I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional?

I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional

Messaggioda Berto » sab dic 31, 2016 8:17 am

???

COMUNICATO STAMPA
(Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali)

Padova, 28 dicembre 2016

In ordine alle modalità attuative previste nella legge regionale n° 28 del 2016 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), il giorno 7 dicembre si è costituita ed è in continua e rapida crescita “AGGREGAZIONE VENETA” , che conta già oggi oltre 25 fra associazioni ed enti differenti che svolgono attività nell’ambito:

• delle arti e dello spettacolo
• della cultura e della ricerca storica
• dello studio e della promozione della lingua veneta
• identitario e di rivendicazione dei diritti dei veneti
• dell’economia tradizionale veneta
• della difesa sindacale e associativa con attenzione al modello veneto
tutto prevalentemente od esclusivamente nell’ambito culturale ed identitario veneto.

Grazie alla ampia partecipazione, Aggregazione Veneta può avvalersi di un ingente patrimonio operativo e partecipativo accumulato in molti anni da alcuni degli enti e persone partecipanti, oltre che dei suoi circa 15.000 aderenti complessivi. Dunque nonostante sia appena nata, Aggregazione Veneta è oggi inequivocabilmente l’organizzazione più rappresentativa dei diritti di minoranza nazionale e dunque per i fini della legge regionale 28 per la quale è stata creata.

Per questo Aggregazione Veneta ha avviato un dialogo diretto con il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, che si è dimostrato attento alle istanze del territorio e dei veneti, delegando personale della propria giunta.

La legge regionale 28/2016 prevede infatti le modalità di autodichiarazione di appartenenza alla minoranza nazionale veneta che verranno realizzate dalla rappresentanza della minoranza, operazione che sarà monitorata dalla Giunta Regionale.

Aggregazione Veneta, la cui Assemblea è composta dai delegati degli enti e associazioni membri, ha democraticamente eletto in questi giorni due figure chiave, il Segretario Sig. Michele Corso, responsabile della gestione dell’Assemblea, ed il Portavoce Sig. Roberto Agirmo responsabile della rappresentanza pubblica della Aggregazione.

Sul sito http://www.veneta.link e tramite le associazioni già aderenti sono disponibili i riferimenti e lo statuto di Aggregazione Veneta.

Aggregazione Veneta è per statuto sempre aperta a tutte le associazioni che perseguano concretamente gli interessi veneti nell’ambito della storia, della cultura, della lingua e della identità venete, e non sarà mai un partito politico in quanto il suo ruolo è quello di vedere realizzati concretamente i disposti della Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, che sono diritti umani.

AGGREGAZIONE VENETA - c/o sede Comune di Grantorto
Via Roma 18 - 35010 Grantorto (PD) - Tel. 340 7919122
email: segretario@veneta.link sito: http://www.veneta.link



Alberto Pento
Le domande ? Le dimande de kè? Se dimanda: sonti veneto mi? Poso far parte de ła megnoransa veneta? Caxo mai a saria le dikiarasion/dixasion o el dirse veneti. E sta agregasion la garia anca el conpeto de verefegar sto dirse veneto e co ke criteri? Ki xe ke pol dirse/dikiararse/dixarse veneto? E na olta ke ono el se ga dito veneto cosa ghe spetaria, cosa ghe vegnaria?
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Messaggioda Berto » lun gen 30, 2017 10:32 am

???

Guai!

Immagine
http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... 2/Guai.jpg


COMUNICATO STAMPA COMPLETO:

Venezia 29.01.2017
COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: Minoranza Nazionale Veneta – Ricorso Corte Costituzionale

Arroganza di stato, arroganza del potere; premesso che il ricorso alla Corte Costituzionale da parte dell’ennesimo governo “illegittimo” non ci coglie di sorpresa, vogliamo con la presente sottolineare alcuni aspetti:
1. Vi sono al “potere” da anni classi politiche che ritengono il voto del Popolo “nefasto” per i loro interessi.
2. Quando il popolo chiede di poter essere “ascoltato” su tematiche che non sono in linea con il “potere” non gli viene concesso (Referendum per l’indipendenza del Veneto – Referendum per l’Autonomia “concesso con moltissime limitazioni”)
3. Quando una regione legifera in modo assolutamente lineare con il diritto internazionale, come nel caso della legge 28/2016 per la tutela del popolo Veneto, lo stato aggredisce.

Se le asserzioni riportate mezzo stampa della Senatrice Puppato e del Consigliere Zanoni corrispondono alla realtà, dimostrano una volta di più che :
1. Non conoscono il diritto internazionale
2. Raccontano falsità in seno ai costi collegati all’applicazione della legge
3. Sono palesemente “contro” a tutte le legittime rivendicazioni di un popolo veneto stanco d’essere considerato una “vacca da mungere” per lo stato Italiano.

Questa volta lo stato non avrà la strada in discesa; molte associazioni ed enti Culturali, Storiche, Identitarie, ed Artistiche sono già in fase di coesione al fine di percorrere assieme all’istituzione del Veneto (con il quale è già in atto un dialogo costruttivo) il giusto percorso attuativo per la legge 28/2016, la “battaglia” per i diritti dei Veneti è solo iniziata e “grazie” alle prevaricazioni sociali (immigrazione forzata ), fiscali (pressione fiscale oltre il 70% ), storiche (disconoscimento della storia del Veneto ) e linguistiche (ridicolizzazione sistematica della lingua Veneta ) che lo stato quotidianamente mette in opera, con sempre maggiore pressione, l’Identità dei Veneti, del popolo Veneto sta riemergendo pacificamente ma inesorabilmente e questo lo si vedrà con il plebiscito che ci sarà al prossimo Referendum per l’Autonomia del Veneto, il quale renderà coesi tutti i Veneti nella loro comune voglia di “Libertà”.

Ass. Minoranza Nazionale Veneta MNV
Roberto Agirmo
Portavoce pro tempore



Guai? Ma cosa credevi! Vargogneve pandoli!




Regioni: Governo impugna legge Veneto ‘minoranza nazionale’
11 Feb 2017

http://www.lindipendenzanuova.com/regio ... -nazionale

Stop del Governo alla legge della Regione Veneto che definiva il popolo Veneto una “minoranza nazionale”, prevedendo che ad esso spettassero i diritti per le ‘minoranze’ stabiliti dalla convenzione quadro del Consiglio d’Europa. Il Consiglio dei ministri, su proposta del responsabile degli affari regionali, Raffaele Costa, ha impugnato il provvedimento – n.28 del 13/12/2016 – perche’ la legge “eccede dalle competenze regionali e viola vari principi costituzionali”.
Tra questi, elenca il Consiglio dei ministri, quelli che riservano alla legislazione statale l’attuazione dei trattati e delle convenzioni internazionali e i rapporti internazionali dello Stato, stabiliti dagli artt. 80 e 117 secondo comma, lett. a), Costituzione. Altro principio che verrebbe violato, secondo il Governo, e’ quello che riconduce all’art. 6 della Costituzione, e “pone in capo al legislatore statale l’individuazione delle minoranze da tutelare, le modalita’ di determinazione dei loro elementi identificativi e gli istituti che caratterizzano tale tutela”.
La legge sui veneti ‘minoranza nazionale’ aveva destato scalpore anche per l’aspetto relativo alla lingua, in quanto originariamente apriva la strada all’insegnamento del dialetto a scuola, con l’acquisizione di un patentino di ‘bilinguismo’. Poi questa materia e’ stata depennata nella stesura finale del provvedimento.

“È l’ennesima prova che Roma vuole tenerci sudditi, ignorando anche la storia e la tradizione di un grande popolo come e’ quello Veneto”. Lo afferma Riccardo Barbisan, vice capogruppo Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, commentando la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge, di cui lo stesso esponente del Carroccio era relatore, che riconosceva il Popolo Veneto come minoranza, parificandolo di fatto alle popolazioni trentine e sud-tirolesi. “Il nuovo governo a trazione Pd – rileva – non ha tradito la matrice originaria: il centralismo e’ il loro dogma e lo faranno valere anche nella campagna referendaria con la quale chiederemo ai veneti di esprimersi favorevolmente rispetto al tema dell’ autonomia. Con questa scelta non soffocheranno la voglia di liberta’ dei veneti, da sempre legati alla loro lingua e alle loro tradizioni.
La legge peraltro non imponeva alcun tipo di scelta se non la possibilita’, per chi ne volesse far parte, di poter appartenere ad una minoranza nazionale come accade gia’ per altre popolazioni della penisola”. Barbisan annuncia che “davanti alla Corte Costituzionale la Regione del Veneto proporra’ le sue ragioni per ribadire che ha gli stessi diritti di Trento e Bolzano.
La battaglia piu’ grande – conclude – sara’ comunque il voto libero del Popolo Veneto sul referendum per l’autonomia, unico percorso autentico e definitivo che ci portera’ all’autogoverno dei nostri territori”.
???

Immagine
http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... sional.jpg



Alberto Pento Guai? Ma cosa credevi! Vargogneve pandoli!
A si valtri i primi a ridicołixar ła łengoa veneta, doparando senpre el tałian e exaltando el latin.
A si valtri ke neghè parte de ła storia dei veneti contando lomè ke coeła de Venesia col so mito; a si pexo de łi tałiani col so mito de Roma.
A si valtri ka ghe ndè drio a la Lega/Liga ke lè on partio tałian (co ente ła dreta el tricołor e ente ła sanca el leon) par el vostro tornaconto de titołi, careghe, finansiamenti personałi e asoçadivi, palki, cooptasion a łe elesion, ... .
A si valtri ke a sitè a iludar e enganar ła xente co ste ensemense juridego-połedeghe ke no łe stà en pie.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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Messaggioda Berto » ven feb 10, 2017 9:16 am

Sti kì łi xe on Popoło e no łi va a l'ONU, a l'UNESCO, a l'Aia a dimandar ła caretà, a racomandarse o a dimandar protesion;
e gnanca łi fa finta de ndarghe come ke fa tanti veneti fanfaroni,
sti kì li ga cosiensa e degnetà, łi va dal so Popoło e lè el so Popolo kel deçide e kel se fa vedar al mondo intiero, come ognoło ato połedego de vałor kel esprime ciaramente ła volontà del Popoło; altro ke i falbi plebesiti e i falbi referendi dei fanfaroni veneti.




