Singani so l'Astego

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Messaggioda Berto » sab mag 13, 2017 9:35 pm

Singani so l'Astego
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Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Re: Singani so l'Astego

Messaggioda Berto » sab mag 13, 2017 9:40 pm

Canpo de singani so l'Astego arente de caxa mia - 2017
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... FfZd4C6qkM
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Re: Singani so l'Astego

Messaggioda Berto » sab mag 13, 2017 9:40 pm

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Atti osceni: non è più reato salvo ci siano minori

http://www.laleggepertutti.it/111605_at ... ano-minori

Oscenità: resta reato la condotta posta all’interno, o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che essi vi assistano.

Gli atti osceni in luogo pubblico sono usciti fuori dal codice penale: con i nuovi decreti sulla depenalizzazione [2] le oscenità rientrano saranno puniti solo con una sanzione amministrativa, ossia con una multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro, salvo che gli atti siano commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, con pericolo che essi vi assistano.

Dunque, la coppietta che si apparta in auto in un posto visibile ad altri o, comunque, potenzialmente transitato (al di là se, in quel determinato momento, è privo di traffico) non potrà essere portata in questura, non potrà essere privata della libertà, non potrà neanche subire un procedimento penale e nulla apparirà sulla fedina. Ma questo non significa che la condotta non è più illecita: anzi, la pena, sebbene di carattere pecuniario, sarà più immediata e non dovrà attendere i lunghi tempi del processo penale. Né ci sarà possibilità di sperare nella prescrizione del reato che, in passato, ha garantito l’impunità a molte persone. Gli atti, questa volta, passeranno al Prefetto il quale irrogherà la sanzione. Sanzione contro la quale sarà possibile presentare ricorso entro 60 giorni al Prefetto oppure entro 30 al giudice. Ma procediamo con ordine.


Gli atti osceni

Quando si parla di atti osceni si pensa sempre alla coppietta in auto con i vetri tappezzati di giornali. Ma non è l’unico caso. Negli atti osceni rientrano tutti quei comportamenti attinenti la sfera sessuale come il toccamento lascivo di parti intime (si pensi al guardone che si masturba in pubblico), l’esibizione di organi genitali (il classico esibizionista da parco con l’impermeabile), ecc.

Un tempo, la sanzione era di carattere penale e consisteva nella reclusione da tre mesi a tre anni e nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro. Oggi, come detto, la sanzione – che resta ugualmente – ha carattere amministrativo (al pari di quelle emesse dal Prefetto per l’emissione di assegni a vuoto) e va da 5mila a 10mila euro.

Resta reato quello che un tempo era l’atto osceno aggravato, quando cioè il comportamento è commesso all’interno, o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che essi vi assistano. In tal caso, si resta nel penale e la sanzione è la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. Quindi, per tornare all’esibizionista con l’impermeabile o alla coppietta: se il fatto viene consumato in un parco giochi per bambini o vicino a una scuola, il colpevole potrà essere arrestato e portato in questura.


Atti contrari alla pubblica decenza

La riforma ha depenalizzato anche gli atti contrari alla pubblica decenza. Con la depenalizzazione, anche in questo caso si determina un netto inasprimento del regime punitivo, in quanto la sanzione amministrativa viene ora determinata dal Prefetto da un minimo di 5mila a un massimo di 10mila euro.

Si tratta di atti che hanno ormai perso gran parte dell’originario disvalore: si pensi al caso di urinare in luogo pubblico o anche ai cigli dell’autostrada, l’indossare abbigliamento succinto, stare nudi in spiaggia, dormire nudi in automobile.


Chi applica le sanzioni

Competente ad applicare la nuova sanzione è il Prefetto e non più il giudice. In particolare, il Prefetto invierà all’interessato, entro 90 giorni dal fatto (che diventano 360 se si tratti di soggetto residente all’estero), la sanzione.

Il colpevole avrà 60 giorni di tempo per pagare ed estinguere la sanzione in misura ridotta. Nello stesso termine di 60 giorni può decidere di fare ricorso al Prefetto (ricorso in via amministrativa) oppure preferire il ricorso al giudice, ma in tal caso il termine è di 30 giorni. Se il ricorso viene presentato al Prefetto e questi dovesse rigettarlo, c’è sempre la possibilità, nei successivi 30 giorni, di ricorrere al giudice contro detto diniego. Se il ricorso dovesse essere rigettato, sia il Prefetto quanto il giudice imporranno il pagamento non più in misura ridotta.

Se il responsabile non propone ricorso o, proponendolo, dovesse perdere il giudizio, la somma non pagata viene iscritta a ruolo. Dunque, l’unica conseguenza per l’inadempiente non sarà alcun casellario giudiziario macchiato, ma solo il pignoramento di Equitalia, che potrà aggredire il quinto dello stipendio o della pensione, il conto corrente o eventuali proventi derivanti da fitti. Più difficile l’ipotesi di un pignoramento dei beni mobili. Impossibile quello dei beni immobili posto che l’esecuzione immobiliare dell’Agente della riscossione può essere attivata solo per debiti superiori a 120mila euro. Discorso diverso per il fermo auto, per il quale non vi è un limite di valore e per l’ipoteca che, invece, può scattare solo se il debito supera 20mila euro.
Retroattività della riforma

Per gli atti commessi prima del 6 febbraio 2016, l’autorità giudiziaria ne dispone la trasmissione al prefetto entro 90 giorni, salvo che il reato risulti estinto. Se il procedimento è in fase di indagini, sarà il pubblico ministero a curare direttamente l’adempimento, con annotazione nel registro delle notizie di reato, salvo richiedere (anche mediante elenchi cumulativi, come già avviene nei procedimenti a carico di ignoti) l’archiviazione, ove il reato risulti estinto. Ove invece sia già stata esercitata l’azione penale, salvo non ritenga di poter assolvere nel merito, il giudice dovrà, in ogni stato e grado del processo, pronunciare sentenza inappellabile di proscioglimento, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti al prefetto e decidere, ove in sede di impugnazione, ai soli effetti delle eventuali disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili.

