare che il terrorismo esiste e che occorre regolare le modalità di intervento delle forze dell’ordine dando ad esse la possibilità di intervenire con efficacia.

Tale tema, di competenza nazionale, va affrontato dai parlamenti nazionali e dalla magistratura, ma, per favore, almeno in questo caso, non accusiamo a sproposito l’Europa. Al contrario appellandosi ai principi cogenti della Carta potremo chiedere maggiori garanzie e diritti per i cittadini laddove le legislazioni nazionali fossero carenti.


Note:
(1) Il testo del Trattato di Lisbona è reperibile su :
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296〈=it

(2) Il testo della Carta di Nizza è reperibile su :
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ ... 403:IT:PDF

(3) ) La voce è ripresa da alcuni blogger quali Maurizio Blondet in Italia e Helga Zepp-Larouche in Germania. Alla TV italiana il leader della “Destra” Storace lo ha affermato in un dibattito televisivo durante le ultime elezioni europee.

(4) Karl Albrecht Schachtschneider è professore di diritto all’Università di Erlangen-Nürnberg ed ha in passato presentato ricorsi alla corte costituzionale tedesca per conto del deputato Gauweiler contro il trattato di Maastricht, l’introduzione dell’Euro e ora minaccia ricorsi contro gli aiuti finanziari alla Grecia.

(5) Il Consiglio d’Europa fu costituito nel 1949 , ne sono membri 47 paesi, fra cui la Russia, la Turchia, le repubbliche balcaniche e le repubbliche caucasiche. E’ cosa diversa dall’Unione Europea. Ha sede a Strasburgo e La Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo è una sua istituzione.
Non va confusa con la “Corte di Giustizia dell’Unione Europea” che è istituzione della Ue, che ha sede a Lussemburgo e che vigila sul rispetto dei trattati europei.

(6) Legge n. 589 del 13 ottobre 1994. E’ stata poi emanata la legge costituzionale del 2 ottobre 2007, n. 1: "Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte" che elimina anche dal testo costituzionale la pena di morte dal codice militare.

(7) La competenza esclusivamente nazionale relativa all’ordine pubblico è ribadita dall’ articolo 4.1 del trattato sull’Unione Europea e dall’articolo 72 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
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Re: Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » dom mag 11, 2014 9:23 am

Tratà de Leixbona

http://www.consilium.europa.eu/document ... on?lang=en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 07:306:TOC

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Lisbona
Il Trattato di Lisbona, noto anche come Trattato di riforma - ufficialmente Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea - è il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea. Rispetto al precedente Trattato, quello di Amsterdam, esso abolisce i "pilastri", provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso l'attribuzione alla Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei trattati.
È entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009.


http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERS ... =QC3209190
...

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ ... treaty.pdf
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Re: Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » dom mag 11, 2014 9:36 am

http://archivio.antimafiaduemila.com/ra ... ml?start=1

Come si vede il protocollo n.6 (ovvero n.11) introduce un concetto che prima non era menzionato e che prevede eccezioni per lo “stato di guerra” o di “imminente minaccia di guerra”. Chiunque è in grado di vedere la pericolosità giuridica e politica di una tale precisazione. Chiunque è in grado di percepire la doppia minaccia racchiusa nell'aggettivo “imminente”. Come vada interpretato è tutt'altro che chiaro. Perché questo concetto sia introdotto in questo contesto europeo è non meno inquietante.

Nell'anno 2000 i 15 Stati allora membri dell'Unione Europea hanno ratificato questo protocollo n.6 e n.11 . Contestualmente hanno approvato la “Carta dei Diritti Fondamentali” (d'ora in poi Carta) (che è, su questo aspetto, apparentemente, perfino più sintetica della Convenzione (CEDU)).

Questa Carta dei Diritti Fondamentali ha anch'essa un art. 2:

Art. 2 Diritto alla Vita.

1) Ognuno ha il diritto alla vita.

