Legittima difesa umana e cristiana

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » ven set 22, 2017 6:56 am

Ingiustizie italiche

Stranieri fanno pipì in negozio. Li denuncia ma rischia la galera
Claudio Cartaldo - Gio, 21/09/2017

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ ... 44355.html

Accusato di minacce contro i due stranieri che gli stavano sporcando il negozio. Ora rischia nove mesi di carcere

Nove mesi di carcere. È questa la condanna richiesta dal pm Sandra Rossi per un uomo che aveva denunciato due stranieri intenti a fare la pipì nel suo negozio e che ora si ritrova alla sbarra.

Sembra assurdo, ma è così. Proviamo a fare un passo indietro. Era il 2014 quando Fabio Savi, titolare della Savicolor di via Cavour a Belluno vede due immigrati, Tejlor Krisafi e Gentian Gashi, fare i loro bisogni nel suo negozio. Ovviamente Savi denunciò gli avventori, ma il reato - depenalizzato - non portò ad alcuna conseguenza seria. In Tribunale però denunce e inchieste si sono col tempo incrociate.

I due stranieri, infatti, hanno denunciato l'imprenditore perché li avrebbe minacciato con un taglierino con una lama di 10 centimetri. L'avvocato di Savi, Monica Barzon, e il collega Mauro Gasperin, hanno provato a far notare al giudice che di quel taglierino la polizia non ha trovato traccia. Il pm comunque ha chiesto nove mesi di carcere per l'mprenditore, che forse dovrà pure pagare 5mila euro a Tejlor Krisafi (avvocato Alessandro Schillaci), perché nella concitazione del momento avrebbe dato un calcio all'auto dei due immigrati dalla pipì facile.

Non solo. Come ricostruirsce il Gazzettino, in un incredibile intreccio di accuse e difese, ieri si è svolto anche il processo in cui Savi chiedeva 5mila euro di risarcimento all'altro straniero, Gentian Gashi (avvocato Mariangela Sommacal), il quale avrebbe minacciato Savi con la frase: "Do fuoco a te e al tuo negozio" (per lui il pm ha chiesto solo 3 mesi di carcere).
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » sab nov 04, 2017 8:52 pm

Padova, sparò al ladro che gli stava rubando l'auto: il pm chiede 5 anni

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/c ... 43976.html

Condanna a cinque anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio: è questa la richiesta fatta dal pm Emma Ferrero per Walter Onichini, macellaio di Legnaro che sparò a un ladro albanese, ferendolo. In caso di condanna il risarcimento chiesto dall'albanese ferito è di 324mila euro. «Onichini ha sparato perché temeva che i ladri avessero rapito il figlioletto», ha spiegato l'avvocato dell'indagato, Ernesto De Toni.

Nel luglio 2013 Onichini sparò e ferì alcuni malviventi che stavano cerando di rubargli l'auto sotto casa. Elson Ndrecam, albanese di 24 anni, rimase ferito, venne caricato da Onichini in auto e lasciato in un campo. La vittima si costituì in seguito come parte civile nel processo.

Gino Quarelo
Ha fatto bene a sparare! I beni materiali o cose vanno considerati come parte integrante della persona e difendere la persona dalla violenza dei ladri che la stanno derubando, anche adoperando una violenza reattiva è un pieno diritto umano e va considerato come piena legittima difesa. L'attacco o aggressione furtiva ai beni di proprietà va considerato come violenza fisica e morale alla persona.
Se non vi fosse questo diritto di usare la violenza per difendere i propri beni dall'aggressione furtiva o ladresca, chiunque potrebbe entrare nella casa di un altro e stabilirvisi e nessuno potrebbe cacciarlo, allo stesso modo chiunque potrebbe impossessarsi dei beni altrui senza che nessuno possa impedirglielo.
Qualsiasi forma di resistenza fisica che impegni una persona per impedire al ladro di appropriarsi dei beni altrui trasforma la violenza alle cose in violenza alla persona, il furto in rapina e legittima la difesa violenta;
anche rincorrere un ladro che abbia con sè la refurtiva, per recuperarla legittima l'uso della violenza; come pure l'arresto del ladro la legittima anche se non più in possesso della refurtiva ...
Il ladro va sempre ritenuto come armato in quanto il suo corpo stesso va considerato come un'arma: il corpo può uccidere e ferire con pugni, schiaffi, calci, spintoni, stringimenti, schiacciamenti e altro.
Il ladro che scappa dopo aver tentato di rubare pur senza essersi impossessato di un bene, laddove e qualora abbia violato il domicilio, la proprietà, danneggiato le cose, minacciando o spaventando le persone merita l'arresto e il danneggiato o vittima ha tutto il diritto di arrestarlo e il ladro che resista all'arresto scappando può essere bloccato anche usando la violenza che può arrivare sino all'uccisione del ladro.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » dom nov 05, 2017 9:10 am

???

Occupare una casa altrui: quando non è reato

https://www.laleggepertutti.it/159211_o ... on-e-reato

Occupazione abusiva di immobile: assoluzione se inevitabile e necessaria; come tutelarsi per sfrattare un abusivo.

Se, approfittando di una tua momentanea assenza, una persona entra in casa tua, si barrica e non vuole più uscire, l’occupazione abusiva dell’immobile è punita con il codice penale. Ma non sempre. Ci sono dei casi in cui il responsabile non solo la fa franca e viene assolto, ma diventa peraltro assai lungo e difficoltoso mandarlo via. Possibile? Sì, se l’abusivo si trova in condizioni di necessità e di pericolo. A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Genova [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo quando occupare una casa altrui non è reato.

Se hai letto la nostra guida Se un abusivo occupa casa mentre sono fuori ti sarai fatto un’idea di quali cavilli burocratici e di quali tempi tecnici siano necessari per “sfrattare” chi si impossessa della tua casa mentre non sei presente. Se anche ti dovessi far assalire dalla voglia di mandarlo via a forza, usando le “cattive maniere”, anche tu commetteresti un reato, quello di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Dunque non c’è altra soluzione: per mandare via di casa un abusivo devi rispettare le procedure previste dalla legge.