MAS: MOBILITAZIONE PERMANENTE SE VIETANO IL REFERENDUM PER L’INDIPENDENZA

http://www.miglioverde.eu/mas-mobilitaz ... dipendenza

Se il governo spagnolo ricorresse alla sospensione delle prerogative del governo regionale catalano per impedire lo svolgimento del referendum sull’indipendenza programmato per il prossimo settembre, la reazione dei catalani sarebbe “molto forte”: lo ha affermato l’ex governatore della Catalogna, Artur Mas, intervistato dall’Agence France Presse.
Da un paio di giorni sotto processo per il referendum sull’indipendenza di tre anni fa, l’ex leader nazionalista lancia un chiaro avvertimento, prospettando la possibilità di una mobilitazione di piazza “permamente” in Catalogna.“Coloro che valutano la possibilità di un intervento nell’autonomia catalana devono misurare molto bene le loro forze, perché non sanno quale potrà essere la reazione dei catalani: è facile parlare di sospendere l’autonomia, di revocare le competenze istituzionali o di revocare i loro poteri; ma a seconda della forza o dell’aggressività che impiegheranno, la società catalana potrebbe reagire fortemente. Sarà una reazione democratica e pacifica, ma potrebbe essere molto forte”, ha avvertito Mas.
L’ex governatore peraltro è comparso in aula per rispondere all’accusa di “disobbedienza grave” per aver organizzato nel novembre del 2014 un referendum consultivo sull’indipendenza nonostante il divieto della Corte Costituzionale. Mas si è addossato tutte le responsabilità, affermando che la sentenza della Corte non specificava quali sarebbero state le conseguenze legali di una disobbedienza: l’ex governatore rischia fino a dieci anni di interdizione dai pubblici uffici, sentenza che peraltro potrebbe scatenare una rappresaglia sotto forma di un anticipo del referendum che il nuovo governo regionale guidato da Carles Puigdemont vuole appunto organizzare nel prossimo settembre.
“Per modificare lo status quo, la Catalogna non possiede alcuna arma istituzionale ma ha il potere di mobilitare moltissima gente: al momento cruciale avremo bisogno di una forte mobilitazione, e non certo di un giorno solo, ma permanente, molta gente nelle strade perché l’Europa e il mondo capiscano che non si tratta di un movimento manipolato dai politici catalani, ma un movimento popolare” ha continuato Mas, pur riconoscendo le difficoltà insite nella instabile situazione europea, poco incline a prestare orecchio a delle istanze secessioniste.
“Siamo perfettamente consci del fatto che vi sono delle agitazioni un po’ dappertutto, ma è una situazione che ci sarà sempre: si tratta di alterare lo status quo, e ciò troverà sempre qualcuno contrario; se aspettiamo il momento ideale, non lo troveremo mai. Ora abbiamo un paese che è ripartito, abbiamo fatto molti progressi negli ultimi quattro o cinque anni, abbiamo un Parlamento con una maggioranza assoluta a favore di uno Stato catalano, dobbiamo approfittarne. Il nostro non è un movimento populista, è esattamente il contrario: siamo favorevoli al progetto europeo, all’Ue, all’euro, all’accoglienza dei rifugiati”, ha precisato Mas.
Quanto alle residue possibilità di dialogo con Madrid, Mas non si è detto ottimista: “Vorrei tanto che la parola ‘dialogo’ utilizzata oggi dal governo spagnolo avesse un significato; le aspirazioni della società catalana sono assai chiare: come minimo, metà della popolazione vuole uno Stato catalano; l’altra metà forse non lo vuole ma è disposta a parlare di sostanziali miglioramenti dell’autonomia. Di fronte a tutto questo, abbiamo uno Stato spagnolo che nella pratica ha detto no a tutto”.
Nel frattempo, in base agli ultimi sondaggi, sull’indipendenza i catalani rimangono in effetti piuttosto divisi: il 44,9% è favorevole mentre il 45,1% si dichiara contrario; tuttavia, la grande maggioranza vedrebbe – sebbene nel caso degli indipendentisti, in subordine e come soluzione temporanea – con favore una soluzione di tipo federalista.Soprattutto, la maggioranza dei catalani si schiera a favore di una consultazione che metta fine alle polemiche e dia voce alla popolazione, e in questo senso la decisione del governo regionale di un voto a settembre gode di un forte sostegno anche da parte di settori più inclini al federalismo, come il partito Socialista catalano (Psc); tuttavia, a livello nazionale solo Podemos (contrario peraltro all’indipendenza) chiede il ricorso alle urne, mentre la direzione generale del Psoe (che teme di perdere voti in altre regioni) si è detta assolutamente contraria.Sul voto di settembre – peraltro già sospeso dalla Corte, in attesa dello scontato verdetto di incostituzionalità – pesa poi l’incognita della logistica e delle eventuali iniziative del governo centrale: secondo la stampa spagnola Madrid avrebbe intenzione di far chiudere le scuole (utilizzate di norma come seggi) e di assumere il controllo diretto della polizia regionale, iniziative che la vicepremier Soraya Saenz de Santamaria – incaricata delle trattative con Barcellona – non ha né confermato né smentito. (Agenzia Askanews)
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Messaggioda Berto » lun mar 20, 2017 8:38 am

Festa del Popolo Veneto: cinquemila studenti in concorso per l'identità
Arte, enogastronomia, storia e misteri in 160 progetti creativi realizzati dagli studenti di 113 scuole del Veneto e italiane dell'Istria e della città di Fiume. Il VI Concorso è stato voluto da Regione del Veneto e realizzato da Unpli Veneto con il MIUR
18 marso 2017

http://www.trevisotoday.it/cronaca/fest ... -2017.html

TREVISO Oltre cinquemila studenti delle scuole materne, primarie e secondarie, non solo della regione Veneto ma anche croate e slovene, hanno avuto la possibilità di gareggiare per contendersi il premio istituito all'interno della VI edizione del bando di concorso dal titolo “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto” (Lg.Reg.8/2007) fortemente voluto dall’Assessorato all’Identità Veneta della Regione, dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dall’Unpli, l’Unione delle Pro Loco del Veneto e inserito in occasione della Giornata del Popolo Veneto che si celebra il 25 Marzo.

Obiettivo del concorso: avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale e territoriale veneto, promuovere il senso di appartenenza, stimolare l'attività di ricerca e valorizzazione delle tradizioni nelle sue molteplici sfaccettature. Prezioso il supporto delle Pro Loco che collaborano fattivamente con le scuole in questa lungimirante iniziativa. I progetti multimediali in gara verranno premiati durante la cerimonia che si svolgerà Venerdì 24 marzo presso l'Istituto Provinciale per l'Infanzia “Santa Maria della Pietà” (Castello) Venezia, con inizio alle 9,30 e che vedrà la presenza e l'intervento dell'Assessore all’Identità Veneta – Regione del Veneto, Cristiano Corazzari; il Direttore Generale del Miur-USR Veneto, Daniela Beltrame; il Presidente dell’Unpli Veneto, Giovanni Follador, il Presidente Nazionale dell'Unpli, Antonino La Spina, il vice presidente Unione Italiana (Slovenia e Croazia), Marianna Jelicich BuiĆ e lo scrittore e direttore artistico del Festival “Spettacoli di Mistero”, Alberto Toso Fei.

“La conferma dello straordinario interesse per questo concorso – spiega Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura, Regione del Veneto - viene fornita dai numeri: oltre 5mila partecipanti, 113 scuole (17 di Padova, 6 di Rovigo, 14 sia dalla provincia di Treviso che in quella di Belluno, 16 dalla provincia di Venezia, 22 da Verona, 12 di Vicenza, 10 dalla Croazia e 2 dalla Slovenia), in tutto 160 elaborati. Si tratta di una risposta entusiastica che rafforza il valore di questa iniziativa. Il concorso non si esaurisce qui, ma trova valorizzazione anche nella continua implementazione della mediateca realizzata dall'Unpli regionale: una biblioteca virtuale contenente il ricchissimo archivio identitario veneto, dalle leggende popolari ai racconti di guerra, dai componimenti musicali alle ricette”.

In questi sei anni sono più di 20mila gli studenti che hanno preso parte a questa iniziativa, con 730 progetti, un numero che continua a crescere di edizione in edizione, dimostrando come la ricerca e la valorizzazione della propria identità rappresenti un valore anche per le nuove generazioni. Venerdì mattina saranno consegnati 31 premi ad altrettante classi/scuole vincitrici, dai 400 ai 750 euro. Gli elaborati sono stati valutati dalla commissione giudicante nei tre ambiti previsti: la lingua veneta: creatività nel teatro, nella musica e nella poesia; il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico; raccogliere, raccontare, drammatizzare leggende e misteri del territorio e dei giochi popolari.

“La novità di questa sesta edizione è che la Festa del Popolo Veneto parte da Venezia ma si irraggia in tutta la regione con sette tappe, una per provincia – spiega il Presidente Unpli Veneto, Giovanni Follador – da tempo si sentiva infatti l’esigenza di far conoscere questo evento e di ampliarne la partecipazione sul territorio, anche per dare la giusta visibilità ai lavori di migliaia di ragazzi. Ringrazio le nostro Pro Loco che si sono messe a disposizione delle scuole per aiutare i ragazzi nel compito di tutelare e promuovere le piccole e grandi storie che compongono l'identità culturale della nostra regione". In ogni provincia farà tappa la Festa del Popolo Veneto con mattinate animate da migliaia di studenti: i loro lavori saranno esposti o portati in scena (attraverso commedie, musiche, poesie) secondo il seguente calendario: 30 marzo all'Istituto “B.Montagna” a Vicenza, il 4 aprile all'”Auditorium Sant'Artemio” di Treviso, il 5 aprile al “Teatro Centro Giovanni XXII” a Belluno, sempre il 5 al “Piccolo Teatro” a Padova, il 7 aprile all'”Auditorium San Nicolò” a Chioggia, il 10 aprile al “Teatro Casa del Popolo” a Rovigo, l'11 aprile al “Teatro Parrocchiale” a Verona.
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Messaggioda Berto » sab giu 24, 2017 6:14 pm

???

La Corte Costituzionale riconosce Aggregazione Veneta quale ente esponenziale dei diritti del popolo veneto
24 giugno 2017

http://veneta.link/la-corte-costituzion ... olo-veneto

La Corte Costituzionale ha riconosciuto Aggregazione Veneta quale soggetto legittimo nel ricorso del Governo contro la legge della Regione Veneto n°28 del 2016, ed ha autorizzato anche Loris Palmerini personalmente, probabilmente perché estensore principale della legge.