2) Nessuno può essere condannato alla pena di morte o giustiziato.

Tuttavia – raddoppiare l'attenzione a questo punto – la Carta dei Diritti Fondamentali (art. 52 (3)) statuisce anche che le sue norme devono essere interpretate in linea con quelle della CEDU. Per questa ragione aggiunge un “memorandum di spiegazione” [5]che accompagna la Carta e che esplicitamente “fa parte della Carta”. Incluse “le ‘definizioni negative'che appaiono nell'Art. 2 della Convenzione”.

Dunque, riassumendo l'intricatissimo percorso, l'Art. 2 della Convenzione (CEDU) – Pena di Morte in tempo di guerra- viene totalmente incorporato nella Carta del 2000.

Due anni appresso, nel 2002, il Consiglio d'Europa approva un altro protocollo, il n.13 della Convenzione, che di nuovo abolisce la pena di morte “in tutte le circostanze” [6] ed esplicita questo fatto dopo avere notato che “il protocollo n.6 della Convenzione (…) firmato a Strasburgo il 28 Aprile 1983, non esclude la pena di morte in caso di atti commessi in tempo di guerra”.

Dunque il Consiglio di Europa non ha perduto di vista il problema e, per questa ragione, intende eliminarlo proprio con il nuovo protocollo n13. Per questo motivo, evidentemente, scrive nel suo articolo 2 (a quanto pare la pena di morte è collegata nei documenti europei al numero 2) che “non possono esserci deroghe alle norme di questo protocollo”.

Nemmeno “in tempo di guerra”, tanto meno in tempo di “imminente pericolo di guerra”.

Tutto sembra ora a posto. Salvo che non tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno ratificato questo protocollo n.13 della Convenzione. Dunque la Carta (dell'UE) non ha potuto o voluto inserirlo nel testo del Trattato di Lisbona. Il quale è dunque rimasto fermo al “memorandum esplictativo del protocollo n.6.

Dunque gli elementi di grave minaccia al diritto umano alla vita, e di grave minaccia alle libertà democratiche, rimangono all'interno del Trattato di Lisbona nella sua formulazione attuale, seppure nascosti in un protocollo.

Ma la ricostruzione di questa storia denuncia la tremenda distanza tra la democrazia e questo tipo di giurisprudenza, che rende estremamente difficile ogni trasparenza e concede ai poteri reali, politico-burocratici, strumenti subdoli di eversione. Cosa sia imminente tempo di guerra, cosa sia insurrezione, è lasciato al loro giudizio. La pena di morte è solennemente esclusa, ma si prevede l'uso della forza in termini tali che un cittadino europeo può essere ammazzato (non giustiziato) dai pubblici poteri. Ripeto: di questa Europa gli europei non hanno bisogno.



Ente ła Tałia el stato tałian e łi so poderi łi pol coparte anca en tenpo de paxe, altro ke ‘l Tratà de Leixbona :

Ençeveltà tałega, sasini e straji
viewtopic.php?f=22&t=398

Le prexon taliane, vargogna de l'Ouropa

http://www.alla-fonte.it/joomla/italia/ ... lonzi.html
http://www.radicali.it/rassegna-stampa/ ... utto-mondo
http://www.radioradicale.it/soggetti/marco-pannella
http://perstefanocucchi.blogspot.it/200 ... chive.html

Immagine
http://img689.imageshack.us/img689/1189 ... cucchi.jpg

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La mama co la somexa del fiolo morto, el ghea 18 ani:

http://www.agi.it/cronaca/notizie/20130 ... mele_marce
Immagine
http://img543.imageshack.us/img543/5281 ... io2mam.jpg

http://www.beppegrillo.it/2008/02/omici ... sta_1.html

El video:
http://www.youtube.com/watch?v=dCk2i4h0GS0&gl=IT&hl=it

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Immagine
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche ... 17370.html
Caso Uva:imputazione coatta CC e polizia (ANSA)
Accusa per 8 è omicidio preterintenzionale e arresto illegale - 11 marzo, 20:59