Alla luce di ciò, non resta che valersi dei mezzi più forti e dissuasivi per poter liberarsi di chi occupa una casa altrui: la “denuncia penale”. Sporgere la querela da un lato esonera il proprietario dall’iniziativa di portare avanti un processo, con tutti i costi che esso comporta (a farlo sarà infatti la Procura della Repubblica), e dall’altro il rischio dell’intervento della pubblica autorità costituisce un ulteriore stimolo, per l’abusivo, per lasciare l’appartamento.

Leggi anche Occupazione abusiva di case e appartamenti: come difendersi.

Ma, come abbiamo detto in apertura, non sempre occupare una casa altrui è reato. Ci sono dei casi in cui il responsabile viene assolto perché «in stato di necessità». È chiaro che, in questi casi, il proprietario mantiene sempre il suo diritto di rientrare nel possesso dell’immobile, ma per farlo dovrà accontentarsi della sola procedura civile (descritta in Se qualcuno occupa abusivamente la casa), non potendo invece procedere a sporgere denuncia alle autorità. Insomma una difesa smorzata che non consente, certo, una tutela integrale del diritto di proprietà.

Ma vediamo, più nel dettaglio, secondo la sentenza in commento, quando occupare una casa altrui non è reato.

Il codice penale [2] stabilisce che non può essere punito per il reato commesso chi agisce in «stato di necessità», ossia perché costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa norma si può applicare anche nel caso di occupazione della casa altrui che, di norma, è un reato [3]. In molti tribunali ci hanno provato, anche se la Cassazione è particolarmente rigida nel richiedere la prova dello stato di necessità. Tale causa di giustificazione (così è chiamato lo stato di necessità) non può consistere nella semplice assenza di un domicilio e nell’assenza di un reddito per procurarselo. E ciò perché lo stato di necessità è qualcosa di improvviso, urgente e, come tale, transitorio. Invece l’assenza di un tetto è una situazione potenzialmente prolungabile a lungo e, addirittura, per tutta la vita. Ne conseguirebbe che sarebbe lecito espropriare la proprietà privata per tutti coloro che non hanno disponibilità economica. E così non può evidentemente essere.

Secondo però la sentenza del tribunale di Genova nel concetto di «danno grave alla persona», idoneo a far scattare lo stato di necessità e quindi l’assoluzione del colpevole che ha occupato la casa altrui, rientra anche la situazione di emergenza abitativa. Il diritto all’abitazione – rimarcano i giudici liguri – fa parte dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione.

Resta comunque da dimostrare l’assoluta necessità dell’occupazione abusiva e l’inevitabilità del pericolo che, in caso contrario, deriverebbe per l’occupante e l’urgenza di porre rimedio al suddetto pericolo. Solo in tal caso, infatti, è giustificabile la compressione del diritto dei terzi proprietari. Si pensi a un senza tetto che, in una situazione di gravissima malattia fisica, entri dentro un edificio per ripararsi da una nevicata fuori dalla norma.

Dunque, la semplice occupazione abusiva dell’immobile continua ad essere reato e il proprietario può difendersi sia con i rimedi civili (causa di occupazione senza titolo ed esecuzione forzata dell’obbligo di sgombero), sia con la querela, dando vita al procedimento penale. Tuttavia, se l’occupazione abusiva è avvenuta per evitare un danno grave alla persona tale condotta può essere scriminata.
note

[1] Trib. Genova, sent. n. 301/17 del 23.01.2017.

[2] Art. 54 cod. pen.

Tribunale di Genova – Sezione I penale – Sentenza 23 gennaio 2017 n. 301

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE PRIMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dr.ssa LOREDANA LUCCHINI

in data 23/01/2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

con contestuale motivazione

nei confronti di:

BU.GI., nato (…), residente in Genova, Via (…), elettivamente domiciliata presso il difensore di ufficio dall’Avv. Mo.Ma. del foro di Genova

ASSENTE IMPUTATA

art. 633 – 639 bis c.p., perché invadeva abusivamente l’alloggio pubblico sito in Genova alla Via (…), con la finalità di occuparlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso il 9 giugno 2016 e regolarmente notificato, il PM presso il Tribunale di Genova conveniva in giudizio ex art. 550 c.p.p. dinanzi al medesimo Tribunale in composizione monocratica BU.GI. per ivi rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

All’udienza – filtro del 14 novembre 2016 l’imputato – che ha dichiarato domicilio nel corso del procedimento – non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento ed era pertanto dichiarato assente ex art. 420 bis c.p.p.

All’odierna udienza dopo l’ammissione delle prove orali e documentali richieste, era sentito, in qualità di testimoni, l’appartenente alla Polizia Municipale Fr.La. Esaurita la discussione, il PM e il Difensore dell’imputato formulavano le conclusioni come riportate in rubrica.

All’esito è stata data lettura della sentenza con redazione immediata dei motivi ex art. 544 comma 1 c.p.p.

L’odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato ex artt. 633 – 639 bis c.p. meglio descritto nel capo di imputazione commesso in Genova in epoca anteriore e prossima al 23 gennaio 2015.

Dall’esame del teste escusso risulta che l’appartamento meglio indicato nel DCG era stato occupato senza averne titolo dall’odierno imputato compiutamente identificato mediante carta di identità da personale della Polizia Municipale che aveva fatto accesso in loco in data 23 gennaio 2015 su segnalazione dell’ufficio che gestisce gli alloggi di edilizia pubblica, che avevano bussato, che l’imputato odierno aveva aperto loro la porta, che l’alloggio era completamente arredato e in buone condizioni, che tale alloggio risultava all’ufficio sopra indicato essere libero e “non assegnato” ad alcuno, che l’imputato non aveva esibito alcun documento che legittimasse la sua presenza all’interno dell’alloggio. DIRITTO

L’imputato è stato compiutamente identificato per cui è certa la sua identità ex art. 66 c.p.p.