La legge messa in discussione dal Governo riconosce al popolo veneto i diritti della “Convenzione-Quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, legge internazionale che per questo estende i suoi effetti da Bergamo all’Istria comprendendo anche Trento e Trieste in quanto di lingua Veneta.

È la prima volta nella storia che il popolo veneto, e non uno stato o una regione, sono rappresentati in un procedimento giudiziario per i propri diritti ed interessi, e questo non è mai successo e di sicuro non a questo livello .

Vale quindi la pena ricordare il percorso che ha portato a questo risultato.

Alla fine del 2015 quattro comuni approvano un disegno di legge per la regione, agendo come un consigliere regionale. Lo scrivente, Loris Palmerini, è l’estensore del progetto di legge (cosiddetto “PDL”).

La Regione Veneto riceve il deposito del PDL nel gennaio 2016, e le assegna il n. 116, ma non lo discute fino a novembre, quando la discussione viene richiesta dal Consigliere Maurizio Conte.

Si levano forze contrarie al PDL, secondo Mocellin (Academia deła Bona Creansa) la Regione rischia perfino lo scioglimento, il commissariamento, il danno erariale …… insomma un progetto eversivo. Mocellin accusa il ruolo dell’Istituto Lingua Veneta, suo immediato concorrente.

Viene imposto il cambiamento dell’articolo 3 che prevedeva un ruolo di regista dell’Istituto Lingua Veneta, e si inserisce un ruolo della che Giunta, sentite le commissioni consiliari …… si inserisce anche un comma per cui le minoranze etnico-linguistiche cimbre e ladine e friulane della Regione fanno parte del Popolo Veneto.

Alcuni dicono che non vogliono dichiararsi “minoranza nazionale” confondendo il fatto che è minoranza dello Stato ma maggioranza del territorio, e non sapendo che in realtà la legge riconosce al popolo veneto i diritti di minoranza senza impedire in nulla il diritto di autodeterminazione.

La stampa parla per settimane dell’introduzione del “dialetto a scuola” un tema del tutto assente nella legge che per altro verrà imposta dalla norma internazionale sulle lingue regionali.

La legge vede la fortissima resistenza di PD, M5S e Lista Moretti, si sfilano anche Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma il 6 dicembre 2016 viene approvata con il voto di Lega e Lista Fare. Fortunatamente il referendum del 4 dicembre era fallito perché la nuova Costituzione avrebbe tolto legittimità alla Regione .

Da quel momento (6 dicembre 2016) nelle TV e nei giornali non si parla più con disprezzo della identità veneta, della lingua e della cultura e della storia veneta, al contrario, sempre più trasmissioni le valorizzano.

Aggregazione Veneta, nata subito dopo l’approvazione regionale per rappresentare i diritti di minoranza, arriva a contare 24 associazioni, che riconoscono che l’Anagrafe del Popolo Veneto, ente di autogoverno fondato nel 1999 ai sensi dell’art.2 dello Statuto regionale come autodeterminazione del popolo veneto, è il corretto strumento di anagrafe dei Veneti, e viene adottata come sistema comune. Aggregazione Veneta si costituisce come rappresentanza unica il 17 dicembre presso la Regione.

A gennaio 2017 un certo numero di enti ed attivisti escono spontaneamente, lo Statuto di Aggregazione Veneta viene riformato per impedire influenze partitiche.

Aggregazione Veneta da gennaio invia varie notifiche di costituzione ed esistenza a tutti gli enti di che devono agire della Repubblica Italiana, e ad alcuni Europei, chiedendo l’applicazione della legge in particolare l’intervento negli affari come previsto dall’art.15 della Convenzione-Quadro.

Dopo una serie di passaggi legali, a febbraio 2016 la Regione ed altri enti vengono notificati che Aggregazione Veneta è l’unico ente che legalmente può rappresentare i diritti di minoranza nazionale veneta del popolo veneto in quanto contiene l’Anagrafe del Popolo Veneto.

A febbraio 2017 il Governo italiano annuncia che farà ricorso, ma presenta il ricorso alla Corte Costituzionale in ritardo rispetto a quanto imposto dalla Costituzione. Inoltre il ricorso del Governo non contiene i motivi di appello che aveva annunciato alla stampa, ma altri.

Il motivo principale del ricorso del governo è che a suo dire il “popolo veneto” dello statuto regionale non sarebbero altro che i residenti della Regione senza storia e senza identità, quindi parte del popolo italiano, per cui la Regione non può trasformare per legge una parte del popolo italiano in qualcos’altro

La Regione presenta una memoria di difesa della legge, senza specificare.

Aggregazione Veneta deposita in Corte Costituzionale la propria memoria di difesa il 6 aprile 2017, quindi nei termini, ed evidenzia che :

– la legge non si applica a tutti i residenti, ma solo a quelli che lo vogliono e si dichiarano veneti conformemente alla legge 28 e secondo i criteri comuni di Anagrafe Veneta scelti dalle associazioni in conformità al diritto internazionale;

– la legge internazionale “Convenzione-Quadro” ha effetti in tutto il territorio storico dei veneti, quindi anche al di fuori del territorio della Regione Veneto ed della Repubblica Italiana, come in Istria, Dalmazia ecc

– l’identità e la cultura veneta e la sua esistenza sono dimostrate da migliaia di libri, milioni documenti, fatti storici ed archeologici, perfino dalla voce della Treccani che viene inviata in copia alla Corte, e da molto molto altro.

– l’applicazione della Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali è uno strumento necessario poiché i veneti vengono discriminati in molti campi:

a) più bassi i punteggi riconosciuti alle popolazioni venete nelle scuole e nelle università nonostante test INVALSI ed OSCE dimostrino la loro maggiore preparazione.

b) una esclusione dai concorsi pubblici a causa dei punteggi inferiori, quindi pochi gli insegnanti veneti, quasi nessun prefetto veneto sia nella regione che fuori.

c) altissima la tassazione effettiva e il controllo fiscale nonostante una minore evasione accertata in percentuale rispetto ad altri territori.

d) negazione della cultura, della storia e della lingua ( quest’ultima ad esempio ha caratteristiche analoghe rispetto ad altre lingue riconosciute come il Friulano, il Ladino o l Occitano ma la lingua veneta è stata lingua ufficiale dello Stato Veneto, eppure non viene riconosciuta)

f) negazione del diritto al risparmio con l’imposizione alla trasformazione della banche di risparmio in banche SPA, e conseguente negazione di diritti costituzionali

g) razzismo istituzionalizzato come nella sentenza di assoluzione al fotografo Toscani

h) ecc ecc

Preliminarmente alla valutazione di merito, Aggregazione Veneta ha chiesto alla Corte Costituzionale di valutare i seguenti elementi:

– il Governo ha presentato il ricorso tardivamente rispetto a quanto stabilito dalla Costituzione;

– la Corte Costituzionale deve prima affermare la propria competenza stante la cancellazione della Annessione del 1866 avvenuta con legge n.212 del 2010;

– la Corte Costituzionale deve prima affermare la validità del plebiscito del 1866 stante che il Governo Italiano fece votare i propri soldati e i suoi “patrioti e volontari” di qualunque età in numero travolgente dei Veneti, nel contempo escludendo il territorio della Lombardia che era parte legale del Lombardo-Veneto annesso secondo il trattato, territorio che ancora oggi non ha mai votato per l’unità d’Italia (lo farà il 22 ottobre 2017 ).

Nel frattempo alcuni comuni, come Bagnoli di Sopra (PD), hanno chiesto l’applicazione della legge reg. 28/2016 poiché protegge l’identità materiale ed immateriale del popolo veneto, la cultura, ed impedisce la variazione della percentuale di immigrazione, due mesi dopo il Ministro dell’Interno annuncia la progressiva chiusura del centro di San Siro nel Comune.


La Corte Costituzionale ha ora riconosciuto che Aggregazione Veneta (e singolarmente Loris Palmerini) sono legittimati a partecipare al procedimento di discussione, accettando quindi di discutere gli elementi proposti nelle oltre 70 pagine di ricorso presentati.

La data di udienza è fissata per il 5 dicembre 2017, e la Corte Costituzionale definirà per l’Italia una volta per sempre se l’espressione “Popolo Veneto” significa qualcosa in senso etnico internazionale (riconoscendo i diritti dei Veneti da Bergamo alla Dalmatia) oppure non significhi altro che “i residenti” senza alcuna specificità etnica, nel qual caso chiudendo ogni prospettiva di autodeterminazione e indipendenza della Regione, senza però poter negare i fatti del 1866.

Tutto questo processo non interferisce e non coincide con il processo di Autonomia regionale Veneto: se la legge verrà salvata garantirà il diritto di Autonomia non solo del Veneto ma di tutte le Venezie in una unica grande regione Veneta che si andrà costituire, plurilingue ed in parziale autogoverno come previsto dalla legge internazionale “Convenzione-Quadro”.

È importante ora che i Veneti , da Bergamo all’Istria, focalizzino il fatto che una nuova Era è iniziata in ogni caso, perché anche qualora la legge venisse cancellata (cancellando anche ogni seria ipotesi di autonomia regionale mancando la specificità etnica) anche in quel caso avremo gli elementi per far valere i nostri diritti in sede internazionale, perché la negazione della esistenza della lingua e della identità storica dimostrerebbero un dominio coloniale e provatamente razzista.

Loris Palmerini - Portavoce di Aggregazione Veneta
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I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional

Messaggioda Berto » gio lug 27, 2017 10:20 am

Coante ensemense - Quante idiozie, tra miti, ideologia, falsità e ignoranza!


Venetisti e Patrioti Veneti, chi è oggi il Popolo Veneto?
di GABRIELE PERUCCA
2013

https://www.miglioverde.eu/venetisti-e- ... olo-veneto

I Veneti hanno le caratteristiche originarie per definirsi Popolo in quanto sono sempre stati una collettività relativamente omogenea di uomini accomunati da lingua, cultura, origini, tradizioni.

Lo sono sempre stati sin da quando con il nome di Eneti, citati da Omero nell’Iliade per aver combattuto nella battaglia di Troia, abitavano il centro-nord della Turchia.