- VARESE, 11 MAR - Il Gip di Varese Giuseppe Battarino ha ordinato l'imputazione coatta per omicidio preterintenzionale e arresto illegale degli otto carabinieri e agenti di polizia indagati per il caso di Giuseppe Uva, morto il 14 giugno 2008 all'ospedale di Varese dopo avere trascorso parte della notte nella caserma dei Carabinieri. Il giudice ha respinto quindi la richiesta di archiviazione presentata dal pm di Varese Agostino Abate. Secondo i familiari, Uva avrebbe subito violenze in caserma.
L'UOMO FU PICCHIATO PER ORE DA POLIZIOTTI E CARABINIERI E MORÌ: LA DENUNCIA DI MANCONI
ERA STATO FERMATO UBRIACO ALLE TRE DEL MATTINO DEL 14 GIUGNO 2008


Sti morti no łi xe colpa de l’Ouropa.
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Re: Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » dom mag 11, 2014 10:03 am

http://cambiamoci.blogspot.it/2009/11/i ... tiene.html

giovedì 26 novembre 2009

Nessuna pena di morte nel Trattato di Lisbona

Girano in rete numerose notizie riguardanti una presunta pena di morte, introdotta nel trattato di lisbona. Addirittura Giulietto Chiesa, ex europarlamentare pubblica post a riguardo.

Innanzitutto, una piccola introduzione per comprendere come si e' arrivati a questa sorta di "bufala" che ha girato e continua a girare da anni ormai.

Il trattato di Lisbona (o trattato dell'unione europea), all'Articolo 6, paragrafo 2 fa riferimento alla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali":
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Bene! Allora dobbiamo fare un salto (pratica alquanto comune nel trattato di lisbona) alla convenzione del 1950, per leggere se vi sono riferimenti alla pena di morte:

Troviamo:
Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizio­ne i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.
Articolo 2 – Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten­zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro­nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando deri­vasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:


a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona le­galmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurre­zione.
Azz! Questi parlano di pena di morte in casi di insurrezione o sommossa.

Attenzione! Questa e' la convenzione del 1950. Non e' la versione attualmente in vigore! Infatti, come giustamente ricorda anche Giulietto Chiesa, nel frattempo il consiglio l'ha emendata, ovvero modificata, attraverso dei protocolli.

Sullo stesso sito, infatti trovate il protocollo 13, che modifica quell'articolo come segue:
Articolo 1 – Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.
Articolo 2 – Divieto di deroghe
Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.
Giulietto Chiesa pero' aggiunge:

Tutto sembra ora a posto. Salvo che non tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno ratificato questo protocollo n.13 della Convenzione. Dunque la Carta (dell'UE) non ha potuto o voluto inserirlo nel testo del Trattato di Lisbona. Il quale è dunque rimasto fermo al “memorandum esplictativo del protocollo n.6.

E qui che si sbaglia! Infatti, il protocollo 13 della convenzione, all'articolo 7 recita:
Articolo 7 – Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.
Quindi affinche' il protocollo entri in vigore, basta la ratifica da parte di 10 stati membro.
Se verifichiamo la pagina dello stato delle ratifiche del protollo 13, possiamo constatare che siamo bel al di sopra delle 10 ratifiche.
Per cui, possiamo stare tranquilli, almeno per quanto riguarda la pena di morte.

Sono ben altri i punti del trattato di Lisbona che dovrebbero preoccuparci.