Sulla base di quanto precede e in assenza di ogni giustificazione in merito da parte dell’imputato che ha scelto di non presenziare al processo risulta pacificamente provato il fatto in contestazione pienamente sussistente in tutte le sue componenti soggettive e oggettive. Ed invero egli ha occupato con coscienza a volontà un alloggio di proprietà dell’ARTE sito in Genova via (…) senza averne alcun titolo abilitativo fatto che integra il reato di cui agli artt. 633 – 639 bis c.p.

Ed invero la norma de quo intende tutelare per l’imprescindibile esigenza di tutelare disordini sociali l’interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare e particolarmente il diritto di godimento che spetta al proprietario, al possessore o a chi abbia l’esclusività dell’uso garantita dalla legge contro quelle forme di introduzione nel “fondo altrui” che sostanziano un’intensa aggressione del bene tutelato.

La Cassazione ha precisato che per la sussistenza del reato non sia necessaria che si sia in presenza di un fatto di particolare gravità perché la parola “invasione” non va assunta nel suo significato etimologico che richiama l’idea della violenza fisica o della forza soverchiarne del numero di persone ma sta ad indicare l’accesso o la penetrazione arbitraria nell’immobile altrui compiuto per immettersi nel possesso dello stesso o per trarne un qualunque profitto.

Non può essere applicata ai caso in esame l’esimente di cui all’art. 54 c.p. e che pertanto il fatto ascritto all’imputato sia scriminato per lo stato di necessità.

Si rileva che è particolarmente controversa in dottrina e in giurisprudenza l’applicazione dell’art. 54 c.p. al reato di invasione arbitrari di edifici con riguardo a quelli di edilizia pubblica onero si possa o meno applicare l’art. 54 c.p. nell’ipotesi in cui il soggetto abbia posto in essere il fatto tipico – consistente nell’invasione arbitraria di immobili dell’edilizia pubblica in stato di bisogno economico e abitativo. Si riscontrano in merito diverse posizioni.

A fronte di un indirizzo molto rigoroso della giurisprudenza di legittimità che nega, in linea di principio, che la necessità economica e in specie abitativa possa trovare considerazione nell’ambito della scriminante di cui all’art. 54 c.p. (vedi Cass. 9 aprile 1990, in Riv. Pen. 1991,167; Cass. 3 giungo 1987, in Riv. Pen., 1988, 243) si registrano alcune sentenze più recenti che pur ammettendo in linea di principio che la mancanza di un alloggio dignitoso possa fondare una situazione di “pericolo di danno grave alla persona” richiedono poi un accertamento particolarmente rigoroso dei requisiti “dell’attualità” e “dell’inevitabilità” del pericolo (vedi ex plurimi,r Cass. Pen. Sez. III 2 dicembre 1997, RV 209047).

In particolare la Cassazione con sentenza n. 239447 del 2008 ha precisato che “ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità nel concetto di danno grave alla persona rientrano non solo lesioni della vita e dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera di diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione tra le quali rientra il diritto all’abitazione: l’operatività dell’esimente presuppone peraltro gli ulteriori elementi costitutivi dell’assoluta necessità della condotta e dell’inevitabilità del pericolo.

Ne consegue che tale concetto estensivo di danno grave alla persona comporta la necessità di una più attenta e penetrante indagine diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa – necessità e evitabilità – non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate (Cass. Sez. 07/237305).

Applicando i principi sopra illustrati al caso in esame si evidenza che l’istruttoria dibattimentale non è emerso in alcun modo che quando l’imputato si è introdotto nell’immobile de quo egli dovesse salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona né che tale ipotizzato pericolo fosse non altrimenti evitabile.

Non vi sono alla stato degli atti elementi per concedere all’imputato le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.p.

Tenuto conto della complessiva modestia del fatto pare opportuno comminare la sola pena pecuniaria.

Valutati gli elementi di cui all’art. 133 c.p. ed, in particolare, la ridotta gravità del fatto e la minima capacità a delinquere dell’imputato (incensurato), si stima equa per BU.GI. in ordine al reato ex artt. 633 – 639 bis c.p. a lui ascritto nel DCG la pena di 400,00 Euro di multa.

Essendo stata inflitta una pena pecuniaria di non ingente importo non pare conveniente per l’imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena tv art. 163 c.p. Si concede invece il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p.

All’affermazione della responsabilità segue infine la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara BU.GI. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e lo condanna alla pena di 400,00 Euro di multa oltre ai pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 175 c.p. concede all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2017.
Acquista un abbonamento annuale a tutte le sentenze di merito. Clicca qui
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » lun nov 06, 2017 9:04 pm

Francia: Entra in vigore la nuova legge antiterrorismo
Soeren Kern
06/11/2017

https://it.gatestoneinstitute.org/11308 ... terrorismo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promulgato una nuova legge antiterrorismo che conferisce ampi poteri ai prefetti, alla polizia e alle forze di sicurezza – senza la preventiva autorizzazione di un giudice – di perquisire abitazioni, stabilire le modalità di attuazione degli arresti domiciliari e chiudere i luoghi di culto. Le misure autorizzano inoltre la polizia a eseguire controlli d'identità alle frontiere francesi.

La nuova legge, approvata dal Senato il 18 ottobre, rende permanenti molte delle misure eccezionali previste dallo stato di emergenza, che era stato introdotto dopo gli attacchi jihadisti compiuti a Parigi nel novembre 2015 e prorogato fino al primo novembre scorso.

Durante la cerimonia della firma, avvenuta all'Eliseo il 30 ottobre in diretta televisiva, Macron ha detto che il testo offre un giusto equilibrio fra la sicurezza e il rispetto delle libertà individuali. Secondo i fautori della linea dura, le nuove norme non sono sufficienti, mentre le organizzazioni per i diritti umani lamentano il fatto che esse lasceranno la Francia in uno stato di emergenza permanente.