Tali caratteristiche le hanno mantenute anche quando sono migrati intorno al 1200 a.c. nell’attuale territorio veneto, allora occupato solo da una popolazione indigena, gli Euganei, con i quali devono essersi ben mescolati dopo qualche scaramuccia. Anche Tito Livio, contemporaneo di Gesù Cristo e di questi concittadino romano, nel suo libro “Storia di Roma” spiega di par suo l’origine dei Veneti: “È anche risaputo che Antenore, dopo varie vicende, giunse nella parte più interna del mare Adriatico assieme ad un gran numero di Eneti. Costoro erano stati cacciati dalla Paflagonia in seguito ad una rivolta e stavano cercandosi una sede stabile e un capo domo aver perso, sotto Troia, il loro re Pilemene. Troiani ed Eneti si insediarono nel luogo in cui erano sbarcati, dopo aver cacciato gli Euganei che abitavano tra il mare e le Alpi, e chiamarono Troia il luogo in cui avevano preso terra. Dunque questo territorio ha un nome che richiama quello di Troia, mentre quei popoli, nel loro insieme, si chiamarono Veneti.”

È quindi nella Venethia che gli Eneti poi Veneti hanno costruito la loro storia europea, allargandosi commercialmente e culturalmente, come un richiamo genetico, verso oriente e verso altre etnie, molto simili per caratteristiche somatiche e culturali, che sono diventate, liberamente, anch’esse parte della veneta nazione e della nascente realtà statuale chiamata Serenissima Repubblica di Venezia: assieme ai Veneti, Friulani, Cimbri, Ladini, Istriani, Dalmati. Tutte queste etnie formano quello che è ancor’oggi per lingua, cultura, usi, costumi e tradizioni il Popolo Veneto, detentore del diritto di sovranità originario sui territori della Serenissima Repubblica di Venezia.

Perchè dico questo? Perchè l’incredibile è che proprio la Repubblica di Venezia, stato sovrano indipendente per più di 1300 anni, non é mai legalmente decaduto ma è solo “de facto” illegittimamente occupato “manu militari” a partire dal 1797 prima dalla Francia, poi dall’Austria ed infine dall’Italia nel 1866.

Anzi, con un metafora, sarebbe più efficace dire che la Serenissima è stata “asfaltata”. Il vecchio asfalto è stato semplicemente coperto da quello nuovo versato sopra. Ma sotto c’è ancora il vecchio a fare da base. Non c’è alcuno stato sovrano al mondo, che avesse rapporti diplomatici con la Serenissima, nel quale sia possibile trovare una dichiarazione legale, un carteggio, una nota, un dispaccio con il quale si parla di “fine trasmissioni” della Repubblica Veneta. Ma non è incredibile? Lo stato culla della moderna democrazia repubblicana europea, la nazione storica che ha dato la lingua franca alla marineria mondiale è semplicemente sparita nel nulla. Non una trattato di pace con i nemici occupanti, non una dichiarazione legale di resa.

E tutti hanno accettato l’abuso senza battere ciglio, magari come Benjamin Franklin dopo essere passato per Venezia a prendere lezioni di etica di stato e di organizzazione politico-amministrativa.

Probabilmente, gli interessi politici ed economici mondiali dell’epoca e la paura dell’Infame hanno fatto sì che andasse bene così, legittimando il “de facto” sul “de iure”. Intanto il Popolo Veneto, storicamente più interessato ai commerci che alle armi ed agli eserciti, subiva (e subisce) tre occupazioni. Certamente, quella francese ed italiana sono state le più distruttive e dilanianti. L’Austria bene o male ha concesso una sorta di autonomia condizionata che aveva una parvenza di indipendenza, sopratutto considerando lo scarso numero di “asburgici” nelle fila della pubblica amministrazione. La Francia come primo occupante ha usato la tecnica del terrore per domare le spontanee ribellioni dei patrioti veneti ed in meno di un decennio ha “razziato” beni ed opere d’arte di valore inestimabile in tutto il territorio. Senza contare che l’Infame ha mandato a morire più di 20.000 giovani veneti nella campagna di Russia del 1812 attraverso le leve militari obbligatorie.
L’occupazione italiana del 1866, anch’essa illegale e perpetrata attraverso una truffa plebiscitaria preceduta da una occupazione militare del territorio, ha portato invece con sé il oltre al terrore anche la fame. Il primario obiettivo è stato quello della sistematica disintegrazione etnica e culturale del Popolo Veneto e del concetto di nazione veneta: dal declassamento della Lingua Veneta a dialetto “boaro” dell’italiano, per arrivare alla cancellazione didattica della storia e della cultura veneta nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla diaspora di 4 milioni e mezzo di Veneti in 70 anni per carestie, miseria e povertà, agli infiniti morti delle due guerre mondiali, al genocidio di 20.000 istro-veneti infoibati nel 1945.

Questi sono solo alcuni indizi del grande lavoro svolto dallo stato italiano nelle venete terre. Il tentativo di far prevalere nei Veneti un artificiale senso di appartenenza alla nazione italiana è stato portato avanti scientificamente e dopo cinque generazioni cresciute sotto le bandiere italiane, molti Veneti non sappiano più la verità storica riguardo la loro provenienza etnica e culturale. Alcuni immaginano. Qualcuno sa ma ha paura di esporsi. Ma nonostante tutto questo, il Popolo Veneto non è scomparso e non è stato annientato. Sempre più persone però, grazie ai moderni mezzi di comunicazione, stanno iniziando a prendere coscienza ed a capire. Coraggiosamente molti Veneti cominciano a rialzare la testa, bucando l’asfalto, per rivendicare i propri diritti.
Quello che però manca ancora è la libertà di pensiero dovuta strategia ancora attuale del terrore e alla manipolazione della cultura dominante da parte dello stato italiano che diventa proprietario del modo di pensare di quella parte della popolazione che gli consente il mantenimento dello status-quo.

Ma chi è quindi oggi il Popolo Veneto? Certamente faccio presto a dire chi non è: gli abitanti della regione italiana chiamata Veneto. Perché quelli sono semplicemente italiani.
Il Popolo Veneto è quindi oggi identificabile con tutti i discendenti per “ius sanguinis” dei cittadini Veneti per nazionalità originaria pre-1866. Questo è un concetto fondamentale del diritto che è applicato in quasi tutte la nazioni civili del mondo. Vale lo “ius sanguinis” mentre lo ius solis esiste in pochi stati mondiali. In Argentina, per esempio, c’era fino ad un paio di anni fa ma è stato abolito.
E’ quindi lo “ius sanguinis” che dà lo status originario di cittadino di una nazione mentre l’acquisizione di una cittadinanza si ha con la permanenza stabile negli anni sul territorio. E questo vale anche per i Veneti. Ma non essendoci una legislazione veneta che disciplini l’acquisizione per residenza della cittadinanza veneta, dobbiamo attenerci allo “ius sanguinis” e alla cittadinanza originaria.
Proprio in seguito alla diaspora ed alle occupazioni straniere, il Popolo Veneto è sparpagliato in cinque continenti ed i cittadini veneti possiedono varie nazionalità acquisite “sul campo”: italiana, brasiliana, argentina, australiana, francese, sudafricana e chi più ne ha più ne metta.
Solo una piccola parte del totale mondiale dei Veneti abita nella regione italiana Veneto.

È bene dire anche che la cittadinanza italiana che molti cittadini Veneti hanno oggi non è stata una libera scelta dei loro antenati. È stata un’imposizione perpetrata, come già detto sopra, con varie violenze e con varie truffe a partire dal 1866. Essere italiano è diventato un obbligo imposto dallo stato occupante italiano che ha annesso la Venethia ex legem (e dal 2010 l’ha pure “liberata” con il decreto legislativo 212 che abroga l’annessione della Venethia all’Italia).
Essere Veneto oggi diventa quindi una libera scelta di coscienza che ha delle basi fondate su una “scoperta” culturale e su un diritto di sangue. Certamente nulla ha a che vedere il diritto di essere cittadino Veneto con il fatto di risiedere nella regione italiana chiamata Veneto. Non esiste per l’Italia una cittadinanza veneta, come il Popolo Veneto non è italiano.
Sono due “insiemi” accomunati da sovrapposizioni geo-politiche ma non giuridiche.
Si sente parlare di Popolo Veneto molto spesso a sproposito proprio perché il Popolo Veneto innanzitutto non ha nulla a che fare “legalmente” con gli abitanti o nativi della Regione Veneto. Quando per esempio parliamo dell’ormai tanto agognato referendum di secessione, dobbiamo chiarire che non saranno i cittadini del Popolo Veneto ad andare eventualmente (se mai accadrà…) a votare, ma quelli italiani residenti nella regione italiana Veneto, proprio per quanto detto sopra riguardo il diritto “ius sanguinis” alla cittadinanza veneta.
Molta confusione su queste tematiche è dovuta al fatto che il panorama indipendentista veneto è molto frastagliato e diviso. Il più importante concetto da chiarire è quello della definizione di “Venetisti” e di “Patrioti Veneti”.
Molti, soprattutto chi scrive nei giornali, non sanno chi siano gli uni e chi siano gli altri, usando a sproposito sopratutto il termine “venetisti” per catalogare tutti gli indipendentisti indistintamente. E’ bene chiarire che ci sono enormi differenze organizzative e rivendicative tra Patrioti Veneti e Venetisti. Entrambi affondano le basi certamente sul principio di autodeterminazione dei popoli sancito dal diritto internazionale ma poi lo applicano in modi diametralmente opposti.
I Venetisti sono cittadini italiani organizzati in associazioni, movimenti o partiti politici (Liga, Veneto Stato, Indipendenza Veneta, Unione Nord Est) approvati legalmente e riconosciuti dallo stato italiano. Sono politicamente corretti quindi per l’Italia. E’ molto importante dire che i Venetisti, a differenza dei Patrioti, non si dichiarano cittadini Veneti ma ancora con status di cittadini italiani in attesa di secessione che li autodetermini. Questa autodeterminazione dovrebbe avvenire con il distacco della Regione Veneto dall’Italia attraverso una via legale referendaria. I Venetisti partecipano ad elezioni politiche italiane comunali, provinciali, regionali e nazionali. La loro tipologia organizzativa è quella tipica dei partiti italiani, con correnti interne, scissioni, espulsioni e la loro battaglia “dissuasiva” sul campo ha finalità di voti crescenti e verte quindi spesso su argomentazioni fiscali a presa rapida e non su basi storico-culturali, magari più lente e difficili da assimilare.
I Patrioti Veneti sono, invece, quei cittadini che, sulla scia dei Serenissimi fine anni ’90, si sono già dichiarati cittadini di nazionalità veneta e non accettano la nazionalità imposta italiana. Essi vogliono la liberazione della propria patria dall’occupazione straniera italiana con ogni mezzo. I patrioti si collocano, quindi, al di fuori del sistema politico e istituzionale italiano, non partecipano a tornate elettorali, non vanno a votare e, anzi, considerano lo stato italiano come soggetto illegale e colonialista sui territori della veneta nazione. Partono da forti basi di riconoscimento culturale nella nazione veneta e non mettono in primo piano la lotta fiscale allo stato, ma la considerano una conseguenza del fatto di essere veneti e di non voler pagare contributi allo stato occupante italiano. Nessun Patriota Veneto andrà mai a votare in un eventuale referendum “secessionista” che chiede (tra l’altro solo una parte) ciò che si ritiene già spetti di diritto. Sono quindi assolutamente “scorretti” e da perseguire per lo stato italiano. Le loro rivendicazioni territoriali non vertono, quindi, sulla regione italiana chiamata Veneto ma sul territorio della Venethia al 1866 su cui il Popolo Veneto ha il proprio diritto di sovranità originario. Solo per citare alcuni esempi, i patrioti veneti si sono organizzati nel Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), nel Movimento di Liberazione della Venethia “Fronte San Marco”, nel “Governo Nassionae Veneto” e nell’Autogoverno del Popolo Veneto. Non c’è però un percorso comune nemmeno tra loro e non mancano nemmeno qui accuse trasversali di tradimenti verso “derive” italiane.
Venetisti e Patrioti hanno certamente pieno diritto di essere e di esistere a prescindere da tutti i discorsi di idee personali sulla percorribilità o la legalità delle diverse visioni. Ciò che è certo è che la futura patria dei Venetisti non é la presente patria dei Patrioti Veneti.
Una volta capite le differenze tra gli uni e gli altri si arriva a capire meglio la variegata realtà veneta e perché ci sia incomunicabilità tra queste realtà indipendentiste che sembrano vicine ma che invece sono e resteranno distantissime ed inconciliabili.
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Messaggioda Berto » gio lug 27, 2017 1:04 pm