Se volete approfondire vi consiglio di leggere l'ottima analisi di Paolo Barnard in merito oppure visionare i suoi video:
...
IL POTERE 4: Il Trattato di Lisbona. Altro che Cavaliere.
http://www.paolobarnard.info/intervento ... php?id=139
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Re: Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » dom mag 11, 2014 10:06 am

Endoe ke łi encolpa l’Ouropa:
...

http://www.lindipendenza.com/stiglitz-l ... iato-tutto

Castagno 12
7 Maggio 2014 at 11:23 pm #
Sapendo che la maggioranza dei residenti al Nord desidera restare nell’Ue e mantenere l’€uro, in coda all’articolo del Direttore, “BEGGIATO: PER L’INDIPENDENZA DEL VENETO SERVE UN ALFIERE, LUCA ZAIA” – 4 Maggio 2014, ho postato diversi commenti e repliche segnalando quattro articoli di Maurizio Blondet (http://www.effedieffe.com):

1) L’eurocrazia reintroduce la pena di morte. In segreto” – 16 Aprile 2008.

2) “L’Unione europea – fusa – nella Nato” – 19 Marzo 2008

3) “Unificazione occulta Europa – USA” – 11 Marzo 2009

4) ” Evviva il Trattato di Lisbona ! ” – 9 Ottobre 2009
” ….. Controllo totale sulle politiche d’immigrazione, obbligo di obbedienza alle leggi eurocratiche AL DI SOPRA DI QUELLE NAZIONALI …. “.

Con detti articoli Maurizio Blondet ha fornito informazioni prezione che non possono essere smentite.
Non si tratta di opinioni personali.

Ovviamente ho fornito tutte le informazioni necessarie per consentire il ritrovamento di detti articoli a chi ha la possibilità o LA VOLONTA’ di accedere all’archivio del blog di Blondet.

Solo chi conosce, anche per grandi linee, la nostra situazione di intruppati nell’Ue (i titoli degli articoli che ho segnalato sarebbero sufficienti) dovrebbe arrivare a capire che MENTE il politico / imbonitore di turno che promette “Una Europa diversa, l’Europa dei popoli ….. ” o altre BALLE del genere.

L’elettore informato non può credere alle promesse fasulle se conosce l’invadenza raggiunta dal Governo Mondiale nell’area Ue.

Ma l’elettore fragile e presuntuoso non gradisce le informazioni che annullano i suoi sogni infantili e che lo costringerebbero ad agire concretamente.

ALBERTO PENTO, senza aver letto gli articoli che ho segnalato e senza avere neppure l’intenzione di leggerli, mi ha risposto:
“LASCIA STARE BLONDET, PENSA CON LA TUA TESTA”.

AlBERTO PENTO ha così applicato un meccanismo truffaldino di una perfida scuola di pensiero mondialista:
“LA SCOMPARSA DEI FATTI”:
quando una persona fornisce una informazione VERA che danneggia Lorsignori, si deve rispondere: “Questa è la tua opinione”.

E poichè le opinioni personali possono anche essere sbagliate, trasformando la notizia in opinione, si arriva a rifiutare, a negare LA REALTA’.

PENTO ha postato un pistolotto INUTILE riguardante il -Trattato di Lisbona / pena di morte nell’Ue – già sapendo da me che la clausola fondamenale era stata inserita in una nota.
Lo scritto di PENTO era privo di note quindi non poteva cancellare la denuncia di Blondet.
Seguendo i “pensatori” come PENTO, c’è qualcuno che aspetta L’INDIPENDENZA ?

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L'EUROCRAZIA REINTRODUCE LA PENA DI MORTE. IN SEGRETO. di Maurizio Blondet

http://www.nexusedizioni.it/it/CT/leuro ... b2bf233e7f

In nessun Pese europeo è ormai in vigore la pena capitale. Ma ora, tutti stanno per introdurla senza saperlo - o senza dirlo - semplicemente per il fatto di ratificare il Trattato di Lisbona, la cosiddetta costituzione europea. Lo segnala Helga Zepp-Larouche (la moglie di Lyndon), messa a sua volta sull’avviso da un insigne gruppo di giuristi tedeschi ed austriaci (1).