La nuova legge, che "rafforza la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo, consta di sette parti principali:

Perimetri di protezione (o Zone di sicurezza). La nuova normativa conferisce ai prefetti, i rappresentanti del governo centrale in ogni dipartimento o regione, il potere di istituire dei perimetri di protezione attorno ad aree pubbliche e a eventi sportivi e culturali, compresi i concerti, che sono considerati a rischio di terrorismo. La legge autorizza la polizia a procedere alla perquisizione di persone o veicoli che tentano di accedere a queste aree o eventi. A chiunque rifiuti di sottoporsi a tali perquisizioni sarà vietato l'accesso.

Chiusura dei luoghi di culto. La nuova legge autorizza i prefetti a decidere autonomamente la chiusura delle moschee o di altri luoghi di culto per un periodo massimo di sei mesi se si ritiene che i predicatori esprimano "idee o teorie" che "incitano alla violenza, all'odio o alla discriminazione, provocano degli atti di terrorismo o ne fanno apologia". Le violazioni sono punibili con sei mesi di reclusione in carcere e un'ammenda di 7.500 euro. Gli oppositori della normativa sostengono che le "idee" e le "teorie" sono soggettive e pertanto si prestano ad abusi.

Arresti domiciliari. La nuova normativa autorizza il ministro dell'Interno a confinare i sospetti islamisti, anche coloro che non sono accusati di un reato specifico, nella città o nel paese dove hanno il loro domicilio. Ogni persona nei cui confronti "sussistono seri motivi di ritenere che la sua condotta costituisce una minaccia particolarmente grave per la sicurezza e l'ordine pubblico", può essere messa agli arresti domiciliari – senza la previa autorizzazione di un giudice – per una durata di tre mesi, rinnovabili di altri tre, fino a un massimo di un anno. Le persone soggette a tale confinamento saranno tenute a recarsi una volta al giorno alla locale stazione di polizia. In alternativa, possono essere sottoposte a misure di sorveglianza elettronica. Il ministro dell'Interno può inoltre vietare alle persone di avere contatti diretti o meno con determinati soggetti, specificatamente indicati, che si ritiene rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico. Le violazioni di tali misure sono punibili con una pena detentiva della durata di tre anni e un'ammenda di 45 mila euro.

Perquisizioni e sequestri. La nuova legge autorizza i prefetti a chiedere a un giudice un mandato per perquisire la casa di chiunque sia sospettato di costituire una minaccia alla sicurezza pubblica. La persona sottoposta a perquisizione può essere trattenuta per non più di quattro ore se lui o lei rappresenta "una minaccia particolarmente grave per la sicurezza e l'ordine pubblico" e ha "contatti abituali con persone o organizzazioni con finalità di terrorismo" oppure appoggia o aderisce a idee che incitano a tali atti. La normativa autorizza inoltre la polizia a sequestrare i documenti, gli oggetti o i dati elettronici rinvenuti nel luogo della perquisizione.

Dipendenti pubblici radicalizzati. Un dipendente pubblico che lavora in settori connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa può essere trasferito o addirittura licenziato dal servizio pubblico se le sue convinzioni sono considerate "incompatibili con l'esercizio delle sue funzioni". Anche i militari possono essere congedati per motivi simili.

Monitoraggio dei dati informatici e raccolta dei dati. La nuova legge autorizza il ministro dell'Interno, il ministro della Difesa e il ministro dei Trasporti a controllare le comunicazioni telefoniche e i messaggi di posta elettronica delle persone sospettate "per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati terroristici e gravi". La normativa consente inoltre ai servizi di sicurezza di accedere alle informazioni di viaggio, comprese quelle fornite dalle agenzie di viaggio e quelle riguardanti i passeggeri delle linee aeree e marittime. Da questo trattamento automatizzato dei dati sono esclusi i dati a carattere personale suscettibili di rivelare l'origine razziale o etnica di una persona, le sue convinzioni religiose o filosofiche, le sue opinioni politiche, la sua adesione a un sindacato, o i dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale dell'interessato.

Controlli alle frontiere. La nuova normativa autorizza la polizia a effettuare controlli d'identità in più di 118 zone frontaliere e 373 aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché nelle aree circostanti fino a un raggio massimo di 20 chilometri. Secondo Le Monde, questo riguarda il 28,6 per cento del territorio francese e il 67 per cento della popolazione francese. I detrattori sostengono che tale disposizione riguarderebbe molti dei quartieri periferici con un'alta densità di popolazione musulmana e potrebbe comportare una vessazione delle minoranze etniche.

Macron ha ribadito che la nuova legge consentirà alle autorità di combattere il terrorismo "senza abbandonare i nostri valori e principi" e sancirà "il pieno e permanente rispetto per l'ordine costituzionale e per le tradizioni di libertà della Francia". Il presidente ha inoltre promesso di rivedere la normativa entro due anni e apportare le modifiche ritenute necessarie.

Foto: Poliziotti pattugliano gli Champs-Élysées a Parigi dopo l'attacco terroristico del 21 aprile 2017, in cui un agente è rimasto ucciso e un altro ferito. (Foto di Jeff J Mitchell/Getty Images)

Marine Le Pen, la leader del Front National, il partito anti-immigrati, ha criticato la legge perché molto carente:

"Questa legge è una truffa, è un sotto-stato di emergenza, non voteremo questo testo deleterio. Sarà ancora meno efficace dello stato di emergenza perché è meno applicabile. Questo testo non disciplina la specifica dimensione islamica del terrorismo né l'ideologia islamista che ci ha dichiarato guerra".

Invece, i gruppi impegnati nella difesa dei diritti civili si lamentano della "normalizzazione dei poteri d'emergenza". Human Rights Watch ha scritto:

"La legge recepisce le misure d'emergenza – perquisizioni intrusive, arresti domiciliari, chiusura del luoghi di culto – che hanno dato luogo ad abusi dal 2015, per trasformarle in pratiche penali e amministrative ordinarie. E lo fa indebolendo il controllo della magistratura e la sua capacità di impedire l'uso abusivo dei nuovi poteri antiterrorismo da parte dei prefetti, i rappresentanti debitamente designati in ogni regione dal ministro dell'Interno".