Ghanese e venetista, il 56enne: «Non verso più un euro al Comune»
di Gabriele Zanchin

http://www.ilgazzettino.it/nordest/trev ... 86324.html

CASTELLO DI GODEGO - Ghanese di nazionalità veneta, appartenente al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto annuncia che non pagherà più le tasse nel comune di residenza: Castello di Godego. Attenzione, non è uno scherzo estivo, ma il tutto è stato protocollato due giorni fa in municipio a Castello di Godego. Questo, tra il serio e il faceto, ha anche spiazzato l'amministrazione comunale. «Sottoporrò la questione al Prefetto» ha scritto al comune guidato dal sindaco Pier Antonio Nicoletti.
Sì, perché, al di là di qualche sorriso, la questione è anche singolare, curiosa. Infatti è arrivata in municipio a Godego (definito territorio occupato) una lettera del Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto, protocollata il 24 luglio (inviata anche ad Abaco, Agenzia Entrate, e Contarina spa) con oggetto il diritto di autodeterminazione dei popoli. In questa lettera il Comitato di Liberazione fa presente che il suo iscritto, Charles Tetteh Lomotey ghanese 56 anni residente a Godego con documenti imposti italiani (carta d'identità), sta attuando un percorso di decolonizzazione. Tutto questo in base ad una serie di trattati, patti internazionali, risoluzioni che portano al diritto di autodeterminazione dei popoli.
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Messaggioda Berto » sab apr 21, 2018 7:28 pm

Bocciata dalla Consulta la legge regionale sul Veneto "minoranza linguistica"
21 aprile 2018

http://www.veronasera.it/cronaca/boccia ... 2018-.html

Secondo quanto riferito dall'Ansa, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge regionale del Veneto relativa all'«Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali» contro la quale aveva ricorso il Governo.

La legge prevedeva che al Veneto venisse riconosciuto il titolo di "minoranza linguistica" facendo accedere la regione ai vantaggi previsti per queste realtà. Si faceva forte della presenza in Veneto di gruppi etnico linguistici come i cimbri ed i ladini e prevedeva, secondo quanto era stato approvato in Giunta e poi in consiglio, l'aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete.

L'identità dei singoli e dei gruppi concorre all'insieme nazionale, ma l'eventuale riconoscimento di "minoranza" spetta al "legislatore statale", eventualmente con l'apporto di quello regionale, è scritto nella sentenza pubblicata venerdì 20 aprile.


(ANSA) - VENEZIA, 20 APR
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2018/ ... 83da0.html

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge regionale del Veneto relativa all'"Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" contro la quale aveva ricorso il Governo. La legge prevedeva che al Veneto venisse riconosciuto il titolo di 'minoranza linguistica' facendo accedere la regione ai vantaggi previsti per queste realtà; si faceva forte della presenza in Veneto di gruppi etnico linguistici come i cimbri ed i ladini e prevedeva, secondo quanto era stato approvato in Giunta e poi in consiglio, l'aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete.
L'identità dei singoli e dei gruppi concorre all'insieme nazionale, ma l'eventuale riconoscimento di 'minoranza' spetta al "legislatore statale" eventualmente con l'apporto di quello regionale, è scritto nella sentenza pubblicata oggi.
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Messaggioda Berto » dom apr 22, 2018 7:54 am

Corte costituzionale, sentenza 20 aprile 2018, n. 81

Presidente: Lattanzi - Redattore: Cartabia

https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/190.asp


[...] nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), intero testo, e dell'art. 4 della medesima legge, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, spedito per la notificazione il 13 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2017, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti l'atto di costituzione della Regione Veneto nonché l'atto di intervento dell'associazione "Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete" e di L. P.;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, e Marco Della Luna per l'associazione "Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete" e L. P.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), per intero e con riguardo all'art. 4.

Pur riconoscendo che le censure relative al vizio di competenza del legislatore regionale rivestono carattere preliminare e assorbente, il ricorrente illustra innanzitutto le violazioni di ordine sostanziale riferibili all'intero testo della legge regionale impugnata.

1.1.- Il primo motivo di impugnazione concerne la violazione degli artt. 5, 6 e 114 della Costituzione.

La legge regionale impugnata qualifica il «popolo veneto» - e cioè l'intera popolazione vivente nel territorio delle province e della città metropolitana elencate nell'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale statutaria 12 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) - come "minoranza nazionale" ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 agosto 1997, n. 302. Ciò contrasterebbe con l'art. 114, primo comma, della Costituzione perché tale norma costituzionale, nel prevedere che Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e Stato concorrono nelle loro componenti personale e territoriale a formare la Repubblica, andrebbe intesa nel senso che la popolazione riferibile a uno di tali enti esponenziali non possa essere anche identificata per ciò solo come "minoranza nazionale", staccata e contrapposta rispetto alla maggioranza della popolazione della Repubblica e per questo meritevole di protezione ai sensi della convenzione-quadro. Una tale qualificazione della popolazione del Veneto lederebbe altresì il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost., principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, sottratto persino al potere di revisione costituzionale, come questa Corte avrebbe affermato nella sentenza n. 118 del 2015, resa sempre nei confronti della Regione Veneto. Il ricorrente osserva che l'art. 5 Cost. rappresenta la Repubblica come una comunità nazionale dotata di una propria identità e generatrice di un ordinamento unitario e non come «una somma materiale di minoranze autopostesi come tali, l'una estranea all'altra e coesistenti tra loro su una base giuridicamente non definita ma comunque precaria». Che le minoranze siano realtà che la Repubblica considera come ulteriori rispetto alle proprie componenti costitutive di tipo personale, e proprio per questo meritevoli di una tutela specifica, sarebbe comprovato dall'art. 6 Cost., là dove afferma che «la Repubblica» in tutte le sue articolazioni, comprese quindi le Regioni, tutela le minoranze linguistiche, le quali dunque non possono coincidere con le articolazioni della Repubblica stessa, quali sono le Regioni o, più precisamente, le loro componenti personali. Ciò che la Corte costituzionale ha stabilito a proposito delle minoranze linguistiche, negando che all'articolazione politico-amministrativa degli enti territoriali di cui si compone la Repubblica possa corrispondere automaticamente una ripartizione del popolo in improbabili sue frazioni (si richiama la sentenza n. 170 del 2010), dovrebbe affermarsi a maggior ragione per le minoranze nazionali. D'altra parte, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe lo stesso contenuto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali a confermare che la popolazione di una Regione non possa formare di per sé una "minoranza nazionale": se è vero che la convenzione-quadro presuppone una situazione di pericolo di lesione di diritti fondamentali degli appartenenti alla "minoranza nazionale", allora sarebbe contraddittorio dire che la popolazione di una Regione in quanto tale è esposta al rischio di violazione di diritti costituzionali fondamentali da parte della Repubblica, proprio perché anche la Regione è elemento costitutivo della Repubblica e dunque tenuta anch'essa a garantire quei diritti. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le censure rivolte all'art. 1 della legge regionale impugnata, che identifica l'aspetto soggettivo della "minoranza nazionale" con la popolazione del Veneto, andrebbero estese all'art. 2, che determina i contenuti oggettivi della tutela che si vorrebbe apprestare tramite un rinvio alla convenzione-quadro, quali ad esempio, la salvaguardia degli «elementi essenziali» dell'identità, come «la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale» di cui all'art. 5 della convenzione-quadro. La "minoranza nazionale" a cui si riferisce la convenzione-quadro, tuttavia, è qualcosa di contrapposto alla maggioranza del popolo organizzato nell'ordinamento generale, di cui la minoranza stessa deve rispettare la leggi e i diritti ivi garantiti (art. 20). Anche l'art. 3 della legge regionale impugnata, che prefigura un ente incaricato del compito di raccogliere le dichiarazioni spontanee di appartenenza alla presunta minoranza veneta, incorrerebbe, conseguenzialmente, nella violazione delle medesime norme costituzionali, in quanto consente ai singoli appartenenti alla popolazione di una Regione di decidere individualmente se la loro appartenenza al popolo italiano sia piena oppure mediata dalla collocazione in una entità che si distingue e si contrappone al popolo italiano. Sarebbe poi affetto dai medesimi vizi di costituzionalità anche l'art. 4 della legge che, trattando gli aspetti finanziari, ha funzione secondaria e servente rispetto agli articoli precedenti.