Uno di loro, il professor Albrecht Schachtschneider, uno dei quattro giuristi che stilarono uno storico esposto contro il Trattato di Maastricht, ha spiegato come la pena di morta venga reintrodotta alla chetichella. Non è citata nel testo del trattato, ma in una nota di una nota a piè di pagina.

Proprio così: chi accetta il Trattato di Lisbona accetta con ciò anche la Carta dell’Unione Europea. La quale proclama: la pena di morte è abolita, ma poi rimanda ad una nota a piè di pagina, in cui si legge: «Eccetto che in caso di guerra, di disordini, di insurrezione» (war, riots, upheaval). La cosa è di estrema gravità giuridica.

Un intero super-diritto penale speciale viene affermato in una nota, senza alcuna definizione dei reati da punire con la pena suprema. Chi decide che i «disordini» eventuali hanno raggiunto un’intensità tale da far sospendere l’abrogazione della pena di morte? Quali tribunali la irrogheranno? Tribunali speciali, appositamente allestiti per l’emergenza? E quando una serie di proteste di massa comincerà a venire giudicata come «insurrezione», passibile di morte?

Ed anche la menzione del caso di guerra, che potrebbe sembrare accettabile (molti Paesi mantengono la pena suprema nel diritto di guerra), assume invece una terribile ambiguità nel contesto del Trattato di Lisbona.

Difatti, per la Clausola di Solidarietà, ogni nazione europea è tenuta a partecipare ad azioni militari quando si tratti di lottare contro «azioni terroristiche» in qualunque altra nazione. Ovviamente, nota Helga Zepp, il concetto di «azione terroristica» è molto indefinito, colmabile a piacere dei significati più opportuni. Chi ha il potere di definire un atto «terroristico»?

Quello almeno lo sappiamo: Israele. Il popolo eletto ha il potere di definire «terroristici» gli atti di autodifesa del popolo palestinese come dei libanesi sciiti (Hezbollah) o addirittura designare interi stati (Siria, Iraq, Iran) come «terroristi», e la definizione di Israele viene immediatamente adottata dai servi noachici europei.

Come noto, Sion cerca continuamente di ampliare la latitudine della fattispecie delittuosa: i proclami dell’imam di Carmagnola sono «complicità in terrorismo» per i vari ministri dell’Interno, e sono costati al patetico personaggio l’espulsione con decreto di polizia, extra-giudiziale: gli è andata ancora bene, col Trattato di Lisbona rischiava la testa. Ma noi, sotto il Trattato, ci resteremo.

La critica ad Israele per le atrocità contro i palestinesi è - come ha sancito l’esimio giurista delle note-spese truccate, Napolitano - puro e semplice «antisemitismo». Dunque già quasi «complicità in terrorismo». Ancora uno sforzo (del «grande amico di Israele», il Salame) e rischiamo tutti di finire impiccati: a piè di pagina. Ossia in qualche scantinato del Viminale, o della Corte Europea? Non si sa.

Il testo del Trattato di Lisbona viene ratificato di nascosto dai parlamenti nazionali, senza discussione pubblica nè dibattito aperto. In Germania, dice Zepp-LaRouche, il testo non è stato nemmeno pubblicato (e non vorrei sbagliare, nemmeno in Italia). Del resto, così com’è, è incomprensibile per i non addetti ai lavori.

Per comprenderlo, bisogna integrarlo passo passo con la Costituzione europea defunta - quella che fu bocciata per referendum da Francia e Olanda nel 2005 - perchè ad essa fa riferimento Lisbona. E in che modo?

Con un trucco ben noto al sistema parlamentare-leguleio italiano: la inserzione. Il trattato di Lisbona è tutto un seguito di espressioni come: «Articolo 5, punto 9, sotto-sezione 2 - la parola A è sostituita dalla parola B». E ciò per 400 volte. Solo dopo che uno studente di legge di Lipsia s’è accollato la fatica, e l’ha postata su siti web, il governo tedesco ha messo in circolazione il testo.