Amnesty International ha ribadito queste preoccupazioni:

"Anziché ristabilire le libertà e le libertà civili, la legislazione rischia di fare l'esatto contrario integrando una serie di misure repressive nel diritto comune".

La nuova normativa ha incontrato poca resistenza da parte dell'opinione pubblica. Da un sondaggio del 26 settembre scorso condotto da Le Figaro è emerso che il 57 per cento degli intervistati è favorevole alla legge; secondo il 62 per cento, la misura violerebbe le libertà civili; e per l'85 per cento essa contribuirebbe a migliorare la loro sicurezza.

Più di 230 persone sono rimaste uccise negli attentati jihadisti compiuti in Francia dal gennaio 2015, quando i radicali islamici attaccarono la sede della rivista satirica Charlie Hebdo, nel centro di Parigi.

Le vittime più recenti sono due ragazze accoltellate a morte il primo ottobre scorso, nella stazione ferroviaria centrale di Marsiglia, da un immigrato illegale tunisino. L'uomo, identificato come Ahmed A., aveva usato sette identità diverse e commesso una lunga serie piccoli reati comuni. Era stato arrestato qualche giorno prima dell'attacco per un furto in un negozio, ma poi rilasciato per mancanza di prove. Non è ancora chiaro perché non sia stato mai espulso dal paese.

La polizia francese e i servizi di intelligence sorvegliano circa 15 mila jihadisti che vivono nel paese, secondo quanto riportato il 9 ottobre scorso da Le Journal du Dimanche. Di questi, circa quattromila sono "in cima alla lista" e ad alto rischio di compiere attacchi.

Secondo quanto rivelato il 26 ottobre dal quotidiano Le Figaro, dei 19 mila jihadisti francesi che combattono con lo Stato islamico, almeno un quinto ha ricevuto fino a 500 mila euro di benefit sociali dallo Stato francese.

Soeren Kern è senior fellow al Gatestone Institute di New York.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » mar dic 12, 2017 4:56 am

Vaprio d'Adda, ladro ucciso: archiviata l'accusa di omicidio per il pensionato che sparò
11 dicembre 2017

http://www.rainews.it/dl/rainews/artico ... 26b36.html

Il gip di Milano Teresa De Pascale, come chiesto dalla Procura, ha archiviato l'inchiesta che era stata aperta per omicidio volontario a carico di Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d'Adda, nel Milanese, che nell'ottobre del 2015 sparò e uccise un ladro albanese che era entrato nella sua abitazione. A opporsi alla richiesta di archiviazione, formulata dai pm a fine maggio 2016 evidenziando la "legittima difesa", erano stati i familiari del giovane albanese chiedendo al gip nuovi approfondimenti.

Il racconto del pensionato

Sicignano aveva spiegato agli inquirenti di aver sparato con il suo revolver Colt calibro 38 special, detenuto legalmente, al 22enne albanese Gjergi Gjonj all'interno dell'abitazione. Sempre secondo il suo racconto, si è spaventato perché si è trovato davanti l'uomo con in mano una torcia elettrica, che avrebbe scambiato per un'arma. E ha esploso il colpo da una distanza ravvicinata.

I dubbi
Dai primi accertamenti era emerso però che il pensionato poteva aver sparato quando il ladro si trovava ancora sulle scale esterne, dove era stato trovato il cadavere, anche perché il proiettile aveva seguito una traiettoria dall'alto verso il basso. Sull'ogiva trovata nella cucina (l'unico proiettile rinvenuto finora nella casa di Vaprio d'Adda e nei dintorni) i carabinieri del Ris di Parma attraverso gli esami biologici avevano riscontrato tracce del sangue del giovane albanese. Mentre il medico legale, consulente del pm, aveva accertato che la dinamica poteva essere compatibile con la versione fornita da Sicignano, che nel frattempo aveva annunciato la sua candidatura con Forza Italia alle elezioni Comunali a Milano. Il proiettile ha sfiorato infatti il cuore del 22enne, nella zona dei grossi vasi, attraversando il corpo. Per questo il giovane poteva essere rimasto in vita per una manciata di secondi, necessari per uscire dalla cucina e, attraverso un percorso tortuoso, raggiungere le scale esterne, dove era stato trovato il cadavere, forse aiutato dai complici che poi sono fuggiti.



Uccise ladro, il giudice che ha archiviato l'inchiesta: "Restituire la pistola al pensionato"
Francesco Sicignano
Nel provvedimento si legge che Sicignano, per legittima difesa, ha reagito "nell'unico modo possibile in quel momento" in una "frazione di pochi secondi"
12 dicembre 2017

http://milano.repubblica.it/cronaca/201 ... /?ref=fbpr

A Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d'Adda, nel Milanese, che nell'ottobre del 2015 sparò e uccise un ladro albanese e la cui posizione di indagato per omicidio volontario è stata archiviata, deve essere restituita la pistola con cui esplose i colpi.
Lo ha stabilito il gip di Milano Teresa De Pascale nel suo provvedimento nel quale chiarisce che il pensionato per legittima difesa ha reagito "nell'unico modo, in quel momento, possibile" in una "frazione di pochi secondi".
Nel provvedimento il gip, che ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dai pm Alberto Nobili e Antonio Pastore, dispone, infatti, il "dissequestro e la restituzione" della "pistola Revolver" e dei proiettili, ad esclusione di quelli "esplosi che devono essere confiscati e distrutti", e trasmette gli atti all'autorità amministrativa competente perché verifichi che Sicignano abbia ancora i requisiti "per la regolare detenzione delle armi e munizioni".

Nell'atto, il gip conferma quanto avevano evidenziato le complesse indagini della procura, ossia che Sicignano sparò al ladro quando era già entrato nell'abitazione e si trovava in cucina. Il giudice mette in luce che il ventiduenne Gjergi Gjonj, che non era armato, si avvicinò al pensionato e con "tale azione" in un "contesto" di "intrusione domiciliare notturna" ha "sicuramente e indubbiamente fatto sorgere" nel 67enne "il concreto timore di un'imminente aggressione", considerato anche che le "urla di Sicignano non hanno avuto alcun effetto deterrente sull'azione del Gjonj che ha continuato ad avvicinarsi".