1.2.- Il secondo motivo di censura, sempre relativo alla legge regionale nella sua interezza, riguarda la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Il ricorrente ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale si può riconoscere una minoranza, titolare di uno status particolare, solo quando lo impongano i principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. (si richiama la sentenza n. 159 del 2009): quando, cioè il mancato riconoscimento della minoranza comporti la negazione della identità collettiva di un gruppo connotato da marcate particolarità culturali, in violazione dell'art. 2 Cost., nonché l'indebita parificazione giuridica dei suoi componenti alla condizione della generalità del popolo, in violazione dell'art. 3 Cost. Nel caso in esame non ricorrerebbe nessuna di queste condizioni, data l'assenza di ogni evidenza di tipo storico o sociologico che riveli nella popolazione del territorio veneto connotati identitari tali da giustificarne un trattamento giuridico quale minoranza nazionale. Del tutto inconferente, poi, sarebbe il riferimento, contenuto nei lavori preparatori della legge, al principio dell'autogoverno regionale di cui all'art. 2 dello Statuto del Veneto.

1.3.- Il terzo motivo di censura dell'intera legge regionale riguarda la violazione degli artt. 80 e 117, secondo comma, lettera a), Cost. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la Regione non abbia la competenza ad adottare una normativa come quella in esame, perché l'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (si richiamano la sentenza n. 159 del 2009 e le sentenze n. 238 del 2004, n. 737 del 1988 e n. 179 del 1987). In primo luogo, il distacco di una porzione della popolazione nazionale dalla generalità e la sua qualificazione come "minoranza nazionale" avrebbe immediato riflesso sulla personalità di diritto internazionale dello Stato. In secondo luogo, il riconoscimento di una "minoranza nazionale" renderebbe operanti gli obblighi internazionali dello Stato discendenti dalla convenzione-quadro, sicché spetterebbe solo allo Stato la capacità di bilanciare gli interessi confliggenti e assicurare che il riconoscimento di una "minoranza nazionale" non si traduca in una ragione di privilegio o al contrario di discriminazione per la restante popolazione o per le altre minoranze.

Quanto alla violazione dell'art. 80 Cost., il ricorrente sostiene che con la legge impugnata la Regione Veneto solo formalmente si sarebbe basata sulla legge nazionale di ratifica della convenzione-quadro, ma in realtà avrebbe a tutti gli effetti emanato una propria particolare legge di ratifica, che si sovrappone a quella statale.

1.4.- Pur ritenendo che i tre motivi di censura sopra esposti siano tali da travolgere anche le previsioni serventi, relative al «Finanziamento» della legge stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta «per completezza» un quarto motivo di impugnazione, rivolto specificamente contro l'art. 4, per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere g) ed e), e 118, primo comma, Cost.

La disposizione impugnata prevede che le spese relative all'attuazione della legge in esame «sono a carico e sono deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla». Una tale previsione determinerebbe anzitutto una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia «organizzazione amministrativa dello Stato» e in proposito il ricorrente ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (si cita da ultima la sentenza n. 9 del 2016) è vietato alle Regioni porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale. In secondo luogo, sussisterebbe una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia «perequazione delle risorse finanziarie». A tale riguardo, il ricorrente nota che l'impugnato art. 4 pone a carico del bilancio statale le spese necessarie all'attuazione della legge regionale e prevede che tali spese siano finalizzate alla perequazione finanziaria. Per le medesime ragioni sarebbe violato anche l'art. 81, terzo e quarto comma, Cost., dato che solo la legge statale di approvazione del bilancio può autorizzare spese a carico del bilancio statale, mentre la legge regionale impugnata non solo non indica i mezzi di copertura delle spese, ma neanche le quantifica, impedendo così in radice ogni ipotetica previsione di copertura.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo che la Corte costituzionale si pronunci nel senso dell'inammissibilità e comunque del rigetto di tutte le questioni sollevate.

La difesa regionale afferma innanzitutto che la Regione non contesta la circostanza che sia lo Stato l'ente chiamato ad attuare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sui cui contenuti poi si sofferma. Secondo la difesa della Regione Veneto, la legge regionale impugnata in concreto esprimerebbe soltanto l'«aspirazione banalissima di non perdersi nel mare magnum dell'indistinto globalizzato». La Regione Veneto non avrebbe fatto altro «che ricordare allo Stato di aver ratificato, con la legge n. 302/1997, la Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali, che essa ritiene dotata di contenuti rilevanti per la comunità insediata nel proprio territorio». E ciò, secondo la Regione, non determinerebbe «affatto né collisioni né rotture, ma semplicemente una attesa»: l'attesa che venga realizzata anche per le minoranze nazionali quella tutela di cui la stessa giurisprudenza costituzionale si è fatta carico quando ha affermato che la previsione della tutela delle minoranze linguistiche appare destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetto di memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti (si richiama la sentenza n. 170 del 2010, oltre che la sentenza n. 42 del 2017, là dove si dà atto del valore pregnante sia della lingua italiana sia delle lingue minoritarie e si evoca l'erosione dei confini nazionali determinata dalla globalizzazione). Di conseguenza, la lettura offerta dal ricorso statale al contenuto complessivo della legge regionale impugnata, «pur letteralmente consentita», non sarebbe condivisibile. La stessa circostanza che il dettato della legge regionale impugnata sia, «per ora, concretamente inoffensivo», dato che la legge regionale non prevede oneri per la sua attuazione, testimonierebbe che la Regione Veneto ritiene che sia lo Stato l'ente competente ad attuare la convenzione-quadro e ad accollarsene gli oneri nella sua veste di soggetto di diritto internazionale. In ogni caso, poi, non ci sarebbe alcuna violazione degli artt. 5, 6 e 114 Cost., dato che la futura acquisizione da parte del «popolo veneto» dello status di "minoranza nazionale" non determinerebbe alcun contrasto con la Costituzione e con la legislazione che la attua, «poiché rimane saldo il principio che entrambe vanno rigorosamente rispettate». Non sarebbero violati neppure gli artt. 2 e 3 Cost., perché essere "minoranza nazionale" non equivarrebbe affatto a essere titolari di prerogative ingiustificate; né sarebbero violati gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera a), Cost., perché la Regione Veneto non avrebbe deliberato, legislativamente, di operare sostituendosi allo Stato, ma al contrario si sarebbe inibita questa facoltà proprio nel momento in cui ha stabilito che la legge regionale fosse «a costo zero». Inoltre, data la «non rilevanza giuridica dell'art. 4 della legge regionale», non sarebbero stati violati neppure gli artt. 81, terzo e quarto comma; 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 118, primo comma, Cost., in quanto «disporre delle proprie risorse è prerogativa dello Stato, cui la Regione chiede l'attuazione, in proprio favore» della legge statale di ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.

In definitiva, la difesa regionale conclude in primo luogo per l'inammissibilità delle censure prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato, «atteso il carattere non lesivo dell'atto impugnato»; e, in secondo luogo, per la non fondatezza delle questioni sia «in sé e per sé, nel merito», sia «soprattutto e in ogni caso, se si accoglie l'opinione formulata dalla difesa della Regione Veneto, secondo cui la normatività della legge impugnata è condizionata da iniziative, che lo Stato deciderà di assumere ai sensi della legge n. 302/1997». In particolare, questa Corte costituzionale, secondo la difesa regionale «potrà, se del caso, pronunciare una sentenza interpretativa di rigetto di quanto sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato» e «lo Stato potrà, in ogni momento, sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti di eventuali atti e provvedimenti che la Regione Veneto intendesse adottare in attuazione della legge regionale n. 28/2016; atti e provvedimenti da valutare nella loro lesività non ora in astratto, ma un domani in concreto, al momento della loro adozione».

3.- Hanno depositato un atto di intervento nel giudizio davanti a questa Corte l'associazione non riconosciuta "Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete", che si definisce «organizzazione esponenziale della nazione veneta», in persona del suo legale rappresentante L. P., unitamente allo stesso L. P. in proprio, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo che, nel merito, ne venga dichiarata l'infondatezza.

4.- In vista dell'udienza pubblica, ha depositato memoria soltanto la difesa della Regione Veneto, insistendo sulle proprie conclusioni e svolgendo alcune considerazioni di sintesi. La difesa regionale ricorda, in particolare, che è attualmente in atto un "negoziato" tra la Regione Veneto e lo Stato per l'attribuzione di maggiori competenze ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost., giunto ora, a fine legislatura, a «una positiva pre-intesa, destinata a completarsi, una volta insediate le nuove Camere». Questa circostanza assegnerebbe alla legge regionale impugnata «altri significati, di certo non eversivi». La legge regionale, ribadisce la Regione, non avrebbe inteso invadere le competenze spettanti allo Stato in tema di minoranze nazionali, né ledere i parametri costituzionali invocati, ma avrebbe piuttosto attuato «una sorta di ricognizione, che ha lo scopo evidente di ridare vigore alla memoria e, con essa, a un sistema di valori, la cui nobiltà è innegabile».

5.- All'udienza del 20 marzo 2018, previa discussione sul punto, è stato dichiarato inammissibile l'intervento per i motivi indicati nell'ordinanza dibattimentale allegata alla presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), impugnandola nella sua interezza per contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 6, 80, 114 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione Ha inoltre censurato specificamente l'art. 4 della medesima legge regionale per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere g) ed e), e 118, primo comma, Cost.

1.1.- In via preliminare va confermata l'ordinanza dibattimentale allegata alla presente sentenza che ha dichiarato inammissibile l'intervento.

1.2.- La legge regionale impugnata è composta da cinque articoli.

L'art. 1, rubricato «Minoranza Nazionale», prevede che al «popolo veneto» - individuato tramite il rinvio agli artt. 1 e 2 della legge regionale statutaria 12 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e comprensivo delle comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine e delle «comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale» - «spettano i diritti» di cui alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 agosto 1997, n. 302.

L'art. 2 stabilisce che la «legge si attua a tutti gli ambiti» previsti dalla medesima convenzione-quadro secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta regionale e «senza oneri a carico della Regione».

L'art. 3 individua «l'Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale» quale soggetto incaricato «della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee» di appartenenza alla minoranza nazionale veneta. Alla Giunta regionale spetta il compito di monitorare le attività svolte dal nuovo ente.