Alcuni giuristi, fra cui il citato Schachtschneider, e il professor Hans Klecatsky, uno degli estensori della costituzione austriaca, hanno dunque esaminato il lavoro di taglia-e-cuci burocratico. Hanno ritrovato la pena di morte per «disordini» a piè di pagina, e molto di più.

Soprattutto, il definitivo esautoramento dei parlamenti: di quello europeo, il solo corpo elettivo della UE, e a maggior ragione dei parlamenti nazionali, chiamati solo a ratificare senza discutere ciò che decidono la Commissione e il Consiglio. Anche e soprattutto in caso di «guerra, disordini, insurrezioni» e «atti di terrorismo»: basta che uno Stato, un ministro Frattini qualunque (2), proclami che è in corso un «atto di terrorismo» (i quali, come sappiamo, possono esesre provocati «false flag»), e tutti i Paesi si trovano in guerra, senza diritto di esenzione nè di veto.

E’ comicamente significativo che l’onnipotente Commissione si arroghi la decisione su tutto, tranne che sulla «politica estera e sulla sicurezza»: a decidere quelle per noi ci pensa la NATO. Ossia Us-raele. Che abbiamo visto come decide e definisce i «terroristi»: domani, non potremo più rifiutarci a partecipare alla prossima invasione per il bene di Sion.

Ripetiamo: tutto ciò sta passando alla chetichella, di nascosto dai cittadini. Zitti zitti piano piano. La prova viene da uno scoop del Daily Mail irlandese (3).

L’Irlanda è il solo, ultimo Paese, in cui il Trattato di Lisbona sarà sottoposto a referendum popolare, perchè così prevede la Costituzione irlandese (che poi sarà abolita). Il giornale è venuto in possesso di un memorandum al governo britannico, in cui la diplomatica britannica Elizabeth Green rende noto il risultato di un suo incontro dietro le quinte con Dan Mulhall (direttore generale al ministero Esteri irlandese per la UE): costui assicurava i britannici che il governo irlandese si impegna in una campagna di disinformazione attiva dei suoi cittadini, «concentrando l’informazione sui benefici generali della adesione alla UE più che sul trattato di Lisbona in sè».

Nessuna pubblicazione, sordina alla «libera» stampa (che «liberamente» accetta di tacere). Il governo irlandese ha persino chiesto alla Commissione di Bruxelles di «moderare il tono o ritardare ogni annuncio» che possa essere «controproducente», nel senso di svegliare gli elettori alla realtà. Il governo irlandese ha anche deciso la data del referendum, il 29 maggio, «ma ne ritarderà l’annuncio in modo da tenere il campo del No all’oscuro» fino all’ultimo, sicchè non abbia tempo di preparare una campagna d’informazione efficace.

Non credo che questo atteggiamento abbia avuto mai un precedente: mai nella storia un governo eletto, che esercita la sovranità del popolo per sua delega, deve aver venduto la sovranità ad una burocrazia trans-nazionale e irresponsabile in questo modo surrettizio. E’ chiaramente una situazione che può giustificare «disordini» e «insurrezioni» da parte dei popoli traditi. Ma come abbiamo visto, l’eurocrazia si è premunita con nota a piè di pagina.

La rivolta contro l’oligarchia non eletta è diventata delitto di Stato, gli oppositori alla vendita sono nemici di Stato, i soli contro cui si applica amcora la pena capitale. Lesa maestà del Mostro Freddo. Il Mostro Freddo è ormai sicuro del fatto suo.

La ratifica del Trattato di Lisbona è ancora incompleta, ma già gli oligarchi non-eletti di Bruxelles hanno deciso di come dotare il futuro presidente della UE (già deciso anche quello: deve essere Tony Blair) dei simboli di «status» che gli competono (4). Barroso gli ha dato una «residenza ufficiale tipo Casa Bianca», uno staff personale di 22 persone, e avrà anche un jet presidenziale tipo Air Force One.