Per questo motivo il pensionato, spiega il gip, è stato indotto "a reagire, nella frazione di pochi secondi, nell'unico modo, in quel momento, possibile, stante l'inattuabilità di un'altra condotta meno lesiva o alternativa, tenuto conto della irrealizzabilità di una fuga". La reazione di Sicignano, precisa il gip, non è stata "messa in atto come difesa anticipata e preventiva", ma è stata giustificata da un "concreto pericolo d'aggressione".

Nelle prime battute dell'indagine, gli stessi pm avevano ipotizzato che il pensionato (dopo l'accaduto fu anche candidato consigliere comunale a Milano per Forza Italia, poi non eletto), quella sera avesse sparato quando il ladro non era ancora entrato nella casa, ma si trovava ancora sulle scale esterne. Il medico legale nominato dai pm, però, accertò che la dinamica della morte poteva essere compatibile con la versione di Sicignano, che aveva sempre detto di aver sparato in casa per difendersi. Alla richiesta di archiviazione si era opposto l'avvocato Teodor Nasi, legale dei familiari dell'albanese, chiedendo nuove indagini malgrado "il pubblico ministero abbia affrontato l'indagine senza preconcetto alcuno, verificando di volta in volta quella che appariva essere, allo stato del progresso dell'indagine stessa, l'ipotesi all'apparenza più probabile".
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » mar dic 12, 2017 5:04 am

Case occupate, c'è la sentenza: "Lo Stato sgomberi o risarcisca"
Sergio Rame - Lun, 11/12/2017

http://www.ilgiornale.it/news/politica/ ... 72643.html

I giudici di Roma condannano il Viminale: "Ha l'obbligo giuridico di impedire le occupazioni". Esulta Confedilizia: "Ora intervenga la politica"

Arriva una sentenza che prova a mettere la parola fine alle occupazioni.

Lo fa obbligando lo Stato a far rispettare la legge sgomberando i palazzi occupati. Se non lo fa, sarà chiamato a risponderne in prima persona risarcendo economicamente i proprietari. A deciderlo, come raccontato oggi da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, sono stati i giudici del Tribunale civile di Roma che hanno condannato il Viminale a sborsare oltre 260mila euro mensili a una società proprietaria di uno stabile nella Capitale che non può essere usato perché, dal 6 aprile del 2013, ben 350 persone lo hanno occupato abusivamente.

La sentenza risale allo scorso 9 novembre. E in Confedilizia già guardano a questa decisione come un precedente importante per far rispettare la legge laddove non viene fatto. "Ora - commenta al Corriere della Sera il presidente dell'associazione, Giorgio Spaziani Testa - la politica deve intervenire". I giudici romani hanno, infatti, riconosciuto ai proprietari il rimborso dei danni subiti "a partire dal momento in cui la magistratura aveva ordinato il sequestro preventivo che però non è stato eseguito". Non solo. Il ministero dell'Interno dovrà andare avanti a pagare "fino a che lo stabile non sarà completamente libero".

Nella sentenza il Tribunale civile della Capitale pone l'accento sulla necessità di "tutelare giuridicamente la pretesa dell'individuo proprietario dell'immobile a non essere ulteriormente pregiudicato dalla commissione del reato". "Le forze di polizia - si legge ancora - divengono vincolate, nell'attività di tutela dell' ordine pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle leggi, e in particolare nella tutela della legalità, a intervenire nell' interesse del singolo". Per i giudici romani spetta, dunque, al Viminale "l'obbligo giuridico di impedire" le occupazione e, soprattutto, di "adottare in un lasso di tempo favorevole le misure necessarie per porre ad essa fine".
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » lun dic 18, 2017 8:48 pm

Padova, sparò al ladro e lo lasciò sanguinante per strada: macellaio condannato a 4 anni e 11 mesi
Luisiana Gaita
18 dicembre 2017

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/1 ... si/4047195

Il tribunale ha anche stabilito una provvisionale di 24.500 euro che Walter Onichini dovrà versare al 24enne albanese che si era introdotto nella sua proprietà per rubargli la macchina. Dopo gli spari, il macellaio aveva lasciato l'uomo a terra in un campo. Solo il mattino dopo fu ritrovato da un passante e, una volta curato, subì l'asportazione della milza

Oltre alla pena anche un anticipo di risarcimento al ladro che si era introdotto nella sua proprietà per rubargli l’auto. Walter Onichini, macellaio di Legnaro, per la legge è andato oltre la legittima difesa. L’uomo è stato condannato a 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio volontario: nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2013, quando si accorse del tentativo di furto nei pressi della sua villetta sparò a un giovane albanese, ferendolo e poi abbandonandolo sanguinante in un campo. Il tribunale di Padova ha anche stabilito una provvisionale di 24.500 euro che l’imputato dovrà versare all’uomo. Dopo la pronuncia della sentenza, in aula molti presenti hanno protestato contro magistrati e contro la politica, gridando ‘vergogna’. Una reazione che descrive il clima esasperato che si respira in tutto il Paese e che sembra rispondere direttamente a una sentenza pronunciata a pochi giorni dal patteggiamento di Giuseppe Chiarini, 40enne di Calcinatello (Brescia) che nel gennaio 2016 esplose alcuni colpi di fucile e ferì un 20enne romeno che aveva appena fatto saltare un bancomat. Il 5 dicembre scorso Chiarini ha patteggiato una pena per tentato omicidio di quattro mesi più alta rispetto a quella del ladro. Anche la politica, del resto, ci mette del suo, con le dichiarazioni del senatore della Lega Roberto Calderoli: “Io tra Abele e Caino sono sempre dalla parte del primo e mai del secondo”. Solo che in quel caso, testi alla mano, fu Abele a ferire e abbandonare il fratello. La verità è che tra cronaca, sentenze, norme e riforme è sempre più difficile orientarsi.