L'art. 4 si occupa degli aspetti finanziari, prevedendo che tutte le spese relative alla attuazione della legge impugnata nel territorio regionale «sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla [...] eventualmente con perequazione dell'amministrazione centrale».

L'art. 5, infine, ne stabilisce l'entrata in vigore, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri formula tre ordini di censure in relazione all'intero testo della legge regionale n. 28 del 2016.

In primo luogo, il ricorrente ritiene violati gli artt. 5, 6 e 114 Cost., in quanto la popolazione riferibile a uno degli enti esponenziali della Repubblica non potrebbe per ciò solo essere qualificata come "minoranza nazionale", distinta e contrapposta rispetto alla maggioranza del popolo italiano. Il principio di unità e indivisibilità sancito dagli artt. 5 e 114 Cost. impedirebbe di rappresentare la Repubblica come «una somma materiale di minoranze» e, in ogni caso, le minoranze nazionali non potrebbero coincidere con le componenti personali delle articolazioni della Repubblica stessa, quali sono le Regioni.

In secondo luogo, il ricorrente denuncia il contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. perché riconoscere una minoranza sarebbe possibile e necessario solo quando in mancanza di tale riconoscimento si negherebbe l'identità collettiva del gruppo, parificando giuridicamente una situazione collettiva connotata da marcate particolarità culturali alla condizione della generalità del popolo. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrerebbero le circostanze che sole giustificano e richiedono il riconoscimento di una minoranza veneta.

In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il legislatore regionale non sia competente ad adottare la legge impugnata, in quanto l'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. Inoltre, la Regione Veneto solo formalmente si sarebbe basata sulla legge nazionale di ratifica della convenzione-quadro, ma in realtà avrebbe a tutti gli effetti emanato una propria particolare legge di ratifica, con conseguente violazione dell'art. 80 Cost.

1.4.- In caso di mancato accoglimento delle censure relative alla legge regionale n. 28 del 2016 nella sua interezza, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia distintamente anche il solo art. 4, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., relativo alla materia «organizzazione amministrativa dello Stato», in quanto le Regioni non potrebbero porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale. La medesima disposizione violerebbe inoltre l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., relativo alla materia «perequazione delle risorse finanziarie», perché sarebbe vietato alla legge regionale prevedere «il riequilibrio tra le disponibilità finanziarie dei diversi livelli di governo dotati di differente capacità fiscale». Infine, la disposizione censurata non rispetterebbe i principi contenuti nell'art. 81, terzo e quarto comma, e nell'art. 118, primo comma, Cost., dato che la legge regionale impugnata non quantifica le spese né individua i mezzi con cui farvi fronte, e comunque addossa illegittimamente alle amministrazioni statali nuovi oneri amministrativi e finanziari.

2.- La difesa regionale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività della legge regionale impugnata.

L'eccezione non è fondata.

La legge della Regione Veneto n. 28 del 2016 qualifica il «popolo veneto» come "minoranza nazionale" degna di tutela ai sensi della convenzione-quadro e impegna le amministrazioni centrali e periferiche a rendere effettiva tale tutela; essa prevede, inoltre, l'istituzione di un nuovo ente regionale incaricato di raccogliere e valutare le dichiarazioni individuali di appartenenza a tale minoranza. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa regionale, non si tratta di semplici aspirazioni o di enunciati meramente ottativi, ma di precetti a contenuto normativo, sicché l'eccezione di inammissibilità basata sulla carenza di lesività dell'atto impugnato deve essere respinta (si veda analogamente, da ultima, la sentenza n. 245 del 2017).

Né, d'altra parte, i contenuti della legge regionale impugnata potrebbero mai essere interpretati, secondo quanto prospettato dalla resistente, come semplice espressione di una richiesta, rivolta allo Stato, di dare effettiva attuazione alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio della Regione Veneto. In proposito, va ricordato anzitutto che lo Stato ha già ratificato e recepito la convenzione-quadro con la legge n. 302 del 1997. In ogni caso, lo strumento di cui ogni Regione dispone per stimolare l'intervento dello Stato negli ambiti di sua competenza non è certo l'approvazione di una legge regionale, ma è piuttosto l'iniziativa legislativa delle leggi statali attribuita a ciascun Consiglio regionale dall'art. 121 Cost. È a tale facoltà che la Regione avrebbe dovuto fare ricorso se l'intendimento effettivamente perseguito fosse stato quello di sollecitare il legislatore statale ad adottare ulteriori atti di sua competenza in materia di tutela delle minoranze, volti alla «custodia e alla valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali» nel territorio regionale, come affermato nelle memorie del Veneto, richiamandosi alle parole di questa Corte (sentenza n. 170 del 2010).

3.- Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'intera legge regionale n. 28 del 2016 sono fondate.

3.1.- Per inquadrare correttamente le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre premettere che la tutela delle minoranze - garantita dall'art. 6 Cost. con specifico riferimento alle minoranze linguistiche - è espressione dei fondamentali principi del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) e dell'eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che conformano l'intero ordinamento costituzionale e che per questo sono annoverati tra i suoi principi supremi (sentenze n. 88 del 2011, n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992).

L'aspetto linguistico al quale si riferisce l'art. 6 Cost., e su cui questa Corte è stata più frequentemente chiamata a pronunciarsi, è «un elemento [...] di importanza basilare» che, insieme a quello nazionale, etnico, religioso e culturale, contribuisce a definire la «identità individuale e collettiva» dei singoli e dei gruppi (sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 261 del 1995). Tale identità è l'oggetto della tutela approntata, oltre che dai citati principi costituzionali, anche da sempre più numerosi documenti internazionali (si vedano ad esempio gli ampi riferimenti contenuti nelle sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992). Pertanto, nella giurisprudenza di questa Corte, la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost. è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche.

3.2.- Deve essere condivisa l'osservazione della Regione resistente circa il fatto che la tutela delle minoranze richiede «l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività» (sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982), in presenza delle quali soltanto i principi proclamati dall'art. 6 Cost. e dai rilevanti accordi internazionali possono acquisire concreta effettività.

In ordine alla titolarità dei poteri esercitabili a tale scopo, questa Corte in un primo momento ha affermato che solo il legislatore statale fosse abilitato a dettare norme sulla tutela delle minoranze, in ragione di inderogabili esigenze di unità e di eguaglianza (sentenze n. 14 del 1965, n. 128 del 1963, n. 46 e n. 1 del 1961 e n. 32 del 1960). Successivamente, questa Corte ha ritenuto che anche i legislatori regionali e provinciali potessero adottare atti normativi in materia, specialmente al fine di garantire e valorizzare l'identità culturale e il patrimonio storico delle proprie comunità, ma sempre nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale (sentenze n. 261 del 1995, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983).

La giurisprudenza costituzionale più recente è chiara nell'affermare che la tutela delle minoranze è refrattaria a una rigida configurazione in termini di "materia" da collocare in una delle ripartizioni individuate nel Titolo V della seconda parte della Costituzione e che la sua attuazione in via di legislazione ordinaria richiede tanto l'intervento del legislatore statale, quanto l'apporto di quello regionale (sentenza n. 159 del 2009). Infatti, i principi contenuti negli artt. 2, 3, e 6 Cost. si rivolgono sempre alla "Repubblica" nel suo insieme e pertanto impegnano tutte le sue componenti - istituzionali e sociali, centrali e periferiche - nell'opera di promozione del pluralismo, dell'eguaglianza e, specificamente, della tutela delle minoranze; sicché, sul piano legislativo, l'attuazione di tali principi esige il necessario concorso della legislazione regionale con quella statale.

Nondimeno, il compito di determinare gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare non può che essere affidato alle cure del legislatore statale, in ragione della loro necessaria uniformità per l'intero territorio nazionale. Inoltre, il legislatore statale si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e uniformità (sentenza n. 170 del 2010), anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost.

In questa cornice debbono intendersi le affermazioni contenute nella sentenza n. 170 del 2010 - relative alla tutela delle minoranze linguistiche, ma da estendersi, per le ragioni sopra esposte, alla più generale tutela dei gruppi minoritari - secondo le quali non è consentito al legislatore regionale configurare o rappresentare la "propria" comunità in quanto tale come "minoranza", «essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente - né, in senso specifico, analogamente rilevante - una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni"» (sentenza n. 170 del 2010). Riconoscere un tale potere al legislatore regionale significherebbe, infatti, introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale contrario agli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost.

Lasciata, dunque, in disparte ogni considerazione circa la compatibilità della legge regionale impugnata con lo specifico contenuto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, a cui essa si richiama - la quale peraltro contiene principalmente un elenco di diritti di natura individuale, ma non configura diritti collettivi dei gruppi minoritari - la legge regionale impugnata, nel qualificare il «popolo veneto» come "minoranza nazionale" ai sensi della citata convenzione-quadro, contrasta con i principi sviluppati nella giurisprudenza di questa Corte in materia.

Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero testo della legge regionale n. 28 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost.

3.3.- Restano assorbiti gli altri profili di censura.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e di L. P.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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I veneti del Veneto xełi on popoło e na megnoransa nasional

Messaggioda Berto » dom apr 22, 2018 7:55 am

https://www.facebook.com/hashtag/malave ... tralerighe

Alberto Pento

La Corte italiana ha semplicemente detto che la materia non è di competenza regionale ma dello "stato nazionale" magari anche con il concorso della regione interessata. Ciò si sapeva già perché scritto nelle leggi italiane a riguardo: i veneti caso mai sono una minoranza nazionale italiana e non veneta poiché i veneti in Veneto sono la maggioranza. Le leggi a tutela delle minoranze etno-linguistiche italiane sono fatte dal governo e dal parlamento italiani e non dal consiglio regionale veneto.
Le considerazioni della Corte italiana sull'identità del popolo veneto potrebbero anche non esserci e non sono necessarie a motivare la sentenza se non come avviso ai naviganti per ribadire le posizioni della Corte riguardo altre eventuali iniziative in materia.

La Corte c. italiana fa il suo lavoro, in questo caso ha agito/interpretato correttamente le leggi italiane. Era la Regione del Veneto che non doveva perdere tempo a fare una legge che si sapeva con certezza assoluta che poi sarebbe stata bocciata, è che ciò serve alla propaganda dei personaggi e dei partiti che cavalcano la questione veneta per loro tornaconto personale e politico/partitico.