1) Helga Zepp Larouche, «Demand a referendum on EU Lisbon Treaty», EIR 7 marzo 2008. Vede anche: «Death penalty in Europe: only for enemies of the state», Brussels Journal, 13 aprile 2008.
2) Yrsa Stenius, ombdusman per la stampa in Svezia, sta già cercando di incriminare i blog che a suo giudizio «vanno troppo oltre»: su Internet, s’è lagnata la signora, «ciascuno può scrivere ciò che gli salta in testa, e io temo che questa tendenza possa contagiare i grandi media» (sic).
3) «The Treaty Con - Leaked e-mail reveals government plans to hoodkwind voters», Irish Daily Mail, 14 aprile 2008.
4) Bruno Waterfield, «Palace, jet and staff of 22 for the next European president», Telegraph, 14 aprile 2008.

Fonte: effedieffe.com


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Bepe Grilo

http://www.meetup.com/Il-Grillo-di-Pale ... ad=4540333



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http://deandre.forumfree.it/?t=45537644

Un report di analisi sul Trattato di Lisbona per spiegare uno tra gli aspetti controversi e ambigui del testo del trattato semplificato che sostituisce il progetto della Costituzione Europea. Il corpus del Trattato di Lisbona crea infatti un vero e proprio guazzabuglio su un argomento così delicato, che è la "privazione della Vita del Cittadino ", o in altre parole la pena di morte, che diventa in qualche modo "lecita" dinanzi a particolari condizioni.

Il “Trattato di Lisbona” è un corpus di più documenti che vanno a rivoluzionare completamente l’assetto del nostro continente. Comprende la vecchia Costituzione europea, bocciata da Francia ed Olanda, praticamente in toto a meno di qualche elemento di cosmesi di facciata e vari altri documenti che assimilano e modificano i precedenti. Riguardo la questione della Lecita Privazione della Vita del Cittadino da parte dello Stato i documenti fondamentali a cui si farà riferimento sono:
1. il Trattato sull'Unione Europea (TUE)
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
In questo ambito il corpus del Trattato di Lisbona crea un vero e proprio guazzabuglio. Su un argomento così delicato, l’unica chiara ed inequivocabile risposta della nostra cultura europea, scaturita da secoli di lotte contro l’oppressione (Jhon Locke, 1690, Saggio sull’intelletto umano) è che la privazione della Vita del Cittadino è proibita e lo Stato non deve in nessun modo poterlo fare impunemente. E’ solo grazie alla lezione del Prof. Karl Albrecht Schachtschneider, Professore di Diritto all’Università di Erlangen-Nürnberg, che è possibile ricostruire con competenza il quadro completo.
Attualmente è disponibile in rete la Versione Consolidata del trattato, ovvero la versione completa in cui è stato sostituito tutto il “taglia e cuci” della precedente. Nonostante il processo di ratifica del Trattato in Europa sia iniziato nei primi mesi del 2008 (in Francia a Febbraio), la versione disponibile fino a Maggio comprendeva alcune centinaia di pagine incomprensibili tutte fatte di rimandi, correzioni e sostituzioni, note a piè di pagina assolutamente incomprensibile per i più, francesi compresi.
Ebbene la Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea dice:

Articolo 2
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU, ndr). Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

Inoltre il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è ribadito anche nel Protocollo n°8 intitolato "relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Infine:

Articolo 51
I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.

Fin qui, parrebbe tutto come di consueto: viene tutelata la libertà dell’individuo, il pluralismo e sono rispettati i diritti umani inalienabili, tanto che l’Unione aderirebbe alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come se la carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo dell’ONU non bastasse più…).
Occorre però osservare che integrata nel Trattato sull’Unione Europea, vi è anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale recita:

Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Ma anche

Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Questo passaggio è fondamentale perché di fatto si sancisce la pariteticità tra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) laddove le due carte trattano gli stessi argomenti.
Quest’ultima, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che minano completamente le basi precedentemente poste, infatti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dice:

Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
1. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
2. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
3. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

E’ da notare che non esiste una definizione di sommossa o insurrezione!!! Quindi le forze di polizia hanno la massima opinabilità in questo frangente! La sommossa sono i valsusini che non vogliono respirare amianto e uranio? Sono i vicentini che non vogliono 90 testate nucleari pronte a distruggere l’Iran in casa propria? Sono i cittadini di Chiaiano che non vogliono gli sversamenti abusivi di rifiuti tossici o radioattivi? Sono i Ferraresi che non desiderano un triplo cancronizzatore? O chi di noi domani quando vedrà calpestato selvaggiamente un proprio diritto fondamentale

Inoltre aggiunge nel sesto protocollo aggiuntivo:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Conclusioni:
-la pena di morte è ovunque abolita in tempo di pace, per cui gli Stati che la dovessero prevedere allo stato attuale la devono abolire. Ad ogni modo, nella transizione verso l’abolizione non infrangono il Trattato di Lisbona se la comminano a causa dell’articolo 2 del CEDU.
-la pena di morte può essere introdotta in tempo di guerra. Certo è che grazie al patto di mutuo soccorso fra gli stati europei in casi di attacchi terroristici, una nazione può in un attimo trascinare le altre in guerra, quindi la probabilità che anche la provincia italiana si trovi perennemente in stato di guerra è rilevante
-è gravissimo e subdolo che l’articolo 2 del CEDU permetta di sparare sulla folla impunemente. Qui non si parla di pena di morte ma di uccidere barbaramente nel tumulto! Nei casi di pena di morte in tempo di guerra, per lo meno, c’è un processo, degli avvocati, un dibattimento. In questo caso no: è tutto immediato, senza razionalità, è pura barbaria! Se il comandante impartisce l’ordine, i sottoposti possono ammazzare i manifestanti, se un celerino nel tumulto, magari preso da paura, comincia a sfasciare crani e costole all’impazzata senza più alcun controllo, lo potrà fare. Tutto ciò perché non vi è alcuna definizione di “ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”.
Non è possibile accettare una simile legge perché la vita del cittadino è inviolabile! Ed è offensivo che i nostri politici lascino tanta indeterminatezza ed opinabilità su un argomento tanto delicato!
Fatto così, no al Trattato di Lisbona!!!

Stefano Cantelli
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » dom mag 11, 2014 12:31 pm

Il Consiglio d'Europa, un'area senza pena di morte
Oggi l’Europa è l’unica regione del mondo in cui la pena di morte non è più applicata.
I 47 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno abolito la pena capitale o hanno istituito una moratoria sulle esecuzioni.

http://hub.coe.int/it/what-we-do/human- ... th-penalty

Il Consiglio d’Europa ha svolto un ruolo determinante nella battaglia per l’abolizione, convinto che non c’è più posto per la pena di morte in una società democratica.

L’azione del Consiglio d’Europa si è concretizzata nell’adozione, nel 1983, in seguito ad un’iniziativa dell’Assemblea parlamentare, del Protocollo nº6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali sull’abolizione della pena di morte in tempi di pace. Nel 2002 è stato raggiunto un altro importante traguardo con l’adozione del Protocollo nº13 relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza, compresi gli atti commessi in tempi di guerra.

L’abolizione è diventata una condizione per diventare membro dell’organizzazione. Dal 1997, infatti, non sono stati più riscontrati casi di esecuzione negli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Oggi, l’Assemblea parlamentare continua a seguire da vicino la questione dell’abolizione della pena di morte. La sua azione è rivolta principalmente a quei paesi che godono dello statuto di osservatore presso l’organizzazione. Si tratta, nello specifico, di Giappone e Stati Uniti.
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Re: Ouropa e pena de morte

Messaggioda Berto » mer mar 18, 2015 8:04 pm

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http://noi-italia2015.istat.it/index.ph ... 100ind_pi1[id_pagina]=60&P=1&L=0
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