LA SENTENZA DI PADOVA – Nel luglio 2013 Onichini sparò a un gruppo di ladri che era appena entrato nel suo giardino, ferendo Nelson Ndreaca, 24 anni. Lo caricò in auto e lo lasciò in un campo a più di un chilometro di distanza, dove venne ritrovato solo all’alba da un passante. Dopo quella notte al giovane è stata asportata la milza. Il macellaio ha sempre dichiarato di aver aggredito il ragazzo perché convinto che il gruppo avesse rapito il figlio di 20 mesi. Il pm Emma Ferrero aveva chiesto una condanna a cinque anni e due mesi di reclusione. Ndreaca, che è stato poi condannato a sua volta per quel furto a oltre tre anni ed è tuttora ricercato, si è costituito parte civile nel processo. E ora Onichini dovrà pagare, oltre alla provvisionale, anche le spese di patrocinio e le spese legali per un totale di altri 10mila euro. E questo in attesa che si decida, in sede civile, sul risarcimento di 324mila euro chiesto dall’albanese al macellaio.

LA PROTESTA E IL CLIMA – Al momento della pronuncia della sentenza, accanto a Onichini c’erano anche la moglie e una cinquantina di indipendentisti veneti. Altri erano fuori dal tribunale, dove hanno protestato con striscioni contro la sentenza e la richiesta di risarcimento dell’albanese. Il macellaio ha ribadito di aver agito per difendere il figlio e ha annunciato che ricorrerà in Appello. A sostenerlo anche il vice presidente del Senato Roberto Calderoli: “Un commerciante padovano condannato a quattro anni e undici mesi per aver sparato ad un ladro introdottosi nella sua villa? Io tra chi difende la propria casa e la propria famiglia – ha dichiarato – e chi invece la aggredisce sto sempre dalla parte del primo mai del secondo”. I giudici, però, non hanno avuto dubbi: quanto accaduto all’albanese, pur tenendo conto delle sue responsabilità, va oltre la legittima difesa.

I PRECEDENTI – Solo pochi giorni fa aveva fatto molto discutere il patteggiamento di Giuseppe Chiarini che la sera del 29 gennaio 2016, dal balcone di casa, esplose alcuni colpi di fucili e ferì il 20enne romeno Cristian Filimon, che aveva appena fatto saltare un bancomat con altri complici e stava caricando una cassaforte su un furgone. Chiarini ha patteggiato una pena di quattro mesi più alta rispetto allo stesso malvivente per tentato omicidio . “Purtroppo questa è l’Italia” aveva commentato lo stesso Chiarini, al quale ancora Roberto Calderoli non aveva fatto mancare il suo appoggio: “Così si fa passare un messaggio negativo, quasi un invito ai delinquenti a venire qui a rapinare, tanto qui si rischia pochissimo”. Tutt’altro epilogo, invece, per Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d’Adda (Milano) che nell’ottobre del 2015 sparò ed uccise Gjergj Gjoni, 22 anni, che era entrato nella sua abitazione. Come chiesto dalla Procura, il gip di Milano Teresa De Pascale ha archiviato l’inchiesta per omicidio volontario.


https://www.facebook.com/quellocheitgno ... 6287633842

https://www.facebook.com/presidiopadern ... 1766089029


Banditi in casa, lui spara: «Reazione spropositata, voleva colpirli» Sentenza d'appello
di Nicola Munaro
Sabato 31 Marzo 2018

https://www.ilgazzettino.it/nordest/pad ... 39917.html

PADOVA - Walter Onichini «non ha sparato per spaventare, ma per colpire e fermare il ladro: una reazione non necessaria, assolutamente evitabile e sproporzionata».
Sono queste le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna del macellaio padovano a quasi 4 anni: il 22 luglio del 2013 scoprì due ladri in giardino e dopo aver imbracciato un fucile a pompa sparò due colpi verso di loro. «Non è una legittima difesa perché non c’era pericolo».

La replica dell’interessato: «Incredibile, i giudici hanno creduto più ai ladri che a me».
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » mer gen 31, 2018 8:14 am

Poliziotto spara contro ladro d'auto, il 15 dicembre 2013 nell' area servizio Tamoil in corso Unione Sovietica e il Rom è rimasto invalido
Davide Petrizzelli

http://www.torinotoday.it/cronaca/conda ... ladro.html

Ridotta di tre mesi, dai nove del verdetto di primo grado a sei, la pena per il poliziotto oggi 44enne che la sera del 15 dicembre 2013 sparò a un ladro d'auto mentre si trovava nel distributore Tamoil di corso Unione Sovietica 654.

Il malvivente, Megaiver Sulejmanovic, un rom che oggi ha 26 anni, era al volante di una Fiat Uno rubata e da allora è rimasto invalido al 60%: ha il piede sinistro paralizzato, cammina con le stampelle e ha problemi alla vescica. Per lui è stata confermata la condanna a un anno e un mese per il furto, che ha ammesso, ma gli è stata confermata, in suo favore, una provvisionale di 60mila euro che l'agente deve pagargli in solido con il ministero dell'interno. Per questa ragione il suo avvocato, Domenico Peila, ha chiesto il pignoramento di un conto corrente al Viminale.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 gennaio 2018, quando la Corte d'appello di Torino ha pronunciato la sentenza, l'agente, che prima di quell'episodio aveva una carriera senza alcuna macchia e aveva pure ricevuto un encomio, non era in aula: ironia della sorte, è rimasto ferito a una mano proprio fronteggiando un criminale durante il servizio.