A suo tempo (ora non ricordo con precisione l'anno) quando il parlamento italiano nel recepire la Convenzione europea di Strasburgo sulle minoranze etnolinguistiche) decretò l'elenco delle minoranze etno-linguistiche da tutelare, mi pare che vi fosse un governo di centro destra con la Lega, la Lega bossiana antiveneta votò contro l'inserimento del Veneto.

Poi il fatto è che in Veneto i veneti che perseguono con determinazione politica la valorizzazione della lingua veneta, l'autonomia radicale o l'indipendenza sono visibilmente una minoranza che non spaventa e che non ha perciò la forza di farsi rispettare.

Bisogna puntare a vivificare/promuovere il "popolo veneto" come umanità e cittadinanza del territorio con le sue specifiche determinazioni storico-culturali che sono innegabili (e non necessariamente incentrate su Venezia e sulla Serenissima ma su tutta la varietà etno-storica e culturale dei veneti delle genti venete del Veneto; bisogna abbandonare il mito di Venezia perché Venezia stessa l'abbandonò a suo tempo e mai promosse "un popolo veneto" in senso etno-nazionalistico, ... da approfondire), ma non strumentalizzandole come propaganda del grosso partito o finalizzandole alla conquista di qualche seggio regionale del nuovo partitino, ma solo e unicamente come diritto umano e civile che deve essere innanzi tutto riconosciuto, rispettato, amato e desiderato dai veneti stessi e da questi reso visibile massicciamente al mondo intero.

Prima si conquista il cuore dell'uomo veneto e si da vita alla sua volontà indipendente e poi, solo poi, si potrà avere la forza di farsi rispettare ed ottenere l'indipendenza e la sovranità politica in Italia e in Europa.



Paolo Marcon
La Consulta afferma in realtà che il popolo veneto non è minoranza nazionale italiana. E ci mancherebbe.

Ilaria Brunelli
La frase virgolettata in fondo dice che non sussistono evidenze che il Veneto sia popolo.

Riccardo Teso
Allora la nostra cultura e le nostre tradizioni la nostra lingua (il dialetto veneto )cosa sono?

Nicola Moras
Paolo Marcon non essere Minoranza Nazionale vuol dire confermare che non siamo diversi dal resto d'Italia... non vedo ragioni sul "e ci mancherebbe"...

Paolo Marcon
Ilaria Brunelli mah ho qualche dubbio sul virgolettato
Ci mancherebbe che non siamo storicamente una minoranza della nazione italiano, siamo un corpo estraneo
Trovato: "Nel caso in esame non ricorrerebbe nessuna di queste condizioni, data l'assenza di ogni evidenza di tipo storico o sociologico che riveli nella popolazione del territorio veneto connotati identitari tali da giustificarne un trattamento giuridico quale minoranza nazionale" https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/190.asp

Paolo Marcon
Dei giornalisti mi fido quasi meno che dei politici...

Claudy Rossi
I cimbri in Altopiano con un idioma simil-tedesco...non viene considerato come minoranza nazionale ma i territori di confine lo sono ancora.....da quanti anni è finita la guerra.......la Sicilia e la Sardegna....?!?!Ridicoli....

Alex Michelin
effettivamente non gha tutti i torti... visto che l'idaglia non esiste bel nostro stato, El Veneto, non semo na minoransa ma la maggioransa

Ilaria Brunelli
La corte si spinge a dire che non siamo popolo

Alex Michelin
ma loro chi sono per dirlo che non esistono? in pochi sanno che il tridolore lo ha scelto il nano

Franco Paluan
ILARIA MI NON RICONOSO LA GIURISDISION DELLA CORTE NEI SERENISSIMI TERRITORI VENETI

Alessandro Frigo
Cosa potevamo aspettarci....tappeto rosso e champagne?? Mal.......

Ilaria Brunelli
Ah ma persino nelle risposte ovvie si cerca un minimo di serietà!

Paolo Amighetti
La Serenissima è solo un pretesto: è normale, così si inventano le nazioni. I veneti di terraferma hanno dei motivi di profondo malcontento verso lo stato nazionale? Sì, e personalmente li condivido perfettamente. Credo che tali ragioni giustificherebbero anche l'opzione indipendentista. Non capisco però a cosa sarebbe potuto servire il riconoscimento da parte di Roma dello status di "minoranza nazionale"...

Franco Paluan
Ritorno allo stato sovrano ed indipendente del Serenissimo Popolo Veneto. Questa e' la via legale per lo stato italiano e legittimata dal diritto internazionale.Principio di Autodeterminazione dei Popoli.
Giorno de festa par el popolo veneto.Festeiemo tutti a San Marco.
Viva la Cassazione: «Il popolo veneto non è una minoranza nazionale»
La legge che qualificava il popolo veneto «minoranza nazionale» è incostituzionale.
Mai come minoranza nazionale dello stato occupante italiano
I diritti delle minoranze sottrae alcuni diritti all'autodeterminazione del Popolo Veneto
I diritti delle minoranze
Gli strumenti giuridici internazionali non riconoscono i diritti delle minoranze in quanto soggetti collettivi, ma taluni diritti umani degli individui appartenenti a minoranze. La norma più importante è l’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici:
“In quegli stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.
I diritti dei membri di minoranze finora riconosciuti sono dunque: diritti culturali, diritti relativi a pratica religiosa, diritti relativi all’uso della lingua. Non c’è nessun riferimento a forme di autonomia territoriale. Secondo una interpretazione corrente, l’obbligo degli stati in rapporto all’articolo 27 sarebbe quello di tutelare le minoranze con adeguate previsioni normative (attinenti soprattutto all’insegnamento, all’educazione e all’informazione) nelle costituzioni, in leggi ad hoc e con provvedimenti amministrativi.
In virtù del diritto di autodeterminazione il Popolo Veneto puo' decidere il proprio destino,
il Popolo Veneto ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
“Tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime interno ed esterno…e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale”).In pratica, quest’ultimo deve potere esercitare in ogni momento il diritto alla libera scelta tanto in ordine alla sua collocazione internazionale, quanto in merito al proprio sistema politico, economico, sociale e culturale.
l’art. 2,7 della Carta delle Nazioni Unite che fa divieto di interferire negli affari interni degli stati, sia oggi abrogato dalle norme sui diritti umani quando si tratti di materia attinente alla “dimensione umana”. Esiste oggi una gerarchia tra le norme del vigente diritto internazionale. Al primo posto sono le norme e i principi sui diritti umani, in quanto norme di jus cogens o di super-costituzione. I diritti degli stati sono subordinati a questi principi fondamentali.

Mike Sciking
La sentenza è legalmente inattaccabile visto che le minoranze sono affare dello stato centrale e la classificazione di popolo appartiene alla scienza più che alla giurisprudenza. Hanno fatto la figura di una corte di provincia che conferma il legame tra vaccini e autismo in sostanza, per delle frasi che potevano omettere.

Gian Battista
La magistratura fa parte della banda dei banchieri massoni..che cosa vi aspettavate?..perche' il veneto sia indipendente,deve dotatarsi di qualche testata nucleare e puntarla sui rompicoglioni..Israele e usa in primis.

Vittorino Altafini
Quando la Corte costituzionale sarà composta da veri giuristi e cioè i comunisti massoni saranno definitivamente debellati, allora la verità storica avrà giustizia.

Adelfio Longo
Possibile nessuno abbia capito che l'indipendenza avrebbe fatto "molto" comodo alla lega? Meditate gente, meditate. Adelfio Longo

Marco Zonta
Continuino ancora i sindaci veneti a regalare la Costipazione ai neodiciottenni! Mal che se vołe no dołe...

Andrea Favero
Non mettetevi a piangere, la Corte Costituzionale non ha nessuna autorità per decretare l'esistenza di un popolo oppure negarla è soltanto un pronunciamento POLITICO, è pacifico che per affermare l'esistenza di un popolo che nella storia non è menzionato da NESSUNA PARTE, il cosiddetto POPOLO ITALIANO, non sia possibile riconoscre l'esistenza di un popolo antichissimo che abita una dei territori PIU' RICCHI E INDUSTRIOSI, non della penisola Italiana, ma DEL MONDO INTERO, il pronunciamento della Consulta, tuttavia decreta in modo implicito ed evidente una realtà sconcertante per questo povero, inetto, inutile STATO DA OPERETTA e cioè che senza l'ITALIA INTESA COME ENTITA' POLITICA il POPOLO ITALIANO, QUELLO SI, NON ESISTE poiché trattasi di una mera INVENZIONE POLITICA, in altre parole, ancora e sempre, TUTTO E' RELATIVO.

Gabriele Testi
Basta che sia una legge nazionale italiana a riconoscere lo status di minoranza. Infatti, in Veneto i veneti sono la maggioranza...

Claudio Soprana
Che giudici ignoranti. Ma hanno studiato un po' di storia a scuola?

Mattia Lazzarotto
Guarda che la corte costituzionale è composta in maggioranza da malfattori che meanche la fanno rispettare. Quindi tutto relativo...

Denis Vettor Sensa
El Veneto, l'italieta... Moreeee... Seno' chi Ghe paga e magnaeee de strosso che I fà sti falsi poitici...

Nerio de Carlo
Loro possono negare quello che vogliono. La realtà però rimane e un giorno emergerà. Non la politica opererà il cambiamento, ma l'economia. Magari questa riuscirà e diminuire anche i compensi ai giudici costituzionali.

David Bittner
Proot fatto con il culo.
Scusate tutti ....è solo per la repubblica italiana

Giuseppe Miglioranzi
Siamo una regione da sfruttare ..le istituzioni ci comandano e ci sfruttano. .è impensabile riprenderci la libertà democraticamente.

Potente Giorgio
Come. Prossimo pensare che l' invasore parasita possa riconoscere il popolo veneto e onestamente non menefrega

Emme Emme
Via da questa italia che non accetta i Veneti ma ne pretende i soldi!

Nicola Busin
Ricorso immediato alla corte europea

Andrea Preden
Articolo 2 dello statuto del Veneto. Basta leggere
Gestire

Mi So Ciori
Negano anche la storia sti cani tajani

Carmelo Ferrante
Offelee, fa el tò mestee!

Giuseppe Brunelli
Luamari. VL

Agostinetto Andrea
Secoli de Serenissima no i conta niente ??? Bauchi inioranti

Daniel Indipendente
Semplicemente ridicolo

Alberto Pacciani ..
Dio stramaledica garibaldi..!!!

Nicola Moras
Loris Palmerini.


Giovanni Pasquini
FALLITALIA
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
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