In pendenza del giudizio di legittimità, la Cassazione si troverà a dover pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, o comunque inammissibile, salvo il caso di tardività in cui, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale, può ritenersi formato il giudicato e porsi la questione, soltanto in sede esecutiva, laddove il giudice dovrà trasmettere gli atti al prefetto, salvo che il reato risulti estinto.

note

[1] Art. 527 cod. pen.
[2] D.lgs. n. 7/2016 e n. 8/2016 pubblicati in Gazz. Uff. del 24.01.2016.



Fa la pipì in luogo pubblico va a processo e viene assolto
19 Luglio 2016

di Maria Ida Settembrino

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ ... solto.html


CALVELLO - Non ha avuto il tempo di raggiungere la sua abitazione per compiere i comuni atti fisiologici della vita e per puro bisogno si è fermato con la sua autovettura all’ingresso del paese, di ritorno da una serata trascorsa con gli amici in un paese limitrofo, ignaro che una volante della pubblica sicurezza lo avesse intercettato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Per un uomo di Calvello, l’aver assecondato il bisogno impellente di natura fisiologica si è trasformato presto nell’accusa di «atti osceni in luogo pubblico», fattispecie penalmente perseguibile all’epoca dei fatti.

Attualmente il fatto non si sostanzia in alcun reato dal momento in cui il legislatore ha depenalizzato tale condotta: il processo al tribunale di Potenza si è appena concluso con una assoluzione piena perchè il fatto non è più previsto come reato. C’è da dire che al trentenne lucano che tranquillamente ha dato sfogo ai suoi bisogni a cielo aperto è andata anche bene, perché se fare pipì per strada non è più reato dal 6 febbraio scorso (data la depenalizzazione dell’art. 726 del codice penale, sugli atti contrari alla pubblica decenza), la sanzione prevista dalla nuova disposizione parte da un minimo di 5 mila euro per arrivare fino a 10 mila.

Diversa sorte è toccata, infatti, ad un cittadino di Padova che è stato multato per aver urinato in una piazza e che potrà «pagare» la sanzione con 50 ore di lavori di pubblica utilità per il Comune in cambio del pagamento di 500 euro. A tanto, infatti, ammonta la sanzione «sostitutiva» inflitta a un cittadino rumeno trentaquattrenne sorpreso dai vigili mentre urinava a lato di una piazza della città. Si tratta di una soluzione alternativa, specialmente per quanti si trovano impossibilitati a disporre degli importi necessari per pagare le sanzioni. Circostanza non tenuta in debito conto dai giudicanti lucani che hanno inteso «condonare» in un solo colpo la leggerezza commessa dal giovane di Calvello, con una assoluzione piena e definitiva. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione, nel 2013, anno in cui il reato era ancora deprecabile sotto il profilo penale, aveva dato ragione a un impiegato che era stato fermato di notte mentre sfogava i suoi istinti all’aperto perché non aveva trovato bagni pubblici. Anche in quel caso, come a Calvello, i carabinieri non avevano voluto sentire scuse e avevano fatto arrivare la notizia di reato sulla scrivania del pubblico ministero. Era, quindi, intervenuta la Corte di Cassazione a dargli ragione, con una sentenza molto nota: «fare pipì in luogo pubblico, per motivi impellenti, non è reato».
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Re: Singani so l'Astego

Messaggioda Berto » sab mag 13, 2017 9:40 pm

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Re: Singani so l'Astego

Messaggioda Berto » dom mag 14, 2017 4:11 pm

Anche i rom pagheranno la tassa rifiuti: “Ne producono troppi: è una decisione giusta”
sabato, 11, luglio, 2015
http://www.imolaoggi.it/2015/07/11/anch ... ono-troppi

Torino, racconta oggi La Stampa, anche i rom pagheranno la tassa sui rifiuti: già nei prossimi mesi saranno emesse le cartelle esattoriali per le baracche.

Nel dettaglio, i campi vengono assimilati ai campeggi: la tariffa applicata sarà infatti la medesima, ovvero 4,38 euro al metro quadro.

L’assessore ai tributi del capolougo piemontese, Gianguido Passoni, ha preso l’inevitabile decisione per dare un colpo all’evasione della tassa rifiuti, problema grave tanto a Torino quanto in molte altre grandi città della Penisola.

Le tariffe da applicare ai rom per la Tari 2015 fanno già discutere, perché quelle dei rom non possono essere considerate propriamente case ma lo smaltimento dei rifiuti è uno dei problemi più grossi dei campi.

La Stampa scrive:

Nei quattro insediamenti autorizzati, via Germagnano, strada Aeroporto, Sangone e campo Le Rose di via Lega, i rom residenti dovranno pagare la Tari. Non l’hanno mai fatto, ma non gli è nemmeno mai stato chiesto, ed è questa la novità assoluta, che piazza Torino nella classifica delle città più intraprendenti sul tema.

TorinoToday riporta le soddisfatte dichiarazioni della Lega Nord.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio comunale -: anche perchè il quantitativo di rifiuti prodotto dai campi torinesi è davvero spaventoso e fino ad oggi è stato completamente a carico della collettività”.

Con questa novità, sarà forse possibile abbattere leggermente la tariffa per tutti i torinesi che fino ad oggi hanno sempre pagato. “Una grande vittoria per la Lega – ha concluso Ricca – ma soprattutto un grande risultato di equità per tutti i cittadini”.
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