Anche secondo i giudici d'appello, però, i sette colpi che aveva esploso all'indirizzo dell'auto sono stati troppi rispetto a quello che era il rischio. Da qui l'accusa e la conseguente condanna al reato di lesioni colpose.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » lun feb 12, 2018 7:02 am

Rapinatore ucciso, il gioielliere era a casa quando s'è accorto del colpo: è sceso in strada e ha aperto il fuoco
La sua abitazione si trova sopra l'esercizio commerciale. Per ora nessuna misura cautelare emessa nei suoi confronti. Caccia all'uomo nel Napoletano. Bandito con maschera Hulk, panico tra folla bambini in strada
dal nostro inviato ANTONIO DI COSTANZO
11 febbraio 2018

http://napoli.repubblica.it/cronaca/201 ... -188595678

Sarà formalizzata domani l'accusa di omicidio colposo nei confronti del gioielliere che ieri sera ha ucciso con colpi di pistola uno dei tre rapinatori (quattro con il 'palo') che hanno preso d'assalto il suo esercizio commerciale che si trova in corso Durante, a Frattamaggiore (Napoli).

Il reato è stato ipotizzato sulla base degli elementi finora raccolti nel corso dell'attività investigativa. Il titolare dell'esercizio commerciale, trentenne, non era nel negozio ma a casa sua, che si trova sopra il negozio. Si è accorto della rapina ed è sceso in strada armato accompagnato da un'altra persona. E ha fatto fuoco. Al momento la procura di Napoli Nord non ha emesso una misura cautelare nei suoi confronti.

L'iscrizione nel registro degli indagati del gioielliere che ieri sera, a Frattamaggiore, ha ucciso a colpi di pistola uno dei rapinatori che hanno preso d'assalto il suo negozio, "è un atto dovuto" e "qualsiasi valutazione in ordine all'iscrizione, che si deve fare per continuare accertamenti, verrà presa domani, dopo l'esamina delle valutazioni del sostituto procuratore che è andato sul posto". Spiega all'Ansa il procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco, parlando delle indagini sulla rapina sfociata in tragedia ieri nella città a nord del capoluogo partenopeo. Il procuratore ha sottolineato che, al momento, "nessun elemento fa ritenere che si sia trattato di omicidio volontario".

"Dal punto di vista tecnico - spiega Greco - se si procede con l'esame autoptico è necessario inviare un avviso al gioielliere perché è giusto che possa avere la possibilità di nominare un suo perito. Per inviare un avviso è però necessaria l'iscrizione nel registro degli indagati". In merito al reato da ipotizzare, Greco dice che "si sta valutando l'esistenza della legittima difesa. In Italia, - ricorda - deve essere dimostrata da colui che sostiene di essersi legittimamente difeso".

Intanto è caccia all'uomo nel Napoletano, con posti di blocco e controlli sugli spostamenti di pregiudicati, alla ricerca degli altri due componenti del commando. In tre, con un 'palo' ad attenderli poco distante, sono entrati in azione, scendendo da due scooter, per svaligiare la gioielleria Corcione.

Una strada ieri sera particolarmente affollata, con momenti di panico per le famiglie e soprattutto per i bambini presenti in strada, alcuni dei quali vestiti a festa per Carnevale. E proprio uno dei banditi indossava una maschera di Hulk. L'esatta ricostruzione della dinamica è in fase di completamento: di sicuro, secondo la Polizia che indaga sull'omicidio, Raffaele Ottaiano, uno dei rapinatori, indossava una maschera di Hulk.

Avrebbe prima preso in ostaggio una commessa e due clienti minorenni che stavano acquistando regalini per San Valentino. Poi lo scontro a fuoco con il titolare. Sembra che il rapinatore abbia esploso colpi di pistola, mentre il titolare della gioielleria ha sparato con una pistola legalmente detenuta colpendo al volto e uccidendo Ottaiano, residente a Caivano, nel Napoletano.

Un complice, identificato poi per Luigi Lauro, 29 anni, di Crispano, è stato bloccato da un ispettore di polizia libero dal servizio di passaggio nella zona. Secondo la ricostruzione della Questura, Lauro avrebbe puntato la pistola al volto del poliziotto che, dopo una colluttazione a terra, sarebbe riuscito a spostare la canna dell'arma e poi ad immobilizzare il rapinatore.

In soccorso dell'ispettore è arrivato un suo amico carabiniere, anch'egli libero dal servizio, con il quale aveva preso un caffè in un bar vicino. Approfittando del caos e delle strade
affollate sono riusciti a far perdere le loro tracce il terzo componente della banda arrivato per svaligiare la gioielleria e il palo che si trovava all'esterno.

In base a quanto al momento accertato dalla Polizia, sono state molto scarne le informazioni fornite da presenti sul posto dopo i fatti. L'indagine è coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L'esame dei filmati di videosorveglianza potrà fornire un contributo all'accertamento esatto dei fatti.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

Re: Legittima difesa umana e cristiana

Messaggioda Berto » dom mar 25, 2018 3:49 am

Carabiniere sparò a un ladro in fuga e lo uccise: condannato anche in Appello
Ancona, 22 marzo 2018

https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona ... -1.3802690

Nuova condanna, stavolta in Appello per Mirco Basconi, l’appuntato dei carabinieri che il 1 febbraio 2015 esplose nelle campagne di Ostra Vetere quattro colpi di pistola verso una Mercedes con la quale stavano scappando tre albanesi dopo furti in alcune abitazioni. Uno dei proiettili rimbalzò sull’asfalto e sfondò il lunotto posteriore, conficcandosi alla base della nuca del 24enne albanese Korak Xheta. L’uomo morì 4 giorni dopo in ospedale. Oggi la Corte d’Appello di Ancona ha ridotto la pena a 7 mesi e 10 giorni.

In primo grado, il 7 novembre 2016 l’appuntato venne condannato a un anno per omicidio colposo. La difesa, rappresentata dagli avvocati Mario e Alessandro Scaloni ha sempre puntato sulla legittima difesa dell’appuntato dei carabinieri in una situazione altamente pericolosa. Palpabile lo scoramento dell’imputato in aula e dei suoi legali che si aspettavano un’assoluzione piena. Molto probabile il ricorso in Cassazione.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
Avatar utente
Berto
Site Admin
 
Messaggi: 38319
Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm

PrecedenteProssimo

Torna a Antropologia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

cron